61995J0312

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. - Inadempimento - Direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE del Consiglio - Organismi geneticamente modificati. - Causa C-312/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05143


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione ° Inammissibilità

(Trattato CE, art. 169)

Massima


Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.

Parti


Nella causa C-312/95,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Frank Benyon, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull' impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1), e 90/220/CEE, sull' emissione deliberata nell' ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 23 di tali direttive, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón (relatore), C. Gulmann, D.A.O. Edward e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 luglio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 3 ottobre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull' impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1), e 90/220/CEE, sull' emissione deliberata nell' ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 23 di tali direttive, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE.

2 L' art. 22 della direttiva 90/219 e l' art. 23 della direttiva 90/220 prevedono che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive, al più tardi entro il 23 settembre 1991. I due articoli obbligavano inoltre gli Stati membri ad informare immediatamente la Commissione delle disposizioni adottate.

3 Non avendo ricevuto comunicazione delle misure di attuazione adottate dal Granducato e non disponendo di nessun altro elemento che gli permettesse di concludere che tale Stato aveva soddisfatto il suo obbligo di mettere in vigore nei termini fissati le disposizioni necessarie, il 20 maggio 1992 la Commissione ha inviato al governo lussemburghese una lettera di diffida a presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi, in forza dell' art. 169, primo comma, del Trattato CE.

4 Non avendo ottenuto alcuna risposta ufficiale a tale lettera di diffida, il 13 aprile 1993 la Commissione ha emesso un parere motivato nei confronti del Granducato di Lussemburgo, invitandolo, in forza dell' art. 169, secondo comma, del Trattato, ad adottare le misure necessarie a conformarvisi nel termine di due mesi.

5 Con lettera 25 luglio 1995 le autorità lussemburghesi hanno risposto che la commissione del Consiglio di Stato incaricata dell' esame dei due progetti di legge che attuano nel diritto nazionale le direttive 90/219 e 90/220 stava per completare i suoi lavori ed aveva l' intenzione di emettere il suo parere nel corso del settembre 1995. Pertanto i due progetti di legge ed il parere del Consiglio di Stato avrebbero potuto essere trasmessi alla Camera dei deputati per deliberazione e adozione nell' autunno 1995.

6 La Commissione ha allora proposto il presente ricorso. Riferendosi agli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato CE, all' art. 22 della direttiva 90/219 ed all' art. 23 della direttiva 90/220, essa ritiene che il contenuto della lettera delle autorità lussemburghesi del 25 luglio 1995 confermi che il Granducato di Lussemburgo non si è conformato alle direttive in parola ed in particolare ai loro rispettivi artt. 22 e 23.

7 Il Granducato di Lussemburgo non contesta di avere omesso di attuare le direttive nel diritto nazionale nei termini prescritti. Esso conclude tuttavia per il rigetto del ricorso facendo valere che le ragioni del ritardo nell' attuazione delle due direttive attengono al tempo stesso alla complessità della materia ed ai dibattiti che i progetti legislativi di attuazione hanno suscitato durante la procedura di consultazione che precede la procedura legislativa.

8 Il governo lussemburghese aggiunge che è ormai in vista la conclusione dei lavori parlamentari. Infatti il 26 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha emesso il suo parere sui progetti di legge, cosicché la commissione speciale "genetica" della Camera dei deputati potrebbe avviare l' esame del progetto a metà ottobre. Dalle discussioni in seno a tale commissione emerge un accordo di principio sul progetto proposto. Pertanto essa dovrebbe riuscire a ultimare i suoi lavori all' inizio del 1996, spianando il cammino alla votazione del progetto nei mesi successivi. Si potrebbe quindi porre termine all' inadempimento addebitato in un prossimo futuro, il che renderebbe il presente procedimento privo di oggetto.

9 In proposito è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico e interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., segnatamente, sentenza 2 maggio 1996, causa C-253/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2423, punto 12).

10 Poiché l' attuazione delle direttive non è avvenuta nei termini prescritti, il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione deve considerarsi fondato.

11 Va constatato quindi che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 23 di tali direttive.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

12 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo alle spese. Poiché quest' ultimo è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato nei termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull' impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e 90/220/CEE, sull' emissione deliberata nell' ambiente di organismi geneticamente modificati, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 23 di tali direttive.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.