Parole chiave
Massima

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1. Ricorso contro un' ordinanza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Valutazione erronea dei fatti ° Irricevibilità ° Applicazione ai ricorsi avverso un' ordinanza emessa in un procedimento sommario

(Trattato CE, art. 168 A; Statuto della Corte di giustizia CE, artt. 50, n. 2, e 51, n. 1)

2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° "Fumus boni juris" ° Danno grave ed irreparabile ° Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario

(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

3. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° Urgenza ° Danno grave ed irreparabile che può verificarsi in un prossimo futuro ° Nozione

(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2))

4. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Contemperamento degli interessi in causa ° Nozione

(Trattato CE, art. 185)

5. Ricorso contro un' ordinanza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Motivazione insufficiente ° Applicazione in caso di ordinanze emesse in un procedimento sommario

Massima

1. Le disposizioni degli artt. 168 A del Trattato CE e 51, primo comma, dello Statuto della Corte, che limitano i ricorsi alle questioni di diritto, ad esclusione di qualunque valutazione dei fatti, si applicano anche ai ricorsi proposti conformemente all' art. 50, secondo comma, di detto Statuto avverso le ordinanze del Tribunale che decide in quanto giudice del procedimento sommario.

2. La sospensione dell' esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni juris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Inoltre essi devono essere provvisori nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale.

Nell' ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l' ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto comunitario non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

3. Affinché siano soddisfatte le condizioni per concedere la sospensione dell' esecuzione ovvero provvedimenti provvisori che prendono in considerazione l' esistenza di un rischio che il richiedente debba subire un danno grave ed irreparabile, non occorre che l' imminenza di detto danno sia comprovata con un' assoluta certezza. E' sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente.

4. Il giudice del procedimento sommario dinanzi al quale si dichiara il rischio che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile, allorché pondera nel contesto di una domanda di sospensione dell' esecuzione i vari interessi in gioco, deve accertare se l' eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice di merito cagionerebbe una modifica radicale di quella situazione che si sarebbe prodotta con l' esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell' esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui venga respinto il ricorso nella causa principale.

5. Non si può esigere dal Tribunale che decide quale giudice del procedimento sommario che risolva espressamente tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti durante lo stesso procedimento. E' sufficiente che i motivi da lui accolti giustifichino in modo valido, date le circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consentano alla Corte investita di un ricorso di esercitare il proprio controllo giurisdizionale.