61995J0356

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 novembre 1997. - Matthias Witt contro Amt für Land- und Wasserwirtschaft. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht - Germania. - Politica agricola comune - Regolamento (CEE) n. 1765/92 - Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Determinazione delle regioni di produzione - Obbligo di indicare i criteri di determinazione - Presa in conto della fertilità del suolo. - Causa C-356/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06589


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Agricoltura - Politica agricola comune - Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Determinazione delle regioni di produzione da parte degli Stati membri - Obbligo di indicare i criteri utilizzati nelle disposizioni nazionali di attuazione - Insussistenza - Regione di produzione che coincide con la superficie di base regionale - Ammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92, artt. 2, n. 2, secondo comma, e 3, n. 1, primo comma]

Massima


L'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, non impone agli Stati membri, allorché, nell'ambito dell'elaborazione del piano di regionalizzazione previsto da tale disposizione, essi determinano le regioni di produzione, di indicare nelle disposizioni di attuazione di tale regolamento i criteri utilizzati a tal fine.

La stessa disposizione dev'essere interpretata nel senso che uno Stato membro il quale, in conformità dell'art. 2, n. 2, secondo comma, terza frase, di tale regolamento, non ha definito come superficie di base regionale l'insieme del suo territorio nazionale, bensì le varie parti di questo stesso territorio, può designare l'insieme del territorio di ogni superficie di base regionale come regione di produzione e che le caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese non impongono una classificazione complementare delle superfici di base regionali in varie regioni di produzione.

Parti


Nel procedimento C-356/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Matthias Witt

e

Amt für Land- und Wasserwirtschaft,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Witt, dall'avv. H.A. Marquardt, del foro di Oldenburg;

- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e B. Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor K.-D. Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Witt, del governo tedesco e della Commissione all'udienza del 15 maggio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 ottobre 1995, pervenuta in cancelleria il 21 novembre seguente, l'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Witt e l'Amt für Land- und Wasserwirtschaft relativamente all'importo dei pagamenti compensativi dovuti al primo in qualità di coltivatore di taluni seminativi.

La normativa comunitaria

3 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1765/92 prevede che i coltivatori comunitari di seminativi possono richiedere un pagamento compensativo in base alle condizioni stabilite dal titolo I del regolamento.

4 L'art. 2, n. 2, è così formulato:

«Il pagamento compensativo è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento compensativo è accordato per la superficie investita a seminativi o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e che non è superiore ad una superficie di base regionale. Questa è data dal numero medio di ettari della stessa, investiti a seminativi o messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici, negli anni 1989, 1990 e 1991. Per regione ai sensi della presente disposizione si intende uno Stato membro o una regione di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato.

Se una superficie non forma oggetto di una domanda di sostegno in forza del presente regolamento, ma è utilizzata per giustificare una domanda di aiuto in forza del regolamento (CEE) n. 805/68, tale superficie è dedotta dalla superficie di base regionale per il periodo in questione».

5 L'art. 2, n. 3, stabilisce che, invece di un sistema di superficie di base regionale, uno Stato membro può applicare un sistema di superficie di base individuale per tutto il suo territorio.

6 Ai sensi dell'art. 2, n. 5, primo comma, il pagamento compensativo è concesso nel quadro di un regime generale accessibile a tutti i produttori o di un regime semplificato riservato ai piccoli produttori. Il secondo comma dello stesso n. 5 stabilisce che i produttori che chiedono il pagamento compensativo nel quadro del regime generale hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

7 L'art. 2, n. 6, del regolamento recita:

«Nel caso di una superficie di base regionale, nonché nel caso in cui la somma delle superfici individuali per le quali è richiesto l'aiuto a norma del regime per i coltivatori di seminativi, compresa la messa a riposo prevista in questo regime, e messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 218, pag. 1), eccede la superficie di base regionale, alla regione in questione si applicano le seguenti disposizioni:

- durante la stessa campagna di commercializzazione la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti gli aiuti concessi a norma del presente titolo;

- nella campagna di commercializzazione successiva ai produttori che rientrano nel regime generale viene chiesto un ritiro speciale dalla produzione, senza compensazione. La percentuale del ritiro speciale dalla produzione è pari alla percentuale del supero della superficie di base regionale. Questo ritiro si aggiunge all'obbligo di ritiro dalla produzione di cui all'articolo 7».

8 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri seguiti per delimitare regioni di produzione distinte. I criteri utilizzati devono essere idonei, obiettivi e devono offrire la necessaria flessibilità in modo che sia possibile individuare zone omogenee distinte aventi una superficie minima e tener conto delle caratteristiche specifiche che influiscono sulle rese, come la fertilità del terreno, compresa eventualmente un'adeguata differenziazione tra superfici irrigate e non irrigate. Queste regioni non devono attraversare i confini delle regioni di superficie di base regionali di cui all'art. 2, n. 2.

9 Ai sensi dell'art. 3, n. 2, per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese per i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche prodotti in quella regione durante il quinquennio 1986/1987 - 1990/1991. Per ogni regione occorre calcolare separatamente la resa cerealicola media e, se possibile, la resa media dei semi oleosi, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa.

10 Ai sensi dell'art. 3, n. 3, gli Stati membri sono tenuti a presentare i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione entro il 1_ agosto 1992, unitamente a tutte le informazioni pertinenti disponibili.

11 L'art. 3, n. 4, del regolamento prevede che la Commissione esamini i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani saranno adattati dallo Stato membro interessato previa consultazione della Commissione.

12 L'art. 4, n. 1, del regolamento stabilisce che il pagamento compensativo per i cereali è calcolato moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione per la regione interessata. Gli importi di base per le campagne di commercializzazione tra il 1993 e il 1996 sono fissati dal n. 2 di tale articolo.

13 L'art. 5, n. 1, del regolamento stabilisce il sistema di calcolo dei pagamenti compensativi per ettaro per i semi oleosi.

14 Infine, l'art. 7, n. 1, prevede che, per ciascun produttore che chiede il pagamento compensativo nel quadro del regime generale, l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione è fissato come segue:

«- nel caso di una superficie di base regionale, in proporzione della sua superficie destinata ai seminativi interessati e per la quale è presentata la richiesta, e lasciata a riposo, a norma del presente regolamento,

- nel caso di una superficie di base individuale, come riduzione percentuale della rispettiva superficie di base».

La normativa nazionale

15 L'art. 3, n. 1, della Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 3 dicembre 1992 (decreto relativo ad un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, BGBl. I, pag. 1991; in prosieguo: la «KVO») definisce ogni Land come una superficie di base regionale.

16 Ai sensi dell'art. 3, n. 2, le regioni di produzione per la raccolta della campagna 1993/1994 figurano nell'allegato della KVO. In base a tale allegato, il Land dello Schleswig-Holstein è una regione di produzione che ha una resa cerealicola media di 68,1 dt per ettaro. Inoltre la superficie di base regionale e la regione di produzione sono identiche nello Schleswig-Holstein.

La controversia nella causa a qua

17 Il signor Witt è un agricoltore stabilito nel Land dello Schleswig-Holstein. Egli ha richiesto all'Amt für Land- und Wasserwirtschaft pagamenti compensativi per cereali, semi oleosi e piante proteiche nonché pagamenti a titolo di messa a riposo di terreni.

18 Con decisione 18 novembre 1993, l'Amt für Land- und Wasserwirtschaft ha concesso al signor Witt, per la campagna 1993/1994, pagamenti compensativi per un importo di 73 323,93 DM.

19 Essendo stato respinto il suo reclamo con decisione 4 marzo 1994, il signor Witt, il 5 aprile 1994, ha presentato un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein sostenendo che il regolamento gli conferiva direttamente un diritto a un pagamento compensativo complementare di 11 961 DM. A suo parere, incombeva ad ogni Stato membro, in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento, elaborare un piano di regionalizzazione nel quale i criteri di determinazione delle varie regioni di produzione dovevano tener conto delle caratteristiche strutturali che influenzano le rese, quali la fertilità del terreno. Questi obiettivi non sarebbero stati correttamente attuati dalla KVO; quindi, l'intero piano di regionalizzazione riguardante lo Schleswig-Holstein non avrebbe tenuto conto delle differenze di fertilità esistenti tra i suoi spazi naturali (Marsch, Geest, Ostholsteinisches Hügelland). Ora, la regionalizzazione avrebbe senso solo se riflettesse i luoghi che presentano caratteristiche differenti che influenzano le rese. Sarebbe stato quindi opportuno modellare la ripartizione in regioni di produzione sugli spazi naturali o procedere ad una ripartizione tra territori sfavoriti e non sfavoriti.

20 L'Amt für Land- und Wasserwirtschaft ha concluso per il rigetto della domanda del signor Witt. Esso ha sostenuto, innanzi tutto, che la Commissione non aveva mosso alcuna obiezione nei confronti del piano di regionalizzazione tedesco. Inoltre le diverse rese elevate che sono state accertate nello Schleswig-Holstein non avrebbero subito modifiche se la ripartizione fosse avvenuta nella maniera suggerita dal ricorrente. Solo una determinazione individuale delle rese sarebbe stata adeguata. Infine, l'Amt für Land- und Wasserwirtschaft ha fatto riferimento all'ampio potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nel tracciare i presupposti dell'attribuzione delle sovvenzioni e ha constatato che da ricerche accurate sarebbe alla fine risultata un'impossibilità giuridica di delimitare gli spazi naturali tra di loro.

21 Con sentenza 6 ottobre 1994 il Verwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein ha respinto il ricorso rilevando in sostanza che la domanda di pagamento compensativo complementare di 11 961 DM inoltrata dal signor Witt era priva di fondamento. Il 18 novembre 1994 quest'ultimo ha interposto appello contro questa sentenza dinanzi all'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein.

Le questioni pregiudiziali

22 Ritenendo che la soluzione della controversia nella causa a qua dipendesse dall'interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se uno Stato membro sia autorizzato, in forza dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, a delimitare regioni di produzione distinte senza indicare i "criteri" utilizzati a tal fine.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se uno Stato membro il quale - come la Repubblica federale di Germania - abbia attribuito la qualifica di superficie di base regionale, ai sensi dell'art. 2, n. 2, secondo comma, terza frase, del suddetto regolamento, non all'intero territorio statale, ma solo ad alcune parti di esso, sia autorizzato in linea di principio a designare, ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, del medesimo regolamento, anche l'insieme del territorio di ciascuna superficie di base regionale come regione di produzione con un'unica resa cerealicola media; e in quali casi le "caratteristiche specifiche che influiscono sulle rese, come la fertilità del terreno", in presenza delle condizioni di partenza illustrate, rendano necessaria un'ulteriore suddivisione delle superfici di base regionali in regioni produttive distinte, con rese cerealicole medie differenti».

Sulla prima questione

23 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento imponga agli Stati membri, allorché determinano le regioni di produzione, di indicare nelle disposizioni di attuazione di tale regolamento i criteri utilizzati a tal fine.

24 Il signor Witt sostiene al riguardo che gli Stati membri, sebbene dispongano di un certo potere discrezionale nella trasposizione del regolamento, non possono tuttavia non tener alcun conto di criteri determinanti come, ad esempio, la fertilità del terreno.

25 Il governo tedesco ritiene per contro che l'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento non contenga alcuna disposizione che indichi se e come gli Stati membri debbano motivare, nel merito, il criterio di delimitazione delle regioni di produzione nelle loro disposizioni nazionali di attuazione del regolamento.

26 Secondo la Commissione, la delega di competenza a favore degli Stati membri per la determinazione delle regioni di produzione comporta necessariamente l'attribuzione di un notevole potere discrezionale a favore degli organi competenti di questi Stati. In ogni caso, la Repubblica federale di Germania avrebbe fatto ricorso nella fattispecie ad un criterio obiettivo, cioè il territorio dello Schleswig-Holstein.

27 A tal riguardo occorre osservare che, anche se in forza dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento ogni Stato membro deve elaborare un piano di regionalizzazione, che servirà come base per il calcolo dei pagamenti compensativi, esponendo i criteri di determinazione delle differenti regioni di produzione, risulta chiaramente dal n. 3 dello stesso articolo che il destinatario di tale piano di regionalizzazione è la Commissione e che lo scopo di tale piano è di consentire a quest'ultima di accertare che ogni piano sia fondato su criteri obiettivi appropriati e sia conforme ai dati disponibili.

28 Per quanto riguarda il piano di regionalizzazione tedesco, dalle osservazioni della Commissione risulta che tale piano le è stato trasmesso il 4 agosto 1992 dal ministro federale dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e delle Foreste, unitamente a 37 pagine di chiarimenti forniti dai Länder ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento. All'atto dell'esame di tale piano, la Commissione ha accertato che esso soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 3, n. 1, ed in particolare che era fondato su criteri obiettivi appropriati.

29 Inoltre, e concordemente con quanto ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, occorre constatare che il regolamento non contiene alcuna disposizione che imponga agli Stati membri di indicare, nella normativa nazionale di applicazione, i criteri utilizzati per la determinazione del piano di regionalizzazione.

30 Alla luce di queste considerazioni, occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che l'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento non impone agli Stati membri, allorché essi determinano le regioni di produzione, di indicare nelle disposizioni di attuazione di tale regolamento i criteri utilizzati a tal fine.

Sulla seconda questione

31 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in conformità dell'art. 2, n. 2, secondo comma, terza frase, di tale regolamento, non ha definito come superficie di base regionale l'insieme del suo territorio nazionale, ma le varie parti di questo stesso territorio, può designare l'insieme del territorio di ogni superficie di base regionale come regione di produzione o se, in taluni casi, le caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese impongano una classificazione complementare delle superfici di base regionali in differenti regioni di produzione.

32 Per quanto riguarda la prima parte della questione, risulta innanzi tutto chiaramente dal sistema del regolamento, nonché dai suoi obiettivi, che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale nel definire le regioni di produzione. L'esercizio di tale potere discrezionale comporta in particolare la possibilità per gli Stati membri di definire, in conformità dell'art. 2, n. 2, del regolamento, come superficie di base regionale per il calcolo del pagamento compensativo il loro territorio nazionale o le varie parti di questo stesso territorio.

33 Inoltre, occorre rilevare che gli Stati membri, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 4, sono tenuti a fondare la loro scelta su criteri obiettivi appropriati e conformi ai dati disponibili e che essi devono assicurarsi che i loro piani siano compatibili con la resa media nello Stato membro interessato.

34 Infine, ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, le regioni di produzione che essi definiscono non devono oltrepassare i confini delle superfici di base regionali di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento.

35 Ora, è incontestabile che quando, come nella fattispecie di cui alla causa a qua, il criterio amministrativo utilizzato per definire una regione di produzione ha l'esito di far coincidere quest'ultima con l'insieme del territorio della superficie di base regionale, la sua obiettività non può essere messa in dubbio. Inoltre, la scelta di questa designazione comporta inevitabilmente che la regione di produzione dello Schleswig-Holstein non possa oltrepassare i confini di tali superfici regionali.

36 Per quanto riguarda la seconda parte della questione, che mira più precisamente ad accertare se le caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese richiedono una classificazione complementare delle superfici di base regionali in varie regioni di produzione in funzione, ad esempio, della fertilità del terreno, il governo tedesco sostiene che non era possibile procedere ad una delimitazione del Land dello Schleswig-Holstein in funzione degli spazi naturali tenendo conto di tale criterio a causa dell'assenza di criteri giuridicamente fondati.

37 Il signor Witt contesta quest'affermazione asserendo che esistono anche statistiche affidabili sulle rese medie per ettaro dei seminativi nelle varie regioni naturali nel corso degli anni di riferimento. All'udienza, il signor Witt ha prodotto taluni documenti che a suo parere comprovano questa affermazione.

38 La Commissione ritiene del pari che il calcolo delle rese storiche presupponga l'esistenza di dati statistici affidabili, tuttavia osserva che le rese medie indicate nel piano di regionalizzazione tedesco corrispondevano a quelle che erano a sua disposizione.

39 A tal riguardo occorre constatare che, come ha sottolineato la Commissione in udienza, i criteri menzionati dall'art. 3, n. 1, del regolamento stabiliscono l'ambito giuridico generale per determinare le regioni di produzione e che, entro l'ampio potere discrezionale di cui dispongono al riguardo, gli Stati membri possono tener conto di altri criteri, quali l'attuabilità amministrativa di una soluzione o l'omogeneità di una regione per l'insieme dei seminativi.

40 Per quanto riguarda la disponibilità di dati affidabili, occorre constatare che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 49 e 51 delle sue conclusioni, l'esistenza di tali statistiche non obbliga automaticamente lo Stato membro a procedere ad una ripartizione del Land in varie regioni di produzione, poiché l'unico criterio specifico previsto dall'art. 3, n. 1, è che «queste regioni non devono attraversare i confini delle regioni di superficie di base regionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2». Ne deriva che le statistiche presentate dal signor Witt all'udienza non sono pertinenti ai fini della soluzione della seconda questione posta dal giudice nazionale.

41 Occorre pertanto constatare che l'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in conformità all'art. 2, n. 2, secondo comma, terza frase, di tale regolamento, non ha definito come superficie di base regionale l'insieme del suo territorio nazionale, bensì le varie parti di questo stesso territorio, può designare l'insieme del territorio di ogni superficie di base regionale come regione di produzione e che le caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese non impongono una classificazione complementare delle superfici di base regionali in varie regioni di produzione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

42 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein con ordinanza 27 ottobre 1995, dichiara:

1) L'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, non impone agli Stati membri, allorché essi determinano le regioni di produzione, di indicare nelle disposizioni di attuazione di tale regolamento i criteri utilizzati a tal fine.

2) L'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1765/92, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in conformità dell'art. 2, n. 2, secondo comma, terza frase, di tale regolamento, non ha definito come superficie di base regionale l'insieme del suo territorio nazionale, bensì le varie parti di questo stesso territorio, può designare l'insieme del territorio di ogni superficie di base regionale come regione di produzione e che le caratteristiche strutturali specifiche che influenzano le rese non impongono una classificazione complementare delle superfici di base regionali in varie regioni di produzione.