61995O0293

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 28 novembre 1996. - Odigitria AAE contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale - Accordi di pesca CEE/Senegal e Guinea-Bissau - Fermo di una nave - Licenza comunitaria. - Causa C-293/95 P.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06129


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Erronea valutazione dei fatti ° Irricevibilità ° Rigetto

(Trattato CE, art. 168 A; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51, primo comma)

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Semplice ripetizione dei motivi e degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale ° Irricevibilità ° Rigetto

[Trattato CE, art. 168 A; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

Massima


1. Ai sensi dell' art. 168 A del Trattato, il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado è esperibile per i soli motivi di diritto e tale limitazione è precisata all' art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte. Esso può quindi essere basato solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, e pertanto è ricevibile solo se addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso doveva garantire l' osservanza.

2. Dal combinato disposto dell' art. 168 A del Trattato, dell' art. 51 dello Statuto della Corte e dell' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della pronuncia di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti giuridici sui quali si basa specificamente tale domanda.

Non sono conformi a questo precetto i motivi che si limitano a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale e non contengono alcun argomento giuridico a sostegno delle conclusioni del ricorso. Infatti, tali motivi mirano in realtà ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo e della memoria presentati dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.

Parti


Nel procedimento C-293/95 P,

Odigitria AAE, società di diritto ellenico, con sede in Atene, con gli avv.ti Anastasia Chatzitzani, Georgios Stefanakis e Epameinondas Marias, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ekaterini Thill-Kamitaki, 17, boulevard Royal,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 6 luglio 1995, nella causa T-572/93, Odigitria/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2025),

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor John Carbery, consigliere giuridico, e dalla signora Sofia Kyriakopoulou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Kontou-Durande, membro del servizio giuridico, e dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn (relatore), giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: R. Grass

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 8 settembre 1995, la Odigitria AAE ha impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 6 luglio 1995, causa T-572/93, Odigitria/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2025; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con cui quest' ultimo ha dichiarato infondato il ricorso volto a far dichiarare, ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CE, la responsabilità della Comunità europea per il danno causato alla ricorrente e ad ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per un importo di 102 446 183 DR, unitamente agli interessi al saggio del 24% annuo a decorrere dalla presentazione del ricorso.

2 Per quanto riguarda i fatti all' origine del ricorso dinanzi al Tribunale, quest' ultimo ha rilevato:

"1 La lite in esame ha origine in una controversia tra la Repubblica del Senegal (in prosieguo: il 'Senegal' ) e la Repubblica della Guinea-Bissau (in prosieguo: la 'Guinea-Bissau' ), vertente sull' esatta delimitazione delle loro zone marittime. Detta controversia è dovuta ad una divergenza nell' interpretazione di un accordo relativo a una frontiera stipulato fra la Repubblica francese e la Repubblica portoghese nel 1960 prima dell' indipendenza dei suddetti Stati.

2 Per dirimere tale controversia le due parti accettavano nel 1985 di sottoporla ad arbitrato. Un lodo arbitrale veniva emesso il 31 luglio 1989.

3 Il 2 agosto 1989 la Guinea-Bissau impugnava, mediante una comunicazione scritta, il lodo arbitrale e comunicava la sua intenzione di continuare la sua azione in sede giurisdizionale. Il governo della Guinea-Bissau emetteva anche una dichiarazione secondo la quale '(...) la Guinea-Bissau, desiderosa di affermare i diritti del suo popolo, procede dal canto suo ad una intensa presenza nella regione di cui trattasi per sfruttarvi le risorse biologiche senza consentire che alcuna attività possa costituire un ostacolo per detto sfruttamento e per il suo controllo da parte delle autorità competenti' . Il 14 agosto 1989 detta dichiarazione e la comunicazione 2 agosto 1989 venivano inviate ai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione.

4 La Guinea-Bissau adiva successivamente la Corte internazionale di giustizia dell' Aia e chiedeva l' adozione di provvedimenti cautelari. Quest' ultima domanda veniva respinta con ordinanza della Corte internazionale di giustizia 2 marzo 1990. Con sentenza 12 novembre 1991 detta Corte confermava il lodo arbitrale. Le autorità della Guinea-Bissau decidevano quindi di proporre un ricorso relativo al merito dinanzi alla stessa Corte. A conoscenza della Commissione detto procedimento è tuttora pendente.

5 Nel frattempo, il 15 giugno 1979, la Comunità economica europea (in prosieguo: la 'CEE' ) stipulava col governo del Senegal un accordo concernente la pesca al largo della costa senegalese. Questo accordo era stato approvato in nome della CEE col regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1980, n. 2212, relativo alla conclusione dell' accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi (GU L 226, pag. 16).

6 L' art. 1 di detto accordo definisce il suo scopo: la definizione dei principi e delle norme che disciplineranno in futuro l' insieme delle condizioni dell' esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità nelle acque che, in materia di pesca, sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal. L' art. 4 dell' accordo dispone che l' esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Senegal da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità senegalesi su richiesta della Comunità. L' allegato I, lett. E, dell' accordo precisa le zone nelle quali le licenze sono valide, in funzione della natura dell' attività e del tipo di peschereccio di cui trattasi.

7 Il 27 febbraio 1980, la CEE stipulava anche un accordo sulla pesca con la Guinea-Bissau, approvato mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1980, n. 2213, relativo alla conclusione dell' accordo fra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi (GU L 226, pag. 33).

8 L' accordo con il Senegal veniva modificato più volte mediante accordi fra le parti. Il 4 febbraio 1991 la CEE stipulava, e il Consiglio approvava, col regolamento (CEE) n. 420, relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell' accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 1992 (GU L 53, pag. 1), un protocollo relativo all' accordo col Senegal che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria (in prosieguo: il 'protocollo 4 febbraio 1991' ). Detto protocollo veniva applicato provvisoriamente a seguito di uno scambio di lettere tra le parti.

9 Del pari, il 25 aprile 1990 la CEE stipulava, e il Consiglio approvava, col regolamento (CEE) n. 1235/90, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991 (GU L 125, pag. 1), un protocollo relativo all' accordo con la Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria (in prosieguo: il 'protocollo 25 aprile 1990' ).

10 L' art. 7 del protocollo 25 aprile 1990 abrogava l' allegato dell' accordo stipulato con la Guinea-Bissau e lo sostituiva con un nuovo allegato che, al punto K, stabilisce come segue il procedimento da seguire in caso di fermo:

' Le autorità della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau vengono informate entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità avvenuto nella zona di pesca della Guinea-Bissau e ricevono contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

Qualora la vertenza sia portata davanti ad un organo giudiziario competente, le autorità della Guinea-Bissau possono fissare una cauzione bancaria su richiesta della Comunità o dell' armatore.

In tal caso le autorità guineane si impegnano a lasciare libera la nave entro 24 ore dal deposito della cauzione.

L' autorità competente svincola la cauzione bancaria non appena la pronuncia giurisdizionale abbia prosciolto il capitano della nave in questione.

Qualora lo ritenga necessario, una delle parti può chiedere una consultazione urgente ai sensi dell' art. 10 dell' accordo' .

11 In questo contesto, l' ambasciata della Guinea-Bissau a Bruxelles inviava alla Commissione, l' 11 maggio 1990, una nota verbale recante il n. 447/CIJ/90 per 'informarla dello sviluppo della situazione nella zona marittima situata di fronte alle coste della Guinea-Bissau e del Senegal' . In detta nota si faceva riferimento ad un nuovo incidente avvenuto l' 11 aprile e al fermo effettuato dalla marina senegalese di un peschereccio sovietico, che disponeva di una licenza di pesca della Guinea-Bissau, il quale si trovava, secondo l' ambasciata, in acque indiscutibilmente soggette alla giurisdizione della Guinea-Bissau. In conclusione, si chiedeva di 'portare le informazioni, di estrema gravità, a conoscenza di tutti coloro che voi riteniate utili (...)' . Questa nota veniva registrata presso la Commissione il 28 maggio 1990.

12 Il 14 maggio 1990, il peschereccio Theodoros M, battente bandiera greca e appartenente alla ricorrente, che aveva lasciato il porto di Dakar il 10 maggio e beneficiava di una licenza di pesca concessa dalle autorità senegalesi, veniva fermato da una nave della Guinea-Bissau che effettuava una ricognizione nelle acque controverse. Dopo aver fermato la nave, le autorità della Guinea-Bissau procedevano al suo sequestro e alla confisca del suo carico, vale a dire 6 tonnellate circa di pesce, e dei suoi documenti. Il Theodoros M aveva ottenuto la licenza di pesca dal ministero senegalese competente in materia di pesca marittima, conformemente alle disposizioni vigenti fra il Senegal e la Comunità. La domanda di licenza era stata presentata alle autorità senegalesi tramite la Commissione e la licenza era stata rilasciata alla nave della ricorrente sempre tramite la delegazione della Commissione a Dakar.

13 Il capitano del Theodoros M veniva accusato dinanzi al tribunale popolare di Bissau di aver pescato, senza possedere la licenza necessaria al riguardo, in acque soggette alla sovranità della Guinea-Bissau. Con sentenza 28 maggio 1990, il tribunale popolare riconosceva la fondatezza di detta imputazione e condannava il capitano ad una pena pecuniaria di 213 519 000 pesos guineani. Nella sentenza si rileva che il capitano era al corrente dell' esistenza di una lite fra le due Repubbliche concernente la zona in cui il peschereccio era stato fermato. Il peschereccio veniva liberato il 25 luglio 1990.

14 Con telex 21 giugno 1990, il ministero ellenico dell' Agricoltura, direzione della pesca marittima, raccomandava alla Cooperativa nazionale dei pescatori in alto mare e all' Unione dei pescatori che effettuano la pesca del gamberetto in alto mare di chiedere ai loro aderenti '(...) di non pescare in detta zona, rivendicata dai due paesi, senza aver prima ottenuto una licenza di pesca tanto per le acque territoriali della Guinea-Bissau quanto per quelle del Senegal' ".

3 Pertanto il 6 dicembre 1993 la ricorrente ha presentato al Tribunale un ricorso fondato sull' art. 215, secondo comma, del Trattato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa degli atti e delle omissioni dei convenuti.

La sentenza impugnata

4 A sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale la ricorrente ha dedotto quattro motivi che riguardano l' illiceità, in primo luogo, della negoziazione e della conclusione dei protocolli stipulati con la Guinea-Bissau e col Senegal, in secondo luogo, dell' omissione della Commissione di informare la ricorrente della lite fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in terzo luogo, dell' omissione della Commissione di consultare, in seguito al fermo del peschereccio della ricorrente, le autorità della Guinea-Bissau in applicazione del punto K dell' allegato del protocollo 25 aprile 1990 e, in quarto luogo, dell' omissione della Commissione di chiedere la fissazione di una cauzione bancaria in applicazione della stessa disposizione (punto 23).

5 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato.

6 Per quanto riguarda il secondo motivo, inerente alla responsabilità della Commissione derivante dall' omissione di informare la ricorrente della lite, il Tribunale ha anzitutto rilevato che il capitano della nave della ricorrente era a conoscenza della controversia fra la Guinea-Bissau e il Senegal quanto alla zona controversa e dei rischi che correva di essere fermato in detta zona dall' una o dall' altra delle due Repubbliche, senza che sia necessario citare d' ufficio il capitano come testimone (punto 69).

7 Il Tribunale ha poi considerato che sebbene il capitano della nave fosse effettivamente a conoscenza della controversia fra le due Repubbliche della zona di cui trattasi, il fermo della sua nave poteva essere spiegato soltanto dalla deliberata volontà del capitano di pescare in detta zona a suo rischio e pericolo, oppure da un errore di navigazione che l' aveva indotto a pescarvi senza rendersene conto (punto 70).

8 Il Tribunale ha concluso che in entrambi i casi, l' omissione della Commissione consistente nella mancata informazione della ricorrente sulla controversia fra i due Stati di cui trattasi non aveva comportato il danno lamentato e che pertanto quest' ultimo non era stato causato dal comportamento della Commissione (punti 71 e 72).

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

9 Nel ricorso la ricorrente chiede anzitutto alla Corte di annullare la sentenza impugnata, indi di dichiarare, ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità dei convenuti per il danno causato alla ricorrente in conseguenza del comportamento illecito loro addebitabile e di condannare la Comunità al risarcimento del danno per un importo di 102 446 183 DR, oltre agli interessi al saggio annuo del 24% a decorrere dalla presentazione del ricorso al Tribunale, e infine di condannare i convenuti alle spese.

10 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, la trasgressione del principio generale di diritto processuale in forza del quale l' onere della prova incombe alla parte deducente o che solleva un' eccezione, in secondo luogo, l' esistenza di gravi irregolarità relativamente alla sentenza, in terzo luogo, il difetto di motivazione di quest' ultima, in quarto luogo, l' erronea valutazione degli argomenti sollevati dalla ricorrente in primo grado, in quinto luogo, le contraddizioni che vizierebbero la motivazione della sentenza e, in sesto luogo, irregolarità processuali e per quanto riguarda il merito della sentenza nella parte in cui verte sull' adempimento da parte della Commissione del dovere di tutela diplomatica.

11 La Commissione e il Consiglio ritengono da parte loro che il ricorso sia infondato.

12 Ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, quando l' impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingere in qualsiasi momento l' impugnazione con ordinanza motivata senza passare alla fase orale del procedimento.

Il primo motivo, prima e seconda parte

13 Con la prima parte del primo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver trasgredito il principio "actore non probante reus absolvitur". A suo parere i convenuti hanno allegato l' interruzione del nesso di causalità fra la lamentata trasgressione del dovere d' informazione e il danno facendo valere che dalla sentenza del tribunale popolare di Bissau risultava in particolare che il capitano era a conoscenza della controversia fra la Guinea-Bissau e il Senegal al momento del fermo della nave. Ponendo alla ricorrente quesiti relativi alla conoscenza da parte del capitano della controversia fra quei due paesi e fondandosi unicamente sulle sue risposte per concludere che esso ne era a conoscenza, il Tribunale avrebbe invertito l' onere della prova.

14 Questa parte del primo motivo riguarda il punto 66 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale rileva in particolare:

"A questo proposito, il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto che dalla sentenza del tribunale popolare di Bissau risultava in particolare che il capitano era a conoscenza della controversia fra la Guinea-Bissau e il Senegal al momento del fermo della sua nave. Nella replica la ricorrente ha contestato tale asserzione senza però spiegare in concreto ciò che sapesse effettivamente il capitano. Per questo motivo il Tribunale ha chiesto alla ricorrente, mediante una misura di organizzazione del procedimento, di prendere posizione in modo preciso sugli accertamenti relativi ai fatti operati dal tribunale popolare di Bissau quanto a ciò che sapeva il capitano. La risposta della ricorrente è stata nuovamente ambigua e questa ambiguità non è stata rimossa durante la fase orale. Infine, si deve rilevare che la ricorrente non ha citato il capitano come testimone per provare che egli non era a conoscenza, al momento dei fatti, della controversia tra la Guinea-Bissau e il Senegal".

15 Ne consegue che, così facendo, il Tribunale non ha invertito l' onere della prova, ma ha chiesto alla ricorrente di prendere posizione in ordine ai fatti accertati nella sentenza del tribunale popolare di Bissau e dedotti dal Consiglio e dalla Commissione come elementi di prova dell' insussistenza del nesso di causalità fra il fatto di non aver informato la ricorrente della controversia fra i due Stati di cui trattasi e il danno lamentato.

16 Nella seconda parte del primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale, secondo il quale permanevano dubbi, avrebbe dovuto disporre la produzione di prove supplementari a carico dei convenuti che hanno formulato l' allegazione relativa agli elementi di cui il capitano era a conoscenza. A questo proposito la ricorrente ricorda di aver chiesto nel ricorso l' audizione dei testimoni.

17 Questa seconda parte del primo motivo è fondata su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata. Dai punti 66 e 67 di quest' ultima non si desume che permanessero dubbi secondo il Tribunale, bensì che la ricorrente, invitata a pronunciarsi in modo preciso, nell' ambito di una misura di organizzazione del procedimento, sugli accertamenti di fatto operati dal tribunale popolare di Bissau e fatti valere dal Consiglio e dalla Commissione come mezzi di prova dell' insussistenza del nesso di causalità, ha risposto in modo ambiguo. Infatti il Tribunale ha rilevato al punto 68 della sentenza impugnata che "la ricorrente non ha precisato, nonostante una misura di organizzazione del procedimento, ciò che sapesse in concreto il capitano ed essa non ha neanche citato testimoni, come il capitano, per invalidare le asserzioni della Commissione, anche se tali asserzioni riguardavano la sfera della ricorrente".

18 Va poi ricordato che, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato CE, l' impugnazione è esperibile per i soli motivi di diritto e che tale limitazione è precisata all' art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia. Infatti la Corte ha più volte dichiarato che l' impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, e pertanto è ricevibile solo se addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso doveva garantire l' osservanza (v. ordinanza 11 luglio 1996, causa C-325/94 P, An Taisce e WWF UK/Commissione, Racc. pag. I-3727, punto 28).

19 Pertanto, nella parte in cui la seconda parte del primo motivo riguarda la valutazione delle risposte della ricorrente ai quesiti su circostanze di fatto posti dal Tribunale nell' ambito dell' organizzazione del procedimento, essa è manifestamente irricevibile.

20 Di conseguenza, occorre respingere la prima e la seconda parte del primo motivo in quanto la prima è manifestamente infondata e la seconda manifestamente irricevibile.

La terza parte del primo motivo, nonché il secondo e il terzo motivo

21 Nella terza parte del primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha concluso in modo congetturale e ambiguo al punto 69 della sentenza impugnata che "il capitano della nave (...) era a conoscenza della controversia (...) e dei rischi (...) di essere fermato".

22 Nel secondo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di non aver formulato la conclusione di cui al punto 70 della sentenza impugnata in modo categorico. Il Tribunale non avrebbe pertanto dimostrato la convinzione necessaria per giungere a tale conclusione.

23 Stando al terzo motivo, la sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione per quanto riguarda la questione dell' allegazione formulata dai convenuti in ordine all' interruzione del nesso di causalità. Dalla sentenza non risulterebbero infatti in modo chiaro ed esauriente i vari elementi di fatto ed i mezzi di prova che il Tribunale ha ritenuto decisivi e che consentono di concludere con certezza che il capitano era effettivamente a conoscenza dei fatti di cui è causa.

24 Questo complesso di argomenti è fondato su di una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.

25 In primo luogo, al punto 65, il Tribunale ha ricordato che, per accertare la responsabilità ex art. 215, secondo comma, del Trattato, occorreva esaminare se un' eventuale violazione del dovere d' informazione della Commissione fosse stata all' origine del danno. Esso ha pertanto giustamente rilevato, nello stesso punto della motivazione, che, se il capitano della nave era a conoscenza della controversia al momento del fermo della sua nave, il fatto che la Commissione non l' abbia informato della controversia non aveva potuto avere alcuna importanza nella realizzazione dell' asserito danno.

26 In secondo luogo, ai punti 66-68 della sentenza impugnata il Tribunale ha illustrato gli elementi di fatto e gli argomenti delle parti relativi agli elementi di cui era a conoscenza il capitano della nave. Da questi punti emerge senza ambiguità che gli argomenti della ricorrente non hanno confutato quelli dei convenuti e non hanno convinto il Tribunale.

27 Analogamente, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata il Tribunale non ha lasciato sussistere dubbi in ordine alla sua convinzione pronunciandosi in modo preciso quanto alle sue conclusioni in ordine a ciò che era a conoscenza del capitano e concludendone quindi che il fermo della nave poteva essere spiegato soltanto dalla deliberata volontà del capitano di pescare in detta zona a suo rischio e pericolo, oppure da un errore di navigazione che l' aveva indotto a pescarvi senza rendersene conto.

28 Infine, la conclusione del Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, secondo la quale in entrambi i casi l' omissione della Commissione consistente nella mancata informazione della ricorrente sulla controversia fra i due Stati di cui trattasi non aveva comportato l' asserito danno, è formulata in modo categorico e certo.

29 Alla luce di tali considerazioni occorre respingere la terza parte del primo motivo nonché il secondo e il terzo motivo in quanto manifestamente infondati.

Il quarto motivo

30 Il quarto motivo riguarda l' erronea valutazione e l' alterazione del tenore degli argomenti dedotti dalla ricorrente per quanto attiene alla trasgressione dei principi di diligenza e di buona amministrazione.

31 Per quanto riguarda la trasgressione del principio di diligenza nell' ambito della conclusione di convenzioni internazionali, la ricorrente osserva di non aver sostenuto dinanzi al Tribunale che le istituzioni della Comunità dovevano prendere posizione nella controversia di cui trattasi, ma che esse dovevano non concludere accordi né protocolli ovvero escludere la zona controversa dalle zone di pesca su cui vertono gli accordi in parola.

32 Quanto alla trasgressione del principio di buona amministrazione, la ricorrente avrebbe fatto valere dinanzi al Tribunale di non essere stata informata del rischio di fermo della nave né al momento della trasmissione della licenza di pesca né dopo il ricevimento della nota verbale dell' ambasciata della Guinea-Bissau in data 11 maggio 1990.

33 Si deve rilevare che il quarto motivo, nella parte in cui verte su di un' erronea valutazione dei fatti da parte del Tribunale, è manifestamente irricevibile. Quanto alla censura relativa all' alterazione degli argomenti, dal raffronto degli argomenti dedotti nel ricorso e ripresi ai punti 25, 26 e 48-61 della sentenza impugnata e dei punti 38, 39, 62 e 63 della medesima sentenza emerge che il Tribunale non ha mutato il tenore degli argomenti della ricorrente.

34 Ne consegue che il quarto motivo è in parte manifestamente irricevibile e parzialmente infondato.

Il quinto motivo

35 Nel quinto motivo la ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da varie contraddizioni. Nonostante gli elementi contenuti nei punti 63 e 64 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe rilevato la trasgressione da parte della Commissione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto concludendo che la Commissione e il Consiglio non avevano fornito nessuna garanzia in ordine al tenore dell' accordo (punti 41, 44 e 45).

36 Tale motivo è fondato su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.

37 Per quanto riguarda la lamentata trasgressione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, il Tribunale ha dichiarato ai punti 41-45 della sentenza impugnata:

"41 Per quanto attiene all' asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi individuo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l' amministrazione comunitaria, fornendogli precise garanzie, ha fatto nascere fondate aspettative in capo allo stesso (v., in particolare, sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-534/93, Grynberg e Hall/Commissione, Racc. PI, pag. II-595, punto 51, e 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio Gruppo di azione locale 'Murgia Messapica' /Commissione, Racc. pag. II-361, punto 67). Orbene, nella specie la ricorrente non sostiene né dimostra che il Consiglio e la Commissione le avevano fornito garanzie precise quanto al contenuto che avrebbero avuto l' accordo di pesca stipulato fra la Comunità e il Senegal e i suoi protocolli. Di conseguenza, non si può addebitare al Consiglio e alla Commissione di aver violato il legittimo affidamento della ricorrente concludendo detto accordo di pesca e i suoi protocolli.

42 Del resto, ammesso che l' argomentazione della ricorrente tenda a dimostrare che, concludendo l' accordo di pesca di cui trattasi e i suoi protocolli, il Consiglio e la Commissione hanno violato il legittimo affidamento che essa aveva posto sul fatto che detto accordo e i suoi protocolli sarebbero stati conformi ai principi di buona amministrazione e di diligenza, siffatta argomentazione confluisce negli argomenti della ricorrente relativi alla violazione di tali principi.

43 Nella misura in cui l' argomentazione della ricorrente si riferisce alla licenza di pesca assegnata alla ricorrente stessa, il Tribunale rileva che tale argomentazione confluisce nel secondo motivo.

44 Per quanto concerne il principio della certezza del diritto, occorre rilevare che la controversia tra la Guinea-Bissau e il Senegal ha effettivamente creato una certa insicurezza per gli operatori che pescano nelle acque controverse. Tuttavia, tale incertezza non è imputabile agli accordi e ai protocolli conclusi dalla Comunità, ma ad una controversia di cui la Comunità non è responsabile (v. i punti 1-4 e 37-38 della presente sentenza). Stando così le cose, non si può addebitare al Consiglio e alla Commissione di non avere rinunciato ai benefici che la conclusione dei controversi accordi di pesca poteva apportare alla Comunità, tanto più che i pescatori comunitari erano in grado di prevenire le conseguenze dannose della situazione d' incertezza così creata. Toccava infatti al capitano del peschereccio stabilire precisamente la sua posizione in mare. Se intendeva pescare nelle acque controverse poteva prima chiedere una licenza a ciascuno degli Stati interessati per evitare di costituire oggetto di azioni di rappresaglia da parte di uno di essi, a condizione di rispettare, se del caso, le disposizioni stabilite dai protocolli stipulati dalla Comunità relative all' occupazione di cittadini dei due Stati di cui trattasi sulla sua nave, disposizioni che, del resto, non hanno avuto rilevanza nella presente causa.

45 Considerati i vantaggi della conclusione degli accordi di cui trattasi e le possibilità degli operatori economici di prevenirne gli inconvenienti, si deve rilevare che la Comunità non ha violato il principio della certezza del diritto".

38 Pertanto il Tribunale ha rilevato che, concludendo l' accordo di pesca e i suoi protocolli, i convenuti non avevano trasgredito i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

39 Dopo aver ricordato al punto 62 della sentenza impugnata che la Commissione, negoziando l' accordo e il relativo protocollo e non escludendo le acque contestate dall' accordo e dal protocollo, non aveva trasgredito una norma giuridica superiore a tutela dei singoli, il Tribunale ha dichiarato ai punti 63-65 della sentenza impugnata:

"63 Si deve tuttavia accertare se, sul piano amministrativo, la Commissione non abbia commesso un illecito tale da comportare la responsabilità della Comunità non proteggendo le navi comunitarie che pescavano nella zona controversa in base a licenze concesse tramite la Commissione, nell' ambito degli accordi stipulati dalla Comunità. Infatti, le licenze di pesca sono chieste in nome dell' armatore e concesse in nome del Senegal tramite la Commissione (v. l' allegato del protocollo 4 febbraio 1991, concernente le condizioni per l' esercizio della pesca nella zona di pesca senegalese applicabili alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, punto A). La licenza della ricorrente è stata quindi assegnata ad essa tramite la delegazione della Commissione nel Senegal. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la delegazione di quest' ultima era in grado di allegare a ciascuna licenza che essa inviava una nota che avvertisse il titolare della licenza dei rischi relativi alla pesca nella zona controversa. A questo proposito, non si può obiettare che un avvertimento del genere non avrebbe potuto essere formulato senza urtare la sensibilità dei due Stati di cui trattasi. Infatti, la Commissione, in quanto istituzione, era in grado di formulare siffatto avvertimento in termini sufficientemente neutri e diplomatici per evitare di prendere posizione nella controversia fra gli Stati di cui trattasi.

64 Peraltro, la Commissione, se avesse considerato inopportuna l' aggiunta di siffatte note alle licenze, avrebbe potuto pregare gli Stati membri di informare essi stessi gli interessati dei rischi della pesca nelle acque controverse fra i due Stati di cui trattasi, come del resto ha fatto il governo ellenico dopo il fermo della nave della ricorrente (v. supra, punto 14).

65 Ammesso che la Commissione abbia così effettivamente violato un dovere d' informazione, si deve esaminare se tale violazione sia stata all' origine del danno. Infatti, se il capitano della nave era a conoscenza della controversia al momento del fermo della sua nave, il fatto che la Commissione non l' abbia informato della controversia non ha potuto avere alcuna importanza nella realizzazione dell' asserito danno".

40 Ne emerge che, prima di pronunciarsi sulla questione della trasgressione del dovere d' informazione della Commissione, il Tribunale ha esaminato se vi fosse un nesso di causalità fra il danno lamentato e la supposta infrazione. Al punto 71 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso nel senso dell' insussistenza di un nesso di causalità, osservando che l' omissione della Commissione consistente nel non avere informato la ricorrente in ordine alla controversia fra i due Stati di cui trattasi non aveva comportato il danno lamentato.

41 Non vi è pertanto nessuna contraddizione fra il ragionamento del Tribunale per quanto riguarda la responsabilità della Commissione ex art. 215, secondo comma, del Trattato e la trasgressione dei principi generali del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

42 Pertanto questo motivo è manifestamente infondato.

Il sesto motivo

43 Nel sesto motivo la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione non ha violato il suo dovere di protezione diplomatica (punto 85).

44 Come la Corte ha già ricordato al punto 18 della presente sentenza, ai sensi dell' art. 168 A del Trattato e dell' art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l' impugnazione può essere basata solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, e pertanto è ricevibile solo se il ricorso addebita al Tribunale di aver statuito in spregio delle norme di diritto di cui esso doveva garantire l' osservanza. Analogamente all' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte prevede che l' atto d' impugnazione deve precisare i motivi e gli argomenti di diritto invocati a sostegno delle conclusioni della detta impugnazione.

45 Infatti la Corte ha più volte dichiarato che da dette disposizioni risulta che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti giuridici sui quali si basa specificamente tale domanda. La Corte ha altresì rilevato che non sono conformi a questo precetto i motivi che si limitano a ripetere o a riprodurre testualmente gli argomenti già svolti dinanzi al Tribunale e non contengono alcun argomento giuridico a sostegno delle conclusioni del ricorso. Infatti, tali motivi mirano in realtà ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo e della comparsa di risposta presentati dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, ordinanza 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione, Racc. pag. I-819, punti 17-19).

46 Si deve rilevare che la ricorrente, a sostegno del sesto motivo, ripete esattamente gli argomenti da essa dedotti nel corso del procedimento in primo grado, senza aggiungervi nuovi elementi.

47 Pertanto il sesto motivo è manifestamente irricevibile.

48 Dal complesso delle considerazioni precedenti emerge che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del ricorso sono manifestamente irricevibili o manifestamente infondati. Il ricorso va pertanto respinto ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

49 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 28 novembre 1996.