Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Disposizione che fissa l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio di zucchero per una campagna di commercializzazione - Ricorso di produttori italiani di zucchero - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamento del Consiglio n. 1534/95, art. 4]
$$E' irricevibile il ricorso d'annullamento presentato da produttori italiani di zucchero contro l'art. 4 del regolamento n. 1534/95, che fissa l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio di zucchero per la campagna di commercializzazione 1995/1996.
Infatti, detta disposizione deve essere considerata un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e si rivolge, in termini generali, a categorie di persone considerate in maniera astratta, dal momento che introduce un tasso di rimborso forfettario e si applica a un numero indefinito di operazioni di magazzinaggio nella Comunità effettuate da tutti i produttori comunitari di zucchero.
Anche supponendo che al momento dell'adozione di detto regolamento il Consiglio abbia avuto conoscenza dell'identità dei ricorrenti in quanto titolari di quote di produzione di zucchero, detta circostanza non è sufficiente a considerarli individualmente interessati, non essendo la portata generale di un atto posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto di cui trattasi. Inoltre la circostanza che un atto possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua indole di regolamento, una volta che tale situazione sia obiettivamente determinata.
Del resto, il fatto che i ricorrenti siano titolari di quote di produzione non è tale da dimostrare che siano stati lesi loro diritti specifici. Infatti, l'attribuzione di quote prima dell'adozione del regolamento controverso non era corredata di un diritto acquisito alla fissazione di un importo di rimborso che tenesse conto degli oneri finanziari di magazzinaggio effettivamente sostenuti dai soli produttori italiani di zucchero. La situazione giuridica di questi produttori non era quindi diversa da quella degli altri titolari di quote di produzione i quali dovevano tutti conformarsi all'importo del rimborso fissato dal Consiglio, su base forfettaria e uniforme, per ogni campagna di commercializzazione.