1 Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributi al finanziamento di azioni di formazione professionale - Decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso - Riduzione operata a causa dell'inosservanza delle condizioni stabilite dalla decisione di concessione - Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento - Insussistenza - Riduzione superiore a quella operata da una decisione anteriore annullata per vizio procedurale rilevante - Riduzione resa necessaria dall'esito del riesame della pratica - Violazione del divieto di reformatio in pejus - Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1]
2 Ricorso d'annullamento - Sentenza d'annullamento - Effetti - Adozione di provvedimenti di esecuzione - Termine ragionevole - Sostituzione con una nuova decisione di una decisione annullata della Commissione che riduceva il contributo concesso dal Fondo sociale europeo ad azioni di formazione professionale
(Trattato CE, art. 176)
3 Procedura - Spese - Spese superflue o defatigatorie - Mancanza di diligenza da parte della Commissione nella trattazione di una pratica relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 3, secondo comma)
4 Emerge in modo evidente dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 che la concessione del contributo del Fondo sociale europeo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, delle condizioni dell'azione quali risultano dalla decisione di approvazione. In caso di inosservanza di queste condizioni, il beneficiario non può, invocando il principio di tutela del legittimo affidamento, esigere il pagamento per intero dell'importo concesso nella decisione di approvazione. Un'impresa che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente non può infatti valersi di tale principio, che costituisce a sua volta il corollario del principio della certezza del diritto, il quale esige che le norme giuridiche siano chiare e precise ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario.
Un'impresa non può quindi utilmente avvalersi di questo principio, come pure del divieto di reformatio in pejus, per contestare la legittimità di una decisione della Commissione che, adottata dopo l'annullamento di una precedente decisione avente il medesimo oggetto, ma inficiata da un vizio di forma rilevante poiché lo Stato membro interessato non era stato posto in grado di formulare le proprie osservazioni, si fondi, dopo un riesame della pratica, sulla violazione delle condizioni di approvazione per operare una riduzione del contributo inizialmente concesso. La circostanza che la riduzione operata alla fine sia maggiore di quella imposta nella prima decisione non costituisce in alcun modo un'illegittimità. La Commissione era infatti tenuta, in forza dei principi di buona amministrazione, legalità e parità di trattamento, ad adottare, dopo il riesame reso necessario dall'annullamento, una decisione che tenesse conto di tutti gli elementi a sua disposizione al momento della sua adozione, elementi che potevano, in particolare per il fatto che essi includevano le osservazioni delle autorità nazionali prima mancanti, essere differenti da quelli che avevano portato all'adozione della decisione annullata.
5 L'obbligo di un'istituzione comunitaria di dare esecuzione ad una sentenza di annullamento pronunciata dal giudice comunitario, che discende dall'art. 176 del Trattato, implica l'adozione di un certo numero di provvedimenti amministrativi e non può normalmente compiersi nell'immediato, disponendo l'istituzione interessata di un termine ragionevole per conformarsi alla sentenza. Il problema se tale termine sia o meno ragionevole dipende dalla natura dei provvedimenti da adottare nonché dalle circostanze contingenti del caso di specie, in particolare dalle varie fasi che il procedimento di decisione ha comportato. Il lasso di tempo rilevante da prendere in considerazione per valutare la regolarità di una decisione che ha sostituito una decisione annullata non è, come nel caso di una revoca operata su iniziativa dell'istituzione, quello trascorso tra l'adozione della prima decisione e quella della seconda, bensì quello intercorso tra la pronuncia della sentenza di annullamento e la data di adozione della nuova decisione.
Un termine di 38 mesi tra la pronuncia della sentenza che ha annullato una decisione della Commissione di riduzione di un contributo del Fondo sociale europeo per un'azione di formazione professionale e l'emanazione della decisione che la sostituisce, ancorché lungo, non può, al riguardo, considerarsi irragionevole, dato che, essendo divenute dubbie l'esattezza e la sufficiente completezza dei dati utilizzati nella prima decisione, occorreva ricostituire la pratica, attività questa comprendente, nella fattispecie, l'organizzazione di una missione di controllo nello Stato membro, l'esame dei dati acquisiti e varie consultazioni delle autorità nazionali.
Comunque sia, un ritardo verificatosi nello svolgimento dell'iter di esecuzione di una sentenza non è di natura tale da incidere, di per sé, sulla validità dell'atto emanato, dal momento che, se tale atto fosse annullato semplicemente per la sua tardività, diverrebbe definitivamente impossibile adottare un atto valido, non potendo l'atto che dovrebbe sostituire quello annullato essere meno tardivo di quest'ultimo.
6 Si deve fare applicazione dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale e condannare la Commissione, anche se non soccombente, a sopportare tutte le spese del procedimento in un caso in cui tale istituzione - in quanto, chiamata ad adottare una decisione sul versamento del saldo di un contributo finanziario concesso in base al Fondo sociale europeo, ha, in un primo momento, adottato una decisione di riduzione del contributo senza aver accertato l'esattezza e la sufficiente completezza dei dati utilizzati e senza avere consultato le autorità nazionali, cosa a cui era tenuta, per poi decidere, in un secondo momento, dopo l'annullamento di tale decisione ad opera del giudice, al termine di un lungo tempo, di ridurre ulteriormente il detto contributo - deve considerarsi aver favorito, con il suo comportamento, il sorgere della controversia.