61995J0405

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 1997. - Bioforce GmbH contro Oberfinanzdirektion München. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht München - Germania. - Tariffa doganale comune - Voce 3004 - Echinacea - Medicamento. - Causa C-405/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02581


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Tariffa doganale comune - Voci doganali - Gocce a base di estratto di echinacea purpurea - Prodotto per uso terapeutico e profilattico - Classificazione sotto la voce 3004 della nomenclatura combinata

Massima


La Tariffa doganale comune dev'essere interpretata nel senso che le gocce a base di estratto di echinacea purpurea devono essere classificate sotto la voce 3004. Infatti, la descrizione delle proprietà curative o profilattiche di questo prodotto nonché le sue modalità di confezionamento, di somministrazione e di smercio sono di per sé tali da qualificarlo come un prodotto in possesso delle proprietà tipiche di un medicamento. Per di più, negli Stati membri in cui è smerciato, il prodotto è autorizzato ad essere immesso sul mercato quale medicamento o, quantomeno, è stato oggetto di una domanda volta ad ottenere un'autorizzazione del genere. Peraltro, l'alcole contenuto nel prodotto di cui trattasi, per quanto presente in grado rilevante, non lo denatura, in quanto svolge le funzioni di additivo, conservante ed eccipiente.

Parti


Nel procedimento C-405/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Bioforce GmbH

e

Oberfinanzdirektion München,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci 3004 e 2208 dell'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 241, pag. 1), per quanto concerne la classificazione di gocce a base di estratto di echinacea,

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, D.A.O. Edward e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Bioforce GmbH, dall'avv. Berthold Widemann, del foro di Costanza;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, assistito dall'avv. Hans-Jürgen Rabe, del foro di Amburgo,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Bioforce GmbH e della Commissione all'udienza del 29 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 14 dicembre 1995, pervenuta alla Corte il 27 dicembre seguente, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle voci 3004 e 2208 dell'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 241, pag. 1; in prosieguo: la «TDC»), per quanto concerne la classificazione di gocce a base di estratto di echinacea.

2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra la Bioforce GmbH (in prosieguo: la «Bioforce») e l'Oberfinanzdirektion München in merito alla classificazione doganale di due categorie di prodotti, vale a dire il prodotto «Echinaforce» e le «Gocce di Echinacea».

3 In base alle indicazioni contenute nella domanda di parere ufficiale di classificazione doganale depositata presso le autorità tedesche, nonché nelle istruzioni allegate ai prodotti controversi, questi ultimi consistono in una tintura a base di piante fresche contenente al 95% «echinacea purpurea e herba» e al 5% «echinacea purpurea e radice», con gradazione alcolica al 65%. Tali preparati sono venduti al minuto in confezioni sulle quali sono illustrate la composizione, le indicazioni per l'uso nonché la posologia consigliata.

4 Dall'ordinanza di rinvio si può evincere che:

- le «Gocce di Echinacea» sono utilizzate a titolo profilattico per proteggere i consumatori nei periodi durante i quali aumenta il rischio di raffreddori, al fine di rafforzare le difese dell'organismo contro i raffreddori accompagnati da febbre; la posologia consigliata, in mancanza di prescrizione medica, è di 20 gocce tre volte al giorno, diluite in un po' di acqua;

- per quanto concerne il prodotto «Echinaforce», anch'esso aumenta le difese dell'organismo in caso di raffreddori e di infezioni croniche di difficile guarigione; inoltre esso serve alla profilassi nei casi di aumento dei rischi di contagio, di astenia con lenta guarigione dopo malattie infettive (convalescenza); esso può pure essere impiegato per uso esterno, in caso di malattia della pelle; la posologia consigliata, in assenza di prescrizione medica, è anche in questo caso di 20 gocce tre volte al giorno a titolo preventivo e di 20-30 gocce cinque volte al giorno nelle fasi acute; le istruzioni per l'uso contengono anche un elenco di controindicazioni.

5 L'Oberfinanzdirektion München ha formulato un parere ufficiale di classificazione doganale con il quale ha escluso che i preparati controversi potessero rientrare, quali medicamenti, sotto la voce 3004 della nomenclatura combinata poiché, a suo parere, i principi attivi dell'echinacea non erano stati ancora unanimamente riconosciuti. Al contrario, la Bioforce ha allegato che gli effetti profilattici, riconosciuti dagli ambienti scientifici, derivanti dall'assunzione dei prodotti a base di echinacea costituivano un elemento inconfutabile a sostegno della loro classificazione sotto la voce 3004. Essa ha aggiunto che detti prodotti erano importati già confezionati per la vendita al minuto per scopi terapeutici o profilattici.

6 In considerazione dei dubbi relativi all'interpretazione della TDC, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la tariffa doganale comune - nomenclatura combinata 1994 - vada interpretata nel senso che prodotti come le "Gocce di echinacea" (estratto di "echinacea purpurea e herba" e di "[echinacea purpurea] e radice" con contenuto di alcole pari al 56,1%, impiegato per prevenire il raffreddore, l'influenza e per rafforzare la resistenza in caso di pericolo di raffreddore) devono essere classificati sotto la voce 3004 - medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici (...) condizionati per la vendita al minuto.

2) In caso di soluzione negativa alla questione sub 1), se la tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui alla questione sub 1) devono essere classificati nella sottovoce 2208 90 69 come "altre" bevande contenenti alcole di distillazione».

Sulla prima questione

7 Per risolvere tale questione occorre anzitutto ricordare che la voce 3004 della TDC comprende i

«Medicamenti (...) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto».

8 Dal punto 1, lett. a), delle note introduttive al capitolo 30 della TDC discende inoltre che questo capitolo non comprende «gli alimenti complementari».

9 Esistono altresì note esplicative elaborate dal consiglio di cooperazione doganale e dal comitato del sistema armonizzato che forniscono un rilevante contributo, come la Corte ha già precisato, all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenze 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber, Racc. pag. 3363, punto 14, e 14 dicembre 1995, cause riunite C-106/94 e C-139/94, Colin e Dupré, Racc. pag. I-4759, punto 21).

10 Ai sensi della nota 1, lett. b), delle note esplicative relative alla voce 3004, elaborate dal consiglio di cooperazione doganale:

«Questa voce comprende medicamenti costituiti da prodotti miscelati o non miscelati, a condizione che siano presentati:

(...)

b) in confezione per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici. Sono da considerare come tali i prodotti (...) che, per il loro condizionamento, in particolare per la presenza, in qualsiasi forma, di indicazioni appropriate (natura delle affezioni contro le quali essi devono essere impiegati, modo d'impiego, posologia, ecc.), sono identificabili come destinati alla diretta vendita e senza altro ricondizionamento per gli utilizzatori (privati, ospedali, ecc.), per essere impiegati per i fini sopracitati».

11 Dalle note esplicative della nomenclatura combinata, capitolo 30, «Considerazioni generali», risulta anche che

«per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione comunitaria (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea».

12 Si deve poi ricordare che per giurisprudenza consolidata, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della TDC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza Colin e Dupré, citata, punto 22).

13 Si deve pertanto accertare se i prodotti controversi presentino le caratteristiche e proprietà obiettive definite nella voce 3004 della TDC, le quali, così come dichiarato dalla Corte nella sentenza 14 gennaio 1993, causa C-177/91, Bioforce (Racc. pag. I-45, punto 9), devono essere interpretate alla luce dell'evoluzione della scienza medica.

14 A tal riguardo occorre anzitutto rilevare, così come emerge dal fascicolo della causa principale e dalle osservazioni espresse nella trattazione orale, che, nell'ambito di un impiego sia terapeutico sia profilattico e secondo le dosi opportune, l'uso dei prodotti controversi è raccomandato al fine, in particolare, di rafforzare le difese dell'organismo contro i raffreddori accompagnati da febbre e, per quanto concerne in particolare l'«Echinaforce», contro le infezioni e le infiammazioni croniche, i casi di aumento dei rischi di contagio e di astenia, dopo malattie infettive, nonché contro le malattie della pelle.

15 A prescindere dall'effettivo interesse terapeutico o profilattico dei prodotti di cui trattasi, è giocoforza constatare che la descrizione delle proprietà curative o profilattiche di questi prodotti nonché le loro modalità di confezionamento, di somministrazione e di smercio sono di per sé tali da qualificarli come prodotti in possesso delle proprietà tipiche di un medicamento e, correlativamente, ad escludere la possibilità che essi possano essere adoperati a fini diversi da quelli terapeutici o profilattici.

16 La circostanza che, come appare dalle risposte della Bioforce e della Commissione ai quesiti rivolti dalla Corte, negli Stati membri in cui sono smerciati, i prodotti di cui trattasi sono per di più autorizzati ad essere immessi sul mercato quali medicamenti o, quantomeno, sono stati oggetto di una domanda di autorizzazione in tal senso costituisce un indizio supplementare della presenza in essi delle caratteristiche e delle proprietà oggettive specificate nella voce 3004 della TDC.

17 Occorre infine osservare, così come pure emerge dal fascicolo nella causa principale, che l'alcole contenuto nei prodotti di cui trattasi, per quanto presente in grado rilevante, non li denatura, in quanto svolge le funzioni di additivo, conservante ed eccipiente dei detti prodotti.

18 Dalle considerazioni svolte discende che i prodotti di cui trattasi non possono essere considerati come alimenti complementari, ai sensi del punto 1, lett. a), delle note introduttive al capitolo 30 della TDC, o come bevande alcoliche destinate a mantenere l'organismo in buona salute, ai sensi del punto 14 delle note esplicative relative alla voce 2208 emanate dal consiglio di cooperazione doganale, bensì come prodotti che presentano caratteri terapeutici o profilattici ben definiti, il cui effetto si concentra sulle funzioni del sistema immunitario dell'organismo umano.

19 Occorre pertanto risolvere la questione dichiarando che la TDC dev'essere interpretata nel senso che le gocce a base di estratto di echinacea purpurea devono essere classificate sotto la voce 3004.

Sulla seconda questione

20 Alla luce della risposta fornita alla prima questione sollevata dal giudice a quo, non occorre risolvere la seconda questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 14 dicembre 1995, dichiara:

La tariffa doganale comune, nella versione risultante dall'allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che le gocce a base di estratto di echinacea purpurea devono essere classificate sotto la voce 3004.