61995J0246

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 gennaio 1997. - Myrianne Coen contro Stato belga. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio. - Agente temporaneo - Procedura di assunzione - Invito presso gli Stati membri a presentare candidature - Ricorso dinanzi ai giudici nazionali. - Causa C-246/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00403


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Dipendenti - Ricorso - Termini - Natura imperativa - Riapertura per effetto di una pronuncia emessa da un giudice di uno Stato membro - Esclusione

(Trattato CE, art. 179; Statuto del personale, artt. 90 e 91)

Massima


I termini di reclamo e di ricorso stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono perentori, e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche.

Di conseguenza, l'art. 179 del Trattato e gli artt. 90 e 91 dello Statuto devono essere interpretati nel senso che i termini di ricorso stabiliti da tali norme per impugnare una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di un'istituzione comunitaria non possono essere riaperti per effetto di una pronuncia di un giudice di uno Stato membro, da cui risulti l'irregolarità di un atto di questo Stato qualora tale atto abbia potuto influenzare la decisione dell'istituzione da impugnare.

Parti


Nel procedimento C-246/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État del Belgio nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Myrianne Coen

e

Stato belga,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 179 del Trattato CE e dello Statuto del personale delle Comunità europee,

LA CORTE

(Seconda Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, G. Hirsch e R. Schintgen (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Coen, dagli avv.ti H. Mackelbert e J.-N. Louis, del foro di Bruxelles;

- per lo Stato belga, dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori G. Valsesia, consigliere giuridico principale, e J. Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Coen, con l'avv. J.-N. Louis, dello Stato belga, rappresentato dalla signora R. Foucart, direttore generale del servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Currall, all'udienza del 15 febbraio 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 marzo 1996,

vista l'ordinanza di riapertura della fase orale del 2 ottobre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 dicembre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 14 giugno 1995, pervenuta alla Corte il 17 luglio successivo, il Conseil d'État del Belgio ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 173 del Trattato nonché sullo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e sul Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Coen, agente del ministero belga degli Affari esteri, e lo Stato belga, in ordine alla legittimità di atti posti in essere da quest'ultimo nell'ambito di una procedura di assunzione di agenti temporanei da parte della Commissione.

3 Risulta dalla sentenza di rinvio che nel settembre 1993 la Commissione rivolse un invito a partecipare a selezioni dirette alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di agenti temporanei di categoria A, in particolare per le relazioni esterne. Vennero pubblicati annunci sulla stampa belga, in particolare nell'edizione del quotidiano «Le Soir» del 18 settembre 1993.

4 Nell'ottobre 1993 la Commissione invitò parallelamente gli Stati membri, tramite le loro rappresentanze permanenti presso le Comunità europee, a sottoporle candidature adeguate, ai fini dell'assunzione di agenti temporanei assegnati alla nuova direzione generale I-A, per la politica estera e di sicurezza comune. La Commissione precisò che sarebbero stati preferiti diplomatici a livello di primo segretario d'ambasciata o consiglieri di nomina recente a tali gradi, e che i candidati prescelti sarebbero stati considerati agenti temporanei.

5 L'11 novembre 1993 la signora Coen, agente della quinta classe amministrativa della carriera del servizio estero del ministero belga degli Affari esteri, rispose all'invito rivolto dalla Commissione a presentare candidature a procedure di selezione.

6 Inoltre, a seguito dell'invito rivolto dalla Commissione alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, il Consiglio di direzione del ministero belga degli Affari esteri selezionò, il 18 novembre 1993, tre dipendenti del ruolo neerlandofono del ministero, i cui nomi furono comunicati alla Commissione.

7 Il 15 dicembre 1993 la signora Coen trasmise la propria candidatura ai funzionari responsabili del ministero. Il Consiglio di direzione del ministero rifiutò di trasmettere tale candidatura alla Commissione, poiché essa era stata presentata tardivamente e la signora Coen non aveva il grado richiesto.

8 Il 30 dicembre 1993 l'interessata propose dinanzi al Conseil d'État del Belgio un ricorso d'annullamento della decisione adottata dal ministro degli Affari esteri, verosimilmente tra il 15 novembre e il 1_ dicembre 1993, di presentare la candidatura di tre diplomatici, collocati nella carriera del servizio estero del ministero degli Affari esteri, a posti temporanei di livello A presso la direzione generale I-A della Commissione e della decisione, adottata verosimilmente il 16 dicembre 1993 dal Consiglio di direzione del servizio della carriera estera del ministero degli Affari esteri e, di conseguenza, dal ministero degli Affari esteri, di non trasmettere la candidatura della ricorrente a tali posti.

9 Gli atti impugnati vennero sospesi da una sentenza del Conseil d'État del 9 febbraio 1994; dopo un'istruttoria supplementare, la sospensione venne revocata il 28 marzo 1994.

10 Il 16 settembre 1994 il signor T, uno dei tre candidati proposti alla Commissione dal ministero degli Affari esteri, entrava in servizio presso la direzione generale I-A, in qualità di agente temporaneo.

11 Il 26 ottobre 1994 la difesa dello Stato belga rese nota al Conseil d'État la situazione amministrativa delle tre persone proposte dal ministero degli Affari esteri alla Commissione e, in particolare, l'assunzione del signor T come agente temporaneo.

12 La signora Coen non ha presentato reclamo dinanzi alla Commissione contro tale assunzione, né ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

13 Il Conseil d'État ritiene che, nel caso in cui la nomina del signor T divenisse definitiva, una volta scaduto il termine di due mesi previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato, la signora Coen non avrebbe interesse ad ottenere dallo stesso Conseil d'État l'annullamento delle due decisioni impugnate. Nell'ipotesi in cui la ricorrente potesse ottenere l'annullamento della nomina del signor T dinanzi al Tribunale di primo grado, occorrerebbe sollevare d'ufficio la questione della competenza del governo belga a procedere alla presentazione di candidature; si porrebbe allora la questione della regolarità della procedura di nomina di cui la Commissione ha preso l'iniziativa.

14 Alla luce di queste considerazioni, il Conseil d'État ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 173, quinto comma, del Trattato di Roma debba essere interpretato nel senso che il termine di due mesi ivi stabilito per impugnare una decisione della Commissione può nuovamente decorrere per effetto di una decisione di un giudice di uno Stato membro dalla quale risulti l'irregolarità di un atto di tale Stato, quando tale atto ha potuto influenzare l'impugnanda decisione della Commissione.

2) Se sia valida, con particolare riferimento alle norme che disciplinano l'assunzione degli agenti e dei dipendenti di ruolo della Commissione, la richiesta, formulata nel corso di una riunione dei rappresentanti permanenti con il segretario generale della Commissione e rivolta direttamente agli Stati membri, di presentare candidati per impieghi nell'amministrazione della Commissione delle Comunità europee, senza altra forma di pubblicità, o a margine di una procedura di assunzione bandita nella Gazzetta ufficiale».

15 Occorre rilevare, in via preliminare, che la competenza della Corte a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa si fonda sull'art. 179 del Trattato, e non sull'art. 173, oggetto della prima questione pregiudiziale.

16 I mezzi di ricorso, in particolare i termini e le norme di procedura, sono disciplinati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. L'art. 73 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee rinvia espressamente a tali norme.

17 Queste ultime non si applicano solo a chi è dipendente di ruolo o agente non locale, ma anche a chi asserisce di esserlo, in particolare ai candidati che hanno partecipato a una procedura di assunzione organizzata da un'istituzione delle Comunità (v., in questo senso, sentenza 13 luglio 1989, causa 286/83, Alexis e a./Commissione, Racc. pag. 2445, punto 9).

18 Risulta da quanto precede che la prima questione posta dal Conseil d'État del Belgio dev'essere intesa nel senso che verte sull'interpretazione dell'art. 179 del Trattato e degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

19 Ai sensi dell'art. 3 della decisione del Consiglio, 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1, rettifica pubblicata nella GU 1989, L 241, pag. 4), il Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia per le controversie di cui all'art. 179 del Trattato CEE.

20 L'art. 90, n. 2, dello Statuto esige che qualsiasi persona cui lo Statuto stesso si applica può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio entro un termine di tre mesi dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Il ricorso giurisdizionale dev'essere proposto, a norma dell'art. 91, n. 3, entro un termine di tre mesi dalla decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo.

21 Secondo una costante giurisprudenza, i termini di reclamo e di ricorso, nell'ambito dello Statuto, nonché dei ricorsi di cui all'art. 173 del Trattato, sono di ordine pubblico, e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche (v. sentenze 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione, Racc. pag. 3133, punto 12, e 7 maggio 1986, causa 191/84, Barcella e a./Commissione, Racc. pag. 1541, punto 12).

22 Se, in un caso come quello di cui trattasi nella causa principale, la legittimità di una procedura di assunzione indetta da un'istituzione delle Comunità può dipendere dalla regolarità di alcuni atti posti in essere dalle autorità nazionali cui l'istituzione comunitaria si è rivolta, spetta all'interessato che si ritenga leso esperire entro i termini previsti dallo Statuto i rimedi previsti, anche se solo a titolo cautelare.

23 Ogni interpretazione diversa permetterebbe di eludere i termini imperativi previsti dal Trattato e dallo Statuto attraverso mezzi di impugnazione proposti a livello nazionale.

24 Occorre quindi risolvere la prima questione, da intendersi alla luce delle considerazioni precedenti, affermando che l'art. 179 del Trattato e gli artt. 90 e 91 dello Statuto devono essere interpretati nel senso che i termini di ricorso stabiliti da tali norme per impugnare una decisione della Commissione non possono venire riaperti per effetto di una decisione resa da un giudice di uno Stato membro, da cui risulti l'irregolarità di un atto di questo Stato qualora tale atto abbia potuto influenzare la decisione della Commissione da impugnare.

25 Come risulta dalla sentenza di rinvio, il Conseil d'État del Belgio ha proposto la seconda questione solo nell'eventualità di una soluzione affermativa della prima.

26 Tenuto conto della soluzione apportata alla prima questione, non occorre risolvere la seconda.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Seconda Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil d'État del Belgio con sentenza 14 giugno 1995, dichiara:

L'art. 179 del Trattato CE e gli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee devono essere interpretati nel senso che i termini di ricorso stabiliti da tali norme per impugnare una decisione della Commissione non possono venire riaperti per effetto di una decisione resa da un giudice di uno Stato membro, da cui risulti l'irregolarità di un atto di questo Stato qualora tale atto abbia potuto influenzare la decisione della Commissione da impugnare.