Parole chiave
Massima

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Agricoltura - Politica agricola comune - Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Determinazione delle regioni di produzione da parte degli Stati membri - Obbligo di indicare i criteri utilizzati nelle disposizioni nazionali di attuazione - Insussistenza - Regione di produzione che coincide con la superficie di base regionale - Ammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92, artt. 2, n. 2, secondo comma, e 3, n. 1, primo comma]

Massima

L'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, non impone agli Stati membri, allorché, nell'ambito dell'elaborazione del piano di regionalizzazione previsto da tale disposizione, essi determinano le regioni di produzione, di indicare nelle disposizioni di attuazione di tale regolamento i criteri utilizzati a tal fine.

La stessa disposizione dev'essere interpretata nel senso che uno Stato membro il quale, in conformità dell'art. 2, n. 2, secondo comma, terza frase, di tale regolamento, non ha definito come superficie di base regionale l'insieme del suo territorio nazionale, bensì le varie parti di questo stesso territorio, può designare l'insieme del territorio di ogni superficie di base regionale come regione di produzione e che le caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese non impongono una classificazione complementare delle superfici di base regionali in varie regioni di produzione.