Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Obbligo della Commissione di statuire mediante decisione sull'esistenza di un'infrazione - Insussistenza - Presa in considerazione dell'interesse comunitario insito nell'istruzione di una pratica

(Trattato CE, artt. 85, 86 e 189; regolamento n. 17, art. 3)

2 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Presa in considerazione dell'interesse comunitario insito nell'istruzione di una pratica - Criteri di valutazione - Cessazione delle pratiche denunciate

[Trattato CE, artt. 3, lett. g), 86, 89, n. 1, e 155]

3 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione di rigetto di una denuncia per mancanza di un interesse comunitario sufficiente

(Trattato CE, art. 190)

4 Ricorso d'annullamento - Motivi - Sviamento di potere - Nozione

(Trattato CE, art. 173)

Massima

1 L'art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce a chi presenti una domanda a norma del detto articolo il diritto di ottenere una decisione della Commissione, ai sensi dell'art. 189 del Trattato, in merito all'esistenza o meno di un'infrazione dell'art. 85 e/o dell'art. 86 del Trattato stesso. La Commissione può inoltre legittimamente fissare gradi di priorità diversi nell'esame delle denunce pervenutele e respingere una denuncia qualora rilevi che la pratica non presenti un interesse comunitario sufficiente a giustificarne la prosecuzione dell'esame. In proposito, anche supponendo che la Commissione abbia proceduto ad un esame preliminare dei fatti denunciati con riguardo alle pertinenti disposizioni del Trattato, non è escluso che essa possa basare la propria decisione unicamente sull'assenza di un interesse comunitario sufficiente.

2 La valutazione dell'interesse comunitario di una domanda presentata alla Commissione ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 si fonda necessariamente su un esame di circostanze specifiche di ogni singola fattispecie, soggetto a sindacato del Tribunale.

In considerazione dello scopo generale assegnato dall'art. 3, lett. g), del Trattato all'azione della Comunità, vale a dire l'instaurazione di un regime che garantisca che la concorrenza non venga falsata nel mercato comune, e del compito di sorveglianza attribuito alla Commissione dagli artt. 89, n. 1, e 155 del Trattato, la Commissione può legittimamente decidere, con riserva di motivazione, che non sia opportuno dar seguito a una denuncia in cui siano contestate pratiche successivamente cessate. Ciò vale a maggior ragione quando tale cessazione sia il risultato dell'azione della Commissione. Al riguardo, resta irrilevante la questione dell'individuazione della base giuridica sulla quale sia emanata una decisione che ponga termine alle pratiche denunciate, dovendo essere preso in considerazione unicamente l'effetto della decisione medesima.

In tal caso, l'istruttoria della pratica e l'accertamento di infrazioni compiute in passato non presenterebbero più interesse per garantire una concorrenza non falsata nel mercato comune e non si ricollegherebbero, quindi, ai compiti attribuiti alla Commissione dal Trattato. L'obiettivo essenziale di un procedimento di tal genere sarebbe quello di facilitare alle parti denuncianti la prova, dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale, di un illecito ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno.

3 L'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 190 del Trattato, consiste nel far apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto considerato, al fine di consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La Commissione, nel caso in cui emani una decisione con cui respinga, per mancanza di un interesse comunitario sufficiente, una denuncia presentatale, non può limitarsi ad un riferimento astratto all'interesse comunitario; essa è tenuta ad esporre le considerazioni in fatto e in diritto in base alle quali ha ritenuto che non sussistesse un sufficiente interesse comunitario tale da giustificare l'adozione di misure istruttorie.

4 Una decisione è viziata da sviamento di potere solamente ove risulti, sulla base di elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, che essa sia stata emanata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.