Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento - Mancata trasposizione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE concernenti lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico. - Causa C-262/95.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05729
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Nella causa C-262/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, D-53107 Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi:
° alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1982, 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell' elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 81, pag. 29),
° alla direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1),
° alla direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell' elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74, pag. 49),
° alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1984, 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274, pag. 11), e
° alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell' elenco I dell' allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181, pag. 16),
in particolare all' art. 3 di ognuna delle dette direttive, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray (relatore), C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 agosto 1995 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi:
° alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1982, 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell' elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 81, pag. 29),
° alla direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1),
° alla direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell' elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74, pag. 49),
° alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1984, 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274, pag. 11), e
° alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell' elenco I dell' allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181, pag. 16; in prosieguo: le "direttive controverse"),
in particolare all' art. 3 di ognuna delle dette direttive, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE.
2 In forza dell' art. 6 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell' ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), il Consiglio ha emanato le direttive controverse che stabiliscono, per varie sostanze, valori limite che non devono essere superati dalle norme di emissione emanate dagli Stati membri in materia di scarico delle sostanze.
3 Ai sensi dell' art. 3, n. 1, dal tenore identico nelle direttive 82/176, 83/513, 84/156 e 84/491, i valori limite, i termini fissati per l' osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell' allegato I di ognuna delle direttive. Per quanto riguarda la direttiva 86/280, le medesime informazioni sono contenute nella rubrica A degli allegati. Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore, entro il termine previsto da ogni direttiva, le misure necessarie per conformarvisi. I termini di trasposizione sono scaduti il 1 luglio 1983 per la direttiva 82/176 (art. 6, n. 1), il 28 settembre 1985 per la direttiva 83/513 (art. 6, n. 1), il 18 marzo 1986 per la direttiva 84/156 (art. 7, n. 1), il 1 aprile 1986 per la direttiva 84/491 (art. 6, n. 1) e il 1 gennaio 1988 per la direttiva 86/280 (art. 7, n. 1).
4 Tuttavia, ai sensi dell' art. 3 della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/656/CEE, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell' ambiente (GU L 353, pag. 59), modificata con direttiva della Commissione 23 settembre 1993, 93/80/CEE (GU L 256, pag. 32), la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad applicare solo dal 31 dicembre 1995, per quanto riguarda gli stabilimenti industriali ubicati nei nuovi Laender, le disposizioni previste dalle direttive controverse.
5 Dopo aver esaminato i provvedimenti di trasposizione della direttiva 86/280, la Commissione li ha considerati insufficienti. Il 18 ottobre 1989 essa ha pertanto inviato alla Repubblica federale di Germania una lettera di diffida ai sensi dell' art. 169, n. 1, del Trattato.
6 Nella risposta del 26 febbraio 1990, integrata con lettere 4 settembre 1990 e 7 novembre 1991, la Repubblica federale di Germania ha sostenuto in particolare che la direttiva 86/280 era stata recepita in modo sufficiente mediante circolari amministrative delle autorità federali e di quelle dei Laender.
7 Quanto alla trasposizione delle direttive 82/176, 83/513, 84/156 e 84/491 la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione le disposizioni amministrative generali ("Allgemeine Verwaltungsvorschriften") emanate in forza dell' art. 7 bis, n. 1, del Wasserhaushaltsgesetz (legge sull' uso e sulla protezione delle acque), che essa ritiene abbiano trasposto nell' ordinamento giuridico interno le direttive controverse. D' altra parte il governo federale si è richiamato a numerosi pareri, circolari e disposizioni amministrative pubblicati dai Laender per la trasposizione delle dette direttive.
8 La Commissione, ritenendo che tale trasposizione fosse imperfetta, il 29 settembre 1992 ha ingiunto alla Repubblica federale di Germania di presentarle osservazioni nel termine di due mesi.
9 La Repubblica federale di Germania ha ottemperato con comunicazione 11 dicembre 1992, richiamandosi ad una lettera in cui menzionava le iniziative da essa adottate per garantire la trasposizione delle direttive in materia ambientale richieste dalla giurisprudenza della Corte. La Repubblica federale di Germania dichiarava inoltre di aver l' intenzione, nell' ambito del Wasserhaushaltsgesetz, di adottare una delega per l' emanazione di regolamenti. Tuttavia, poiché i provvedimenti di trasposizione potevano essere emanati solo nel corso dell' anno 1994, essa ha chiesto alla Commissione di soprassedere alla prosecuzione del procedimento.
10 Con lettera 30 ottobre 1993 la Commissione ha inviato alla Repubblica federale di Germania un parere motivato e l' ha invitata a prendere i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica.
11 Nella risposta 26 gennaio 1994 il governo federale si è richiamato in particolare agli argomenti sviluppati nella lettera 11 dicembre 1992 ed ha annunciato che la necessaria modifica del Wasserhaushaltsgesetz sarebbe stata effettuata nel corso del 1994. Esso pertanto ha pregato la Commissione di sospendere il procedimento per inadempimento.
12 La Commissione ha tuttavia proposto il presente ricorso.
13 La Commissione osserva anzitutto che il ricorso non riguarda la trasposizione delle direttive controverse nei nuovi Laender.
14 Essa rileva poi che le direttive controverse devono essere trasposte così da garantirne effettivamente la piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso affinché i destinatari siano posti in grado di conoscere integralmente i loro diritti e di avvalersene eventualmente dinanzi ai giudici nazionali. Infatti, per quanto riguarda la determinazione dei valori limite per le sostanze nocive di cui alle direttive sulla tutela dell' ambiente, la Corte avrebbe già dichiarato la necessità di emanare norme la cui vincolatività sia incontestabile. Infine, la Commissione aggiunge che la Repubblica federale di Germania non contesta di non aver adottato provvedimenti generali giuridicamente vincolanti per la trasposizione delle direttive controverse.
15 Nel controricorso la Repubblica federale di Germania rileva che la censura della Commissione riguarda esclusivamente la forma della trasposizione. Alla luce della giurisprudenza della Corte, essa rinuncia a difendere la tesi secondo cui la trasposizione mediante circolari amministrative sarebbe sufficiente. Per una trasposizione mediante provvedimenti legislativi, gli organi legislativi inseriranno nel Wasserhaushaltsgesetz una delega per l' emanazione di regolamenti che consentirà alla Repubblica federale di Germania di trasporre con regolamenti le direttive controverse. Essa aveva previsto l' emanazione di siffatta legge per la primavera del 1996. Tuttavia sottolinea che, dal punto di vista sostanziale, le direttive controverse sono già attuate efficacemente nel diritto tedesco.
16 Nel caso di specie la Repubblica federale di Germania non contesta di non aver emanato provvedimenti generali giuridicamente vincolanti per trasporre le direttive controverse.
17 Costituisce comunque giurisprudenza consolidata che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inadempimento degli obblighi e l' inosservanza dei termini stabiliti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 19 settembre 1996, causa C-236/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4459, punto 18).
18 Atteso che alla scadenza dei termini di trasposizione delle direttive controverse la Repubblica federale di Germania non aveva ancora emanato provvedimenti per il loro recepimento, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro i termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive controverse e in particolare all' art. 3 di ognuna di esse, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle dette direttive.
Sulle spese
19 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato entro i termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi:
° alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1982, 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell' elettrolisi dei cloruri alcalini,
° alla direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio,
° alla direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell' elettrolisi dei cloruri alcalini,
° alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1984, 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano, e
° alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell' elenco I dell' allegato della direttiva 76/464/CEE,
in particolare all' art. 3 di ognuna di esse, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle dette direttive.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.