1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Nozione di «consumatore» - Ricorrente che ha concluso un contratto in previsione dell'esercizio di una futura attività professionale - Esclusione
(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, come modificata dalla Convenzione di adesione del 1978)
2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Convenzione attributiva di giurisdizione - Portata della competenza esclusiva del giudice designato - Azione diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto principale - Inclusione
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17, primo comma)
3 Nell'ambito del particolare regime istituito dagli artt. 13 e seguenti della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. Invece, la particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale. Ne consegue che il regime controverso riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura, talché un attore il quale ha stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura non può essere considerato un consumatore ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione.
4 L'art. 17 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è diretto a designare, in modo chiaro e preciso, il giudice di uno Stato membro contraente che abbia la competenza esclusiva conformemente alla volontà delle parti, manifestata secondo i rigorosi requisiti di forma ivi enunciati. A tal riguardo, la certezza del diritto ricercata da tale disposizione potrebbe essere facilmente compromessa se venisse riconosciuta ad una parte contraente la facoltà di eludere tale regola della Convenzione con la sola allegazione della nullità del contratto, contenente tale clausola, nel suo complesso, per ragioni fondate sul diritto sostanziale applicabile. Ne consegue che il giudice di uno Stato contraente, designato in una clausola attributiva di competenza validamente conclusa ai sensi dell'art. 17, primo comma, è esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga richiesta in particolare la declaratoria di nullità del contratto che contiene la detta clausola. Spetta peraltro al giudice nazionale determinare le controversie che rientrano nel campo di applicazione della clausola invocata dinanzi ad esso e decidere se la stessa concerna anche ogni controversia relativa al contratto che la contenga.