61995A0140

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 settembre 1998. - Ryanair Limited contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Procedura formale d'esame ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato - Decisione con riserva che approva un aiuto in forma di un apporto di capitale scaglionato nel tempo - Condizione preliminare per il pagamento della seconda quota non soddisfatta - Decisione successiva che autorizza il pagamento della seconda quota - Ricorso di annullamento. - Causa T-140/95.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03327


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ricorso di annullamento - Termine - Dies a quo - Data della presa di conoscenza dell'atto - Carattere sussidiario - Data di pubblicazione

(Trattato CE, art. 173, quinto comma)

2 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che subordina a condizioni l'autorizzazione di versare ad un'impresa un aiuto scaglionato nel tempo - Inosservanza delle condizioni - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare e fase in contraddittorio - Obbligo della Commissione di aprire il procedimento in contraddittorio - Differenze minori rispetto alle condizioni iniziali - Potere di gestione e di sorveglianza della Commissione

[Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. c) e 93, n. 2]

3 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Potere di valutazione della Commissione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

[Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. c), 93, n. 2, e 173]

Massima


1 Dalla formulazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, relativo al termine di ricorso di annullamento, emerge che il criterio della data di presa di conoscenza dell'atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quelli della pubblicazione o della notifica dell'atto.

Dal momento che il ricorrente può dare legittimamente per scontato che la decisione che intende impugnare con un ricorso di annullamento costituirà l'oggetto di una pubblicazione, in particolare per il fatto che essa apporta una deroga ad una prima decisione pure essa pubblicata e perché ha ricevuto assicurazioni a tal riguardo da parte dell'autore della decisione, è la data della pubblicazione della decisione quella dalla quale inizia a decorrere il termine di ricorso.

2 Il mancato rispetto di una condizione imposta in una decisione che approva un aiuto il cui pagamento è scaglionato nel tempo ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, implica che le quote successive dell'aiuto debbono presumersi incompatibili con il mercato comune. Ne consegue che le quote successive non possono venire sbloccate senza una nuova decisione della Commissione che conceda una deroga formale alla condizione non rispettata.

Ciò considerato, spetta alla Commissione esaminare se una siffatta deroga possa venir concessa accertandosi che le quote successive dell'aiuto siano ancora compatibili con il mercato comune alle condizioni stabilite dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. La Commissione, se da un siffatto esame è indotta a concludere che le quote successive dell'aiuto non sono più compatibili con il mercato comune, oppure, anche se da esso non le è consentito di superare tutte le difficoltà sollevate dalla valutazione della compatibilità delle quote successive con il mercato comune, deve raccogliere tutti i pareri necessari e riaprire a questo scopo il procedimento ex art. 92, n. 2. Altrettanto vale se, in occasione dell'esame effettuato a proposito di tale deroga, la Commissione intende uscire dall'ambito fissato dalla sua decisione iniziale.

Tuttavia, qualora il mancato rispetto delle condizioni alle quali era soggetta l'approvazione di un aiuto presenta un carattere relativamente minore, di modo che la Commissione non nutra dubbi circa il fatto che l'aiuto di cui trattasi resti compatibile con il mercato comune, essa può, senza riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, adottare la decisione di deroga necessaria.

A questo proposito, nell'ambito di un aiuto già approvato in linea di massima, versato in quote successive durante un periodo relativamente lungo nell'ambito di un progetto di ristrutturazione i cui risultati saranno conseguiti solo dopo alcuni anni, la Commissione deve godere di un certo potere di gestione e di sorveglianza quanto alla messa in atto di tale aiuto, al fine in particolare di consentirle di fare fronte a sviluppi che non potevano essere previsti al momento dell'adozione della decisione iniziale. La Commissione può, pertanto, eventualmente, in particolare alla luce di un mutamento delle circostanze esterne successivo alla decisione iniziale, adattare le condizioni che disciplinano le modalità di messa in atto del progetto di ristrutturazione o della sorveglianza di questo da parte sua senza riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, a condizione tuttavia che tali adeguamenti non facciano sorgere dubbi quanto alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

3 Ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), e dell'art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che debbono essere operate in un contesto comunitario.

Pertanto, nel contesto del controllo di legittimità previsto dall'art. 173 del Trattato, i giudici comunitari debbono limitarsi a esaminare se la Commissione non ha ecceduto i limiti posti al suo potere di valutare i fatti snaturandoli o commettendo errore manifesto nella valutazione degli stessi o commettendo uno sviamento di potere o di procedura.

Parti


Nella causa T-140/95,

Ryanair Ltd, società di diritto irlandese con sede in Dublino, rappresentata dai signori Trevor Soames e Alan Ryan, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, Rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Nicholas Khan e Anders Christian Jessen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Irlanda, rappresentata dal signor Michael Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Joseph Finnegan SC, del foro d'Irlanda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,

e da

Aer Lingus Group plc, società di diritto irlandese con sede in Dublino, rappresentata dal signor Paul Gallagher SC, del foro d'Irlanda, e dai signori James O'Dwyer e Patrick McGovern, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. René Faltz, 6, Rue Heine,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1994 (GU C 399, pag. 1), che autorizza il governo irlandese a versare la seconda quota dell'aiuto al gruppo Aer Lingus approvata dalla decisione 94/118/CE della Commissione del 21 dicembre 1993, relativa alla concessione da parte dell'Irlanda di un aiuto al gruppo Aer Lingus (GU 1994, L 54, pag. 30),$

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C.P. Briët, C.W. Bellamy, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale del 27 maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine della controversia

1 Nell'agosto 1993 il governo irlandese comunicava alla Commissione, conformemente all'art. 93, n. 3, del Trattato, la sua intenzione di conferire capitali al gruppo Aer Lingus per un importo di 175 milioni di IRL, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione intitolato «Una strategia per l'avvenire» (in prosieguo: il «piano Cahill»). Il conferimento doveva essere effettuato in tre scaglioni, vale a dire 75 milioni di IRL da versare nel 1993, 50 milioni di IRL nel 1994 e 50 milioni di IRL nel 1995.

2 Il 21 dicembre 1993, conformemente ad un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, cui aveva partecipato la Ryanair Ltd, società di diritto irlandese con sede in Dublino, la Commissione emanava la decisione 94/118/CE, relativa all'aiuto che l'Irlanda intende conferire al gruppo Aer Lingus, un'impresa operante principalmente nel settore dei trasporti aerei (GU 1994, L 54, pag. 30; in prosieguo: la «decisione del 1993»).

3 L'art. 1 del dispositivo della decisione del 1993 recita:

«L'aiuto alla ristrutturazione del vettore aereo Aer Lingus sotto forma di un apporto di capitale di 175 milioni di IRL, da versare in tre quote nel 1993, nel 1994 e nel 1995, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato a condizione che l'Irlanda:

a) rispetti l'impegno di procedere al versamento della seconda e terza quota soltanto se Aer Lingus riuscirà a diminuire i propri costi di 50 Mio di IRL all'anno e, previa verifica della piena attuazione di tale riduzione, da certificarsi da parte di periti indipendenti;

b) rispetti l'impegno di trasmettere alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma di ristrutturazione, sullo sviluppo del gruppo Aer Lingus e delle sue associate in campo finanziario ed economico ed in particolare in merito all'aumento della produttività, come menzionato nella sua lettera del 24 novembre 1993. La relazione sarà presentata alla Commissione almeno quattro settimane prima del versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto nel 1994 e nel 1995 al fine di permettere alla Commissione di formulare eventuali osservazioni;

(...)

d) rispetti l'impegno di non ampliare la flotta operativa di Aer Lingus per l'intera durata del piano di ristrutturazione, ad eccezione dei servizi transatlantici, per i quali possono essere richiesti aeromobili supplementari al fine di mantenere il livello di capacità;

(...)

g) rispetti l'impegno di non oltrepassare, per l'anno civile 1994, la soglia dei 3,42 milioni di posti offerti in vendita al pubblico sui servizi di linea Aer Lingus sull'insieme delle rotte Regno Unito/Irlanda e, specificamente sulla rotta Dublino-Londra Heathrow, quella di 1,43 milioni di posti per lo stesso anno;

h) rispetti l'impegno di nominare, a metà del 1994, previo accordo tra la Commissione e l'Irlanda, periti indipendenti al fine di esaminare le prestazioni effettive e quelle previste per il 1994. In caso di conferma della crescita del mercato Irlanda/Regno Unito, le cifre indicate alla lettera g) saranno modificate in funzione di tale crescita. Nel contempo, verrà eseguita una valutazione indipendente della crescita effettiva del mercato riscontrata e di quella prevista, allo scopo di determinare l'aumento della capacità di Aer Lingus per il 1995, in linea con la crescita del mercato totale;

(...)».

4 Il 23 dicembre 1993 il governo irlandese sottoscriveva, per un importo di 75 milioni di IRL, l'emissione di nuove azioni della Aer Lingus Group plc.

5 Il 3 novembre 1994 il governo irlandese presentava il primo conferimento annuale, conformemente all'art. 1, lett. b), della decisione del 1993. Su richiesta della Commissione forniva informazioni ulteriori il 17 novembre 1994.

6 Il 30 novembre 1994, conformemente all'art. 1, lett. h), della decisione del 1993, la Commissione emanava la decisione 94/997/CE, relativa all'approvazione delle cifre rivedute concernenti le limitazioni della capacità di posti della compagnia Aer Lingus, stabilite nella decisione del 1993 (GU L 379, pag. 21). Con questa decisione la Commissione aumentava il numero di posti, stabilito all'art. 1, lett. g), della decisione del 1993, che la Aer Lingus poteva offrire sui collegamenti Irlanda/Regno Unito e Dublino/Londra-Heathrow durante gli anni 1994 e 1995.

7 L'8 dicembre 1994 si svolgeva una riunione, su richiesta della ricorrente, tra quest'ultima e i servizi della Commissione, specie per stabilire se l'Aer Lingus si fosse conformata alla decisione del 1993.

8 Il 21 dicembre 1994 la Commissione emanava, in forma di una lettera al governo irlandese, la decisione intitolata «Versamento della seconda quota (50 milioni di IRL) dell'aiuto C 34/93 approvata dalla Commissione nella sua decisione [del 1993]» (GU C 399, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

9 In questa decisione la Commissione rilevava che il gruppo Aer Lingus non aveva realizzato la riduzione delle sue spese di 50 milioni di IRL prevista dall'art. 1, lett. a), della decisione del 1993. Tuttavia, dopo aver analizzato la messa in atto del progetto di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda la compagnia aerea stessa e la Team Aer Lingus, consociata specializzata nei servizi di manutenzione (in prosieguo: la «Team»), nonché la situazione finanziaria del gruppo, la prevista vendita della catena alberghiera Copthorne e la redditività di vari gruppi di linee gestite dall'Aer Lingus, essa concludeva (venticinquesimo capoverso):

«(...) lo stato di avanzamento della ristrutturazione e i risultati fin qui conseguiti siano soddisfacenti, per quanto l'obiettivo della riduzione annuale dei costi sia stato conseguito solo dal comparto aereo e non dall'intero gruppo, a causa delle circostanze summenzionate che non potevano esser previste dal piano di ristrutturazione. Pertanto, la Commissione ha deciso di derogare alla propria decisione del 21 dicembre 1993 e di autorizzare il governo irlandese a versare alla Aer Lingus la seconda quota dell'aiuto. al fine di garantire il rispetto della decisione del 21 dicembre 1993, l'Irlanda, prima di procedere al pagamento della terza quota, dovrà:

- presentare alla Commissione, entro il mese di giugno 1995, una relazione sullo stato di avanzamento del programma di ristrutturazione della società Team e sul suo sviluppo finanziario ed economico, che includa le proiezioni economiche su cui si fonda la strategia della società; il programma di ristrutturazione della Team deve essere attuato senza ulteriori indugi, sulla base di un'adeguata strategia e di una sana struttura del capitale;

- trasmettere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della decisione della Commissione del 21 dicembre 1993, almeno otto settimane prima del versamento della terza quota nel 1995, una relazione che evidenzi i seguenti punti: le modalità della riduzione annuale dei costi pari a 50 milioni di IRL, con indicazione del collegamento tra le riduzioni di spesa e specifiche misure di gestione, le proiezioni finanziarie dettagliate e accuratamente valutate relative al gruppo e alle sue consociate per il periodo fino al 1999 (e per il periodo di transizione di 12 mesi fino al 31 marzo 1995 a seguito della modificazione nel termine dell'anno fiscale), che tengano conto degli effetti delle misure di ristrutturazione, delle conseguenze del nuovo piano per la Team e infine di quelle della vendita della catena alberghiera Copthorne. La relazione dovrà inoltre contenere un'analisi della redditività per gruppi di rotte».

10 Il 22 dicembre 1994 il governo irlandese acquistava nuove azioni dalla Aer Lingus Group plc per un importo di 50 milioni di IRL.

11 La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 399 del 31 dicembre 1994, contenente il testo della decisione controversa, è stata pubblicata il 13 aprile 1995.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 La ricorrente ha promosso il presente ricorso con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 1995.

13 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 1995 la Commissione ha ritirato l'eccezione di irricevibilità sollevata nel controricorso, fondata sulla scadenza del termine di impugnazione, pur precisando poi nella controreplica del 25 marzo 1996 che i funzionari responsabili avevano fatto osservare alla ricorrente che il termine di impugnazione contemplato dall'art. 173 del Trattato avrebbe preso a decorrere dalla pubblicazione della decisione controversa.

14 Con ordinanze 14 febbraio 1996 il presidente delle Seconda Sezione ampliata ha ammesso l'Irlanda e la Aer Lingus Group plc all'intervento in causa a sostegno della Commissione.

15 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

16 Le parti hanno presentato le loro difese ed hanno risposto alle domande del Tribunale all'udienza del 27 maggio 1998.

17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione controversa;

- condannare alle spese la Commissione.

18 La Commissione e le intervenienti concludono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare alle spese la ricorrente.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

19 La Aer Lingus sostiene che il ricorso è stato promosso oltre il termine stabilito dall'art. 173, quinto comma, del Trattato CE. Osserva che nel controricorso la Commissione ha sostenuto che la ricorrente era venuta a conoscenza dell'esistenza della decisione contestata nel dicembre 1994 e al più tardi al ricevimento di una lettera della Commissione datata 12 gennaio 1995, e che non aveva chiesto una copia del testo integrale della decisione contestata in un termine ragionevole.

20 La ricorrente sostiene che il ricorso è ricevibile, in quanto la pubblicazione della decisione contestata nella Gazzetta ufficiale del 13 aprile 1995 è il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato.

Giudizio del Tribunale

21 Ai sensi dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto (CE) della Corte, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46 dello stesso Statuto, le conclusioni della domanda di intervento non possono avere oggetto diverso dal sostegno apportato ad una delle parti. Inoltre, ai sensi dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, la parte interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.

22 Poiché la convenuta ha rinunciato alla eccezione di irricevibilità con lettera pervenuta il 18 dicembre 1995, vale a dire prima che la Aer Lingus fosse ammessa all'intervento a sostegno della Commissione, la Aer Lingus non è legittimata a sollevare un'eccezione di irricevibilità e il Tribunale non deve quindi esaminare i motivi di irricevibilità che essa deduce (sentenza del Tribunale 27 novembre 1997, causa T-290/94, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II-2137, punto 76).

23 Tuttavia, trattandosi di un'eccezione di irricevibilità di ordine pubblico, il Tribunale può sempre esaminare d'ufficio la ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura.

24 Ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, il ricorso deve venir presentato entro due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notifica al ricorrente o, se non vi è stata notifica, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza.

25 Si desume dal tenore stesso di questa disposizione che il criterio della data di presa di conoscenza dell'atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quelli della pubblicazione o della notifica dell'atto (v. sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 35 e, in materia di aiuti concessi dagli Stati, conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 730/79, Philip Morris/Commissione, sentenza della Corte 17 dicembre 1980, Racc. pagg. 2671, 2695).

26 E' assodato che nel caso di specie la decisione controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Dato che la decisione controversa apporta una deroga alla decisione del 1993, a sua volta pubblicata, e che la Commissione ha fatto presente ala ricorrente che il termine di impugnazione sarebbe decorso dal giorno della pubblicazione, la ricorrente poteva legittimamente prevedere che la decisione sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

27 Ne consegue che nel caso di specie il termine d'impugnazione ha cominciato a decorrere dalla data della pubblicazione, vale a dire il 13 aprile 1995.

28 Il termine di due mesi fissato dall'art. 173, quinto comma, del Trattato, calcolato a decorrere dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale, conformemente all'art. 102, n. 1 del regolamento di procedura, e aumentato di dieci giorni in ragione della distanza per un ricorrente residente in Irlanda, conformemente all'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, è scaduto il 7 luglio 1995. Ne consegue che il ricorso, depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 1995, è tempestivo.

29 Il ricorso è quindi ricevibile.

Nel merito

Argomenti delle parti

Argomenti della ricorrente

30 Nel ricorso la ricorrente invoca due motivi principali fondati, in primo luogo, sulla violazione delle forme sostanziali in quanto la Commissione non avrebbe riaperto il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2, del Trattato, né ascoltato la ricorrente prima di emanare la decisione controversa e, in secondo luogo, su un errore manifesto che vizierebbe la valutazione della Commissione secondo la quale il versamento della seconda quota dell'aiuto sarebbe compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. D'altra parte la ricorrente muove varie altre censure.

31 Quanto al primo motivo, inerente ad una violazione delle forme sostanziali, la ricorrente osserva che la Commissione non poteva adottare la decisione controversa senza riaprire il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato o, quantomeno, senza riascoltare la ricorrente. Infatti il pagamento della seconda quota di aiuto sarebbe stato vietato dall'art. 1, lett. a), della decisione del 1993, dato che la riduzione delle spese di 50 milioni di IRL per anno che esso prevedeva non si era realizzata. Ne conseguirebbe che la seconda quota non poteva essere versata senza che la Commissione adottasse, al termine di un nuovo esame di tutte le circostanze della fattispecie, una nuova decisione che constatasse che detto versamento era compatibile col mercato comune, conformemente all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

32 La ricorrente si richiama alla giurisprudenza della Corte secondo la quale la Commissione deve avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato se il primo esame dell'aiuto non ha consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità dell'aiuto stesso col mercato comune (sentenza della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 29). Orbene, nel caso di specie, il primo esame operato dalla Commissione della compatibilità col mercato comune della seconda quota dell'aiuto non avrebbe potuto superare, ed in pratica non le avrebbe superate, tutte le difficoltà, specie per quanto riguarda la rispondenza a tutte le condizioni poste dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

33 A sostegno dell'allegazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto avere dubbi circa la compatibilità col mercato comune della seconda quota dell'aiuto, la ricorrente si fonda su diversi elementi relativi alla Team, alle linee regionali nel Regno Unito, agli aerei BAe 146, alla situazione finanziaria del gruppo Aer Lingus e alla compagnia aerea, nonché alla vendita della rete alberghiera Copthorne.

34 La ricorrente si fonda sugli stessi elementi per corroborare il secondo motivo, fondato su un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione allorché ha deciso che il versamento della seconda quota dell'aiuto era compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

35 Occorre riunire tutti gli argomenti svolti dalla ricorrente nell'ambito di questi due motivi.

- Team

36 Quanto alla consociata Team, la ricorrente sostiene che emerge dalla decisione controversa che la Commissione stessa aveva dubbi sull'osservanza delle condizioni poste dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato ed in particolare di quella secondo cui l'aiuto doveva agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. Sottolinea a questo proposito che al quattordicesimo capoverso della decisione controversa la Commissione ritiene che «la mancata soluzione del problema delle continue perdite della Team potrebbe incidere negativamente sul programma di ristrutturazione».

37 La Commissione avrebbe così ammesso di ignorare se la Team avrebbe operato le riduzioni di spese necessarie. Di conseguenza non sarebbe stata in grado di verificare se la seconda quota dell'aiuto sarebbe stata ben impiegata a fini di «ristrutturazioni» e se avrebbe facilitato «lo sviluppo di talune attività economiche» ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

38 D'altro canto lo stesso fatto che la Commissione abbia imposto alle autorità irlandesi, nella decisione contestata, l'obbligo di presentarle entro il 30 giugno 1995 una relazione sui progressi del programma di ristrutturazione per quanto riguardava la Team e sulla strategia prevista per superare le difficoltà della società a più lungo termine, dimostrerebbe che, alla data della decisione contestata, la Commissione non era in grado di accertare che la seconda quota dell'aiuto sarebbe in grado di agevolare lo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

39 Inoltre il progetto Cahill sarebbe stato accontonato per quanto riguardava la Team, dopo uno sciopero svoltosi nell'estate 1994 e in base alle raccomandazioni della Labour Court del novembre 1994, che avrebbero impedito le riduzioni di spese e in particolare i licenziamenti supplementari. Quindi alla data della decisione contestata la Aer Lingus, nonché il governo irlandese, avrebbero ignorato se la Team potesse venire ristrutturata. A sostegno di questa affermazione la ricorrente si richiama a talune dichiarazioni del presidente della Aer Lingus nella relazione annuale della Aer Lingus per il periodo chiusosi il 31 dicembre 1994, approvata il 31 marzo 1995, nonché ad una dichiarazione fatta dal ministro dei Trasporti, dell'Energia e delle Telecomunicazioni dinanzi al Dail il 21 febbraio 1995.

40 Ne conseguirebbe che, al momento della decisione contestata, la Team e di riflesso la Aer Lingus non erano in floride condizioni e non vi era alcun progetto di ristrutturazione atto a garantirne la ripresa. Non essendovi un progetto di ristrutturazione la Commissione non avrebbe potuto approvare la seconda quota dell'aiuto (v., ad esempio, le direttive della Commissione sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE e dell'art. 91 dell'accordo EEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 5, punto 38) e a maggior ragione non sarebbe stata in grado di superare le difficoltà in modo che le consentisse di non instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato.

41 La ricorrente contesta inoltre la seguente affermazione contenuta nella decisione contestata (tredicesimo capoverso):

«Sulla base delle proiezioni più recenti, la Aer Lingus prevede che la Team riacquisterà la redditività operativa nel corso del 1995».

42 Infatti le condizioni di ripresa del lavoro convenute dopo l'intervento della Labor Court avrebbero impedito la messa in opera del progetto Cahill e quindi la riduzione delle spese necessarie affinché la Team recuperasse la redditività.

43 Per le stesse ragioni la ricorrente contesta l'affermazione, fatta a conclusione del precedente brano della decisione contestata, secondo la quale «questa previsione si fonda sulla continua riduzione dei costi da parte della società unitamente alla stipula, da parte di quest'ultima, di nuovi contratti di manutenzione con terzi (...)».

44 Secondo la ricorrente, la Team non avrebbe realizzato alcuna riduzione delle spese nel 1994 a seguito della resistenza dei sindacati. Ricorda a questo proposito un articolo (pubblicato dall'Irish Independent il 27 marzo 1995) secondo il quale il ministro dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni avrebbe dichiarato che l'organico della Team non era mai stato inferiore alle 1 750 persone. Del pari la Team avrebbe perso tutti i contratti di manutenzione con i terzi, ivi compresi quelli stipulati con la Virgin Atlantic Airways e la Federal Express, per effetto dello sciopero del 1994.

45 La ricorrente ritiene poi che la constatazione, al venticinquesimo capoverso della decisione controversa, secondo la quale non era possibile anticipare i problemi della Team al momento dell'elaborazione del progetto di ristrutturazione, è manifestamente erronea. Nonostante l'affermazione fatta nella decisione del 1993, secondo la quale il programma di riduzione delle spese era stato concordato tra la compagnia e i sindacati, non si è giunti ad alcun accordo con i sindacati della Team. Sarebbe stato quindi prevedibile che la direzione della Team non sarebbe mai giunta a stipulare un accordo di questo genere.

- La concorrenza sulle linee regionali nel Regno Unito

46 La ricorrente ritiene che all'atto dell'esame della compatibilità col mercato comune della seconda quota di aiuto la Commissione non avrebbe potuto superare le difficoltà relative all'attività della Aer Lingus sulle linee tra Dublino e le destinazioni regionali del Regno Unito.

47 La ricorrente sostiene che, secondo la decisione controversa (terzo e quarto coapoverso), le attività della Aer Lingus su dette linee erano deficitarie e la strategia seguita pareva (ventunesimo paragrafo) «giustificarsi da considerazioni a breve termine». Pertanto la Commissione avrebbe dovuto esaminare se la Aer Lingus era in grado di ristrutturare le proprie attività su dette linee in modo che le consentisse di ottenere una certa redditività, conformemente all'art. 92, n. 3, lett. c). La Commissione avrebbe invece semplicemente imposto una nuova condizione secondo la quale «il governo irlandese avrebbe giustificato la gestione delle linee a lunga scadenza», pur chiedendo all'Irlanda di trasmettere alla Commissione informazioni dettagliate circa la redditività delle linee in questione, «dalle quali risulti che, come previsto inizialmente, l'aiuto ricevuto non è stato utilizzato per sovvenzionare determinate rotte o gruppi di rotte prive di prospettive di redditività nell'immediato futuro» (ventiduesimo capoverso).

48 Ne risulterebbe che alla data dell'adozione della decisione controversa la Commissione aveva dubbi quanto alla redditività a lungo termine delle attività della Aer Lingus sulle linee regionali a destinazione del Regno Unito e non era quindi in grado di verificare se l'aiuto avrebbe agevolato lo sviluppo di talune attività economiche.

49 Inoltre le linee in questione sarebbe state deficitarie in quanto, dopo la decisione del 1993, la Aer Lingus avrebbe aumentato notevolmente il numero di posti disponibili a basso prezzo sulla linea Dublino/Birmingham, che la ricorrente aveva cominciato a gestire nel novembre 1993, e che avrebbe indotto la ricorrente ad inviare alla Commissione un reclamo formale ai sensi dell'art. 86 del Trattato. La Aer Lingus avrebbe proceduto allo stesso modo sulle linee Dublino/Glasgow e Dublino/Manchester, per le quali era del pari in concorrenza con la ricorrente. La Aer Lingus avrebbe quindi perseguito una politica contraddistinta da tariffe basse e da vasta attività, nell'intento di entrare sulla maggior parte possibile di mercato, specie sul mercato dei viaggi turistici, mercato principale della ricorrente, contrariamente alle assicurazioni del governo irlandese ribadite nella decisione del 1993.

50 La ricorrente sostiene inoltre che la giustificazione, fornita nella decisione controversa (ventunesimo capoverso), della strategia «a breve termine» adottata dalla Aer Lingus su dette linee, vale a dire «convogliare ulteriori passaggeri sulle sue rotte nord-atlantiche mediante servizi di collegamento dal Regno Unito», era manifestamente erronea dato che solo due voli sui sedici giornalieri che collegavano Birmingham, Manchester e Glasgow a Dublino trasportavano passeggeri a destinazione delle linee transatlantiche.

- I nuovi aeroplani BAe 146

51 La ricorrente osserva che, alla data dell'adozione della decisione contestata, la Commissione sapeva che la Aer Lingus intendeva sfruttare l'aiuto per acquisire una flotta di tre aeroplani BAe 146-300 da 110 posti per sostituire la sua flotta di quattro Saab SF 340 da 34 posti, da impiegarsi in particolare sulle linee regionali Regno Unito-Irlanda. Orbene, nella decisione contestata (ventiduesimo capoverso), la Commissione avrebbe dichiarato che «la sostituzione dei piccoli velivoli a turboelica con altri a reazione sulle rotte commerciali del Regno Unito potrebbe suscitare qualche preoccupazione in merito all'adeguatezza dell'aumento di capacità». La Commissione avrebbe quindi chiesto (stesso capoverso) all'Irlanda di trasmetterle informazioni particolareggiate circa la redditività delle linee in questione, onde dimostrare che l'aiuto «non è stato utilizzato per sovvenzionare determinate rotte o gruppi di rotte prive di prospettive di redditività nell'immediato futuro». Ne conseguirebbe che la Commissione nutriva dubbi quanto al fatto se l'aiuto creasse o aggravasse una situazione di ipercapacità che potesse alterare gli scambi in modo incompatibile con l'interesse comune (sentenza Philip Morris/Commissione, già ricordata, punto 26, e sentenza della Corte 8 marzo 1988, 62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione, Racc. pag. 1573, punti 30 e 31).

52 La ricorrente aggiunge che, poiché la Aer Lingus ha subìto una perdita al lordo d'imposta di 128,8 milioni di IRL per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 1994, non disponeva di liquidi sufficienti per acquistare gli aeroplani BAe 146, ed avrebbe dovuto usare la seconda quota d'aiuto a questo scopo. D'altro canto emergerebbe dalla relazione annuale della Aer Lingus che questa aveva operato uno stanziamento di 6,5 milioni di IRL per le spese connesse alla denuncia dei contratti per i quattro Saab SF 340. La Aer Lingus non avrebbe potuto farlo senza l'aiuto di cui trattasi.

53 La ricorrente cita del pari statistiche per dimostrare che un aumento di capacità sulle linee in questione era del tutto inopportuno, tenuto conto in particolare del calo del traffico passeggeri della Aer Lingus su dette linee e delle scarse percentuali di occupazione dei posti. La Commissione non sarebbe autorizzata ad approvare un aiuto in base all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato in una situazione di simile ipercapacità (sentenze della Corte Philip Morris/Commissione e Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione, già ricordate, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 38).

54 Infine la ricorrente osserva che l'inserimento degli aeroplani BAe 146 ha violato l'art. 1, lett. d), della decisione del 1993. Infatti questa disposizione dovrebbe interpretarsi nel senso che vieta alla Aer Lingus di aumentare la capacità totale dei posti della propria flotta durante tutta la durata del progetto di ristrutturazione. Dato che, da un lato, nella decisione del 1993 il governo irlandese avrebbe affermato che la Aer Lingus non avrebbe aumentato le sue quote di mercato e non avrebbe perseguito una politica espansionistica e, dall'altro, che la quota di mercato non sarebbe dipesa dal numero di aeroplani assegnati ad una linea particolare, ma dal numero di posti disponibili, l'art. 1, lett. d), non potrebbe interpretarsi nel senso che mirava a garantire che la Aer Lingus non aumentasse il numero totale dei posti offerti dalla flotta da essa gestita. In caso contrario la Aer Lingus sarebbe in grado di perseguire senza limiti una politica «super espansionista».

- La situazione finanziaria della compagnia aerea e del gruppo Aer Lingus

55 Secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un errore manifesto concludendo nella decisione controversa che l'obiettivo dei 50 milioni di IRL per la riduzione delle spese era stato raggiunto dalla compagnia aerea Aer Lingus.

56 La decisione del 1993 avrebbe previsto 1 280 licenziamenti nell'ambito della compagnia aerea, ma la relazione annuale della Aer Lingus per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 1994 dichiarerebbe che erano stati operati soltanto 841 licenziamenti. A giudizio della ricorrente, anche accettando l'affermazione della Commissione secondo la quale 935 dipendenti avevano lasciato l'impresa nell'ambito del piano di licenziamenti, si tratterebbe sempre di una cifra che corrisponde a meno di due terzi di quella prevista dal progetto Cahill.

57 Il pagamento dei servizi di manutenzione prestati dalla Team in base alle tariffe del mercato e la previsione risultante dalle maggiori perdite della Team, alle quali la decisione contestata farebbe riferimento, significherebbe probabilmente che le tariffe erano state corrette a livelli inferiori rispetto ai prezzi di mercato. Questo sistema di prezzi politici pregiudicherebbe la ristrutturazione della compagnia aerea. Rivelerebbe del pari che i veri oneri della compagnia aerea - e quindi qualsiasi riduzione delle spese - non potevano venire precisamente individuati.

58 D'altro canto la stipulazione contenuta nella decisione controversa, secondo la quale «i risultati conseguiti nell'attività di trasporto aereo - in linea con gli obiettivi finali della ristrutturazione - dimostrano che il gruppo dispone delle potenzialità per riconquistare una posizione di efficienza» (ventitreesimo capoverso), non sarebbe suffragata da alcuna spiegazione né dall'indicazione dei dati analizzati dalla Commissione. Una spiegazione del genere sarebbe stata particolarmente necessaria date le pratiche contabili abitualmente opache della Aer Lingus.

59 La chiara assurdità della conclusione della Commissione, secondo la quale il gruppo Aer Lingus era in grado di ristabilire la redditività, sarebbe d'altra parte dimostrata dall'entità delle sovvenzioni di cui la compagnia aerea avrebbe fruito nel 1994, evidenziata alle voci eccezionali di 30 milioni di IRL («liquidazioni - trasporto aereo e Team») e di 5,4 milioni di IRL («varie») che figurano nei conti pubblicati per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 1994. Inoltre dalla contabilità della Aer Lingus risulta che essa avrebbe subìto perdite al lordo di imposta pari a 147 milioni di IRL (escludendo l'inclusione nei profitti e perdite di un investimento in una società di locazione di aeronavi) durante i dodici mesi precedenti il 31 marzo 1993, e di 128,8 milioni di IRL durante i ventun mesi precedenti il 31 dicembre 1994. Questi dati contrasterebbero con le previsioni, contenute nel progetto Cahill, di una perdita di 63 milioni di IRL per i dodici mesi precedenti il 31 marzo 1994 e di un utile di un milione di IRL per i dodici mesi precedenti il 31 marzo 1995.

- La vendita della catena alberghiera Copthorne

60 La ricorrente sostiene che la vendita da parte della Aer Lingus della catena alberghiera Copthorne è stata menzionata nella decisione del 1993 come parte integrante del progetto Cahill. Nella decisione controversa (diciottesimo capoverso) questa catena sarebbe stata qualificata come principale attività che si prevedeva di cedere nel programma di ristrutturazione.

61 Tuttavia nella decisione impugnata la Commissione avrebbe indicato che la vendita era stata differita, ritardando quindi a sua volta la realizzazione del rapporto di indebitamento e dei tassi di copertura degli interessi dal marzo 1997 alla metà del 1999. D'altro canto avrebbe semplicemente indicato (diciannovesimo capoverso) che «la catena alberghiera dovrebbe essere venduta appena la situazione del mercato lo consenta», sopprimendo così qualsiasi obbligo della Aer Lingus di vendere gli alberghi Copthorne entro un determinato termine. Ciò troverebbe conferma nella relazione annuale della Aer Lingus per l'esercizio concluso il 31 dicembre 1994, che dichiara che i suoi amministratori «intendono conservare detti investimenti in un prossimo avvenire fondandosi a questo proposito sul consiglio di esperti onde assicurare che l'importo della vendita di detti investimenti sia il più alto possibile».

62 In questi frangenti la Commissione non avrebbe potuto concludere che il versamento della seconda quota di aiuto avrebbe agevolato lo sviluppo di talune attività economiche. Infatti non avrebbe saputo quando e nemmeno se il bilancio della Aer Lingus sarebbe stato risanato. Di conseguenza l'aiuto non avrebbe potuto essere approvato in quanto aiuto alla ristrutturazione. Inoltre il fatto che la Aer Lingus non abbia ridotto l'ingente indebitamento cedendo la catena alberghiera avrebbe fatto sì che l'aiuto statale si poteva utilizzare per finanziare i debiti a breve termine, ivi comprese le alte spese per i mutui. Per questa ragione ulteriore la seconda quota dell'aiuto non sarebbe stato un vero aiuto alla ristrutturazione.

63 Comunque sia la cessione degli alberghi Copthorne sarebbe stata insufficiente per risanare il bilancio della Aer Lingus. Il giornale Sunday Independent del 10 luglio 1994 avrebbe osservato: «Parrebbe che i periti contabili che preparano i risultati temano che il passivo sovrastimi il valore della catena alberghiera Copthorne della Aer Lingus». A questo proposito la Aer Lingus avrebbe incluso 17,2 milioni di IRL nei profitti e perdite dei conti per l'esercizio concluso il 31 dicembre 1994. La Commissione avrebbe quindi commesso un errore evidente concludendo che la cessione degli alberghi Copthorne avrebbe ridotto l'indebitamento della Aer Lingus al livello inizialmente previsto e non imponendo alla Aer Lingus di cedere attività ulteriori pari a 17,2 milioni di IRL. La Commissione avrebbe del pari omesso di chiarire perché il rapporto di indebitamento e i tassi di copertura degli interessi previsti potevano venire conseguiti.

64 La ricorrente deduce da quanto precede o che la Commissione non era in grado di superare le sue difficoltà circa la compatibilità col mercato comune della seconda quota d'aiuto e che quindi ha commesso una violazione delle forme sostanziali non instaurando il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2, del Trattato oppure che ha commesso un errore manifesto di valutazione decidendo, nella decisione controversa, che la seconda quota di aiuto era compatibile col mercato comune. Ne risulterebbe che sarebbero fondati i due motivi principali della ricorrente, fondati rispettivamente su una violazione delle forme sostanziali e su un errore manifesto di valutazione.

65 Oltre i due motivi principali la ricorrente muove ulteriori addebiti e precisamente:

- emergerebbe dalla decisione controversa che la Commissione non ha mai realmente esaminato le ripercussioni dell'aiuto in questione sulla concorrenza né preso in considerazione l'andamento della concorrenza dopo la decisione del 1993;

- l'Irlanda sarebbe contravvenuta all'art. 1, lett. b), della decisione del 1993, che avrebbe prescritto al governo irlandese di vegliare a che la Aer Lingus ponga in atto il progetto Cahill come era stato notificato alla Commissione;

- la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto in quanto, approvando la seconda quota di aiuto nonostante l'inosservanza dell'art. 1, lett. a), della decisione del 1993, avrebbe necessariamente seguito un criterio diverso da quello seguito in detta decisione;

- la decisione controversa sarebbe viziata da difetto di motivazione, in particolare per quanto riguarda gli elementi che seguono: la richiesta della Commissione che invita il governo irlandese a fornire una relazione supplementare circa il Team e la Aer Lingus prima del 30 giugno 1995; la conclusione secondo la quale il gruppo Aer Lingus sarebbe in grado di ristabilire la redditività; la conclusione secondo la quale la seconda quota dell'aiuto potrebbe essere compatibile con il mercato comune senza necessità di un progetto di ristrutturazione mirante a ristabilire la redditività della Aer Lingus a lungo termine; la ragione per la quale la Commissione non ha prescritto alla Aer Lingus di vendere gli alberghi Copthorne; la conclusione secondo la quale l'aiuto potrebbe essere approvato nonostante la situazione finanziaria del gruppo Aer Lingus e della compagnia aerea; il termine necessario per terminare il progetto di ristrutturazione.

Argomenti della Commissione e delle intervenienti

66 La Commissione sostiene anzitutto che la decisione controversa è in realtà uno strumento ibrido, poiché contiene contestualmente una deroga all'art. 1, lett. a), della decisione del 1993 e commenti emessi conformemente all'art. 1, lett. b), di detta decisione. Siffatti commenti non costituirebbero un atto impugnabile ai sensi dell'art. 191 del Trattato e non potrebbero quindi venire assoggettati a sindacato giurisdizionale (sentenza della Corte 14 gennaio 1981, causa 35/80, Denkavit Nederland, Racc. pag. 45, punto 35).

67 La compatibilità dell'aiuto in quanto aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato sarebbe stata esaminata nel merito nella decisione del 1993. Il versamento di 175 milioni di IRL alla Aer Lingus sarebbe già stato autorizzato con detta decisione.

68 Ne conseguirebbe che, allorché la Commissione intende liberare una nuova quota di aiuto in base ad un progetto di ristrutturazione già approvato, essa non è autorizzata né a maggior ragione obbligata ad esaminare nuovamente se il versamento di questa nuova quota sia compatibile con l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato (v. sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. 4635). Non sarebbe autorizzata a procedere a siffatto esame salvo che abbia avanzato riserve specifiche in merito nella sua approvazione iniziale oppure se desume da un esame preliminare che le condizioni stabilite nella decisione iniziale non sono state integralmente rispettate.

69 Di conseguenza una nuova decisione non sarebbe stata necessaria salvo che la riduzione delle spese di 50 milioni di IRL prevista dall'art. 1, lett. a), della decisione del 1993 non fosse stata conseguita. Nel riesame della compatibilità dell'aiuto in queste circostanze specifiche la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il contesto già valutato nella decisione del 1993 nonché gli obblighi che questa decisione precedente avrebbe potuto prescrivere allo Stato di cui trattasi (sentenza della Corte 3 ottobre 1991, C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437). Quindi la Commissione non avrebbe dovuto riesaminare ancora una volta tutti gli aspetti del piano di ristrutturazione. Sarebbe bastato concentrarsi sugli elementi che erano cambiati dopo la valutazione iniziale.

70 D'altro canto la Commissione dovrebbe instaurare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato solo se dubita della compatibilità di un aiuto e se detti dubbi non possono venire dissipati durante l'esame preliminare. Secondo la Commissione, indipendentemente dai dubbi iniziali, detti dubbi non sono mai stati seri e l'esame preliminare li ha comunque dissipati.

71 La Commissione sottolinea che, prima di adottare la decisione controversa, ha ricevuto una relazione del governo irlandese del 3 novembre 1994 che confermava l'osservanza delle condizioni sancite nella decisione del 1993 (salvo per quanto riguarda la riduzione delle spese di 50 milioni di IRL a livello del gruppo), nonché una relazione della Aer Lingus sui progressi del programma di ristrutturazione e una relazione dell'Arthur Andersen & Co, incaricata dal governo irlandese, in quanto società di revisione indipendente, di verificare le informazioni finanziarie fornite dalla Aer Lingus. Inoltre la Commissione stessa avrebbe verificato le informazioni fornite avvalendosi della Coopers & Lybrand, società di consulenza esperta in materia, che avrebbe presentato la sua relazione il 9 dicembre 1994.

72 Da queste relazioni si desumerebbe che un notevole progresso era stato registrato per quanto riguarda la varie misure di ristrutturazione previste dal progetto Cahill. I riscontri della Arthur Andersen & Co e della Coopers & Lybrand avrebbero in particolare dimostrato che la redditività della compagnia aerea nonché la riduzione dei debiti avevano superato gli obiettivi previsti dal progetto. Anche se i provvedimenti eccezionali erano stati più onerosi del previsto - a causa del costo dei licenziamenti superiori alle previsioni -, i consulenti avrebbero concluso che i risultati sarebbero conformi all'obiettivo del ritorno della Aer Lingus alla redditività nonostante le difficoltà e i ritardi per quanto concerne la Team.

73 Per quanto riguarda la riduzione delle spese annue di 50 milioni di IRL, emergerebbe dalle relazioni dei periti che la compagnia aerea aveva raggiunto una riduzione delle spese di 61,1 milioni di IRL. Tuttavia l'obiettivo dei 50 milioni di IRL non sarebbe stato raggiunto a livello di gruppo, poiché taluni risparmi realizzati dalla compagnia aerea sono stati ottenuti a scapito della Team. Infatti mentre prima della revisione dei contratti di manutenzione stipulati nel 1993 tra la compagnia aerea e la Team la prima avrebbe remunerato la seconda a tariffe superiori a quelle del mercato, il che avrebbe costituito una sovvenzione incrociata per la Team, dopo la revisione dei contratti avrebbe remunerato i lavori di manutenzione effettuati dalla Team in base ai prezzi di mercato. Ritenendo che i risparmi realizzati dalla compagnia aerea nell'ambito del contratto con la Team non potevano considerarsi una vera riduzione delle spese per il gruppo, la Commissione sarebbe giunta alla conclusione che la riduzione reale delle spese, a livello di gruppo, era di 42,4 milioni di IRL, vale a dire 7,6 milioni di IRL sotto l'obiettivo di 50 milioni di IRL. Con questa riserva la Commissione avrebbe ritenuto che la Aer Lingus aveva largamente conseguito gli obiettivi del progetto Cahill, e tutte le altre condizioni della decisione del 1993 sarebbero state rispettate.

74 Così stando le cose e data la complessità di una riorganizzazione come quella intrapresa dalla Aer Lingus e il fatto che, per la sua stessa natura, qualsiasi riorganizzazione si fonda su previsioni, alcune delle quali possono risultare erronee, la Commissione avrebbe constatato che le differenze effettive rispetto al progetto Cahill erano relativamente minori e che riguardavano una sola delle condizioni d'autorizzazione d'aiuto alla ristrutturazione, sicché né la realizzazione del progetto Cahill né il suo obiettivo, vale a dire il ripristino del gruppo Aer Lingus in quanto entità redditizia ed autonoma sul piano finanziario, non sarebbero state minacciate.

75 Per quanto riguarda più particolarmente la questione se l'aiuto agevoli lo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, la Commissione avrebbe concluso che il programma di ristrutturazione era progredito e che l'obiettivo globale era ancora realizzabile anche se l'obiettivo della riduzione delle spese non fosse stato raggiunto appieno.

76 Quanto all'effetto dell'aiuto sulle condizioni degli scambi, il fatto che le spese di ristrutturazione fossero maggiori del previsto non avrebbe inciso sulla concorrenza tra vettori. La maggior parte della prima quota di aiuto (57 milioni di IRL su 75 milioni) sarebbe stata impiegata per finanziare i licenziamenti e le spese connesse e il resto sarebbe stato impiegato per ridurre il debito. Il fatto che l'obiettivo di una riduzione delle spese di 50 milioni di IRL non sia stato raggiunto non avrebbe avuto alcuna conseguenza negativa per i concorrenti della Aer Lingus.

77 Infine la Commissione contesta la fondatezza degli argomenti specifici della ricorrente relativi alla Team, alle linee regionali nel Regno Unito, agli aerei BAe 146, alla situazione finanziaria della compagnia aerea e del gruppo Aer Lingus e alla catena alberghiera Copthorne. Ritiene che la decisione non sia viziata da difetto di motivazione.

78 La Aer Lingus e l'Irlanda sostengono gli argomenti della Commissione. La Aer Lingus sostiene in particolare che non vi era sciopero alla Team, ma invece la direzione aveva deciso di porre gran parte del personale in cassa integrazione. Il piano di ristrutturazione sarebbe quindi realizzato, dato che la terza quota dell'aiuto è stata autorizzata dalla Commissione nella decisione del 20 dicembre 1995 intitolata «Versamento della terza quota dell'aiuto a favore della Aer Lingus, approvata dalla decisione della Commissione del 1993» (GU 1996, C 70, pag. 2). Gli alberghi Copthorne sarebbero stati venduti nel 1995. La Aer Lingus aggiunge, quanto agli aerei BAe 146, che questi sono stati messi in servizio solo dal maggio e giugno 1995. I canoni mensili versati per gli aerei BAe 146 sarebbero inferiori agli oneri finanziari precedenti inerenti i modelli Saab sostituiti dai BAe 146.

Giudizio del Tribunale

Sull'indole dell'atto impugnato

79 Si deve esaminare anzitutto l'argomento della Commissione secondo il quale la decisione controversa avrebbe carattere «ibrido» e conterrebbe, da un lato, talune constatazioni circa il mancato rispetto da parte della Aer Lingus della condizione contemplata dall'art. 1, lett. a), della decisione del 1993 e, d'altro canto, semplici «commenti», non impugnabili, fatti dalla Commissione su altri aspetti dell'andamento del programma di ristrutturazione del gruppo Aer Lingus, conformemente all'art. 1, lett. b), della decisione del 1993.

80 A questo proposito emerge dalla decisione controversa che la Commissione, prima di approvare il versamento della seconda quota di aiuto, ha esaminato non solo i motivi per i quali la Aer Lingus non aveva potuto rispettare la condizione stabilita dall'art. 1, lett. a), della decisione del 1993, ma anche il progredire del progetto di ristrutturazione sotto tutti i suoi aspetti, la situazione finanziaria del gruppo Aer Lingus e della compagnia aerea, la strategia adottata sulle linee regionali nel Regno Unito, i cambiamenti proposti alla flotta dalla Aer Lingus e lo stato del progetto di vendita della catena alberghiera Copthorne. Emerge del pari dal venticinquesimo capoverso della decisione controversa che solo «alla luce» dell'apprezzamento di tutti gli elementi suesposti la Commissione ha derogato la sua decisione del 1993 ed ha autorizzato il governo irlandese a corrispondere la seconda quota dell'aiuto alla Aer Lingus.

81 Emerge del pari dallo stesso capoverso della decisione controversa che gli obblighi ulteriori imposti all'Irlanda vertevano non solo sulla riduzione delle spese di 50 milioni di IRL contemplata all'art. 1, lett. a), della decisione del 1993, ma anche su tutti gli elementi di valutazione esposti dalla Commissione in detta decisione.

82 Di conseguenza i motivi della decisione controversa diversi da quelli vertenti direttamente sulla riduzione delle spese di 50 milioni di IRL per anno contemplata all'art. 1, lett. a), della decisione del 1993 non potrebbero considerarsi semplici commenti privi di conseguenze giuridiche, ma fanno parte integrante nell'atto impugnato nel caso di specie. Ne consegue del pari che, per la sua stessa natura, il complesso della decisione controversa lede la ricorrente.

83 Ne consegue che tutta la decisione controversa è assoggettata al sindacato giurisdizionale del Tribunale alle condizioni previste dall'art. 173, secondo comma, del Trattato.

Sul motivo di inosservanza delle forme sostanziali

84 E' assodato che in forza della condizione imposta dall'art. 1, lett. a), della decisione del 1993 l'Irlanda si era impegnata a non sbloccare la seconda quota dell'aiuto se la Aer Lingus non fosse riuscita a conseguire l'obiettivo di ridurre le sue spese di 50 milioni di IRL per anno. Emerge del pari dalla decisione del 1993, sezione VI, che le condizioni contemplate dall'art. 1, lett. a), sono state imposte «per garantire che l'aiuto non incidesse sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune». Secondo la Sezione V, ventunesimo capoverso, sub 4), di detta decisione, la riduzione delle spese contemplata dal progetto di ristrutturazione era, per la Commissione, «una condizione essenziale» del versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto.

85 Sorge quindi nel caso di specie la questione del procedimento amministrativo da seguire da parte della Commissione allorché ha approvato ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, in esito ad un procedimento ex art. 93, n. 2, un aiuto statale suddiviso in quote, con la riserva che diverse condizioni siano soddisfatte, ma in seguito risulti che una di esse non sussiste.

86 Il Tribunale considera anzitutto che il mancato rispetto di una condizione prescritta in una decisione che approva un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato implica che le quote successive dell'aiuto devono presumersi incompatibili con il mercato comune. Ne consegue che le quote successive non possono venire sbloccate senza una nuova decisione della Commissione che conceda una deroga formale alla condizione di cui trattasi.

87 Pertanto spetta alla Commissione, in un primo tempo, esaminare se una siffatta deroga possa venir concessa, accertando però che le quote successive dell'aiuto siano ancora compatibili con il mercato comune alle condizioni stabilite dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato (v. per analogia sentenza della Corte 5 ottobre 1994, Italia/Commissione, già ricordata, punti 24-26). Se dopo un siffatto esame la Commissione conclude che le quote successive dell'aiuto non sono compatibili con il mercato comune oppure se non riesce a superare tutte le difficoltà sollevate dalla valutazione della compatibilità delle quote successive con il mercato comune, la Commissione deve raccogliere tutti i pareri necessari e a questo scopo instaurare o se del caso riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato (v. per analogia sentenze della Corte, Cook/Commissione, già ricordata, punto 29, e 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval, Racc. pag. I-1719, punti 38-40). Ne consegue del pari, per analogia con l'art. 93, n. 3, del Trattato, che in tal caso il versamento dell'aiuto va sospeso fino a quando la Commissione abbia adottato la decisione definitiva.

88 Il Tribunale osserva inoltre che la Commissione, dopo aver emanato una decisione che approva un aiuto soggetto a condizioni, al termine di un procedimento ex art. 93, n. 2, non è autorizzata a uscire dall'ambito della sua decisione iniziale senza riaprire detto procedimento. Ne consegue che qualora una delle condizioni alle quali era soggetta l'approvazione di un aiuto non sia soddisfatta la Commissione non può di norma adottare una decisione di deroga a detta condizione senza riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato se non in caso di differenze relativamente esigue rispetto alla condizione iniziale, sicché non sussistano dubbi quanto al fatto che l'aiuto resta compatibile con il mercato comune.

89 Si deve aggiungere che, se come nel caso di specie è già stato approvato in linea di massima un aiuto, versato in quote successive durante un periodo relativamente lungo nell'ambito di un progetto di ristrutturazione i cui risultati saranno conseguiti solo dopo alcuni anni, la Commissione deve godere di un certo potere di gestione e di sorveglianza quanto alla messa in atto di tale aiuto, al fine in particolare di consentirle di far fronte a sviluppi che non potevano essere previsti al momento dell'adozione della decisione iniziale. Non è quindi escluso che la Commissione possa in particolare, alla luce di un mutamento delle circostanze esterne posteriore alla decisione iniziale, adattare le condizioni che disciplinano le modalità di messa in atto del progetto di ristrutturazione o della sua sorveglianza ad opera dell'istituzione, senza riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2 del Trattato, a condizione tuttavia che tali adeguamenti non facciano sorgere dubbi quanto alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

90 Si deve perciò verificare se, nel caso di specie, la ricorrente abbia dimostrato vuoi che la Commissione ha esorbitato dall'ambito della decisione del 1993 senza riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, vuoi che le valutazioni sulle quali si è fondata nella decisione contestata presentavano difficoltà tali da giustificare la riapertura del detto procedimento (sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 34). Secondo una costante giurisprudenza, per l'applicazione degli artt. 93, n. 3, e 92, n. 3, lett. c), del Trattato, la Commissione gode di un'ampia discrezionalità il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale. Il sindacato del Tribunale deve quindi limitarsi ad esaminare se la Commissione non abbia oltrepassato i limiti posti al suo potere di valutare i fatti o non abbia commesso uno sviamento di potere o di procedura (sentenza Matra/Commissione, citata, punti 23-25). Questa giurisprudenza nella fattispecie può applicarsi per analogia.

91 Quanto al problema se la Commissione abbia oltrepassato i limiti dell'ambito della decisione del 1993 concedendo una deroga alla condizione di cui all'art. 1, lett. a), il Tribunale osserva in primo luogo che emerge dalla decisione controversa che la Commissione, in base alle verifiche della Arthur Andersen & Co e della Cooper & Lybrand, ha fatto le seguenti constatazioni:

- «i risultati conseguiti nell'attività di trasporto aereo in linea con gli obiettivi finali della ristrutturazione, dimostrano che il gruppo dispone delle potenzialità per conquistare una posizione di efficienza economico-finanziaria tale da poter contribuire allo sviluppo del trasporto aereo in un'area periferica della Comunità», pertanto, con le «riserve sollevate in precedenza, che riguardano soprattutto il problema dei mutamenti strategici e strutturali, la Commissione conclude che la Aer Lingus nel periodo oggetto in esame ha conseguito gli obiettivi del programma che erano ragionevolmente alla sua portata» (ventitreesimo capoverso);

- le condizioni di cui all'art. 1 della decisione del 1993, diverse da quelle previste dall'art. 1, lett. a), sono state rispettate (ventiquattresimo capoverso);

- «lo stato di avanzamento della ristrutturazione e i risultati fin qui conseguiti sono soddisfacenti, per quanto l'obiettivo della riduzione annuale dei costi sia stato conseguito solo nel comparto aereo e non dall'intero gruppo, a causa delle circostanze summenzionate (...)» (venticinquesimo capoverso).

92 Il Tribunale osserva in secondo luogo che, nella decisione controversa, la Commissione non ha dispensato la Aer Lingus dall'osservanza della condizione stabilita dall'art. 1, lett. a), della decisione del 1993, ma ha semplicemente prorogato il termine entro il quale detta condizione doveva venire soddisfatta. Emerge infatti dal complesso della decisione controversa che, sebbene la Commissione abbia derogato ai termini dell'art. 1, lett. a), della decisione del 1993, in base ai quali una riduzione delle spese di 50 milioni di IRL per anno doveva venire raggiunta prima del pagamento della seconda quota d'aiuto prevista per la fine del 1994, ha sottolineato il fatto che detta condizione doveva venir rispettata prima del versamento della terza quota dell'aiuto prevista per la fine del 1995.

93 Il Tribunale rileva in terzo luogo che la finalità della condizione di cui all'art. 1, lett. a), della decisione del 1993 è stata ampiamente rispettata anche se il limite di riduzione di spesa di 50 milioni di IRL per anno non è stato raggiunto. Non vi è infatti alcun motivo di dubitare dell'affermazione della Commissione secondo la quale, alla fine del 1994, la compagnia aerea aveva ottenuto una riduzione di spesa di 61 milioni di IRL. Tuttavia detto risultato della compagnia aerea era dovuto parzialmente ad una riduzione dei prezzi previsti nei contratti di manutenzione stipulati tra la compagnia aerea e la Team (v. supra, punto 73), che aveva l'effetto di aumentare le perdite di quest'ultima, e quindi la Commissione è giunta alla conclusione che la riduzione reale delle spese, per il complesso del gruppo, era di 42,4 milioni di IRL. Ne consegue che le riduzioni delle spese ottenute nel complesso del gruppo al termine del 1994 erano inferiori di soli 7,6 milioni di IRL rispetto al limite formale di 50 milioni di IRL. Il Tribunale osserva che si tratta di una differenza relativamente esigua rispetto alla condizione stabilita dall'art. 1, lett. a), della decisione del 1993.

94 In quarto luogo, com'è noto, il fatto che il limite di una riduzione delle spese di 50 milioni di IRL per anno non sia stato raggiunto è imputabile in sostanza al conflitto sociale verificatosi nell'ambito della Team durante la seconda parte del 1994. Benché sia deplorevole che le trattative tra la Aer Lingus e i suoi sindacati, nell'ambito del progetto Cahill, non abbiano coinvolto i rappresentanti del personale della Team, il Tribunale rileva che il conflitto sociale svoltosi nell'ambito della Team nel 1994 e il susseguente intervento della Labor Court non erano eventi prevedibili al momento dell'adozione della decisione del 1993.

95 In quinto luogo il Tribunale sottolinea che la decisione controversa non implica soltanto una deroga all'art. 1_, lett. a), della decisione del 1993, ma contiene pure condizioni più rigorose di quelle inizialmente previste dall'art. 1, lett. b), di quest'ultima decisione. Infatti la decisione controversa impone nuove condizioni che obbligano la Aer Lingus a sottoporre prima del 30 giugno 1995 una relazione particolareggiata sul progredire del programma di ristrutturazione della Team e a realizzare detto programma senza indugio, nonché a fornire alla Commissione, almeno otto settimane prima del versamento della terza quota dell'aiuto, una relazione finanziaria molto dettagliata vertente soprattutto sulla riduzione delle spese di 50 milioni di IRL, sulla vendita della catena alberghiera Copthorne e sulla redditività delle varie categorie delle linee della Aer Lingus.

96 Da quanto precede emerge che la Commissione, concedendo una deroga limitata nel tempo all'art. 1, lett. a), della decisione del 1993, non ha oltrepassato l'ambito di quest'ultima decisione. Ha infatti proceduto a riequilibrare le condizioni contemplate dall'art. 1, lett. a) e b), specie per far fronte ad un andamento non previsto dalla situazione dopo l'adozione di detta decisione e per tener conto degli elementi emersi dall'esame dettagliato operato dalla Commissione, tramite i suoi esperti, del progresso del progetto di ristrutturazione fino a tutto il 1994. Il Tribunale considera che siffatto modo di agire era peraltro conforme alla finalità del progetto di ristrutturazione approvato dalla decisione del 1993, vale a dire ristabilire la redditività del gruppo Aer Lingus ed in particolare della compagnia aerea.

97 Pertanto il Tribunale conclude che la Commissione era legittimata ad emanare la decisione controversa in quanto era in grado di superare tutte le difficoltà poste dalla valutazione della compatibilità con il mercato comune della quota di cui trattasi.

98 Si deve quindi verificare se, nonostante le considerazioni che il Tribunale ha già esposto, gli elementi specifici invocati dalla ricorrente avrebbero dovuto indurre la Commissione a nutrire dubbi circa la compatibilità col mercato comune della seconda quota dell'aiuto, obbligandola a riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato.

- Team

99 Quanto agli argomenti della ricorrente relativamente alla Team (v. supra, punto 36 e seguenti), vero è che la Commissione ha affermato, nella decisione controversa, che «la mancata soluzione del problema delle continue perdite della Team potrebbe incidere negativamente sul programma di ristrutturazione». E' vero altresì che alla fine del 1994 non vi era un progetto di ristrutturazione adeguato destinato a ripristinare la redditività della Team, come confermano tanto le dichiarazioni del presidente della Aer Lingus e del ministro dei Trasporti, dell'Energia e delle Telecomunicazioni (v. in precedenza, punto 39) quanto il fatto che la Commissione stessa abbia preteso che un progetto del genere le fosse presentato entro il 30 giugno 1995.

100 E' altresì assodato che, per superare dette difficoltà, la Commissione ha deciso di imporre all'Irlanda la nuova condizione contemplata dalla decisione controversa (venticinquesimo capoverso, primo trattino), in virtù della quale l'Irlanda doveva, prima che venisse versata la terza quota dell'aiuto, «presentare alla Commissione entro il mese di giugno 1995 una relazione sullo stato di avanzamento del programma di ristrutturazione della società Team e sul suo sviluppo finanziario ed economico, che includa le proiezioni economiche su cui si fonda la strategia della società» nonché applicare un programma di ristrutturazione della Team «senza ulteriori indugi, sulla base di un'adeguata strategia e di una sana struttura del capitale».

101 Il Tribunale osserva che, decidendo di risolvere i problemi della Team in questa maniera, invece di riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, la Commissione non ha superato i limiti della sua facoltà di gestione e di sorveglianza di un aiuto suddiviso in quote.

102 In primo luogo, infatti, il Tribunale non ravvisa alcun motivo di dubitare dell'affermazione contenuta nelle memorie della Commissione, secondo la quale, a partire dalla ripresa del lavoro nell'ambito della Team, dopo le raccomandazioni della Labour Court, riduzioni delle spese stimate a 18 milioni di IRL erano state operate nell'ambito della Team, sicché questa società non costituiva più un ostacolo all'obiettivo di una riduzione delle spese da parte del gruppo Aer Lingus di 50 milioni di IRL per anno.

103 In secondo luogo la ricorrente non ha fornito elementi concreti tali da inficiare la decisione controversa nel punto in cui sostiene che la Team «potrebbe ridiventare redditizia a partire dal 1995», tenendo conto delle ultime previsioni della Aer Lingus e dei nuovi contratti di manutenzione. Emerge in particolare dalle memorie della Commissione che, alla fine del 1994, 250 membri del personale della Team erano stati licenziati dal 1992-1993 con una spesa di 24 milioni di IRL. Analogamente la ricorrente non ha contestato l'elenco dei contratti di manutenzione di cui disponeva la Team alla fine del 1994, prodotto dalla Commissione dinanzi al Tribunale.

104 In terzo luogo è vero che il conflitto sociale del 1994 è stato suscitato dalla messa in atto del progetto Cahill nei confronti della Team, ma è anche palese che, in seguito, la necessità di preparare un nuovo progetto per la Team all'inizio del 1995 è stata dettata da due altri fattori esterni e non prevedibili, vale a dire le oscillazioni del tasso di cambio rispetto al dollaro e una recessione sul mercato globale della manutenzione (v. dichiarazione del presidente della Aer Lingus in merito nella relazione annuale della Aer Lingus per il periodo concluso il 31 dicembre 1994).

105 In quarto luogo la Team era solo un'attività secondaria del gruppo Aer Lingus, che rappresentava il 12% del fatturato.

106 Pertanto il Tribunale rileva che, tenuto conto in particolare dell'incidenza secondaria della Team rispetto alle attività totali del gruppo Aer Lingus e data la natura imprevedibile dei fattori che hanno provocato le perdite della Team, la Commissione aveva motivo di decidere che le difficoltà presentate dalla situazione della Team potevano venire superate mediante l'imposizione della nuova condizione summenzionata, senza dover riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato.

107 Infatti una soluzione del genere consentiva alla Commissione di garantire che i problemi della Team non pregiudicassero il progetto di ristrutturazione per l'intero gruppo e che il successo del progetto medesimo non sarebbe nemmeno messo a repentaglio dalla sospensione del versamento della seconda quota dell'aiuto provocata dall'instaurazione del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato.

- Le linee regionali nel Regno Unito

108 Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alle linee regionali facenti capo nel Regno Unito (v. in precedenza, punto 46 e successivi), emerge dalla decisione controversa che, al momento dell'adozione, dette linee erano deficitarie a differenza dei servizi della Aer Lingus verso l'America del Nord, del collegamento Dublino/Londra e delle linee europee, i cui risultati erano soddisfacenti (ventunesimo capoverso). Emerge del pari dalla decisione del 1993 (sezione II, primo capoverso, sub 5) che il governo irlandese ha affermato che il conferimento di capitale «non [sarebbe] stato utilizzato per sovvenzionare linee deficitarie» e che «la compagnia, dopo la sua ristrutturazione, [sarebbe] stata obbligata a gestire le grandi categorie di linee in modo commercialmente redditizio».

109 E' tuttavia inevitabile constatare che l'art. 1 della decisione del 1993 non contiene alcuna condizione espressa mirante a garantire che un gruppo di linee della Aer Lingus non sia mai deficitario.

110 Il Tribunale osserva d'altro canto che il governo irlandese non si è impegnato, nemmeno implicitamente, a fare in modo che tutte le linee deficitarie della Aer Lingus vengano eliminate prima del versamento della seconda quota dell'aiuto, vale a dire entro il primo anno successivo all'approvazione del piano di ristrutturazione la cui messa in atto era prevista nell'arco di tre anni.

111 Emerge inoltre dalle memorie delle parti che la situazione concorrenziale sulle linee regionali facenti capo al Regno Unito è mutata dopo l'adozione della decisione contestata, particolarmente a motivo dell'organizzazione di nuovi servizi da parte della stessa ricorrente.

112 In queste circostanze la Commissione ha affermato dinanzi al Tribunale di aver ritenuto, in base allo studio condotto su sua richiesta dalla Coopers & Lybrand al termine del 1994, che era prematuro decidere se la strategia della Aer Lingus sulle linee regionali facenti capo al Regno Unito fosse giustificata a lungo termine.

113 Nella decisione controversa ha dunque osservato (ventunesimo e ventiduesimo capoverso);

«(...) il governo irlandese dovrà giustificare questa strategia di mantenimento delle rotte nel lungo termine. La giustificazione dovrà basarsi su un confronto tra i ricavi e i costi per la rotta in questione e tener conto dell'esigenza di una remunerazione adeguata del capitale investito. A questo riguardo, l'anno 1995 sarà decisivo per verificare se la Aer Lingus continuerà a muoversi nella direzione giusta, cioè sulla via di una redditività commerciale durevole.

Pertanto la Aer Lingus dovrà dimostrare che è in grado di operare su queste rotte ad un livello di redditività accettabile (...)».

114 Pur se è innegabile che la strategia alla quale si riferisce la decisione controversa, secondo la quale le linee regionali facenti capo al Regno Unito sono sfruttate per alimentare le linee nord-atlantiche della Aer Lingus, giustifica solo parzialmente le continue perdite sulle linee regionali, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono al Tribunale di disattendere la spiegazione della Commissione secondo la quale, in quel momento, ha ritenuto che fosse prematuro pronunciarsi sulla giustificazione a lunga scadenza della politica della Aer Lingus su dette linee.

115 Tenuto conto di tutte queste circostanze e in particolare dell'andamento della situazione concorrenziale dopo l'adozione della decisione del 1993, nonché del fatto che le linee regionali nel Regno Unito rappresentavano solo una parte dell'attività aerea della Aer Lingus, il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato che la Commissione ha ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone nella gestione e nella sorveglianza di un aiuto suddiviso in quote, decidendo che era corretto abbordare i problemi eventualmente derivanti dalla gestione da parte della Aer Lingus delle linee regionali e facenti capo al Regno Unito chiedendo una giustificazione particolareggiata della gestione a lunga scadenza di dette linee prima del versamento della terza quota dell'aiuto invece di instaurare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato prima del versamento della seconda quota.

116 Infatti la soluzione accolta dalla Commissione le ha consentito di accertare in modo adeguato che le linee di cui trattasi sarebbero diventate redditizie prima del versamento della terza quota cioè durante il periodo previsto per portare a termine il progetto di ristrutturazione, senza correre il rischio che l'esisto di detto progetto fosse posto a repentaglio dalla riapertura del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato.

- Gli aeroplani BAe 146

117 Il Tribunale considera anzitutto che non si può accogliere l'argomento della ricorrente secondo il quale l'acquisto dalla parte della Aer Lingus di tre aeroplani BAe 146 da 110 posti per sostituire quattro Saab SF 340 da 34 posti è stato fatto in violazione dell'art. 1, lett. d), della decisione del 1993, a causa dell'aumento dei posti che ne conseguiva (v. supra, punto 54).

118 Il Tribunale rileva infatti che l'impegno «di non estendere la flotta gestita dalla Aer Lingus», citato in detta disposizione, riguardava soltanto il numero di aeronavi di cui questa compagnia disponeva al momento dell'adozione della decisione del 1993.

119 Siffatta interpretazione è conforme in particolare al contenuto della decisione del 1993 che:

PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 695A0140.1

- contiene (sezione II, primo capoverso, sub 5), un'affermazione del governo irlandese secondo la quale «la Aer Lingus non arricchirà la propria flotta durante la sua ristrutturazione salvo che sia necessario un numero ulteriore di aeroplani da mettere in servizio sulle linee transatlantiche durante l'alta stagione estiva qualora sostituisse i sui B-747-100 attuali con aeroplani di dimensioni inferiori»;

- precisa (in una nota a piè di pagina) quali tipi di aeroplani erano in discussione al momento.

120 Il Tribunale osserva invece che il numero di posti è considerato dall'art. 1, lett. g), dalla decisione del 1993, modificato eventualmente a conclusione del procedimento ex art. 1, lett. h). Queste ultime disposizioni rispecchiano l'impegno del governo irlandese [sezione II, primo capoverso, sub 5), della decisione del 1993] a limitare il numero di posti offerti in vendita per i servizi regolari gestiti dalla Aer Lingus sulle linee Irlanda/Regno Unito.

121 Dato che la sostituzione dei quattro aeroplani Saab SF 340 con tre aeroplani BAe 146 implica una riduzione di un'unità della flotta dalla Aer Lingus, l'art. 1, lett. d), della decisione del 1993 non è stato violato. Quanto al fatto che il numero dei posti sia stato così aumentato, basta constatare che l'Aer Lingus non ha superato i massimi contemplati dall'art. 1, lett. g), della decisione del 1993, come modificato conformemente all'art. 1, lett. h), dalla decisione della Commissione del 30 novembre 1994 (v. supra, punto 6).

122 Quanto all'argomento della ricorrente secondo il quale l'impiego dell'aiuto avrebbe avuto l'effetto di aumentare la sovraccapacità sulle linee di cui trattasi, anche se la percentuale di occupazione della Aer Lingus su talune di esse era relativamente bassa al momento, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha dimostrato che l'aiuto è stato utilizzato per sovvenzionare l'acquisto degli aeroplani di cui è causa. Emerge infatti dalle discussioni dinanzi al Tribunale che gli aeroplani BAe 146 non sono stati acquistati dalla Aer Lingus, ma hanno costituito oggetto di contratti di locazione. D'altro canto la ricorrente non ha fornito elementi atti a scalzare le affermazioni della Commissione e della Aer Lingus secondo le quali gli aeroplani BAe 146 sono stati affittati ad un canone inferiore a quello versato per gli aeroplani Saab SF 340.

123 Il solo fatto che, nella relazione annuale per l'esercizio concluso il 31 dicembre 1994, la Aer Lingus abbia stanziato 6,5 milioni di IRL per le spese relative alla denuncia dei contratti inerenti i Saab SF 340 non basta a dimostrare che l'aiuto contemplato dalla decisione del 1993 è stato utilizzato come aiuto al funzionamento. Come ha precisato la Commissione nelle sue memorie, senza essere contraddetta dalla ricorrente su questo punto, la maggior parte della prima quota dell'aiuto (57 milioni di IRL su 75 milioni) è stata impiegata per finanziare i licenziamenti e il resto è stato utilizzato per ridurre il debito.

124 La ricorrente non ha contestato nemmeno l'affermazione della Aer Lingus secondo la quale i nuovi aeroplani BAe 146 sono stati messi in servizio solo dal maggio e giugno 1995, cioè sei mesi dopo l'adozione della decisione controversa.

125 Pertanto, il fatto che la Commissione abbia manifestato talune esitazioni, nella decisione controversa, quanto all'opportunità di aumentare la capacita della Aer Lingus su talune linee facenti capo al Regno Unito ed abbia indicato che, dato l'aumento della capacità di cui è causa, intendeva richiedere talune informazioni particolareggiate circa la redditività delle linee Irlanda/Regno Unito prima di approvare la terza quota dell'aiuto, non basta a dimostrare che nutriva dubbi quanto alla compatibilità col mercato comune della seconda quota dell'aiuto.

- La situazione finanziaria del gruppo Aer Lingus e della compagnia aerea

126 Quanto agli argomenti della ricorrente circa la situazione finanziaria del gruppo Aer Lingus e della compagnia aerea (v. supra, punto 55 e successivi), il Tribunale rileva anzitutto che l'allegazione della ricorrente, secondo la quale l'obiettivo dei 50 milioni di IRL per la riduzione delle spese non è stato conseguito dalla compagnia aerea, è contraddetta dall'affermazione della Commissione secondo la quale detta compagnia ha ottenuto una riduzione delle spese di 61 milioni di IRL. Analogamente nessun elemento del fascicolo corrobora l'affermazione della ricorrente secondo la quale i prezzi politici praticati tra la Team e la compagnia aerea sono stati ribassati rispetto ai prezzi normali di mercato.

127 Del pari il solo fatto che, secondo i conteggi relativi agli esercizi chiusi il 31 marzo 1993 e il 31 dicembre 1994, la Aer Lingus abbia subito perdite notevoli specie per quanto riguarda la Team, non è atto a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore constatando nella decisione controversa (decimo capoverso) in base alla relazione della Arthur Andersen & Co e della Coopers & Lybrand: «il comparto aereo ha migliorato la propria redditività in anticipo sulla completa attuazione del programma (...). Attualmente si prevede che il ritorno all'efficienza e alla redditività possono essere conseguiti nel 1994 (...) questa tendenza va considerata incoraggiante e sembra far presagire un successo del programma di ristrutturazione».

128 Emerge intatti dai conteggi della Aer Lingus per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 1994, cioè il periodo pertinente quanto alla decisione controversa, che il gruppo Aer Lingus ha realizzato un utile di 71,1 milioni di IRL al lordo di imposte e spese eccezionali. Gli utili della compagnia aerea, al netto degli oneri finanziari, ma al lordo delle spese eccezionali, era di 40,9 milioni di IRL. Ne consegue che la ricorrente non ha affatto dimostrato che la situazione della compagnia aerea non fosse soddisfacente al termine del 1994.

129 Quanto al gruppo Aer Lingus, è vero che non aveva raggiunto una situazione finanziaria florida alla fine del 1994, ma è evidente che ciò era dovuto a vari fattori, specie le perdite continue della Team, le spese di ristrutturazione maggiori del previsto e il rinvio della vendita degli alberghi Copthorne. D'altro canto le perdite del gruppo di 129,9 milioni di IRL per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 1994, al netto degli oneri finanziari e delle spese eccezionali, si spiegano in gran parte con spese eccezionali di 139, 2 milioni di IRL che non rientravano nell'ordine normale.

130 Per quanto riguarda più particolarmente le spese di ristrutturazione maggiori del previsto, emerge dalla decisione controversa (quindicesimo capoverso) che tali costi aggiuntivi sono determinati essenzialmente «dal pagamento di indennità di licenziamento, rivelatesi più alte del previsto, e i rimanenti principalmente dalla cessione dei velivoli in eccedenza». Inoltre la Commissione ammette nella decisione controversa (sedicesimo capoverso) che «gli ulteriori costi sono dovuti per la maggior parte ai provvedimenti di ristrutturazione e che, nella misura in cui consistono nel pagamento di indennità alla manodopera in esubero, non incidono sulla concorrenza tra i vettori». La ricorrente non ha prodotto elementi atti a contestare questa conclusione della Commissione.

131 Ne consegue che gli argomenti della ricorrente circa la situazione finanziaria della Aer Lingus non bastano a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto alla compatibilità col mercato comune del versamento della seconda quota dell'aiuto. Al contrario la maggiore entità delle spese di ristrutturazione rispetto alle previsioni, analogamente alla cessione degli aeroplani in soprannumero, indica che la ristrutturazione contemplata dal progetto Cahill era invece stata messa in atto. Pertanto, è evidente che la Aer Lingus aveva ancora maggior bisogno della seconda quota dell'aiuto per completare la ristrutturazione e ridurre i debiti conformemente al piano approvato dalla Commissione.

132 Analogamente il fatto che la Commissione abbia effettivamente inasprito la condizione dell'art. 1, lett. b), della decisione del 1993, prescrivendo di comunicarle otto settimane prima del versamento della terza quota dell'aiuto una relazione che descrivesse in modo particolareggiato la riduzione delle spese di 50 milioni di IRL per anno, i risparmi di spesa connessi alle varie misure di gestione e le previsioni finanziarie per il periodo fino al 31 dicembre 1999 (venticinquesimo capoverso, secondo trattino, della decisione contestata), non è di per sé atto a dimostrare che nutriva dubbi circa la compatibilità col mercato comune della seconda quota dell'aiuto. Anzi questa nuova condizione prescritta dalla Commissione nell'ambito della sua facoltà di gestione e di sorveglianza di un aiuto suddiviso in quote, mira semplicemente a garantire che la Aer Lingus prosegua nel progresso realizzato fino a quel momento e che la Commissione sia in grado di valutare nuovamente la sua situazione finanziaria in tempo utile prima del versamento della terza quota dell'aiuto.

- La vendita della catena alberghiera Copthorne

133 Quanto agli argomenti della ricorrente relativi al fatto che, al momento dell'adozione della decisione controversa, gli alberghi Copthorne non erano ancora stati venduti conformemente al progetto Cahill (v. supra, punto 60 e seguenti), si deve rilevare che:

- la decisione del 1993 non ha precisato alcuna scadenza per la vendita degli alberghi Copthorne;

- nella decisione controversa (diciannovesimo capoverso) è stato ricordato alla Aer Lingus che la catena d'alberghi doveva essere venduta appena la situazione del mercato lo avesse permesso;

- è evidente che la catena d'alberghi Copthorne è stata venduta prima del versamento della terza quota.

134 Pertanto la ricorrente non ha dimostrato che il fatto che gli alberghi Copthorne non siano stati venduti prima del versamento della seconda quota dell'aiuto era atto a sollevare, quanto alla compatibilità di quest'ultima col mercato comune, dubbi tali che la Commissione avrebbe dovuto riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato.

135 Da quanto precede emerge che la ricorrente non ha dimostrato che, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto riaprire il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato. Analogamente il Tribunale rileva che la Commissione non era tenuta ad ascoltare la ricorrente prima di adottare al decisione controversa (v. sentenza Commissione/Sytraval, citata, punto 58).

136 Il motivo della ricorrente fondato sull'inosservanza delle forme sostanziali va perciò disatteso.

Sul motivo di errore manifesto di valutazione

137 A sostegno del motivo di errore manifesto commesso dalla Commissione nella valutazione della compatibilità dell'aiuto col mercato comune conformemente all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, la ricorrente si fonda in sostanza sugli argomenti già invocati per quanto riguarda la Team, le linee regionali facenti capo al Regno Unito, gli aeroplani BAe 146, la situazione finanziaria della compagnia aerea e del gruppo e la vendita della catena alberghiera Copthorne. Da quanto precede emerge che la ricorrente non ha dimostrato un errore manifesto di valutazione in questo senso, né sotto il profilo del fatto che l'aiuto fosse atto ad agevolare talune attività economiche, né sotto il profilo del fatto che l'aiuto funzionasse in modo incompatibile con l'interesse comune. Si deve sottolineare che, dal momento che l'esame svolto dalla Commissione alla fine del 1994 ha messo in luce talune difficoltà nella messa in opera del progetto di ristrutturazione, specie per quanto riguarda la Team e le linee regionali facenti capo al Regno Unito, giustamente la Commissione ha imposto condizioni supplementari miranti a garantire che l'aiuto restasse compatibile con in mercato comune.

138 Ne consegue che il motivo di errore manifesto di valutazione circa la compatibilità della seconda quota dell'aiuto col mercato comune va disatteso.

Sulle altre censure mosse dalla ricorrente

139 Quanto alle altre censure della ricorrente (v. supra, punto 65), il Tribunale rileva anzitutto che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione ha esaminato le ripercussioni dell'aiuto sulla concorrenza, specie per quanto riguarda i vari gruppi di linee gestiti dalla Aer Lingus, come emerge dalla stessa decisione controversa.

140 Il Tribunale non ravvisa alcun errore di diritto nell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato fatta dalla Commissione.

141 Il Tribunale osserva che l'art. 1, lett. b), della decisione del 1993 non può venire interpretato nel senso che impone alla Aer Lingus un obbligo giuridico di mettere in atto il progetto Cahill in tutti i suoi particolari senza alcuna possibilità di adeguarlo a seconda delle circostanze impreviste al momento della sua adozione. L'argomento della ricorrente fondato sulla violazione dell'art. 1, lett. b), della decisione del 1993 va quindi disatteso.

142 Quanto alla motivazione della decisione controversa, per una giurisprudenza consolidata la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve mettere in luce in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell'istituzione in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio sindacato (sentenza Commissione/Sytraval, citata, punto 63).

143 L'esame del Tribunale non ha messo in luce alcuna carenza di motivazione atta a comportare l'annullamento della decisione.

144 Da quanto precede si desume che il ricorso va respinto nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

145 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente in tutti i capi del ricorso e quindi va condannata a risarcire le spese sostenute dalla Commissione e dall'interveniente Aer Lingus, conformemente a quanto è stato chiesto in questo senso da entrambe le parti.

146 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti in una causa sopporteranno le spese incontrate. Ne consegue che l'Irlanda sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

147 Il ricorso è respinto.

148 La ricorrente è condannata alle spese sostenute dalla Commissione e dalla Aer Lingus Group plc.

149 L'Irlanda sopporterà le proprie spese.