Parole chiave
Massima

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Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative all'esportazione - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che impone per i vini che fruiscono di una denominazione d'origine l'imbottigliamento nella regione di produzione - Giustificazione - Tutela della proprietà industriale e commerciale - Presupposto - Misura necessaria e proporzionata idonea a preservare la notevole reputazione della denominazione di origine

[Trattato CE, artt. 34 e 36 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 29 CE e 30 CE); regolamento del Consiglio (CEE) n. 823/87, art. 18]

Massima

$$Una normativa nazionale applicabile ai vini cui è attribuita una denominazione di origine, che subordini l'uso del nome della regione di produzione come denominazione di origine all'imbottigliamento in tale regione, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 34 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE), in quanto ha l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione per quanto riguarda il vino cui può essere attribuita la denominazione di origine di cui trattasi e di determinare così una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione.

Essa non può essere legittimata dall'art. 18 del regolamento n. 823/87, il quale autorizza gli Stati membri, per questi tipi di vini, a imporre, tenuto conto degli usi leali e costanti, condizioni di circolazione più rigorose di quelle del detto regolamento, in quanto tale articolo non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a derogare alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

Tuttavia, tale obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione, inteso a preservare la notevole reputazione del vino recante la denominazione d'origine potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità, è giustificato come misura di tutela della denominazione d'origine di cui gode l'insieme dei produttori del settore vitivinicolo della detta regione, per i quali essa riveste un'importanza decisiva, e deve essere considerato conforme al diritto comunitario, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, in quanto costituisce un mezzo necessario e proporzionato per raggiungere l'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive idonee a conseguirlo. (v. punti 41-43, 45, 59, 75-76)