Parole chiave
Massima

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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Motivo formulato contro una parte della motivazione della sentenza non necessaria per fondarne il dispositivo ° Motivo inoperante

2. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Determinazione ° Criteri ° Gravità e durata delle infrazioni ° Presa in considerazione dei presupposti per l' irrogazione di ammende da parte della Commissione ° Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma)

3. Concorrenza ° Ammende ° Presupposti per l' irrogazione di ammende da parte della Commissione ° Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza ° Presupposti alternativi

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, primo comma)

Massima

1. Nell' ambito di un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado, dev' essere respinto un motivo di annullamento diretto contro una motivazione sovrabbondante contenuta nella pronuncia impugnata, il cui dispositivo sia tuttavia sufficientemente fondato su un' altra motivazione.

2. Per determinare la gravità di un' infrazione alle regole della concorrenza, il Tribunale non è obbligato a verificare se quest' ultima sia stata commessa dolosamente o per negligenza, e ancor meno è tenuto a distinguere le due ipotesi.

Dal dettato chiaro e univoco dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 discende infatti che quest' ultimo affronta due questioni distinte. Da un lato, nel suo primo comma, esso determina le condizioni che vanno soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende, tra le quali compare quella riguardante l' esistenza, all' origine dell' infrazione, di dolo o negligenza (condizioni di legittimazione). Dall' altro, nel suo secondo comma, esso disciplina la determinazione dell' importo dell' ammenda, che è in funzione della gravità e della durata dell' infrazione, senza prevedere nessun rinvio obbligatorio (né del resto facoltativo) alle condizioni di cui al primo comma. A tale proposito, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie e il suo contesto, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

3. L' art. 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17 non distingue a seconda che l' infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, ma menziona a titolo alternativo questi due presupposti per l' imposizione di un' ammenda.