Parole chiave
Massima

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1 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori - Ricongiungimento familiare - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Obbligo di una vita comune effettiva con il lavoratore migrante - Ammissibilità

(Decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 7, primo comma)

2 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori - Ricongiungimento familiare - Diritto, per i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, di rispondere a qualsiasi offerta di impiego in tale Stato membro - Presupposto -Residenza effettiva con il lavoratore migrante per un periodo ininterrotto di tre anni - Periodi da prendere in considerazione per il calcolo del detto periodo - Assenze di durata limitata senza intenzione di rimettere in questione la coabitazione - Periodi non coperti da un titolo di soggiorno ma non considerati rientranti nel soggiorno irregolare dalle autorità nazionali - Inclusione

(Decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 7, primo comma)

Massima

3 L'art. 7, prima comma, della decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 non osta in linea di principio a che le autorità competenti di uno Stato membro esigano che i familiari di un lavoratore turco, considerati da tale disposizione, abitino con lui durante il periodo di tre anni previsto dal primo trattino di tale articolo per essere titolari di un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

Infatti, la detta disposizione, pur essendo formulata in termini tali da attribuire, per i periodi a cui fa riferimento, un diritto di soggiorno, direttamente azionabile, a favore dei familiari di un lavoratore turco - a sua volta titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro - che siano stati autorizzati a raggiungere tale lavoratore, lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di autorizzare o no l'ingresso nel loro territorio di tali familiari e di subordinare il loro diritto di soggiorno a condizioni tali da garantire che la loro presenza sia conforme al suo spirito e alla sua finalità, e cioè rientri nel ricongiungimento familiare che consente di rafforzare l'inserimento durevole della cellula familiare del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante.

Per questo motivo, e per evitare che i cittadini turchi, facendo valere una situazione matrimoniale fittizia, possano eludere i più rigorosi requisiti imposti dall'art. 6 della stessa decisione quando l'immigrazione avvenga con lo status di lavoratore, uno Stato membro ha il diritto di esigere, perché i familiari possano rivendicare i diritti loro attribuiti dall'art. 7, primo comma, che il ricongiungimento familiare che ha motivato il loro ingresso nel suo territorio si manifesti attraverso una coabitazione effettiva in comunione domestica con il lavoratore.

Motivi obiettivi, quali la lontananza del luogo di lavoro o di formazione dei familiari rispetto alla residenza del lavoratore, possono tuttavia giustificare il fatto che il familiare interessato viva separato dal lavoratore migrante turco.

4 L'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che il familiare di un lavoratore turco, che è venuto a raggiungere quest'ultimo in uno Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare, in linea di principio, per poter avere il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di impiego in tale Stato, deve avervi risieduto ininterrottamente sotto lo stesso tetto del lavoratore per un periodo di tre anni.

Tuttavia, interruzioni di breve durata della vita comune, effettuate senza l'intenzione di rimettere in questione la residenza comune nello Stato membro ospitante, devono essere equiparate a periodi in cui il familiare interessato ha effettivamente vissuto assieme al lavoratore turco. Ciò si verificherà nell'ipotesi di vacanze o di visite rese alla famiglia nel paese d'origine o in quella di un soggiorno involontario di meno di sei mesi in tale paese.

Allo stesso modo, tenuto conto del fatto che i diritti attribuiti dall'art. 7, primo comma, sono riconosciuti da tale disposizione ai loro titolari indipendentemente dal rilascio, da parte delle autorità dello Stato membro ospitante, di un documento amministrativo specifico, dev'essere preso in considerazione, ai fini del calcolo del detto periodo di tre anni, il periodo durante il quale la persona interessata non era in possesso di un valido titolo di soggiorno, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale motivo la regolarità della residenza dell'interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano anzi rilasciato un nuovo permesso di soggiorno.