61995A0019

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) dell'8 maggio 1996. - Adia Interim SA contro Commissione delle Comunità europee. - Appalto pubblico di servizi - Lavoratori temporanei - Offerta inficiata da un errore di calcolo - Motivazione della decisione di rigetto - Insussistenza di un obbligo, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di contattare l'offerente. - Causa T-19/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00321


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione di escludere un' offerta adottata, nell' ambito di un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

(Trattato CE, art. 190; direttiva del Consiglio 92/50/CEE, art. 12, n. 1)

2. Bilancio delle Comunità europee ° Regolamento finanziario ° Norme applicabili ai procedimenti di licitazione ° Obbligo per un' istituzione di contattare un offerente dopo l' apertura delle offerte ° Insussistenza

[Regolamento della Commissione (Euratom/CECA/CE) n. 3418/93, art. 99, lett. h), ultimo capoverso]

3. Appalti pubblici delle Comunità europee ° Conclusione di un appalto ° Potere di valutazione delle istituzioni ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti

Massima


1. Si evince dall' art. 12, n. 1, della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, applicabile in forza dell' art. 126 del regolamento n. 3418/93 agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie quando il valore dell' appalto superi l' importo massimo stabilito dall' art. 7, n. 1, della detta direttiva, che ottempera al proprio obbligo di motivazione nei confronti degli offerenti la cui offerta è stata esclusa un' istituzione che si limiti, in un primo tempo, a notificare immediatamente agli interessati il rigetto della loro offerta mediante una semplice comunicazione non motivata e fornisca in seguito agli offerenti che ne fanno espressa richiesta, entro un termine di 15 giorni, una spiegazione individuale dei motivi del rigetto.

Questo modo di procedere è conforme all' obbligo di motivazione sancito dall' art. 190 del Trattato, secondo cui la motivazione deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato il provvedimento, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo.

La circostanza che gli offerenti interessati ricevano una decisione motivata soltanto su loro richiesta espressa non menoma affatto la possibilità, ad essi riconosciuta, di far valere i loro diritti dinanzi al Tribunale. Invero, il termine di ricorso previsto dall' art. 173, quinto comma, del Trattato inizia a decorrere soltanto dalla data della notificazione della decisione motivata, a condizione tuttavia che l' offerente abbia richiesto tale decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver avuto conoscenza del rigetto della sua offerta.

2. Dalla circostanza che l' art. 99, lett. h), ultimo capoverso, del regolamento n. 3418/93, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario, pur sancendo il principio del divieto, nell' ambito di procedimenti di licitazione, di qualsiasi contatto tra l' istituzione e l' offerente dopo l' apertura delle offerte, preveda che in via eccezionale un' istituzione possa prendere l' iniziativa di effettuare un tale contatto "qualora un' offerta richieda chiarimenti o si tratti di correggere errori materiali manifesti contenuti nella redazione dell' offerta", non può desumersi un obbligo di contattare l' autore di un' offerta inficiata da un errore di calcolo.

Siffatto obbligo non può del resto discendere dai principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, nell' ipotesi in cui l' autorità incaricata dello spoglio delle offerte abbia riscontrato in una di esse un errore sistematico di calcolo che non possa considerarsi particolarmente manifesto e di cui non abbia potuto determinare la natura e la causa esatte. Infatti, in un caso del genere, qualsiasi contatto con l' autore di questa offerta comporterebbe il rischio che quest' ultimo, con il pretesto di una semplice correzione, presenti un' offerta nuova, il che potrebbe risolversi, poiché la stessa possibilità non verrebbe concessa alle altre imprese concorrenti, in una violazione del principio di parità di trattamento.

3. Le istituzioni dispongono di un considerevole potere di valutazione in merito agli elementi da prendere in considerazione per l' adozione di una decisione di aggiudicazione di un appalto e il controllo del Tribunale deve limitarsi a verificare l' assenza di un errore grave e manifesto.

Parti


Nella causa T-19/95,

Adia interim SA, società di diritto belga con sede in Bruxelles, con gli avv.ti Vincent Thiry, del foro di Liegi, Christian Jacobs, del foro di Brema, Hans Joachim Priess e Klaus Heinemann, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Tom M. Gilliams, 47, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Xénophon A. Yataganas e Hendrik Van Lier, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione, notificata alla ricorrente il 5 dicembre 1994, che la informa del rigetto dell' offerta da essa presentata nell' ambito della gara d' appalto n. 94/21/IX.C.1, relativa al collocamento di lavoratori ad interim, da un lato, nonché della decisione della Commissione, notificata alla ricorrente il 21 dicembre 1994, che aggiudica il detto appalto alle società Ecco, Gregg e Manpower, dall' altro,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 febbraio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all' origine del ricorso

1 Per garantirsi la disponibilità di lavoratori temporanei la Commissione delle Comunità europee stipula periodicamente contratti quadro con agenzie di collocamento temporaneo da lei selezionate mediante gare d' appalto. Nell' imminenza dello scadere dei contratti quadro in vigore nel 1994 la Commissione pubblicava nel supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 13 luglio 1994 (GU S 132, pag. 129) un bando di gara aperta per il collocamento di lavoratori ad interim (bando di gara aperto n. 94/21/IX.C.1). Dal punto 2 di questo bando di gara risulta che la Commissione intendeva stipulare contratti quadro con tre agenzie di collocamento temporaneo.

2 Il punto 15 del bando definisce i criteri di aggiudicazione dell' appalto nei seguenti termini:

"° capacità di assicurare le varie funzioni ed i profili linguistici richiesti;

° organizzazione, assistenza durante il periodo di collocamento, disponibilità;

° prezzi".

3 Il computo dei prezzi doveva essere effettuato in base ad istruzioni enunciate nel capitolato d' oneri. Partendo da retribuzioni di riferimento indicate dalla Commissione, gli offerenti dovevano precisare, per ciascun tipo di prestazione, anzitutto un salario orario netto, quindi un salario orario lordo e, infine, una tariffa oraria di fatturazione. Quest' ultima era il prezzo contenuto nell' offerta.

4 I salari orari netti e lordi dovevano essere espressi in franchi belgi, le tariffe di fatturazione in ecu. I salari orari lordi erano ottenuti applicando ai salari orari netti le pertinenti norme previdenziali e tributarie del diritto belga. Per convertire i salari orari lordi in tariffe di fatturazione, gli offerenti dovevano indicare un coefficiente comprendente il complesso dei loro oneri, il loro margine di utile e un tasso di conversione dal franco belga all' ecu.

5 Lo scopo sociale della società ricorrente è esclusivamente il collocamento di lavoratori temporanei. E' pacifico tra le parti che, al momento dei fatti controversi, la ricorrente era la principale fornitrice di lavoratori temporanei della Commissione e, inoltre, che essa ha sempre adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti della Commissione.

6 Il 30 agosto 1994 la ricorrente presentava un' offerta in risposta al bando di gara n. 94/21/IX.C.1. E' pacifico tra le parti che questa offerta conteneva un errore di calcolo sistematico.

7 Le offerte venivano aperte il 6 ottobre 1994. Per valutare quelle che erano conformi ai requisiti formali e ai criteri di selezione, il comitato di selezione assegnava 30 punti per il criterio relativo alla capacità di assicurare le varie funzioni e i profili linguistici richiesti, 30 punti per il criterio relativo all' organizzazione, all' assistenza durante il periodo di collocamento e alla disponibilità e 40 punti al criterio relativo ai prezzi.

8 Dall' allegato 7 (d) del processo verbale redatto dal comitato di selezione, riassuntivo della valutazione dei tre criteri di aggiudicazione, emerge che la ricorrente si trovava al secondo posto in graduatoria con 48 punti su 60, in seguito alla valutazione dei criteri relativi alla capacità di assicurare varie funzioni e i profili linguistici, da un lato, e all' organizzazione, all' assistenza durante il periodo di collocamento e alla disponibilità, dall' altro.

9 Per valutare il criterio relativo ai prezzi, il comitato di selezione adottava la formula seguente: esso accordava il massimo punteggio (40) all' offerta più bassa detraendo cinque punti per le altre offerte in relazione al margine di superamento dell' offerta più bassa. In tal modo, le offerte fino al 5% più care rispetto all' offerta più bassa ottenevano 35 punti, quelle tra il 5 e il 10% più care 30 punti, quelle tra il 10 e il 15% più care 25 punti e via di seguito, fino ad un minimo di 10 punti. Poiché i prezzi proposti dalla ricorrente avevano superato quelli dell' offerta più bassa di oltre il 50%, l' offerta della ricorrente otteneva solo 10 punti per il criterio relativo ai prezzi, passando dal secondo al decimo posto in graduatoria.

10 Le tre offerte accolte dalla Commissione ottenevano da 73 a 74 punti. L' offerta della ricorrente otteneva 58 punti (28 per il criterio relativo alla capacità di assicurare funzioni e profili linguistici, 20 per il criterio relativo all' organizzazione, all' assistenza durante il periodo di collocamento e alla disponibilità e 10 per il criterio relativo ai prezzi).

11 E' pacifico tra le parti che il comitato di selezione era al corrente dell' esistenza di un errore di calcolo nell' offerta della ricorrente. Nel processo verbale del 3 novembre 1994 esso rilevava che "l' offerta dell' Adia, che pure è attualmente il principale fornitore, ottiene un voto basso a causa del fatto che le tariffe di fatturazione indicate si discostano troppo dalla media delle altre offerte. La differenza, di oltre il 50% in più, rilevata nell' offerta dell' Adia deriva da un errore sistematico nel calcolo delle tariffe di fatturazione a partire dai salari orari lordi".

12 Con lettera 5 dicembre 1994 la Commissione informava la ricorrente del rigetto della sua offerta nei seguenti termini:

"La ringrazio per aver partecipato alla gara d' appalto menzionata in oggetto. Sono spiacente di doverLa informare che, in seguito ad un esame approfondito e comparativo delle offerte e previo parere della commissione consultiva per gli acquisti e le gare d' appalto ° CCAA ° la Commissione non ha potuto accogliere la sua proposta".

13 Con lettera 9 dicembre 1994 la ricorrente chiedeva la comunicazione della motivazione del rigetto.

14 Con lettera 21 dicembre 1994 la Commissione faceva seguito a tale richiesta di motivazione nel seguente modo:

"Ho ricevuto la Sua cortese lettera del 9 dicembre 1994, con la quale Ella chiede la comunicazione della motivazione del rigetto dell' offerta presentata dalla Sua società.

Le segnalo, in appresso, la descrizione del procedimento espletato dal comitato di selezione delle offerte.

1. Il comitato ha esaminato ciascuna offerta secondo criteri identici e non discriminatori. Questo principio implica, in particolare, che la circostanza di essere già stati fornitori della Commissione non costituiva un vantaggio di fatto rispetto agli altri offerenti.

2. Come indicato nel capitolato d' oneri, le offerte da accogliere erano soltanto tre e non sei come in precedenza.

3. Sono state presentate ventidue offerte entro il termine stabilito, due delle quali sono state escluse dal comitato che ha proceduto all' apertura delle buste.

4. Due delle venti offerte ammesse allo scrutinio non soddisfacevano i requisiti di partecipazione all' appalto stabiliti al punto 6 del capitolato d' oneri.

5. Sei delle diciotto offerte che soddisfacevano i requisiti di partecipazione all' appalto non erano conformi al complesso dei criteri di selezione indicati al punto 7 del capitolato d' oneri.

6. Le dodici offerte selezionate, tra le quali figurava quella della Sua società, sono state poi valutate in base ai tre criteri di aggiudicazione indicati al punto 8 del capitolato d' oneri, vale a dire:

° la capacità di assicurare le varie funzioni e i profili linguistici;

° l' organizzazione, l' assistenza durante il periodo di collocamento e la disponibilità;

° il prezzo.

7. Sulla scorta di questa valutazione, il comitato di selezione ha giudicato economicamente più vantaggiose le offerte che avevano ottenuto il maggior punteggio. Si tratta delle offerte presentate dalle società Ecco, Gregg e Manpower.

Conseguentemente, il risultato di questa gara d' appalto e l' esclusione dell' offerta della Sua società derivano dalla rigorosa applicazione delle regole della concorrenza. Tale risultato, tuttavia, non rimette affatto in discussione la soddisfazione che la Commissione ha avuto nel lavorare con la Sua società nell' ambito del precedente contratto quadro".

Procedimento e conclusioni delle parti

15 Stando così le cose, la ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 1995, ha proposto il presente ricorso.

16 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della Commissione, notificata alla ricorrente il 5 dicembre 1994, di escludere l' offerta presentata dalla ricorrente in riscontro al bando di gara n. 94/21/IX.C.1;

° annullare la decisione della Commissione, notificata alla ricorrente il 21 dicembre 1994, di aggiudicare l' appalto pubblico relativo al bando di gara n. 94/21/IX.C.1 alle società Ecco, Gregg e Manpower;

° condannare la Commissione alle spese.

17 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso per quanto riguarda i primi due motivi d' annullamento e dichiarare irricevibile il terzo motivo;

° in subordine, respingere anche il terzo motivo di ricorso;

° condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda d' annullamento

18 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. I primi due, formulati nell' atto introduttivo, riguardano, il primo, una violazione dell' obbligo di motivazione e, il secondo, una violazione del principio della parità di trattamento nonché un errore manifesto di valutazione. Il terzo motivo, formulato nella memoria di replica, riguarda una violazione del principio di buona amministrazione, delle forme essenziali e dell' art. 99, lett. h), ultimo capoverso, del regolamento (Euratom/CECA/CE) della Commissione 9 dicembre 1993, n. 3418, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU L 315, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3418/93").

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

19 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del terzo motivo rilevando che esso è stato dedotto solo in fase di replica e non trae origine da elementi emersi in corso di causa.

20 La ricorrente obietta che il terzo motivo si fonda su "elementi contenuti nell' atto introduttivo e nei documenti allegati".

Giudizio del Tribunale

21 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

22 Dall' esame del terzo motivo risulta che esso consta di due parti. Nella prima, la ricorrente fa valere che il bando di gara pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale viola l' art. 99 del regolamento n. 3418/93, in quanto omette la maggior parte delle indicazioni prescritte da tale articolo. Nella seconda parte essa fa valere che l' art. 99, lett. h), ultimo capoverso, del regolamento n. 3418/93, considerato alla luce del principio di buona amministrazione, imponeva alla Commissione di contattare la ricorrente al fine di chiarire i termini della sua offerta.

23 Per quanto attiene alla prima parte di questo motivo, il Tribunale constata che la ricorrente è stata in grado di prendere conoscenza, prima della proposizione del ricorso, sia del bando di gara, al quale ha risposto, sia del regolamento n. 3418/93, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 dicembre 1993 (GU L 315). Ne consegue che questa prima parte non è fondata su elementi emersi durante il procedimento, ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, e va quindi dichiarata irricevibile.

24 Con riguardo alla seconda parte del motivo in esame, il Tribunale ritiene che essa va dichiarata ricevibile in quanto fa riferimento ad un elemento di fatto pertinente emerso in corso di causa, vale a dire la circostanza che il comitato di selezione aveva rilevato l' esistenza di un errore sistematico di calcolo nell' offerta della ricorrente. Tuttavia, poiché in questa seconda parte la ricorrente si limita a reiterare un argomento già avanzato nell' ambito del secondo motivo, il Tribunale la prenderà in esame nell' ambito della valutazione di quest' ultimo.

Nel merito

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell' obbligo di motivazione

° Argomenti delle parti

25 La ricorrente fa valere, in primo luogo, che un offerente, che ha partecipato ad un procedimento di aggiudicazione di una gara pubblica d' appalto indetta da un' istituzione comunitaria, ha un interesse legittimo ad ottenere da quest' ultima, nel momento stesso in cui è informato del rigetto della sua offerta, una motivazione specifica di tale rigetto. A suo parere, questo interesse legittimo discende direttamente dall' art. 190 del Trattato CE, talché il Tribunale non deve fare applicazione dell' art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva 92/50"), in combinato disposto con l' art. 126 del regolamento n. 3418/93, ove per effetto di tali disposizioni sia consentito alle istituzioni di motivare decisioni di rigetto ex post.

26 Secondo la ricorrente, da quanto sopra discende che, per stabilire se la Commissione ha rispettato il proprio obbligo di motivazione, il Tribunale deve tener conto unicamente della motivazione contenuta nella lettera 5 dicembre 1994, non anche di quella figurante nella lettera 21 dicembre 1994, la quale sarebbe tardiva. Poiché è pacifico che la lettera 5 dicembre 1994 è del tutto priva di motivazione, la ricorrente ritiene che il Tribunale possa soltanto pervenire alla conclusione che l' art. 190 del Trattato è stato violato.

27 In secondo luogo, e ad ogni buon conto, la ricorrente assume che la motivazione contenuta nella lettera 21 dicembre 1994 va considerata inadeguata, in quanto non permette di individuare i motivi precisi del rigetto della sua offerta. Mentre il bando di gara e il capitolato d' oneri enunciano tre criteri precisi di aggiudicazione, la lettera 21 dicembre 1994 si fonda, a suo parere, su un generico riferimento alle offerte "economicamente più vantaggiose" delle tre società aggiudicatarie.

28 La Commissione ribatte che dall' art. 12, n. 1, della direttiva 92/50 discende che essa ha facoltà di fornire una decisione motivata ai soli offerenti esclusi che ne facciano espressa richiesta. A suo parere, questa disposizione è applicabile nel caso di specie in forza dell' art. 126 del regolamento n. 3418/93, ai cui termini le direttive del Consiglio in materia di appalti pubblici di lavoro, di forniture e di servizi si applicano agli appalti indetti dalle istituzioni quando i loro importi siano superiori alle soglie fissate dalle direttive medesime.

29 La Commissione sostiene, di conseguenza, che solo nella lettera 21 dicembre 1994 doveva figurare la motivazione della decisione di rigetto dell' offerta della ricorrente e che questa lettera fornisce effettivamente un' adeguata motivazione della decisione impugnata, in quanto in essa si descrive il procedimento espletato, si richiamano i criteri applicati e si indicano i nomi degli aggiudicatari dell' appalto.

° Giudizio del Tribunale

30 Occorre preliminarmente stabilire quali siano gli obblighi di motivazione incombenti alle istituzioni nei confronti degli offerenti esclusi nei procedimenti comunitari di aggiudicazione di appalti pubblici.

31 Al riguardo, il Tribunale rileva che la direttiva 92/50 è applicabile al caso di specie in forza dell' art. 126 del regolamento n. 3418/93, dal momento che il valore dell' appalto controverso supera la soglia indicata all' art. 7, n. 1, di questa direttiva. Orbene, si evince dall' art. 12, n. 1, della direttiva 92/50 che l' istituzione interessata ottempera al proprio obbligo di motivazione allorché essa si limita, in un primo tempo, a notificare immediatamente agli offerenti esclusi il rigetto della loro offerta mediante una semplice comunicazione non motivata e fornisce in seguito agli offerenti che ne fanno espressa richiesta, entro un termine di 15 giorni, una spiegazione individuale dei motivi del rigetto.

32 Il Tribunale ritiene che questo modo di procedere soddisfa la finalità dell' obbligo di motivazione sancito dall' art. 190 del Trattato, secondo cui la motivazione deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato il provvedimento, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e alla Corte e al Tribunale di esercitare il loro controllo (sentenza del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-166/94, Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II-2129, punto 103).

33 Sotto questo profilo, si deve sottolineare che la circostanza che gli offerenti interessati ricevano una decisione motivata soltanto su loro richiesta espressa non menoma affatto la possibilità, ad essi riconosciuta, di far valere i loro diritti dinanzi al Tribunale. Invero, il termine di ricorso previsto all' art. 173, quinto comma, del Trattato inizia a decorrere soltanto dalla data della notificazione della decisione motivata, a condizione tuttavia che l' offerente abbia richiesto tale decisione motivata entro un termine ragionevole dopo avere avuto conoscenza del rigetto della sua offerta (v. sentenze del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica"/Commissione, Racc. pag. II-361, punto 29, e 7 marzo 1995, cause riunite T-432/93, T-433/93 e T-434/93, Socurte e a./Commissione, Racc. pag. II-503, punto 49).

34 Conseguentemente, per stabilire se la Commissione ha rispettato il proprio obbligo di motivazione, il Tribunale ritiene necessario esaminare la lettera 21 dicembre 1994 inviata alla ricorrente in risposta alla sua richiesta espressa di una spiegazione individuale.

35 Al riguardo, risulta da tale lettera che la Commissione ha fornito una motivazione abbastanza circostanziata del rigetto dell' offerta controversa, in quanto essa conferma che quest' ultima ha soddisfatto tutti i requisiti formali del procedimento, ma è stata giudicata economicamente meno vantaggiosa di quelle della Ecco, della Gregg e della Manpower, in seguito all' applicazione dei tre criteri di aggiudicazione.

36 L' adeguatezza di questa motivazione è avvalorata dal fatto che, come la ricorrente ha confermato nel corso dell' udienza, allorquando è stata informata del rigetto della sua offerta nel dicembre 1994, essa ha potuto immediatamente risalire alla ragione precisa di tale rigetto, vale a dire l' esistenza di un errore sistematico nel calcolo del prezzo.

37 Risulta da quanto precede che il primo motivo, relativo ad una violazione dell' obbligo di motivazione, va respinto.

Sul secondo e sul terzo motivo, riuniti, relativi ad una violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione e dell' art. 99, lett. h), ultimo capoverso, del regolamento n. 3418/93, nonché ad un errore manifesto di valutazione

° Argomenti delle parti

38 La ricorrente formula, a sostegno di questo motivo, due distinti argomenti. Essa fa anzitutto valere che, per garantire l' osservanza dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, la Commissione era tenuta vuoi a rettificare direttamente l' errore da lei rilevato, vuoi a contattare la ricorrente al fine di consentire a quest' ultima di rettificarlo. Sul punto, la ricorrente argomenta che dai documenti prodotti dalla Commissione nel corso del procedimento risulta che, in base ad una corretta applicazione della formula "tariffe orarie di fatturazione = salari orari lordi x 2,16 : 39,5", essa avrebbe ottenuto un punteggio, per quanto riguarda il criterio relativo ai prezzi, almeno sufficiente per garantirle il terzo posto ex aequo in graduatoria. Inoltre, la ricorrente richiama l' attenzione del Tribunale sul disposto dell' art. 99, lett. h), del regolamento n. 3418/93, che conferma, a suo parere, che un' istituzione aggiudicatrice può prendere l' iniziativa di contattare un offerente al fine di correggere errori materiali manifesti. Infine, nel corso dell' udienza, la ricorrente ha richiamato l' art. 37 della direttiva 92/50, dal quale risulta che un' amministrazione aggiudicatrice non può respingere un' offerta che presenti carattere anormalmente basso prima di aver richiesto per iscritto precisazioni in ordine ai suoi elementi costitutivi. Per altro verso, essa aggiunge che la Commissione è incorsa in errore manifesto di valutazione nell' attribuirle un punteggio per la sua disponibilità e per il servizio di assistenza durante il periodo di collocamento, rispetto al punteggio attribuito per queste stesse rubriche alla società Ecco.

39 La Commissione ribatte, in primo luogo, che la correzione dell' offerta della ricorrente avrebbe di per sé costituito una violazione del principio della parità di trattamento. A suo parere, le rettifiche di errori materiali possono essere effettuate soltanto se non hanno effetti discriminatori. Orbene, avuto riguardo all' importanza fondamentale del prezzo dell' offerta nella valutazione di quest' ultima, qualsiasi correzione dell' offerta della ricorrente o invito a presentare una nuova offerta avrebbe necessariamente comportato una violazione del principio di non discriminazione.

40 Quanto alla contestazione che la ricorrente fa della valutazione effettuata dal comitato di selezione per quanto riguarda la sua disponibilità e il suo servizio di assistenza durante il periodo di collocamento, la Commissione obietta che non compete alla parte ricorrente sostituire la propria valutazione a quella dell' amministrazione aggiudicatrice nell' ambito del contenzioso di legittimità.

° Giudizio del Tribunale

41 E' pacifico tra le parti che la Commissione, nel corso della riunione del suo comitato di selezione, ha rilevato l' esistenza di un "errore sistematico di calcolo delle tariffe di fatturazione a partire dai salari lordi" (v. supra, punto 11).

42 In considerazione di tale elemento, la ricorrente assume che, astenendosi dal contattarla, la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento in quanto non ha valutato il valore reale di tutte le offerte presentatele, ma ha accettato il raffronto del valore, di cui conosceva l' inesattezza, dell' offerta della ricorrente con il valore apparentemente reale delle altre offerte. La ricorrente aggiunge che la Commissione ha parallelamente violato il principio di buona amministrazione e l' art. 99, lett. h), ultimo capoverso, del regolamento n. 3418/93.

43 Al riguardo, occorre ricordare che dall' art. 99, lett. h), ultimo capoverso, del regolamento n. 3418/93 risulta che è vietato qualsiasi contatto tra l' istituzione e l' offerente dopo l' apertura delle offerte, salvo, eccezionalmente, "qualora un' offerta richieda chiarimenti o si tratti di correggere errori materiali manifesti contenuti nella redazione dell' offerta". In questi casi, l' istituzione può prendere l' iniziativa di contattare l' offerente.

44 Il Tribunale ritiene che dal tenore stesso di questa disposizione si evince che essa conferisce alle istituzioni la facoltà di contattare gli offerenti, nelle circostanze eccezionali e limitate in essa richiamate. Ne consegue che questa disposizione non può essere interpretata nel senso che essa impone alle istituzioni un obbligo di contattare gli offerenti.

45 Occorre poi chiedersi se, nella fattispecie, da tale facoltà sia nondimeno potuto sorgere, in capo alla Commissione, un obbligo derivante dai superiori principi di diritto richiamati dalla ricorrente (v. supra, punto 42), in considerazione del fatto che l' errore di calcolo di cui trattasi fosse particolarmente manifesto.

46 Sul punto, il Tribunale ritiene sufficiente constatare che l' errore sistematico di calcolo de quo non era particolarmente manifesto. Invero, pur se il comitato di selezione è riuscito ad individuare l' errore "nel calcolo delle tariffe di fatturazione a partire dai salari orari lordi" (v. supra, punto 11), esso non ha però potuto stabilire, semplicemente sulla base dell' offerta della ricorrente, se si trattasse di errore di calcolo commesso nell' applicazione della formula presentata dalla ricorrente, come quest' ultima sostiene nel presente procedimento, di errore nel calcolo del coefficiente per risalire dai salari orari lordi alle tariffe di fatturazione, coefficiente che, secondo il capitolato d' oneri, comprende la totalità degli oneri dell' offerente, il suo margine di utile e il tasso di conversione dal franco belga all' ecu (v. supra, punto 4), o ancora di errore meramente materiale.

47 Ne consegue che il comitato di selezione, pur avendo individuato l' esistenza di un errore sistematico di calcolo, non è stato in grado di stabilirne la natura o la causa esatte. Stando così le cose, qualsiasi contatto stabilito dalla Commissione con la ricorrente per ricercare insieme a quest' ultima la natura e la causa esatte dell' errore sistematico di calcolo avrebbe comportato il rischio di un adeguamento di altri elementi presi in considerazione per determinare il prezzo della sua offerta, in particolare quelli relativi al calcolo del coefficiente comprendente il suo margine di utile, cosicché, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, il principio di parità di trattamento sarebbe stato violato a danno degli altri offerenti, i quali, al pari della ricorrente, sono tutti assoggettati ad un analogo dovere di diligenza nel redigere la loro offerta.

48 Il Tribunale rileva del pari che la ricorrente non ha dimostrato, e nemmeno asserito, che la Commissione abbia, nell' ambito del procedimento controverso, contattato altri offerenti in situazione analoga alla sua al fine di rettificare gli eventuali errori contenuti nelle loro offerte o di fornire informazioni supplementari. Al riguardo, il Tribunale prende atto che dagli allegati 7 (d) e 9 della relazione alla CCAA risulta che il comitato di selezione ha adottato, quale criterio di valutazione, quello della chiarezza e della precisione delle offerte e che esso ha penalizzato alcune offerte in quanto mancanti di precisione in ordine alla qualità del servizio che gli offerenti si impegnavano a fornire. Orbene, il Tribunale constata che, sebbene questi offerenti si trovassero in una situazione analoga a quella della ricorrente, in quanto essi avrebbero potuto accrescere il valore delle loro offerte se la Commissione avesse preso l' iniziativa di contattarli per ottenere chiarimenti, la relazione alla CCAA e i documenti ad essa allegati non menzionano alcun contatto da parte della Commissione con offerenti, ma confermano che la prima si è attenuta ad una rigorosa applicazione delle condizioni di gara.

49 Infine, il Tribunale ritiene che la Commissione non è incorsa in errore manifesto di valutazione delle capacità di organizzazione della ricorrente. Invero, occorre ricordare che la Commissione dispone di un rilevante potere di valutazione in merito agli elementi da prendere in considerazione per l' adozione di una decisione di aggiudicazione di un appalto e che il controllo del Tribunale deve limitarsi a verificare l' assenza di un errore grave e manifesto (sentenza della Corte 23 novembre 1978, causa 56/77, Agence européenne d' intérims/Commissione, Racc. pag. 2215, punto 20). Orbene, nel caso di specie il Tribunale rileva che è pacifico tra le parti che, per quanto riguarda il voto attribuito alla ricorrente per il suo servizio di assistenza durante il periodo di collocamento, l' offerta della ricorrente, a differenza di quella della società Ecco, non conteneva alcun riferimento alla qualità del servizio che essa si impegnava a offrire; conseguentemente, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione attribuendo alla società Ecco tre punti in più rispetto alla ricorrente per il suo servizio di assistenza durante il periodo di collocamento. Per quanto riguarda il voto attribuito alla ricorrente per la sua disponibilità, il Tribunale rileva che l' offerta della ricorrente, a differenza di quella della società Ecco, non contiene alcun impegno a mantenere una "persona di contatto" permanente presso gli uffici della Commissione; conseguentemente, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione attribuendo alla società Ecco due punti in più rispetto alla ricorrente per la sua disponibilità.

50 Se ciò non bastasse, il Tribunale ricorda che l' art. 37, primo e secondo comma, della direttiva 92/50, che impone all' amministrazione giudicatrice l' obbligo di verificare che le condizioni dell' offerta non derivino dall' economia del metodo di prestazione del servizio, dalle soluzioni tecniche adottate, dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l' offerente per prestare il servizio o dall' originalità del suo progetto, si riferisce alle offerte che presentano carattere anormalmente basso, mentre nel caso di specie si verte su un' offerta che si presenta come anormalmente elevata.

51 Da quanto sopra discende che la Commissione non ha violato i principi di parità di trattamento e buona amministrazione, né l' art. 99, lett. h), ultimo capoverso, del regolamento n. 3418/93, né ha commesso un errore manifesto di valutazione e che, pertanto, il secondo e il terzo motivo vanno respinti.

52 Ne consegue che il ricorso dev' essere respinto in toto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

53 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese in accoglimento delle conclusioni della Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.