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Massima

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1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Intervento - Mantenimento dinanzi alla Corte della qualità di interveniente acquisita nel procedimento dinanzi al Tribunale - Motivi che possono essere dedotti dall'interveniente in risposta al ricorso (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49, n. 2; regolamento di procedura della Corte, art. 115) 2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione indirizzata agli Stati membri che introduce una misura di salvaguardia (Trattato CE, art. 173, quarto comma) 3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto (Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51) 4 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Attuazione da parte del Consiglio - Tutela degli interessi della Comunità mediante l'inserimento di una clausola di salvaguardia nel regime che istituisce il libero accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati - Legittimità [Trattato CE, artt. 3, lett. r), 131, 132, 133, n. 1, e 136, secondo comma] 5 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati - Presupposti per l'istituzione - Potere discrezionale della Commissione (Decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 109) 6 Associazione dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni dei prodotti agricoli originari dei paesi e territori associati - Prodotto originario delle Antille olandesi posto in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto al prodotto comunitario - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza (Decisione della Commissione 93/211/CEE) 7 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo che comporta scelte di politica economica - Violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli - Atto avente la forma di una decisione e riguardante individualmente il ricorrente - Mancanza di incidenza sul carattere normativo dell'atto che costituisce oggetto del ricorso per risarcimento (Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma)

Massima

1 Dall'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia deriva che gli intervenienti dinanzi al Tribunale sono considerati quali parti dinanzi al detto giudice. Pertanto, quando la sentenza del Tribunale costituisce oggetto di un'impugnazione, l'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte trova applicazione nei loro confronti, con conseguente esonero dall'obbligo di presentazione di una nuova istanza di intervento dinanzi alla Corte ai sensi degli artt. 93 e 123 del regolamento di procedura. Dato che, in relazione ai motivi che esse possono presentare nell'ambito dell'impugnazione, non esiste alcuna distinzione tra le parti legittimate a presentare una comparsa di risposta, un interveniente che beneficia di tale diritto deve poter sollevare i motivi relativi a ogni punto di diritto che costituisce il fondamento della sentenza impugnata. Una tale parte può quindi eccepire dinanzi alla Corte l'irricevibilità del ricorso, nonostante il fatto che la parte che essa ha sostenuto dinanzi al Tribunale non abbia sollevato una tale eccezione nella sua comparsa di risposta all'impugnazione e l'avesse sollevata solo nelle sue conclusioni presentate in primo grado. 2 La tutela giurisdizionale di cui beneficia un singolo sotto l'egida dell'art. 173, quarto comma, del Trattato non può dipendere dal fatto che la decisione impugnata sia indirizzata ad un solo Stato membro o a diversi Stati membri, ma deve essere determinata sulla base della specificità della situazione di tale singolo rispetto a qualsiasi altro interessato. Per quanto riguarda più in particolare una decisione che introduce una misura di salvaguardia, ciò che importa per identificare coloro che sono riguardati individualmente da tale decisione è la tutela di cui fruiscono, in forza del diritto comunitario, il paese o territorio interessato nonché le imprese nei confronti dei quali la misura di salvaguardia viene adottata. 3 Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare il fatto, salvo nel caso in cui una inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati corrisposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi. 4 L'adozione da parte della Comunità di una clausola di salvaguardia che autorizza restrizioni alla libera importazione dei prodotti agricoli originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) non è esclusa nel contesto dell'art. 136, secondo comma, del Trattato. Infatti, da un lato, i PTOM, benché siano paesi e territori associati che hanno legami particolari con la Comunità, non fanno tuttavia parte di quest'ultima e la libera circolazione delle merci tra i PTOM e la Comunità non esiste in tale fase senza limiti in forza dell'art. 132 del Trattato. D'altra parte, quando il Consiglio adotta decisioni relative ai PTOM ai sensi dell'art. 136, secondo comma, che l'autorizza ad adottare decisioni nell'ambito dell'associazione, sulla base dei principi insiti nel Trattato, deve tener conto non solo dei principi che figurano nella quarta parte del Trattato che disciplina i PTOM, ma anche degli altri principi del diritto comunitario, ivi compresi quelli che si ricollegano alla politica agricola comune. Del resto, la promozione da parte della Comunità dello sviluppo economico e sociale dei PTOM, previsto dagli artt. 3, lett. r), e 131 del Trattato, non comporta un obbligo di privilegiare questi paesi e territori, e l'eliminazione dei dazi doganali all'entrata nella Comunità dei prodotti originari di quest'ultima, cui si riferisce l'art. 133, n 1, del Trattato, non esclude la possibilità di adottare, sulla base dell'art. 136, secondo comma, una clausola di salvaguardia che limita l'importazione solo eccezionalmente, parzialmente e temporaneamente. 5 La Commissione dispone di un ampio potere di valutazione per l'applicazione dell'art. 109 della decisione 91/482 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, che l'autorizza ad adottare o a consentire misure di salvaguardia qualora talune condizioni siano soddisfatte. In presenza di un tale potere, il Tribunale deve limitarsi ad accertare se l'esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere oppure se la Commissione non abbia manifestamente travalicato i limiti del suo potere discrezionale. 6 La decisione 93/211 con la quale la Commissione ha portato il prezzo minimo per l'importazione del riso originario delle Antille olandesi, che essa aveva introdotto, a titolo di misure di salvaguardia, con la decisione 93/127, ad un livello tale che il riso di cui trattasi non è più posto in una posizione sfavorevole rispetto al riso proveniente da paesi terzi, ha come obiettivo di fissare un prezzo minimo per l'importazione di riso delle Antille che perturbi il meno possibile il funzionamento dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, ponendo rimedio alle difficoltà che si sono manifestate sul mercato comunitario. In considerazione di tale obiettivo, la decisione di cui trattasi, in quanto pone il riso delle Antille in una posizione concorrenziale sfavorevole rispetto al riso comunitario, non è incompatibile col principio di proporzionalità, in quanto dall'essenza stessa di una misura di salvaguardia deriva che taluni prodotti importati sono assoggettati ad un regime sfavorevole rispetto ai prodotti comunitari. 7 In un contesto normativo caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, una violazione del diritto comunitario da parte di un'istituzione non è sufficiente di per sé a comportare, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per il danno che i singoli hanno subìto. Una tale responsabilità potrebbe sorgere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri. Per il resto, il carattere normativo dell'atto impugnato nell'ambito di un ricorso per risarcimento non è escluso né dal fatto che l'atto abbia la forma di una decisione e possa quindi in via di principio costituire oggetto di un ricorso d'annullamento, né dal fatto che il ricorrente sia individualmente interessato da tale atto, dato che il carattere normativo di un atto è collegato alla natura e non alla forma di quest'ultimo e il ricorso per risarcimento costituisce una via di ricorso autonoma.