1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti destinati a produrre effetti giuridici - Proposta della Commissione di chiudere un procedimento antidumping - Misura intermedia preparatoria - Esclusione
[Trattato CE, art. 173; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 9]
2 Ricorso per carenza - Eliminazione della carenza dopo la presentazione del ricorso - Venir meno dell'oggetto del ricorso - Non luogo a statuire
(Trattato CE, art. 175)
3 In presenza di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di principio atti impugnabili solo quelli che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, non anche gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale.
Deve considerarsi atto intermedio avente lo scopo di preparare la decisione finale e, conseguentemente, atto non impugnabile con ricorso la proposta di chiudere un procedimento antidumping inviata dalla Commissione al comitato consultivo e al Consiglio.
Infatti, emerge dall'art. 9 del regolamento base antidumping n. 2423/88 che, per quanto riguarda la chiusura di un procedimento antidumping senza l'adozione di misure di difesa, il legislatore comunitario ha voluto istituire un meccanismo decisionale fondato su una ripartizione del potere tra la Commissione, da un lato, e il comitato consultivo ed il Consiglio, dall'altro. In base a tale meccanismo, quando la proposta di chiusura della Commissione è respinta, la procedura non può venir chiusa e il caso è rinviato alla Commissione per essere riesaminato alla luce della posizione del Consiglio.
4 Qualora nell'ambito di un ricorso per carenza l'atto la cui omissione forma oggetto della controversia sia stato adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, l'oggetto del ricorso è venuto meno, e quindi non occorre più pronunciarsi su di esso.