61995B0005

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 16 FEBBRAIO 1995. - AMICALE DES RESIDENTS DU SQUARE D'AUVERGNE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - PROCEDIMENTO SOMMARIO - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA T-5/95 R.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00255


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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Procedimento sommario ° Presentazione della domanda ° Requisiti formali

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

Massima


Una domanda di provvedimenti provvisori che non indichi alcuna circostanza che dimostri l' urgenza dei provvedimenti richiesti, né contenga alcuna precisa esposizione dei fatti all' origine della controversia, e in cui i motivi di diritto invocati non siano in alcun modo suffragati da argomenti concreti, non soddisfa le condizioni poste dall' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, concernente la sospensione dell' esecuzione e gli altri provvedimenti urgenti.

Parti


Nel procedimento T-5/95 R,

Amicale des résidents du square d' Auvergne, associazione di diritto francese con sede a Massy (Francia), con l' avv. Jean-Marc Florand, del foro di Parigi,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Wouter Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di sospensione dell' esecuzione delle decisioni che sarebbero contenute nelle lettere della Commissione 20 settembre 1994, 5 ottobre 1994 e 26 ottobre 1994, con le quali questa ha respinto una denuncia presentata dalla richiedente riguardo a pretese pratiche contrarie alla concorrenza da parte di talune imprese, che avrebbero provocato un aumento delle spese di funzionamento degli immobili sopportate dai residenti di square d' Auvergne, e, in secondo luogo, la domanda di ingiunzione alla Comunità avente ad oggetto il versamento alla richiedente di una provvisionale di 150 000 ECU a titolo di spese superflue non ripetibili in acconto sulle spese da liquidare nel ricorso principale,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 1995 la richiedente ha presentato un ricorso ex art. 173 del Trattato CE mirante all' annullamento delle "decisioni ricognitive" della Commissione che sarebbero contenute nelle lettere 20 settembre 1994, 5 ottobre 1994 e 26 ottobre 1994, che respingono una denuncia presentata dalla richiedente contro lo Stato francese, da un lato, e contro talune imprese, dall' altro, concernente pratiche contrarie alla concorrenza che sarebbero state attuate da dette imprese, che avrebbero provocato un aumento delle spese di funzionamento degli immobili sopportate dai residenti di square d' Auvergne.

2 Con separato atto, depositato in cancelleria in pari data, la richiedente ha altresì presentato un' istanza ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE per la sospensione dell' esecuzione degli atti impugnati e una domanda di ingiunzione alla Comunità avente ad oggetto il versamento alla richiedente di una provvisionale di 150 000 ECU a titolo di spese superflue non ripetibili in acconto sulle spese da liquidare nel ricorso principale.

3 La Commissione ha eccepito la manifesta irricevibilità di questa istanza di provvedimenti urgenti nelle osservazioni scritte presentate il 1º febbraio 1995.

4 Prima di esaminare la presente istanza, è opportuno ricordare brevemente i fatti della controversia come risultano dagli atti e dai documenti depositati dalle parti.

5 Con lettera 25 luglio 1994, protocollata alla Commissione il 5 settembre 1994, la richiedente presentava una denuncia relativa alle pratiche di diverse imprese che sarebbero all' origine dei considerevoli aumenti delle spese di funzionamento degli immobili sopportate dai residenti di square d' Auvergne e, pertanto, contrarie, tra l' altro, agli artt. 85 e 86 del Trattato CE.

6 Con lettera 20 settembre 1994 il direttore della direzione C "Intese, abusi di posizione dominante e altre distorsioni di concorrenza II" della direzione generale per la concorrenza (DG IV) della Commissione informava il rappresentante della richiedente che, allo stato attuale, la prosecuzione del procedimento poteva condurre solo al rigetto del reclamo. Egli aggiungeva: "Ho pertanto intenzione, in base a tale esame provvisorio, di adottare i provvedimenti necessari all' archiviazione della pratica, a meno che nel termine di quattro settimane non mi facciate pervenire elementi nuovi che ne giustifichino la prosecuzione".

7 Con lettera 5 ottobre 1994 uno dei capi unità della direzione B "Intese, abusi di posizione dominante e altre distorsioni di concorrenza I" della DG IV informava il rappresentante della richiedente che l' esame della pratica "non consentiva di individuare elementi di diritto o di fatto tali da giustificarne l' analisi dal punto di vista delle regole della concorrenza comunitaria" e che la pratica era stata pertanto trasmessa al servizio "Politica dei consumatori".

8 Con lettera 26 ottobre 1994 uno dei capi unità del servizio "Politica dei consumatori" informava il rappresentante della richiedente che la Commissione non poteva intervenire nella questione, in quanto essa rientrava nella competenza esclusiva delle autorità francesi.

Diritto

9 A norma del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom/CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

10 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 1 dicembre 1994, causa T-353/94 R, Postbank/Commissione, Racc. pag. II-1141, punto 17).

Argomenti delle parti

11 La richiedente deduce a sostegno della propria istanza di provvedimenti provvisori, da un lato, che le decisioni controverse violano gli artt. 85, n. 1, 86, 89, 155 e 190 del Trattato CE, nonché gli artt. 3, n. 2, lett. b), 10, nn. 1-3, e 12 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), l' art. 3 del regolamento della Commissione 3 maggio 1962, n. 27, primo regolamento d' applicazione del regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (GU 1962, n. 35, pag. 118), e gli artt. 6, 10 e 11 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268).

12 La richiedente deduce, d' altro lato, che "la gravità e la rilevanza dei fatti incriminati, suscettibili di avere un' estensione considerevole sul territorio francese, nonché eventualmente di altri Stati membri attraverso società consociate, giustificano la concessione della sospensione dell' esecuzione delle dette decisioni, affinché le necessarie indagini siano proseguite dalla Commissione senza pregiudizievole interruzione nel corso del procedimento di merito".

13 La Commissione ritiene, dal canto suo, che la domanda di provvedimenti provvisiori manifestamente non adempia le condizioni previste all' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione ritiene di trovarsi nell' impossibilità di difendersi, non essendo stati precisati nemmeno sommariamente gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la domanda è fondata.

Valutazione del giudice dei procedimenti sommari

14 Occorre innanzi tutto rilevare che la presente domanda di provvedimenti urgenti non pare adempiere, a prima vista, le condizioni dettate dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura. Infatti, non è stata precisata alcuna circostanza che dimostri l' urgenza dei provvedimenti richiesti. Essa non contiene peraltro alcuna indicazione precisa dei fatti all' origine della controversia. Infine, i motivi di diritto invocati non sono in alcun modo sostenuti da argomenti concreti.

15 Ad ogni modo, il giudice dei procedimenti sommari ritiene utile ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l' urgenza dei provvedimenti provvisori va valutata con riferimento alla necessità di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile prima di una decisione sul ricorso principale. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l' esito del giudizio di merito senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili (v. la citata ordinanza Postbank/Commissione, punto 30).

16 Va precisato al riguardo che la richiedente, nell' istanza di provvedimenti provvisori, si limita ad alludere alla "gravità e [alla] rilevanza dei fatti incriminati, suscettibili di avere un' estensione considerevole sul territorio francese, nonché eventualmente di altri Stati membri attraverso società consociate".

17 E' necessario rilevare che tale asserzione della richiedente ha carattere manifestamente vago ed ipotetico e non è suffragata da alcun elemento di prova circa la natura grave ed irreparabile dell' asserito danno.

18 Occorre altresì rilevare che, in ogni caso, la circostanza dedotta dalla richiedente non può essere considerata una conseguenza necessaria e neppure probabile dell' esecuzione delle decisioni controverse, le quali sono del resto decisioni di rigetto e, nel caso di specie, non si presterebbero utilmente ad un provvedimento provvisorio di sospensione.

19 Da quanto sopra discende che la richiedente non ha dimostrato che, nelle particolari circostanze del caso di specie, le decisioni controverse potrebbero, in assenza della richiesta sospensione, cagionarle un danno al quale non potrebbe rimediarsi in esecuzione di una sentenza del Tribunale che eventualmente le annulasse nell' ambito del ricorso principale.

20 Quanto alla domanda avente ad oggetto un' ingiunzione alla Comunità di versare alla richiedente una provvisionale di 150 000 ECU in acconto sulle spese da liquidare nel ricorso principale, basti ricordare che, a norma dell' art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l' ordinanza che pone fine alla causa. Poiché a norma dell' art. 108, n. 4, del regolamento di procedura, la presente ordinanza ha solo carattere provvisorio, non vi è luogo, in questa fase del procedimento, di pronunciarsi sulle spese.

21 Pertanto, e senza bisogno di esaminare se i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del ricorso principale siano assistiti da un fumus boni juris, occorre dichiarare che non ricorrono le condizioni di diritto per la concessione dei richiesti provvedimenti provvisori e che l' istanza deve essere pertanto respinta.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta.

2) La decisione sulle spese è riservata.

Lussemburgo, 16 febbraio 1995.