SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

11 dicembre 1996

Causa T-177/95

Patrick Barraux e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Coefficiente correttore specifico»

Testo completo in francese   II-1451

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dei prospetti di retribuzione che adeguano le retribuzioni dei ricorrenti per il periodo compreso tra il 1o luglio ed il 31 dicembre 1994 a norma del regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1994, n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1o luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1), nella misura in cui tali prospetti di retribuzione applicano retroattivamente un coefficiente correttore specifico per Karlsruhe fissato a 99,8.

Esito:

Annullamento.

Sunto della sentenza

L'art. 63, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio».

Affinché tutti i dipendenti fruiscano, indipendentemente dalla loro sede di servizio, dell'equivalenza del potere di acquisto delle retribuzioni da essi percepite, l'art. 64, primo comma, dello Statuto prevede che «alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito (...) un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio». L'art. 64, secondo comma, dello Statuto precisa che i detti coefficienti sono fissati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

L'art. 65 dello Statuto riguarda il livello delle retribuzioni. Al n. 1 esso prevede la procedura e le modalità dell'esame annuale di tale livello e, se opportuno, del suo adeguamento. Ex art. 65, n. 2, dello Statuto, «in caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività».

L'art. 9 dell'allegato XI dello Statuto prevede che «sulla base di una relazione dell'Istituto statistico e quando elementi oggettivi mettono in evidenza una sensibile distorsione del potere d'acquisto in un determinato luogo rispetto a quello rilevato nella capitale dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione e conformemente all'articolo 64, secondo comma, dello Statuto, decide la fissazione di un coefficiente correttore per detto luogo» (coefficiente correttore specifico).

I ricorrenti sono dipendenti della Commissione in servizio presso l'Istituto europeo dei transuraniani a Karlsruhe (Germania).

Con la sentenza Chavane de Dalmassy e a./Commissione, il Tribunale annullava i prospetti di retribuzione di dipendenti in servizio a Karlsruhe nella misura in cui essi applicavano il regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3834 che adegua, a decorrere dal 1o luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 361, pag. 13). Il Tribunale dichiarava che l'art. 6, n. 2, di tale regolamento viola il principio, enunciato nell'allegato XI dello Statuto, secondo cui il coefficiente correttore di uno Stato membro va stabilito con riferimento al costo della vita nella capitale, in quanto esso fissava un coefficiente correttore provvisorio per la Germania sulla base del costo della vita a Bonn benché Berlino fosse divenuta la nuova capitale dal 1o ottobre 1990.

Riferimento:Tribunale27 ottobre 1994, causaT-64/92, Chavanede Dalmassy e a./Commissione (Race. PI pag. II-723)

In seguito ad una proposta della Commissione 14 novembre 1994, il Consiglio adottava il regolamento (CECA, CE, Euratom) 19 dicembre 1994, n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1o luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (regolamento n. 3161/94). Il regolamento entrava in vigore il 24 dicembre 1994. Esso sostituiva il regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3608, che adegua a decorrere dal 1o luglio 1993, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 328, pag. 1), che aveva stabilito con riferimento al costo della vita a Borni un coefficiente correttore di 99,8 per la Germania e coefficienti correttori specifici pari a 113 per Berlino e a 110,6 per Monaco.

L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3161/94 fissava, con effetto al 1o luglio 1994 e con riferimento al costo della vita a Berlino, un coefficiente correttore per la Germania pari a 111,4. Il medesimo articolo prescriveva un coefficiente correttore specifico di 99,8 applicabile alla retribuzione dei dipendenti in servizio a Karlsruhe.

Il 29 dicembre 1994 la Commissione emetteva, in forza del regolamento n. 3161/94, i prospetti di retribuzione che adeguavano le retribuzioni dei ricorrenti per il periodo compreso tra il 1o luglio ed il 31 dicembre 1994.

Tali prospetti di retribuzione venivano comunicati ai ricorrenti all'inizio del gennaio 1995.

Con lettera 28 marzo 1995 i ricorrenti presentavano un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso i detti prospetti di retribuzione.

Con decisione 19 luglio 1995, comunicata ai ricorrenti con lettera 24 luglio 1995, il direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione ha respinto tale reclamo.

Sui merito

Sull'oggetto del ricorso

Il presente ricorso di annullamento è diretto contro i prospetti di retribuzione che hanno adeguato le retribuzioni per il periodo compreso tra il 1o luglio ed il 31 dicembre 1994, anche se la domanda si riferisce ai «prospetti di retribuzione dei ricorrenti per U periodo compreso tra il 1o luglio ed il 31 dicembre 1994». Invero, avverso tali ultimi prospetti di retribuzione non è stato proposto alcun reclamo e, all'udienza, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di considerarli legittimi, nella misura in cui essi erano stati compilati in conformità della normativa all'epoca applicabile. Questa lettura delle conclusioni dei ricorrenti è confermata inoltre dai punti 20 e 21 del ricorso, redatti nei seguenti termini: «Invero la Commissione ha compilato a norma [del] regolamento [n. 3161/94] i prospetti di retribuzione che adeguano la retribuzione dei ricorrenti per il periodo compreso tra il 1o luglio ed il 31 dicembre 1994. I prospetti di retribuzione impugnati applicano per la prima volta, con effetto retroattivo al 1o luglio 1994, un coefficiente correttore specifico per Karlsruhe fissato a 99,8». Il reclamo dei ricorrenti peraltro verteva sul medesimo oggetto (punto 32).

Sull'unico motivo invocato dai ricorrenti

Il principio dell'equivalenza del potere di acquisto è imposto a norma dell'art. 64 dello Statuto. Esso è diretto a garantire a tutti i dipendenti una retribuzione comportante il medesimo potere di acquisto, qualunque sia la sede di sei-vizio. A tal fine, alla retribuzione dei dipendenti va applicato un coefficiente correttore superiore, inferiore o uguale al 100%, in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di sei-vizio (punto 34).

Riferimento: Corte 13 luglio 1978, causa 114/77, Jacquemart/Commissione(Racc. pag. 1697)

L'attuazione di tale principio non si basa soltanto su tale articolo, ma anche sugli artt. 63, 65 e 65 bis, dello Statuto, l'ultimo dei quali prevede che le modalità d'applicazione degli artt. 64 e 65 sono definite nell'allegato XI. Tali articoli sono tutti collocati allo stesso livello di gerarchia di fonti normative dell'art. 64 dello Statuto e anch'essi vanno quindi presi in considerazione per determinare il contenuto e la portata del principio dell'equivalenza del potere di acquisto (punto 35).

L'art. 65, n. 1, primo comma, dello Statuto obbliga il Consiglio a procedere ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni. Tale esame implica non soltanto la valutazione del livello delle retribuzioni dei dipendenti comunitari rispetto ai trattamenti dei funzionari nazionali, ma anche la valutazione delle equivalenze del potere d'acquisto tra le retribuzioni dei dipendenti comunitari nelle varie sedi di servizio. Ai sensi del medesimo articolo, tale esame ha luogo sulla base di una relazione presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione al 1o luglio. A norma dell'art. 1, n. 1, primo comma, dell'allegato Xī dello Statuto, tale relazione concerne in particolare l'andamento del costo della vita a Bruxelles e le parità economiche tra Bruxelles e le altre sedi di servizio negli Stati membri. Essa è compilata ogni anno prima della fine del mese di settembre dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Istituto statistico) (punto 36).

In forza degli arri. 1, n. 3, lett. a), e 9 dell'allegato XI dello Statuto, un coefficiente correttore specifico può essere fissato sulla base di tale relazione, che deve contenere a tale scopo il calcolo delle parità economiche che determinano le equivalenze di potere d'acquisto, con riferimento a Bruxelles, tra le retribuzioni corrisposte ai dipendenti delle Comunità europee in servizio all'interno degli Stati membri, nelle capitali e in talune altre sedi di servizio (punto 37).

Gli arti. 65, n. 1, primo comma, dello Statuto nonché 1, n. 1, primo comma, e 3, n. 1, dell'allegato XI dello Statuto impongono un preciso contesto temporale al Consiglio per procedere ogni anno a tale esame delle retribuzioni (punto 38).

Così, prima della fine di ogni anno, esso deve decidere, sulla base della relazione compilata dall'Istituto statistico prima della fine del mese di settembre, se sia opportuno fissare o adeguare il livello delle retribuzioni o i coefficienti correttori ed i coefficienti correttori specifici. A tenore dell'art. 3, n. 1, dell'allegato XI dello Statuto, tale decisione prende effetto il 1o luglio, poiché il periodo di riferimento su cui è fondata la relazione dell'Istituto statistico è costituito, a norma dell'art. 1, n. 1, secondo comma, dell'allegato XI dello Statuto, dai dodici mesi che precedono il 1o luglio dell'anno durante il quale si effettua l'esame (punto 39).

Soltanto in caso di variazione sensibile del costo della vita rispetto agli elementi disponibili al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni in settembre e tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso, previsione stabilita nel mese di marzo di ogni anno a norma dell'art. 5, n. 1, primo comma, dell'allegato XI, il Consiglio può decidere adeguamenti intermedi sulla base dell'art. 65, n. 2, dello Statuto. In siffatta ipotesi la Commissione deve trasmettere una proposta in tal senso al Consiglio, a norma dell'art. 4, n. 2, dell'allegato XI dello Statuto, al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile. Il Consiglio dispone di un termine massimo di due mesi per adottare le dette misure, che, in conformità dell'art. 4, n. 1, dell'allegato XI dello Statuto, prendono effetto il 1o gennaio (punto 40).

Pertanto l'attuazione del principio dell'equivalenza del potere d'acquisto è operata, in via di principio, attraverso un adeguamento annuale dei coefficienti correttori e dei coefficienti correttori specifici e solo eccezionalmente, in caso di evoluzione sensibile del costo della vita, ha luogo un adeguamento intermedio (punto 41).

In conformità degli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, dell'allegato XI dello Statuto, inserito in quest'ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3830, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361, pag. 1), ai coefficienti correttoli ed ai coefficienti correttori specifici viene attribuito in linea di principio effetto retroattivo. Infatti l'art. 3, n. 1, dell'allegato XI dello Statuto prevede che le misure annuali di adeguamento delle retribuzioni prendano effetto il 1o luglio, mentre le stesse non possono essere adottate, come si è rilevato, prima della fine del mese di settembre. Quanto alle misure di adeguamento intermedio, esse prendono effetto, a tenore dell'art. 4, n. 1, dell'allegato XI dello Statuto, il 1o gennaio, mentre esse possono essere adottate soltanto dopo che l'Istituto statistico ha stabilito, nel mese di marzo, il prevedibile andamento del potere di acquisto e la Commissione ha trasmesso una proposta in tal senso, al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile (punto 42).

Ne consegue che non può essere accolto l'argomento dei ricorrenti secondo cui il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto impone al Consiglio l'obbligo di fissare il coefficiente correttore specifico «immediatamente» dopo aver constatato una distorsione sensibile del costo della vita. Del pari i ricorrenti non possono affermare che il Consiglio può attribuire effetto retroattivo alla fissazione di un nuovo coefficiente correttore nel solo caso in cui quest'ultimo implichi un aumento delle retribuzioni già percepite, non sussistendo in alcuna disposizione statutaria una siffatta limitazione (punto 43).

Va ancora esaminato, tuttavia, se l'effetto retroattivo al 1o luglio 1994 del regolamento n. 3161/94 non violi nel caso di specie i principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del rispetto dei diritti acquisiti (punto 44).

Benché, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (punto 45).

Riferimento: Corte 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Race. pag. I-3695, punto 17)

Nel caso di specie, lo scopo prescritto con l'adozione del regolamento controverso, cioè l'osservanza del principio dell'equivalenza del potere di acquisto, impone la retroattività della sua entrata in vigore. Infatti è possibile accertare una variazione del costo della vita solo quando quest'ultima si sia verificata, di modo che l'osservanza del principio può essere garantita solo retroattivamente.

Riferimento: Corte 23 gennaio 1992, causa C-301/90, Commissione/Consiglio (Race, pag. I-221, punto 29)

Quanto al legittimo affidamento, un dipendente non può far valere il principio del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un campo il cui oggetto comporta un adeguamento costante in relazione alle variazioni della situazione economica (punto 47).

Riferimento: Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-98/92 e T-99/92, Di Marzio e Lebedef/Commissione(Racc. PI pag. II-541, punto 68)

Nel caso di specie, la natura variabile nel tempo delle retribuzioni dei dipendenti comunitari risulta chiaramente dalle disposizioni statutarie (punto 48).

Inoltre le medesime disposizioni proclamano il principio dell'effetto retroattivo delle misure da adottare al fine di garantire il mantenimento dell'equivalenza del potere d'acquisto in quanto esse prevedono che l'adeguamento annuale del livello delle retribuzioni prenderà sempre effetto il 1o luglio dell'anno in corso mentre il Consiglio effettua l'adeguamento dopo tale data (punto 49).

Infine i ricorrenti non hanno provato che la Commissione, fornendo loro assicurazioni precise, ha fatto sorgere aspettative fondate di ottenere per il periodo in questione l'applicazione del coefficiente correttore per la Germania stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino. Infatti la lettera 21 febbraio 1992 del direttore generale del personale e dell'amministrazione al signor Chavane de Dalmassy, presidente dell'Union syndicale a Karlsruhe, citata dai ricorrenti, non impegna in alcun caso la Commissione ad applicare alla retribuzione dei dipendenti in servizio a Karlsruhe, per il periodo litigioso compreso tra il 1o luglio ed il 31 dicembre 1994, il coefficiente correttore per la Germania stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino in seguito alla sentenza Chavane de Dalmassy e a./Commissione (punto 50).

Riferimento: Chavane de Dalmassy e a./Commissione, citata; Tribunale 11 luglio 1996, causa T-587/93, Ortega Urretavizcaya/Commissione (Race. PI pag. II-1027, punto 57)

Peraltro i ricorrenti non possono fondare su tale sentenza il diritto di ottenere una retribuzione fissata, per il periodo in questione, sulla base del coefficiente correttore per la Germania stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino. Infatti, al punto 56 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che il Consiglio avrebbe dovuto stabilire, da un lato, un coefficiente correttore per la Germania sulla base del costo della vita a Berlino e, dall'altro, coefficienti correttori specifici per le varie sedi di servizio in tale paese ove si fosse constatata una distorsione sensibile del potere d'acquisto rispetto al costo della vita nella capitale, Berlino (punto 51).

Conseguentemente, il Tribunale, nella sentenza Chavane de Dalmassy e a./Commissione, aveva già previsto che il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto poteva implicare che il Consiglio, eseguendo la detta sentenza, adottasse coefficienti correttori specifici a partire dal momento in cui il coefficiente correttore per la Germania fosse stato fissato rispetto al costo della vita a Berlino. I ricorrenti non possono quindi far valere tale sentenza al fine di sollecitare, per il periodo controverso, la tutela del loro legittimo affidamento grazie alla fissazione delle retribuzioni sulla base del coefficiente correttore per la Germania stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino. Il regolamento n. 3161/94 rappresenta infatti l'attuazione del punto 56 della sentenza Chavane de Dalmassy e a./Commissione, a partire dalla data prevista dalle disposizioni statutarie applicabili, cioè il 1o luglio 1994. Così il Consiglio si è limitato ad applicare il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto e quindi della parità di trattamento. Esso ha evitato che i dipendenti in servizio a Karlsruhe fruissero di un indebito vantaggio, contrario a siffatto principio, percependo retribuzioni cui fosse applicato un coefficiente correttore per la Germania stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino, che è sensibilmente più elevato del costo della vita a Karlsruhe (punto 52).

Per soprammercato, quanto all'asserita violazione dei diritti acquisiti dei ricorrenti per effetto del regolamento n. 3161/94, i prospetti di retribuzione che adeguano la retribuzione per il periodo compreso tra il 1o luglio ed il 31 dicembre 1994 non hanno effettuato alcuna trattenuta negativa in conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 3161/94. Quest'ultimo ha fissato in effetti un coefficiente correttore specifico per Karlsruhe pari a 99,8, corrispondente in maniera molto esatta al coefficiente correttore per la Germania stabilito in precedenza con riferimento al costo della vita a Bonn, sulla cui base erano stati emessi i prospetti di retribuzione dei ricorrenti per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1994, senza essere contestati dagli stessi. Inoltre, nella misura in cui i ricorrenti sollecitano in realtà, per il periodo litigioso, l'applicazione del coefficiente correttore per la Germania stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino, tale richiesta pone in non cale in maniera flagrante il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto, poiché il costo della vita a Karlsruhe è considerevolmente meno elevato che a Berlino. Conseguentemente essi non possono asserire in buona fede che il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto è inteso ad accordare loro il diritto all'applicazione alle rispettive retribuzioni del coefficiente correttore per la Germania stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino (punto 53).

Alla luce di quanto precede, il Consiglio, adottando il regolamento n. 3161/94, non ha violato né il principio della certezza del diritto né il principio del rispetto dei diritti acquisiti, ma al contrario ha applicato correttamente il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto nel contesto temporale tracciato dalle disposizioni statutarie applicabili (punto 54).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.