Parole chiave
Massima

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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Riduzione senza indennizzo dei quantitativi di riferimento esentati dal prelievo - Diritto di proprietà - Principio di tutela del legittimo affidamento - Principio di parità - Violazione - Insussistenza

(Trattato CE, art. 39, n. 1, lett b, e 40, n. 3, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 816/92)

Massima

La riduzione, mediante il regolamento n. 816/92, dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte per il periodo 1992/1993, senza indennizzo, non viola né il diritto di proprietà né i principi di tutela del legittimo affidamento o di parità

In primo luogo, infatti, tale misura era motivata dalla preoccupazione di perseguire, a seguito di altre misure della stessa natura adottate per gli anni precedenti, il risanamento del mercato del latte, e la riduzione di cui trattasi non superava, con il suo importo, i limiti di un intervento tollerabile, di modo che essa non riguarda la sostanza stessa del diritto di proprietà. Peraltro, il Consiglio poteva legittimamente, nell'ambito del suo ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, accordare una preminenza temporanea all'obiettivo di stabilizzazione del mercato, dato che le misure adottate contribuivano, per mezzo di uno sviluppo razionale della produzione, al mantenimento di un livello di vita equo della popolazione agricola ai sensi dell'art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato.

In secondo luogo, dato che il Consiglio e la Commissione non hanno creato una situazione che consenta ai produttori di latte di attendersi legittimamente che le quantità a suo tempo sospese fossero restituite e che la durata del regime della sospensione temporanea fosse, dopo la sua introduzione e il suo rinnovo, intrinsecamente legata alla durata del regime di prelievo supplementare, i detti produttori non possono sostenere che le istituzioni avessero fatto sorgere in loro un legittimo affidamento.

In terzo luogo, dal momento che il regime di sospensione temporanea di cui trattasi è organizzato in modo tale che le quantità sospese sono proporzionali alle quantità di riferimento e che, in base a tale circostanza, basata su criteri obiettivi, adattati al funzionamento globale dell'organizzazione comune del mercato, esso non costituisce una discriminazione tra produttori.

Le considerazioni precedenti non possono essere intaccate dalla circostanza che l'operatore interessato ha acquisito, al di là della quantità di riferimento inizialmente concessa, quantitativi di riferimento supplementari presso le autorità nazionali.