Parole chiave
Massima

Parole chiave

Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Deroghe - Misure dirette a promuovere la parità delle opportunità tra uomini e donne - Portata - Norma nazionale che favorisce, a parità di qualificazioni, la promozione delle donne concorrenti con uomini nel caso in cui le prime siano insufficientemente rappresentate - Clausola di riserva che consente una valutazione obiettiva di ciascun caso individuale in base a criteri non discriminatori nei confronti delle donne - Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, art. 2, nn. 1 e 4)

Massima

L'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, non osta ad una norma nazionale che, in caso di pari qualificazioni di candidati di sesso diverso quanto ad idoneità, competenza e prestazioni professionali, obblighi a dare la precedenza nella promozione ai candidati di sesso femminile nei settori di attività pubblici in cui, al livello del posto considerato, le donne sono meno numerose degli uomini, a meno che non prevalgano motivi inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile, a condizione che:

- la detta norma garantisca, in ciascun caso individuale, ai candidati di sesso maschile aventi una qualificazione pari a quella dei candidati di sesso femminile un esame obiettivo delle candidature che prenda in considerazione tutti i criteri relativi alla persona dei candidati e non tenga conto della precedenza accordata ai candidati di sesso femminile quando uno o più di tali criteri facciano propendere per il candidato di sesso maschile, e

- tali criteri non siano discriminatori nei confronti dei candidati di sesso femminile.