61995B0097

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 22 marzo 1999. - Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation contro Consiglio dell'Unione europea. - Liquidazione delle spese. - Causa T-97/95 (92).

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00743


Massima

Parole chiave


1 Procedura - Spese - Liquidazione - Oggetto

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]

2 Procedura - Spese - Liquidazione - Elementi da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]

3 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Interveniente

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1)]

Massima


1 Nell'ambito di un procedimento di liquidazione delle spese, il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese.

2 In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il giudice comunitario deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti; a tal fine, non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

3 Nell'ambito di una domanda di liquidazione delle spese presentata da un interveniente, occorre tener conto del fatto che un intervento, essendo per sua natura subordinato all'azione principale, non può presentare difficoltà pari a quelle di quest'ultima, salvo in casi eccezionali.