SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

20 novembre 1996

Causa T-135/95

Z

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Ricorso di annullamento — Assenza ingiustificata dal servizio — Artt. 59 e 60 dello Statuto — Certificati medici — Inabilità al lavoro»

Testo completo in francese   II-1413

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 6 settembre 1994, recante applicazione, nei confronti della ricorrente, dell'art. 60 delloStatuto del personale delle Comunità europee, quale confermata dalla decisione 4 aprile 1995 con cui la Commissione ha respinto il reclamo della ricorrente.

Esito:

Rigetto.

Sunto della sentenza

Fatti e procedimento

La ricorrente, dipendente della Commissione di grado CI, partita in congedo ordinario nel luglio 1992 in Spagna, suo paese d'origine, non riprendeva il lavoro alla fine del congedo nell'agosto 1992. Ella inviava alla Commissione certificati di malattia attestanti che era affetta da fibromialgia. Questi certificati, privi del timbro del medico, venivano regolarizzati nel dicembre 1992. Tuttavia, la Commissione si rifiutava di riconoscerne la validità, in quanto facevano riferimento alla stessa patologia per la quale la commissione d'invalidità aveva già dichiarato la ricorrente idonea al lavoro.

Il 23 dicembre 1992 la Commissione decideva di applicare, nei confronti della ricorrente, l'art. 60 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e sospendeva la sua retribuzione a decorrere dal 1o gennaio 1993. Con sentenza 26 gennaio 1995 il Tribunale annullava questa decisione, in quanto la Commissione non aveva accettato i certificati medici presentati dalla ricorrente e la considerava assente ingiustificata, senza avere per questo disposto preliminarmente una visita medica di controllo, come prescritto dall'art. 59 dello Statuto.

Riferimento: Tribunale 26 gennaio 1995, causa T-527/93, O/Commissione (Race. PI pag. II-29)

Fino al 26 luglio 1993 la ricorrente continuava a giustificare l'assenza dal lavoro inviando alla Commissione certificati di malattia relativi alla sua fibromialgia. Poiché le assenze della ricorrente fino a quella data non erano state oggetto di una visita medica di controllo, gli uffici della Commissione non le consideravano irregolari. A decorrere dal 27 luglio 1993 e fino al 20 gennaio 1994 la ricorrente inviava alla Commissione certificati medici riguardanti altre patologie connesse ad un'interruzione di gravidanza. Questi certificati venivano accettati, in conformità del parere del servizio medico, per giustificare un congedo di malattia della ricorrente durante questo periodo.

Successivamente la ricorrente veniva convocata per due visite di controllo a Bruxelles, alle quali non si recava, avendo spedito ogni volta un certificato del proprio medico attestante la sua incapacità di viaggiare.

In seguito al secondo rifiuto della ricorrente di recarsi a Bruxelles, il 16 marzo 1994 il servizio medico della Commissione faceva visitare la ricorrente in Spagna da un collegio di medici composto di due psichiatri e di due psicologi. In base alle conclusioni della relazione stilata da questo collegio il 24 marzo 1994, la ricorrente era affetta da una «ansia generalizzata», che non le impediva tuttavia di recarsi a Bruxelles. La ricorrente veniva informata delle conclusioni di questa relazione con lettera 11 aprile 1994 inviata al suo avvocato dal segretario della commissione di disciplina della Commissione. In seguito, l'intera relazione veniva messa a disposizione di un medico di fiducia della ricorrente, come si evince dalla lettera 18 aprile 1994 inviata all'avvocato di quest'ultima dal presidente della commissione di disciplina.

Dopo la visita del 16 marzo 1994 e la presa di conoscenza delle conclusioni della relazione, la ricorrente inviava agli uffici della Commissione una serie di certificati medici. Il primo, datato 30 maggio 1994, attestava che la ricorrente si sottoponeva ad un trattamento medico psichiatrico e che le sue condizioni richiedevano il protrarsi delle visite mediche. Il secondo, datato 20 giugno 1994, attestava che la sua gravidanza di 8-9 settimane procedeva regolarmente. Il terzo certificato, datato 14 luglio 1994, attestava la necessità di interrompere la cura perché l'interessata era incinta, ma che in ogni caso la psicoterapia restava il metodo di cura per la sua guarigione e la scomparsa dei sintomi. Il quarto certificato, datato 21 luglio 1994, attestava la sua cura durante il terzo mese di gravidanza e il fatto che non poteva viaggiare. Infine, un quinto certificato, datato 1o settembre 1994, attestava un controllo e un trattamento psichiatrico destinato ad alleviare i sintomi depressivi acuitisi in seguito alla gravidanza e che erano all'origine di crisi ansiose, dovute in parte ai medicinali ch'ella aveva assunto in precedenza.

Con lettera della direzione generale «Personale» della Commissione 6 settembre 1994, alla ricorrente veniva comunicato che i certificati da lei presentati in precedenza non venivano accettati dal servizio medico e che, quindi, la sua assenza sia dalla sede di servizio, sia dal lavoro continuava ad essere considerata irregolare ai sensi dell'art. 60 dello Statuto.

Il 23 novembre 1994 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto avverso la citata decisione della Commissione di considerare la sua assenza ingiustificata, nonostante il fatto che il 25 luglio ella avesse inviato il certificato medico datato 21 luglio 1994.

Frattanto, la ricorrente veniva sottoposta ad una nuova visita medica svoltasi nel suo domicilio in Spagna il 25 ottobre 1994. In base alle conclusioni del medico che aveva visitato la ricorrente, non vi erano elementi clinici tali da giustificare il riconoscimento di una sua inabilità al lavoro. Tuttavia, «date le circostanze familiari e il [suo] avanzato stato di gravidanza», veniva proposto, «per ragioni meramente umanitarie, ma non mediche», di riconoscere alla ricorrente l'inabilità al lavoro a decorrere dal 25 ottobre 1994 fino allo scadere del congedo di maternità.

Con decisione notificata alla ricorrente il 4 aprile 1995, il suo reclamo veniva respinto in quanto la visita medica alla quale era stata sottoposta iH 6 marzo 1994 non rivelava alcun elemento tale da consentire al servizio medico della Commissione di concludere che ella era impossibilitata a riassumere le sue funzioni o a viaggiare per motivi di salute. In base a questa decisione, nessuno dei certificati esibiti dalla ricorrente fin dal 20 gennaio 1994 attestava che ella era inabile al lavoro a causa di una malattia e che questi certificati, ove lo attestassero, non menzionavano le date di tale inabilità. Stando così le cose, in mancanza di un motivo valido dell'assenza dal lavoro, la ricorrente avrebbe dovuto essere considerata assente ingiustificata nel periodo dal 16 marzo 1994 al 6 settembre 1994, se non addirittura fino al 25 ottobre 1994, data in cui la ricorrente era stata sottoposta ad una nuova visita medica, disposta dalla Commissione, in Spagna.

Infine, sempre in base a questa stessa decisione di rigetto, la ricorrente si sarebbe recata a Bruxelles il 20 maggio 1994, nell'ambito di un'inchiesta amministrativa, e sarebbe ripartita per la Spagna senza aver chiesto, per quel che riguarda i giorni successivi alla visita, un congedo ordinario o l'autorizzazione a trascorrere un congedo di malattia fuori della sua sede di servizio.

Giudizio del Tribunale

Dalla decisione impugnata 6 settembre 1994, confermata dalla decisione 4 aprile 1995 con cui è stato respinto il reclamo della ricorrente ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, emerge che la sua emanazione ha avuto quale presupposto l'assenza ingiustificata della ricorrente sia dalla sede di servizio sia dal lavoro dal 16 marzo al 6 settembre 1994 e, di fatto, fino al 25 ottobre 1994 (punto 28).

La ricorrente rimprovera alla Commissione di aver omesso di motivare la decisione impugnata e di aver violato gli artt. 59 e 60 dello Statuto (punto 29).

Per quel che riguarda la censura relativa a un difetto di motivazione, nella decisione 6 settembre 1994 la Commissione chiarisce che la ricorrente risultava assente irregolarmente ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, in quanto i certificati di inabilità da lei inviati in precedenza non erano stati accettati dal servizio medico. Sebbene in questa decisione la Commissione non abbia fornito una spiegazione dettagliata in ordine ai motivi per i quali tali certificati non sono stati accettati dal servizio medico, ciò non toglie che l'istituzione convenuta ha illustrato il motivo per cui la ricorrente è stata considerata assente irregolarmente. Di conseguenza, la decisione 6 settembre 1994 non può essere considerata viziata da un difetto di motivazione, ma tutt'al più da una motivazione insufficiente (punto 30).

In secondo luogo, anche se la decisione 6 settembre 1994 non consentiva alla ricorrente di conoscere i motivi specifici per i quali il servizio medico aveva respinto i certificati medici da lei inviati, tuttavia nella decisione 4 aprile 1995, con cui è stato respinto il reclamo, la Commissione ha osservato che la diagnosi stilata dopo la visita del 16 marzo 1994 non evidenziava alcun elemento tale da far ritenere che la ricorrente fosse impossibilitata a riassumere le sue funzioni o a viaggiare ed ha altresì asserito che i certificati controversi non attestavano che la ricorrente era inabile al lavoro e non riportavano le date dell'asserita inabilità. Di conseguenza, si deve considerare che la Commissione ha fornito, nell'ambito del procedimento precontenzioso, una motivazione sufficiente per consentire alla ricorrente di valutare la fondatezza del rigetto del suo reclamo e l'opportunità di presentare un ricorso dinanzi al giudice comunitario (punto 31).

Quanto alla censura relativa ad una violazione degli artt. 59 e 60 dello Statuto, a tenore dell'art. 59 dello Statuto, quando il dipendente dimostra di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio, egli deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova e presentare, a decorrere dal quarto giorno di assenza, un certificato medico che la giustifichi. L'amministrazione può_negare la validità di tale certificato medico e dichiarare irregolare l'assenza del dipendente in questione soltanto nel caso in cui l'abbia sottoposto in precedenza ad una visita medica le cui conclusioni producono le loro conseguenze amministrative solo a decorrere dalla data di questa visita (punto 32).

Riferimento:Corte 19 giugno 1992, causa C-18/91, V/Parlamento (Race.pag. I-3997, punto 34); O/Commissione, citata, punto 36

In base alle conclusioni della relazione medica stilata il 24 marzo 1994 in seguito alla visita del 16 marzo 1994, la ricorrente era in grado di recarsi a Bruxelles. Con lettera 11 aprile 1994 il segretario generale della commissione di disciplina della Commissione ha comunicato le sue conclusioni alla ricorrente. Pertanto, la ricorrente, a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza delle summenzionate conclusioni, era tenuta, ai sensi del citato art. 59 e dell'art. 60 dello Statuto — il quale dispone che, salvo in caso di malattia o di infortunio, il dipendente non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato — a recarsi nella sede di servizio a Bruxelles per riprendere il lavoro. Nel caso in cui fosse stata impossibilitata a farlo, ella sarebbe stata tenuta a far redigere e ad inviare alla Commissione certificati medici attestanti espressamente la sua inabilità a lavorare o a viaggiare (punto 33).

Dopo essere venuta a conoscenza delle conclusioni della summenzionata relazione medica, la ricorrente non ha inviato tali certificati alla Commissione a decorrere dal quarto giorno di assenza, in conformità dell'art. 59, secondo comma, dello Statuto. Orbene, l'obbligo delle istituzioni comunitarie di far procedere ad una visita medica ha necessariamente quale corollario l'obbligo dei dipendenti interessati di presentare ad esse certificati da cui risulti con sufficiente precisione e in modo concludente l'inabilità che intendono, se del caso, far valere, altrimenti si priverebbero di effetto gli artt. 59 e 60 dello Statuto (punto 34).

Riferimento: Tribunale 15 aprile 1991, causa T-13/91 R, Harrison/Commissione (Race. pag. II-179)

Per quel che riguarda il motivo relativo all'assenza della ricorrente dalla sede di servizio, i certificati esibiti dalla stessa a seguito della visita cui si è sottoposta il 16 marzo 1994, che ha attestato la sua idoneità a viaggiare, non consentivano di ritenere che non fosse in grado di viaggiare, fatta eccezione per quello del 21 luglio 1994, che, preso in considerazione unitamente ai certificati precedenti e a quello successivo del 1o settembre 1994, attestava un'incapacità temporanea di recarsi a Bruxelles, ove avrebbe dovuto comunque recarsi o fino alla data dell'invio del certificato 21 luglio 1994, o successivamente e fino alla data di spedizione del certificato 1o settembre 1994. Pertanto, nella decisione 6 settembre 1994 la Commissione si è giustamente rifiutata di mettere in discussione le conclusioni della relazione medica stilata in seguito alla visita subita dalla ricorrente il 16 marzo 1994, nella quale si dichiarava la sua idoneità a viaggiare e, quindi, ad essere presente nella sede di servizio a Bruxelles (punto 37).

Quanto al motivo della decisione 6 settembre 1994 relativo ad un'assenza irregolare della ricorrente, in mancanza di qualsiasi certificato medico attestante un'inabilità della ricorrente a svolgere le sue funzioni, la ricorrente non può rimproverare alla Commissione di essersi rifiutata di mettere in discussione le conclusioni che il proprio servizio medico aveva ritenuto di poter desumere dalla relazione stilata in seguito alla visita medica del 16 marzo 1994 e in base alle quali la ricorrente sarebbe stata idonea, anche, a svolgere le sue funzioni. Inoltre, le conclusioni del servizio medico della Commissione possono essere corroborate dalle risultanze di una nuova visita medica di controllo, riguardante la stessa patologia denunciata nel certificato 21 luglio 1994, alla quale la ricorrente è stata sottoposta il 25 ottobre 1995. In base alle conclusioni di questa visita, non vi sarebbe stato alcun elemento clinico che giustificasse un'inabilità al lavoro della ricorrente. Soltanto a motivo di «circostanze familiari e per ragioni meramente umanitarie, ma non mediche» la Commissione aveva riconosciuto alla ricorrente un'inabilità al lavoro a decorrere dalla data di tale visita, vale a dire il 25 ottobre 1995, e fino allo scadere del congedo di maternità (punto 38).

Riferimento: Corte 9 luglio 1975, cause riunite 42/74 e 62/74, Vellozzi/Commissione (Race. pag. 871, punti 25 e 26)

Infine e comunque, non essendosi recata a Bruxelles, pur essendo in grado di farlo, né prima né dopo l'invio del certificato 21 luglio 1994, la ricorrente è rimasta in tale misura ingiustificatamente assente dalla sede di servizio e, di conseguenza, dal lavoro (punto 39).

Alla luce di quanto sopra, quando in data 6 settembre 1994 la Commissione ha adottato la decisione di applicare, nei confronti della ricorrente, l'art. 60 dello Statuto essa vi era legittimata a causa dell'assenza irregolare della ricorrente sia dalla sede di servizio sia dal lavoro (punto 40).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.