61995O0254

Ordinanza del presidente della Corte del 15 settembre 1995. - Parlamento europeo contro Angelo Innamorati. - Ricorso contro una sentenza del Tribunal di primo grado - Dipendenti - Concorso - Rigetto di candidatura - Motivazione di una decisione della commissione giudicatrice di un concorso generale - Sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale. - Causa C-254/95 P-R.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02707


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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Dipendenti ° Ricorso ° Sentenza di annullamento ° Effetti ° Annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso generale che attribuisce un voto eliminatorio a un candidato ° Obblighi della commissione giudicatrice e dell' autorità che ha il potere di nomina

(Statuto del personale, art. 91)

Massima


Nel caso in cui il Tribunale abbia annullato la decisione della commissione giudicatrice di concorso generale che ha attribuito al ricorrente, per una delle prove, un voto inferiore al minimo richiesto e gli ha quindi negato l' ammissione alle altre prove, spetta alla commissione giudicatrice e all' autorità che ha il potere di nomina cercare una soluzione equa al caso dell' interessato, tale da tutelare adeguatamente i diritti di quest' ultimo, senza che si debbano rimettere in discussione tutti i risultati del concorso o annullare le nomine effettuate a seguito di questo. Non spetta al giudice dell' urgenza precisare le modalità di esecuzione della sentenza di annullamento del Tribunale.

Parti


Nel procedimento C-254/95 P-R,

Parlamento europeo, rappresentato dai signori Manfred Peter, capodivisione, e José Luis Rufas Quintana, amministratore principale presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 30 maggio 1995 nella causa T-289/94, Innamorati contro Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta),

procedimento in cui l' altra parte è:

Angelo Innamorati, ex dipendente ausiliario della Commissione delle Comunità europee, candidato al concorso generale PE/59/A, residente in Roma, con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto d' impugnazione depositato nella cancelleria della Corte il 24 luglio 1995, il Parlamento europeo ha proposto, in forza dell' art. 49 dello Statuto CE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 1995 nella causa T-289/94, Innamorati contro Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale PE/59/A che ha attribuito al signor Innamorati un voto inferiore al minimo richiesto e gli ha negato l' ammissione alle altre prove del concorso.

2 Con atto separato, depositato lo stesso giorno in cancelleria, il Parlamento ha inoltre presentato, in conformità dell' art. 53 dello Statuto CE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA, nonché degli artt. 83 e 118 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti intesa, in via principale, ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.

3 Il ricorrente in primo grado ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 31 agosto 1995. Dato che le prese di posizione scritte delle parti contengono tutte le informazioni di cui la Corte ha bisogno per pronunciarsi sulla domanda di provvedimenti urgenti, non è risultato necessario sentire le loro deduzioni orali.

4 In via preliminare, si devono ricordare gli antefatti della controversia, così come sono stati riportati nella sentenza impugnata:

"1 Il ricorrente, agente ausiliario di grado A, gruppo II, classe 2, della Commissione delle Comunità europee, ha partecipato al concorso generale PE/59/A per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori di lingua italiana presso il segretariato generale del Parlamento europeo.

2 La parte III.B.1 del bando di concorso, pubblicato il 23 ottobre 1992 (GU C 275 A, pag. 8), prevedeva che i candidati sarebbero stati sottoposti a sei prove scritte eliminatorie. Per quanto riguarda la prova 1.c) veniva precisato:

' c) Sintesi di un documento di 2-3 pagine, pari a un decimo della sua lunghezza, con una tolleranza massima del 10%, al fine di valutare le capacità di analisi e di sintesi, l' obiettività e la precisione del candidato.

Durata massima della prova: 45 minuti.

Voto: da 0 a 20.

Un voto inferiore a 10 sarà eliminatorio' .

3 Il 20 aprile 1994 il presidente della commissione giudicatrice informava il ricorrente che nella prova di sintesi 1.c) egli aveva ottenuto un voto inferiore al minimo richiesto e che, quindi, la commissione giudicatrice non poteva correggere le altre sue prove scritte.

4 Con lettera 25 maggio 1994, il ricorrente chiedeva che la sua prova fosse riesaminata e che gli fosse comunicata la motivazione del voto attribuitogli dalla commissione giudicatrice per la prova 1.c).

5 In una lettera 13 giugno 1994 rivolta al presidente della commissione giudicatrice, l' avvocato del ricorrente ha asserito che i correttori della prova 1.c) non avevano eliminato i candidati che non avevano rispettato il numero massimo di parole imposto. Egli ha pure chiesto al presidente della commissione giudicatrice di indicargli, in primo luogo, i criteri adottati dalla stessa per accertare se i candidati soddisfacessero le condizioni imposte dal bando di concorso e per valutare le loro prove, ivi comprese le istruzioni date ai correttori in merito all' osservanza dei requisiti specifici della prova 1.c), e, in secondo luogo, i provvedimenti adottati per garantire l' anonimato dei candidati.

6 Con lettera 14 giugno 1994, il presidente della commissione giudicatrice confermava la decisione di quest' ultima dichiarando quanto segue:

' In base ai parametri utilizzati e secondo i criteri rigorosi decisi dalla commissione giudicatrice prima della correzione ° tenendo conto di un insieme di elementi elencati d' altra parte nel bando di concorso ° mi spiace confermarLe che la Sua votazione nella prova (...) [di sintesi] è inferiore a quella richiesta per accedere alla fase successiva. Lei ha infatti ottenuto un voto di 8,33 (voto minimo richiesto: 10)' .

7 Con lettera 4 luglio 1994 rivolta al presidente della commissione giudicatrice, l' avvocato del ricorrente si è richiamato alla sua domanda 13 giugno 1994 e ha rilevato che la lettera 14 giugno 1994 del detto presidente non conteneva alcuna motivazione della decisione della commissione stessa. Egli ha pure manifestato l' intenzione di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale qualora le precisazioni da lui richieste non gli venissero comunicate.

8 Con lettera di pari data, il capo dell' unità 'Concorsi' del Parlamento rispondeva alla lettera 13 giugno 1994 dell' avvocato del ricorrente, precisando che, non appena firmata la relazione della commissione giudicatrice, il Parlamento sarebbe stato 'in grado di comunicargli le informazioni richieste, nei limiti che la Corte di giustizia (...) ha assegnato al dovere di motivazione delle decisioni delle commissioni giudicatrici di concorso tenuto conto del segreto delle deliberazioni' .

9 Con lettera 19 luglio 1994 il capo dell' unità 'concorsi' del Parlamento informava l' avvocato del ricorrente di quanto segue:

' ° Tutte le correzioni delle prove scritte del concorso in questione sono state effettuate in modo anonimo. Anche se i candidati erano tenuti a indicare il loro nome sui fogli di risposta, l' anonimato delle correzioni è stato garantito dall' attribuzione successiva di un numero di codice segreto e dall' occultamento dei dati personali dell' autore.

° Le correzioni delle prove 1.c)1) (prove obbiettive) e 1.c)2) (prove culturali) sono state effettuate mediante lettore ottico sotto la sorveglianza della commissione giudicatrice. Tutte le altre prove sono state portate a conoscenza dei sette membri della commissione giudicatrice e corrette da almeno tre di essi.

° Il signor Innamorati ha chiesto un riesame delle proprie prove. La commissione giudicatrice ha proceduto a questo secondo esame verificando che nella votazione non fosse stato commesso alcun errore. Essa ha quindi confermato la decisione iniziale. I criteri usati nella correzione dai membri della commissione giudicatrice erano stati definiti prima della correzione stessa e rispettati secondo le disposizioni del bando di concorso".

5 In queste circostanze, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 1994, il signor Innamorati ha presentato un ricorso diretto all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice di attribuirgli, per la prova di sintesi, un voto inferiore al minimo richiesto e di non ammetterlo alle altre prove del concorso.

6 Nella sua sentenza il Tribunale osserva (punto 17) che il ricorrente ha dedotto due motivi. Il primo è relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, alla violazione del bando di concorso e alla mancanza di motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo è relativo a un errore di valutazione, alla mancanza d' imparzialità e alla violazione dei principi che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice. Nondimeno, dato che il ricorrente ha rinunciato in udienza al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto (punto 18) che non vi fosse luogo a statuire su di esso.

7 Per quanto riguarda la violazione del principio di parità e del bando di concorso, il Tribunale rileva (punto 22) che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di fatto a sostegno della sua asserzione secondo la quale la commissione giudicatrice non ha eliminato altri candidati che non hanno osservato i limiti di lunghezza della sintesi prevista per la prova 1.c). Dato che nessun elemento del fascicolo consente di concludere in tal senso, il Tribunale ha disatteso (punto 23) la prima parte del primo motivo.

8 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, relativa alla mancanza di motivazione della decisione della commissione giudicatrice, il Tribunale richiama (punto 26) la costante giurisprudenza secondo la quale l' obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o no fondata e, dall' altro, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale su di essa. Il Tribunale richiama pure l' attenzione (punto 27) sul fatto che, in caso di concorso con numerosi candidati, una giurisprudenza consolidata autorizza la commissione giudicatrice, in una prima fase, a comunicare ai candidati solo i criteri e il risultato della selezione, salvo fornire successivamente chiarimenti individuali ai candidati che ne facciano espressa richiesta.

9 Nel presente caso il Tribunale osserva (punti 28 e 29) che siffatte spiegazioni sono state espressamente richieste più volte dal signor Innamorati, con lettera 25 maggio 1994, o dal suo avvocato, con lettere 13 giugno e 4 luglio 1994, e che le risposte del Parlamento 14 giugno e 19 luglio 1994 non contengono alcuna motivazione della decisione controversa della commissione giudicatrice né precisano il contenuto dei criteri di correzione previamente stabiliti che sarebbero stati rispettati dalla commissione giudicatrice.

10 Il Tribunale ne conclude (punto 30) che, prima della proposizione del ricorso, il Parlamento non ha fornito alcuna motivazione che consenta al ricorrente di valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e al Tribunale di esercitare il suo sindacato.

11 Il Tribunale aggiunge (punto 31) che questa totale mancanza di motivazione non può essere sanata dalle spiegazioni fornite dal Parlamento, dopo la presentazione del ricorso, nel controricorso e all' udienza giacché, in tale fase, siffatte spiegazioni non assolvono più la loro funzione.

12 Inoltre il Tribunale rileva (punto 32) che "la semplice asserzione contenuta nel controricorso, secondo la quale l' insuccesso del ricorrente era dovuto alla 'cattiva qualità del riassunto' , non può considerarsi come una motivazione sufficiente. Infatti, questa asserzione non spiega, nemmeno sommariamente, né i motivi per i quali la commissione giudicatrice è pervenuta a tale conclusione né il rapporto tra i criteri adottati dalla commissione giudicatrice ° a loro volta non precisati ° e il voto in questione. Analogamente, il riferimento non circostanziato, fatto dall' agente del convenuto nella fase orale, a taluni criteri di cui la commissione giudicatrice si sarebbe avvalsa per la valutazione della prova 1.c) è troppo vago per poter sopperire alla mancanza di motivazione della decisione impugnata".

13 Quindi il Tribunale ha annullato la decisione controversa per difetto di motivazione.

14 Per quanto riguarda la presente domanda di sospensione, occorre ricordare che, secondo l' art. 53 dello Statuto CE e le disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA, un ricorso avverso una sentenza del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, a norma degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e delle disposizioni corrispondenti dei trattati CECA e CEEA, la Corte può, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.

15 In forza dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, una decisione che ordina la sospensione, a norma delle succitate disposizioni, è subordinata all' esistenza di circostanze che provino l' urgenza nonché di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la concessione della sospensione.

16 Secondo una giurisprudenza costante, l' urgenza deve valutarsi con riguardo alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che la parte che chiede la tutela provvisoria subisca un danno grave e irreparabile.

17 Per quanto riguarda il presupposto dell' urgenza, il Parlamento assume che l' esecuzione della sentenza lederebbe considerevolmente l' interesse dell' istituzione nonché quello dei terzi, senza conferire un vantaggio sostanziale al signor Innamorati. A sostegno di tale asserzione, esso sostiene che l' esecuzione della sentenza avrebbe la conseguenza di fare ammettere l' interessato ad altre prove scritte dalle quali è stato escluso dalla decisione annullata della commissione giudicatrice e di obbligare l' istituzione ad aprire una nuova procedura di concorso generale al fine di garantire la parità di trattamento tra il candidato leso e gli altri candidati, dato che il concorso precedente nonché l' elenco di riserva già compilato non avrebbero "più valore". Il Parlamento aggiunge che anche in tal caso il signor Innamorati non avrebbe alcuna certezza di successo e di essere infine inserito nell' elenco di riserva. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe contemperato l' interesse personale del signor Innamorati, da una parte, e l' interesse dei vincitori del suddetto concorso e dell' istituzione, dall' altra.

18 In proposito, si deve rilevare che non spetta al giudice dell' urgenza precisare le modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale. E' sufficiente ricordare che, in conformità della giurisprudenza della Corte, spetta alla commissione giudicatrice e all' APN cercare una soluzione equa al caso del signor Innamorati, tale da tutelare adeguatamente i diritti di quest' ultimo, senza che si debbano rimettere in discussione tutti i risultati del concorso o annullare le nomine effettuate a seguito di questo (v., in particolare, sentenza 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commissione/Albani e a., Racc. pag. I-3839, punti 13 e 14).

19 Da quanto precede risulta che non sussiste il presupposto dell' urgenza prescritto dall' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura. E' quindi superfluo accertare se gli argomenti di fatto e di diritto forniti dal Parlamento possano giustificare a prima vista la sospensione richiesta.

20 Il Parlamento chiede, in subordine, di poter versare l' importo delle spese richieste in primo grado su un conto bloccato produttivo di interessi fino alla pronuncia della sentenza della Corte. Esso fa presente, in proposito, l' esistenza di difficoltà ipotetiche di ricupero delle spese che deriverebbero dal trasferimento della residenza del signor Innamorati a Roma.

21 Tale domanda dev' essere respinta. Infatti essa non contiene alcun argomento inteso a provare, con riguardo alle circostanze del caso di specie, un rischio di danno grave e irreparabile per il Parlamento, in mancanza del provvedimento provvisorio richiesto, anche se la sentenza impugnata dovesse essere annullata nell' ambito del procedimento principale.

22 Ne consegue che la domanda di provvedimenti urgenti dev' essere respinta.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 15 settembre 1995.