1 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Ricorso di un'autorità regionale che ha concesso tale aiuto - Ricevibilità
(Trattato CE, art. 173, secondo e quarto comma)
2 Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio della concorrenza - Aiuti al funzionamento - Prestito senza interessi concesso da un'autorità regionale ad una compagnia aerea privata per facilitare lo sviluppo e l'esercizio di diversi collegamenti aerei europei caratterizzati da un'intensa concorrenza
(Trattato CE, art. 92, n. 1)
3 Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio nei confronti degli scambi fra Stati membri - Criteri di valutazione - Aiuto a beneficio di una compagnia aerea orientata verso il commercio internazionale
(Trattato CE, art. 92, n. 1)
4 Stati membri - Obblighi - Violazione - Inadempimenti di altri Stati membri - Giustificazione - Insussistenza
5 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune - Obbligo di motivazione - Portata
(Trattato CE, artt. 92, 93, n. 3, e 190)
6 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Potere discrezionale della Commissione - Aiuti concessi a compagnie aeree - Criteri di valutazione - Importo - Esclusione
[Trattato CE, artt. 3, lett. g), e 92, n. 3, lett. c)]
7 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Potere discrezionale della Commissione - Aiuti concessi a compagnie aeree - Esame dei progetti di aiuto caso per caso
[Trattato CE, artt. 92, n. 3, lett. c), e 93]
8 Qualora la Commissione constati, in una decisione, che un prestito concesso ad un'impresa da un'autorità regionale di uno Stato membro comporta un aiuto incompatibile con il mercato comune, tale autorità è legittimata ad impugnare la decisione della Commissione, nonostante il fatto che essa sia diretta allo Stato membro interessato.
Infatti, anche se le autorità regionali non rientrano nella nozione di Stato membro ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, esse per contro, essendo dotate di personalità giuridica in forza del diritto nazionale, devono essere considerate come persone giuridiche ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
D'altro canto, la decisione di cui trattasi incide direttamente e individualmente sulla posizione giuridica di una tale autorità regionale in quanto le impedisce direttamente di esercitare come essa intende le sue competenze, consistenti in particolare nella concessione di aiuti ad imprese, e l'obbliga a modificare il contratto di prestito concluso con l'impresa beneficiaria dell'aiuto.
L'autorità regionale ha un interesse proprio ad impugnare una tale decisione, distinto da quello dello Stato membro, in quanto non risulta che quest'ultimo disponga del potere di determinare l'esercizio da parte dell'autorità regionale delle sue competenze.
9 Un prestito senza interessi concesso da un'autorità regionale a una compagnia aerea privata per facilitare lo sviluppo e l'esercizio di diversi collegamenti aerei europei, sui quali l'impresa beneficiaria è in concorrenza con altre compagnie aeree, in particolare compagnie stabilite in altri Stati membri, il quale non deve essere destinato al finanziamento di una spesa specifica, falsa o minaccia di falsare la concorrenza ai sensi dell'art. 92 del Trattato, in quanto sgrava l'impresa dagli oneri normali inerenti alla sua attività corrente.
Infatti, gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un'impresa dalle spese che essa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza.
Inoltre, nel momento in cui un'autorità pubblica favorisce un'impresa che opera in un settore caratterizzato da un'intensa concorrenza concedendole un'agevolazione, si verifica una distorsione di concorrenza o il rischio di una tale distorsione. Se il vantaggio è ridotto, la concorrenza è falsata in maniera ridotta, ma essa è nondimeno falsata. Ora, il divieto ex art. 92, n. 1, del Trattato si applica a qualsiasi aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza, indipendentemente dall'importo, qualora incida sugli scambi fra Stati membri.
10 L'entità relativamente esigua di un aiuto statale o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri. Anche un aiuto di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra Stati membri qualora il settore nel quale opera l'impresa che ne fruisce sia caratterizzato da una forte concorrenza.
Infatti, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato o con risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Ciò avviene, in particolare, quando un aiuto va a beneficio di una compagnia aerea orientata verso il commercio internazionale, poiché essa effettua collegamenti tra città situate in Stati membri diversi ed è in concorrenza con compagnie aeree stabilite in altri Stati membri, e tale aiuto mira a facilitare lo sviluppo e l'esercizio dei collegamenti europei con la conseguenza che la sua capacità di incidere sugli scambi tra Stati membri ne risulta accresciuta.
11 L'eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo impostogli dal Trattato non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo.
12 La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto di cui trattasi, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non è richiesto tuttavia che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
La Commissione, nel motivare le decisioni che è portata ad adottare per garantire l'applicazione delle regole di concorrenza, non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. Le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione.
Applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, tale principio impone che siano indicate le ragioni per cui la Commissione ritiene che il provvedimento di aiuto in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. A tal riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione.
Per contro, la Commissione non è tenuta a procedere ad un'analisi economica numerica estremamente dettagliata, qualora essa illustri i punti in cui è manifesto il pregiudizio nei confronti degli scambi fra Stati membri.
Inoltre, trattandosi di un aiuto che non è stato notificato alla Commissione, la decisione con cui si constata l'incompatibilità di questo aiuto con il mercato comune non deve essere motivata con la dimostrazione dell'effetto reale di questo aiuto sulla concorrenza o sugli scambi fra Stati membri. Infatti, decidendo diversamente verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato a danno di quelli che notificano il progetto di aiuti.
13 Nell'esaminare un aiuto concesso ad una compagnia aerea, la Commissione non è affatto tenuta ad esaminare specificamente se l'aiuto, in considerazione del suo importo, possa fruire di una deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, in quanto l'importo dell'aiuto non costituisce un criterio di valutazione imposto da questa disposizione o dalle linee guida che si applicano agli aiuti nel settore del trasporto aereo.
Nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, la Commissione è legittimata ad adottare i criteri che ritiene più opportuni per accertare se un aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune, sempreché questi criteri siano pertinenti relativamente agli artt. 3, lett. g), e 92 del Trattato. A tal riguardo, essa può precisare i criteri che intende applicare in linee guida conformi al Trattato. L'adozione da parte della Commissione di tali linee guida deriva dall'esercizio del suo potere discrezionale e comporta solo un'autolimitazione di questo potere nell'esame degli aiuti considerati da queste linee guida, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Non si può ritenere che la Commissione, nell'esaminare un aiuto individuale alla luce di tali linee guida, superi i limiti del suo potere discrezionale o vi rinunci.
14 L'autorizzazione di aiuti statali concessi a talune compagnie aeree non comporta ipso facto un diritto per le altre compagnie aeree di fruire di una deroga al principio del divieto degli aiuti. Spetta alla Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale in materia di aiuti di Stato, esaminare ogni progetto di aiuto singolarmente. Essa deve farlo alla luce, da un lato, delle circostanze particolari che lo caratterizzano e, dall'altro, dei principi generali del diritto comunitario e delle linee guida. Anche se talune compagnie stabilite in altri Stati membri hanno ottenuto aiuti illegittimi, questa circostanza non incide sulla valutazione dell'aiuto di cui trattasi.
Il potere discrezionale della Commissione non può in ogni caso venir meno per il solo fatto che essa abbia autorizzato un aiuto destinato ad un concorrente dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, salvo privare di utilità le disposizioni del Trattato che le conferiscono questo potere.