61995J0351

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 aprile 1997. - Selma Kadiman contro Freistaat Bayern. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bayerisches Verwaltungsgericht München - Germania. - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione del consiglio di associazione - Libera circolazione dei lavoratori - Familiare di un lavoratore - Proroga del permesso di soggiorno - Condizioni - Comunione di vita familiare - Residenza regolare di tre anni - Calcolo in caso di interruzioni. - Causa C-351/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02133


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori - Ricongiungimento familiare - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Obbligo di una vita comune effettiva con il lavoratore migrante - Ammissibilità

(Decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 7, primo comma)

2 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori - Ricongiungimento familiare - Diritto, per i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, di rispondere a qualsiasi offerta di impiego in tale Stato membro - Presupposto -Residenza effettiva con il lavoratore migrante per un periodo ininterrotto di tre anni - Periodi da prendere in considerazione per il calcolo del detto periodo - Assenze di durata limitata senza intenzione di rimettere in questione la coabitazione - Periodi non coperti da un titolo di soggiorno ma non considerati rientranti nel soggiorno irregolare dalle autorità nazionali - Inclusione

(Decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 7, primo comma)

Massima


3 L'art. 7, prima comma, della decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 non osta in linea di principio a che le autorità competenti di uno Stato membro esigano che i familiari di un lavoratore turco, considerati da tale disposizione, abitino con lui durante il periodo di tre anni previsto dal primo trattino di tale articolo per essere titolari di un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

Infatti, la detta disposizione, pur essendo formulata in termini tali da attribuire, per i periodi a cui fa riferimento, un diritto di soggiorno, direttamente azionabile, a favore dei familiari di un lavoratore turco - a sua volta titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro - che siano stati autorizzati a raggiungere tale lavoratore, lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di autorizzare o no l'ingresso nel loro territorio di tali familiari e di subordinare il loro diritto di soggiorno a condizioni tali da garantire che la loro presenza sia conforme al suo spirito e alla sua finalità, e cioè rientri nel ricongiungimento familiare che consente di rafforzare l'inserimento durevole della cellula familiare del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante.

Per questo motivo, e per evitare che i cittadini turchi, facendo valere una situazione matrimoniale fittizia, possano eludere i più rigorosi requisiti imposti dall'art. 6 della stessa decisione quando l'immigrazione avvenga con lo status di lavoratore, uno Stato membro ha il diritto di esigere, perché i familiari possano rivendicare i diritti loro attribuiti dall'art. 7, primo comma, che il ricongiungimento familiare che ha motivato il loro ingresso nel suo territorio si manifesti attraverso una coabitazione effettiva in comunione domestica con il lavoratore.

Motivi obiettivi, quali la lontananza del luogo di lavoro o di formazione dei familiari rispetto alla residenza del lavoratore, possono tuttavia giustificare il fatto che il familiare interessato viva separato dal lavoratore migrante turco.

4 L'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che il familiare di un lavoratore turco, che è venuto a raggiungere quest'ultimo in uno Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare, in linea di principio, per poter avere il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di impiego in tale Stato, deve avervi risieduto ininterrottamente sotto lo stesso tetto del lavoratore per un periodo di tre anni.

Tuttavia, interruzioni di breve durata della vita comune, effettuate senza l'intenzione di rimettere in questione la residenza comune nello Stato membro ospitante, devono essere equiparate a periodi in cui il familiare interessato ha effettivamente vissuto assieme al lavoratore turco. Ciò si verificherà nell'ipotesi di vacanze o di visite rese alla famiglia nel paese d'origine o in quella di un soggiorno involontario di meno di sei mesi in tale paese.

Allo stesso modo, tenuto conto del fatto che i diritti attribuiti dall'art. 7, primo comma, sono riconosciuti da tale disposizione ai loro titolari indipendentemente dal rilascio, da parte delle autorità dello Stato membro ospitante, di un documento amministrativo specifico, dev'essere preso in considerazione, ai fini del calcolo del detto periodo di tre anni, il periodo durante il quale la persona interessata non era in possesso di un valido titolo di soggiorno, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale motivo la regolarità della residenza dell'interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano anzi rilasciato un nuovo permesso di soggiorno.

Parti


Nel procedimento C-351/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht della Baviera con sede in Monaco di Baviera (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Selma Kadiman

e

Freistaat Bayern,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Kadiman, dall'avv. R. Gutmann, del foro di Stoccarda,

- per il governo francese, dalla signora C. de Salins e dal signor C. Chavance, rispettivamente vicedirettore e segretario agli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti,

- per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J. Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Kadiman, con l'avv. R. Gutmann, del governo tedesco, rappresentato dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Sack, all'udienza del 14 novembre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 14 giugno 1995, pervenuta alla Corte il 13 novembre successivo, il Verwaltungsgericht della Baviera, con sede in Monaco di Baviera, ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il consiglio di associazione è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, che è stato firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da una parte, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altra, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Kadiman, cittadina turca, e il Freistaat Bayern (Stato libero di Baviera), in ordine al rifiuto di prorogare il suo permesso di soggiorno in Germania.

3 L'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, recita:

«1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

- candidatura in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

4 L'art. 7 della decisione n. 1/80 dispone poi:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

- hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

- beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d'impiego in tale Stato membro».

5 Tali due norme figurano nel capitolo II (Disposizioni sociali), sezione 1 (Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori), della decisione n. 1/80.

6 Risulta dagli atti della causa principale che la signora Kadiman ha sposato nel 1985, all'età di quindici anni, un cittadino turco che risiede in Germania e vi occupa un regolare impiego dal 1977. Nel 1988 il marito della signora Kadiman ha ottenuto un permesso di soggiorno illimitato in tale Stato membro.

7 Il 17 marzo 1990 la signora Kadiman è stata autorizzata dalle autorità tedesche a raggiungere il marito a titolo di ricongiungimento familiare; essa ha quindi fissato la propria residenza presso il marito a Ruhpolding (Germania).

8 Nel luglio 1990 le autorità tedesche hanno concesso alla signora Kadiman un permesso di soggiorno, scaduto il 14 maggio 1991 e successivamente prorogato sino al 14 maggio 1993.

9 La signora Kadiman ha inoltre ottenuto un permesso di lavoro per occupare un posto a Ruhpolding nel periodo compreso tra il 6 febbraio 1991 e il 1_ febbraio 1992.

10 Nel settembre 1991 il signor Kadiman ha dichiarato alle autorità di Ruhpolding che viveva separato dalla moglie da circa cinque mesi, che aveva avviato una pratica di divorzio in Turchia e che la moglie era tornata nel suo paese d'origine il 7 settembre 1991.

11 Il 4 febbraio 1992 la signora Kadiman ha dichiarato all'anagrafe di Ruhpolding una residenza diversa da quella del marito. Il 1_ aprile successivo, essa ha fissato la sua residenza a Bad Reichenhall (Germania), ove ha ottenuto un nuovo permesso di lavoro, valido inizialmente per il periodo 6 aprile 1992 - 5 aprile 1995, ma la cui durata di validità è stata modificata a due riprese, dapprima dal 30 ottobre 1992 al 29 ottobre 1995 e poi dal 1_ luglio 1993 al 30 giugno 1994, per il fatto che la signora Kadiman aveva ogni volta cambiato datore di lavoro.

12 Con decisione 4 maggio 1992, il Landratsamt di Traunstein ha ridotto la durata di validità del titolo di soggiorno della signora Kadiman e le ha ingiunto di lasciare il territorio tedesco, a causa dell'assenza di vita comune con il marito. Tale decisione è stata tuttavia annullata il 21 maggio successivo, in quanto, a seguito del suo trasferimento a Bad Reichenhall, la signora Kadiman rientrava nella competenza del Landratsamt del Berchtesgadener Land (circondario di Berchtesgaden).

13 Nel luglio 1992 la signora Kadiman ha spiegato a quest'ultima autorità che essa viveva ormai separata dal marito poiché egli la maltrattava e la ingannava. Diversi tentativi di ripresa della vita comune sarebbero falliti e il marito l'avrebbe percossa e gettata fuori dal domicilio coniugale. D'altra parte, la signora Kadiman avrebbe soggiornato in Turchia dal 7 settembre 1991 per passarvi le vacanze con il marito, ma il suo soggiorno si sarebbe involontariamente prolungato sino al 1_ febbraio 1992, in quanto il marito le aveva sottratto il passaporto prima di tornare da solo in Germania ed essa aveva potuto tornare sul territorio tedesco solo dopo aver ottenuto un visto in data 22 gennaio 1992.

14 Con decisione 5 gennaio 1993, il Landratsamt del Berchtesgadener Land ha limitato al 26 gennaio successivo la durata di validità del titolo di soggiorno della signora Kadiman e ha minacciato di espellerla se essa non avesse lasciato la Germania entro due mesi, in quanto i coniugi Kadiman non vivevano più sotto lo stesso tetto.

15 Dato che il signor Kadiman si è successivamente dichiarato disposto a riprendere la vita comune, tale decisione è stata revocata e la signora Kadiman ha ottenuto, il 13 maggio 1993, un nuovo titolo di soggiorno valido sino al 14 maggio 1994.

16 Tuttavia, poiché i coniugi vivevano sempre separati, il 13 ottobre 1993 il Landratsamt del Berchtesgadener Land ha limitato al 19 ottobre successivo la durata di validità del titolo di soggiorno della signora Kadiman e le ha ingiunto di lasciare la Germania nel mese successivo alla data in cui la decisione sarebbe divenuta definitiva. Il Landratsamt ha motivato tale decisione con il fatto che, dal settembre 1991, la signora Kadiman non coabitava più con il marito e pertanto non aveva più diritto ad un permesso di soggiorno concesso ai fini del ricongiungimento familiare.

17 La signora Kadiman ha proposto, avverso tale decisione, un ricorso attualmente pendente dinanzi al Verwaltungsgericht della Baviera con sede in Monaco di Baviera. Successivamente, la signora Kadiman ha modificato la sua domanda iniziale concludendo nel senso che tale giudice volesse ingiungere al Landratsamt del Berchtesgadener Land di prorogare il suo titolo di soggiorno in Germania.

18 A sostegno del suo ricorso, la signora Kadiman sostiene che ella è stata legalmente residente in Germania dal 17 marzo 1990, che ella vi ha occupato un impiego regolare in maniera continua e che le decisioni impugnate sono contrarie all'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

19 Il Verwaltungsgericht della Baviera ha considerato che la signora Kadiman non poteva fondarsi sulla legge tedesca per ottenere la proroga del suo titolo di soggiorno. Inoltre, l'art. 6 della decisione n. 1/80, che accorda taluni diritti autonomi in materia di occupazione ai lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto la signora Kadiman non sarebbe stata occupata con regolare impiego presso lo stesso datore di lavoro per almeno un anno, come richiederebbe tale articolo. Pertanto il ricorso della signora Kadiman potrebbe avere buon esito solo sul fondamento dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

20 A questo proposito, il Verwaltungsgericht della Baviera ritiene che occorra esaminare, in primo luogo, se tale disposizione richieda che il familiare di un lavoratore turco impiegato in uno Stato membro, autorizzato a raggiungere ivi il lavoratore stesso, conduca in via continuativa una vita familiare comune con quest'ultimo, tenuto conto del fatto che nella fattispecie il signor e la signora Kadiman non vivono più sotto lo stesso tetto dal settembre 1991.

21 Tale giudice si pone, in secondo luogo, il problema dell'incidenza delle interruzioni del soggiorno della signora Kadiman in Germania ai fini del calcolo del periodo dei tre anni di regolare residenza nello Stato membro ospitante, di cui all'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80: infatti, per ottenere nella fattispecie un periodo di tre anni, occorrerebbe, da un lato, sommare i periodi in cui la signora Kadiman ha soggiornato regolarmente in Germania prima e dopo la sospensione della validità del suo titolo di soggiorno dal 26 gennaio al 13 maggio 1993, e, dall'altro, determinare se i quattro mesi durante i quali la signora Kadiman ha soggiornato involontariamente in Turchia, a seguito della sottrazione del suo passaporto da parte del marito, possano essere presi in considerazione ai fini di tale calcolo.

22 Atteso che la soluzione della controversia richiederebbe pertanto un'interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, il Verwaltungsgericht della Baviera ha sottoposto alla Corte le tre questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se l'applicabilità dell'art. 7, primo comma, della decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, presupponga che la comunione di vita familiare sussista ancora nel momento in cui sono soddisfatte le altre condizioni.

2) Se l'applicabilità dell'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 presupponga un'ininterrotta regolare residenza di tre anni in uno Stato membro della Comunità.

3) Se nel periodo della regolare residenza di tre anni ai sensi dell'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 si debba calcolare un soggiorno temporaneo di cinque mesi in Turchia, volontario o forzato».

23 In via preliminare, si deve rilevare che le tre questioni pregiudiziali riguardano la situazione di una cittadina turca che, in qualità di coniuge, e pertanto familiare di un lavoratore migrante turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, è stata autorizzata a raggiungere tale lavoratore in quest'ultimo Stato e chiede ivi la proroga del suo titolo di soggiorno facendo valere l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Il giudice a quo ha infatti constatato che l'interessata, pur essendo stata regolarmente occupata per un certo periodo nello Stato membro di cui trattasi, non può invocare i diritti che l'art. 6 di detta decisione attribuisce al lavoratore turco inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro per il fatto che essa non soddisfa le condizioni poste da tale norma.

Sulla prima questione

24 In ordine alla prima questione, risulta dall'ordinanza di rinvio che i coniugi Kadiman, sposati dal 1985 e conviventi sotto lo stesso tetto in Germania dal 17 marzo 1990, hanno cessato la loro coabitazione al più tardi il 4 febbraio 1992, data in cui la signora Kadiman ha dichiarato all'anagrafe una residenza diversa da quella del marito.

25 Al fine di fornire una soluzione utile al giudice a quo occorre pertanto chiedersi se la nozione di residenza regolare per almeno tre anni, di cui all'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80, presupponga una comunione di vita tra il lavoratore turco e il suo coniuge per tutto il periodo menzionato e se le autorità nazionali possano legittimamente revocare il permesso di soggiorno a quest'ultimo ove tale comunione sia venuta meno.

26 Alla luce di quanto sopra, la prima questione pregiudiziale va pertanto intesa come sostanzialmente diretta a stabilire se l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 osti a che le autorità competenti di uno Stato membro esigano che i familiari di un lavoratore turco, considerati da tale disposizione, abitino con lui per il periodo di tre anni previsto dal primo trattino di tale articolo per essere titolari di un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

27 Per risolvere tale questione, occorre innanzi tutto constatare che le disposizioni dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, così come quelle degli artt. 6, n. 1, e 7, secondo comma, di tale decisione, sanciscono, in termini chiari, precisi e incondizionati, il diritto, per i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro nello Stato membro ospitante, di rispondere ivi, dopo avervi risieduto regolarmente da almeno tre anni, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri, a qualsiasi offerta di impiego, nonché il diritto di accedere liberamente a qualsiasi attività dipendente di loro scelta nello Stato membro sul territorio del quale hanno risieduto regolarmente da almeno cinque anni.

28 Al pari degli artt. 6, n. 1 (v., in primo luogo, sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince, Racc. pag. I-3461, punto 26), e 7, secondo comma (v. sentenza 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu, Racc. pag. I-5113, punto 17), l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ha quindi effetto diretto negli Stati membri, di modo che i cittadini turchi che ne soddisfano le condizioni possono far valere direttamente i diritti loro attribuiti da tale disposizione.

29 E' importante poi rilevare che i periodi di residenza regolare di una certa durata, considerati dall'art. 7, primo comma, comportano necessariamente l'esistenza, in capo ai familiari di un lavoratore turco autorizzati a raggiungere quest'ultimo nello Stato membro ospitante, di un diritto di soggiorno durante tali periodi, poiché il rifiuto di un siffatto diritto sarebbe la negazione stessa della possibilità offerta agli interessati di risiedere sul territorio dello Stato membro. Inoltre, senza diritto di soggiorno, la concessione, ai familiari interessati, dell'autorizzazione a raggiungere il lavoratore turco sul territorio dello Stato membro ospitante sarebbe essa stessa priva di ogni effetto.

30 Infine, occorre sottolineare che, se le disposizioni sociali della decisione n. 1/80, di cui fa parte l'art. 7, primo comma, costituiscono un'ulteriore tappa verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, che si ispira agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato, e se, pertanto, la Corte ha ritenuto indispensabile trasporre, nei limiti del possibile, ai lavoratori turchi titolari dei diritti riconosciuti da tale decisione i principi ammessi nell'ambito dei detti articoli del Trattato (v. sentenze 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punti 14, 19, e 20, e 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punto 20), non è men vero che, allo stato attuale del diritto, i cittadini turchi non hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità ma fruiscono solo di taluni diritti nello Stato membro ospite sul cui territorio sono entrati legalmente e hanno svolto una regolare attività lavorativa durante un determinato periodo (sentenza Tetik, citata, punto 29) o, trattandosi dei familiari di un lavoratore turco, sono stati autorizzati a raggiungere quest'ultimo e hanno risieduto regolarmente per il periodo di cui ai due trattini dell'art. 7, primo comma.

31 Risulta altresì da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus, Racc. pag. I-6781, punto 25) che la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, bensì si limita a disciplinare, all'art. 6, la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

32 Allo stesso modo, per quanto riguarda l'art. 7, primo comma, tale decisione prevede il diritto, per i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, di esercitarvi un'attività lavorativa dopo avervi risieduto regolarmente per un certo tempo, senza con questo pregiudicare la competenza dello Stato membro considerato ad autorizzare gli interessati a raggiungere il lavoratore turco che sia ivi regolarmente occupato, a disciplinare il loro soggiorno sino al momento in cui essi hanno il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego e, eventualmente, a consentire loro, alle condizioni che esso determina, di esercitare un'attività lavorativa prima della scadenza del periodo iniziale di tre anni previsto dal primo trattino.

33 In ordine, più in particolare, al soggiorno di un familiare durante tale periodo iniziale di tre anni, di cui trattasi nella causa principale, si deve precisare che, se, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, lo Stato membro che ha autorizzato l'interessato a entrare sul suo territorio per raggiungere il lavoratore turco non può rifiutargli poi il diritto di soggiornarvi ai fini del ricongiungimento familiare, tale Stato membro conserva tuttavia il potere di sottoporre questo diritto di soggiorno a condizioni tali da garantire che la presenza del familiare sul suo territorio sia conforme allo spirito e alla finalità dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

34 A questo proposito, occorre sottolineare che tale disposizione ha lo scopo di favorire l'occupazione e il soggiorno del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro garantendovi il mantenimento dei suoi vincoli familiari.

35 In tale ottica, essa prevede, in un primo tempo, la possibilità, per i familiari di un lavoratore turco già inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, di essere autorizzati a raggiungervi tale lavoratore per stabilirvi la loro residenza ai fini del ricongiungimento familiare. Allo scopo di rafforzare l'inserimento durevole della cellula familiare del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante, essa accorda, per il resto, a tali familiari il diritto di esercitare, dopo un certo tempo, un'attività lavorativa in tale Stato.

36 Così, il sistema instaurato dall'art. 7, primo comma, intende creare le condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante permettendo innanzi tutto la presenza dei familiari presso il lavoratore migrante e consolidandovi poi la loro posizione con il diritto, loro concesso, di accedere a un'occupazione in tale Stato.

37 Alla luce del suo spirito e della sua finalità, tale disposizione non può pertanto essere interpretata nel senso che si limiti a richiedere che lo Stato membro ospitante abbia autorizzato il familiare a entrare sul suo territorio per raggiungere il lavoratore turco, senza che per questo l'interessato debba continuare a risiedervi effettivamente insieme al lavoratore migrante finché non ha esso stesso il diritto di accedere al mercato del lavoro.

38 Una siffatta interpretazione metterebbe non soltanto seriamente in questione l'obiettivo del ricongiungimento familiare perseguito da tale disposizione, ma comporterebbe inoltre il rischio che cittadini turchi eludono i più rigorosi requisiti dell'art. 6 abusando, in particolare con il contrarre matrimoni bianchi, delle condizioni di favore dell'art. 7, primo comma.

39 Infatti, mentre l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 sottopone il beneficio dei diritti progressivi sul piano dell'impiego del lavoratore migrante turco alla condizione che l'interessato sia già inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro interessato, l'art. 7, primo comma, disciplina i diritti in materia di impiego dei familiari del lavoratore turco esclusivamente in relazione alla durata della loro residenza nello Stato membro ospitante. In contropartita, l'art. 7, primo comma, precisa espressamente che il familiare dev'essere stato autorizzato dallo Stato membro interessato a «raggiungere» ivi il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, mentre l'art. 6 non subordina il riconoscimento dei diritti che attribuisce al lavoratore alle condizioni in cui è stato ottenuto il diritto di ingresso e di soggiorno (v., in particolare, citata sentenza Kus, punto 21).

40 Ora, in un'ipotesi come quella della causa principale in cui il cittadino turco può fondarsi solo sulla sua qualità di familiare di un lavoratore migrante ai sensi dell'art. 7, primo comma, perché non soddisfa le condizioni per far valere, in maniera autonoma, i diritti previsti dall'art. 6, n. 1, l'effetto utile del detto art. 7 impone, come è stato sottolineato al punto 37 della presente sentenza, che il ricongiungimento familiare, che ha motivato l'ingresso dell'interessato sul territorio dello Stato membro di cui trattasi, si manifesti per un certo tempo attraverso la sua coabitazione effettiva in comunione domestica con il lavoratore.

41 Ne consegue che la decisione n. 1/80 non osta in linea di principio a che le autorità di uno Stato membro subordinino la proroga del permesso di soggiorno di un familiare autorizzato a raggiungere il lavoratore turco in tale Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare alla condizione che l'interessato conduca effettivamente con tale lavoratore una vita comune durante il periodo di tre anni previsto dall'art. 7, primo comma, primo trattino, di tale decisione.

42 Come la Commissione ha sostenuto in maniera convincente, le cose andrebbero diversamente solo se circostanze obiettive giustificassero che il lavoratore migrante e il familiare non vivessero sotto lo stesso tetto nello Stato membro ospitante. Ciò avverrebbe in particolare se la distanza tra la residenza del lavoratore e il luogo di lavoro del suo familiare o un istituto di formazione professionale frequentato da quest'ultimo costringesse l'interessato a prendere un alloggio separato.

43 In un caso come quello della ricorrente nella causa principale, spetta al giudice nazionale, il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia ad esso sottoposta, decidere se esistano siffatte circostanze obiettive, tali da giustificare il fatto che il familiare e il lavoratore migrante turco vivono in maniera separata.

44 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nel senso che l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 non osta in linea di principio a che le autorità competenti di uno Stato membro esigano che i familiari di un lavoratore turco, considerati da tale disposizione, abitino con lui durante il periodo di tre anni previsto dal primo trattino di tale articolo per essere titolari di un diritto di soggiorno in tale Stato membro. Motivi obiettivi possono tuttavia giustificare il fatto che il familiare interessato viva separato dal lavoratore migrante turco.

Sulle questioni seconda e terza

45 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il familiare interessato è tenuto a risiedere ininterrottamente per tre anni nello Stato membro ospitante. Esso cerca inoltre di sapere se occorra tener conto, ai fini del calcolo del periodo di residenza regolare di tre anni ai sensi di tale disposizione, da un lato, di un soggiorno involontario di circa quattro mesi dell'interessato nel suo paese d'origine e, dall'altro, del periodo durante il quale la validità del suo titolo di soggiorno è stata sospesa nello Stato membro ospitante.

46 Al riguardo, è importante ricordare che l'art. 7, primo comma, primo trattino, ha lo scopo di favorire il ricongiungimento effettivo nello Stato membro ospitante del lavoratore turco e dei suoi familiari, di modo che le autorità nazionali possono in linea di principio esigere che questi ultimi abitino sotto lo stesso tetto del lavoratore migrante durante il periodo iniziale di tre anni (v. in particolare punti 37, 38, 41 e 44 della presente sentenza).

47 Risulta così dallo spirito e dalla finalità di tale disposizione che il familiare deve in linea di principio risiedere ininterrottamente durante tali tre anni presso il lavoratore turco.

48 Tuttavia tale interpretazione non impedisce che l'interessato si assenti dalla residenza comune per un periodo ragionevole e per motivi legittimi, ad esempio per trascorrere vacanze o per visitare la propria famiglia nel paese d'origine. Infatti, tali interruzioni di breve durata della vita comune, effettuate senza l'intenzione di rimettere in questione la residenza comune nello Stato membro ospitante, devono essere equiparate a periodi in cui il familiare interessato ha effettivamente vissuto assieme al lavoratore turco.

49 Lo stesso vale, a maggior ragione, per un soggiorno di meno di sei mesi trascorso dall'interessato nel suo paese d'origine, qualora esso non dipendesse dalla sua volontà.

50 Di conseguenza, un soggiorno intermedio di questo tipo dev'essere preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di residenza regolare di tre anni ai sensi dell'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80.

51 In ordine alla limitazione della durata di validità del titolo di soggiorno del familiare del lavoratore turco nello Stato membro ospitante, occorre rilevare che, anche se gli Stati membri restano competenti per prevedere le condizioni alle quali tale familiare può entrare nel loro territorio e soggionarvi sino al momento in cui egli ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego (v. punti 32 e 33 della presente sentenza), non è men vero che i diritti conferiti dall'art. 7, primo comma, ai familiari di un lavoratore turco sono riconosciuti da tale disposizione ai loro titolari a prescindere dal rilascio da parte delle autorità dello Stato membro ospitante di un documento amministrativo specifico, quale un permesso di soggiorno (v., per analogia con l'art. 6 della decisione n. 1/80, la citata sentenza Bozkurt, punti 29 e 30).

52 Si deve aggiungere che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, la validità del titolo di soggiorno rilasciato al familiare interessato è stata sospesa solo per un breve periodo e che tale limitazione è stata tolta con il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno, senza che le autorità competenti dello Stato membro ospitante contestassero per questo motivo la regolarità della residenza dell'interessato sul territorio nazionale.

53 Di conseguenza, il periodo durante il quale l'interessato non era in possesso di un titolo di soggiorno non è tale da incidere sul decorso del termine di tre anni previsto dall'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80.

54 Alla luce di quanto precede, le questioni pregiudiziali seconda e terza vanno risolte dichiarando che l'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che il familiare interessato è in linea di principio tenuto a risiedere ininterrottamente per tre anni nello Stato membro ospitante. Tuttavia, occorre tener conto, ai fini del calcolo del periodo di residenza regolare di tre anni ai sensi di tale disposizione, di un soggiorno involontario di meno di sei mesi trascorso dall'interessato nel suo paese d'origine. Lo stesso vale per il periodo durante il quale la persona interessata non era in possesso di un valido titolo di soggiorno, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale motivo la regolarità della residenza dell'interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano anzi rilasciato un nuovo permesso di soggiorno.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

55 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese e olandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht della Baviera, con sede in Monaco, con ordinanza 14 giugno 1995, dichiara:

1) L'art. 7, primo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, non osta in linea di principio a che le autorità competenti di uno Stato membro esigano che i familiari di un lavoratore turco, considerati da tale disposizione, abitino con lui durante il periodo di tre anni previsto dal primo trattino di tale articolo per essere titolari di un diritto di soggiorno in tale Stato membro. Motivi obiettivi possono tuttavia giustificare il fatto che il familiare interessato viva separato dal lavoratore migrante turco.

2) L'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che il familiare interessato è in linea di principio tenuto a risiedere ininterrottamente per tre anni nello Stato membro ospitante. Tuttavia, occorre tener conto, ai fini del calcolo del periodo di residenza regolare di tre anni ai sensi di tale disposizione, di un soggiorno involontario di meno di sei mesi trascorso dall'interessato nel suo paese d'origine. Lo stesso vale per il periodo durante il quale la persona interessata non era in possesso di un valido titolo di soggiorno, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale motivo la regolarità della residenza dell'interessato sul territorio nazionale, ma gli abbiano anzi rilasciato un nuovo permesso di soggiorno.