61995J0240

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 1996. - Procedimento penale a carico di Rémy Schmit. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Metz - Francia. - Libera circolazione delle merci - Autovetture - Sistema nazionale di millesimi - Discriminazione delle importazioni parallele. - Causa C-240/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03179


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Normativa in materia di millesimi delle automobili che sfavorisce le importazioni parallele

(Trattato CE, art. 30)

Massima


L' art. 30 del Trattato osta alla normativa di uno Stato membro in materia di millesimi delle automobili che induca l' amministrazione e gli operatori economici di tale Stato membro a ritenere che di due autoveicoli dello stesso modello di una marca venduti nel detto Stato membro dopo il 30 giugno solo a quello importato per via parallela verrebbe vietata la designazione come modello dell' anno successivo. Infatti tale normativa è atta a pregiudicare la vendita degli autoveicoli importati per via parallela in quanto, pur essendo dello stesso modello degli altri, essi sono presentati come modelli di un anno precedente e subiscono pertanto una svalutazione all' atto della rivendita o per quanto riguarda i risarcimenti dovuti in caso di sinistro.

Una normativa del genere non può nemmeno essere giustificata con riguardo alle esigenze della tutela dei consumatori o della lealtà dei negozi commerciali. Essa non garantisce infatti al consumatore di sapere con certezza se vi siano differenze di caratteristiche fra due autoveicoli designati come modelli di anni diversi o se vi sia identità costruttiva fra due autoveicoli dello stesso modello e dello stesso anno.

Parti


Nel procedimento C-240/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour d' appel di Metz (Francia), nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di

Rémy Schmit,

domanda vertente sull' art. 30 del Trattato CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Schmit, dall' avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi;

° per il governo francese, dai signori Claude Chavance, segretario agli affari esteri presso l' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e Romain Nadal, vicesegretario presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Hendrick Van Lier, consigliere giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dei signori Robert Vergobbio e Salvatore La Mancusa, parti civili nel procedimento a quo, del signor Rémy Schmit, rappresentato dall' avv. Jean-Claude Fourgoux, del governo francese, rappresentato dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, incaricato ad hoc presso la direzione dell' ufficio legale del medesimo ministero, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal signor Jean-Francis Pasquier, all' udienza del 15 febbraio 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 marzo 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 31 maggio 1995, pervenuta alla Corte il 7 luglio seguente, la Cour d' appel di Metz ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' art. 30 del medesimo Trattato.

2 La questione è sorta nell' ambito di un procedimento penale promosso a carico del signor Schmit, titolare di un' impresa con sede in Yutz (Francia) specializzata nell' importazione ed esportazione di autovetture e nella vendita di auto usate. L' imputazione è di aver trasgredito la disciplina francese relativa alla designazione delle automobili mediante riferimento all' anno del modello, istituita con decreto 4 ottobre 1975, n. 78-993, per l' applicazione alle autovetture della legge 1 agosto 1905 sulle frodi e adulterazioni in materia di prodotti e servizi (JORF 6 ottobre 1978, pag. 3491; in prosieguo: il "decreto") e con decreto di esecuzione 2 maggio 1979 (JORF 16 maggio 1979, pag. 1144; in prosieguo: il "decreto di esecuzione").

3 Prima dell' immissione delle autovetture sul mercato, i costruttori e gli importatori devono comunicare al ministro dei Trasporti francese una nota descrittiva particolareggiata dei modelli che intendono distribuire in Francia nel corso di un determinato anno (art. 1 del decreto di esecuzione) nonché il numero di serie a decorrere dal quale le autovetture verranno prodotte conformemente al modello del nuovo anno (art. 2 del decreto di esecuzione).

4 Le autovetture conformi al modello di cui il costruttore ha stabilito le caratteristiche per un determinato anno vengono designate con il millesimo del detto anno, denominato "anno-modello" (art. 2 del decreto), purché siano state vendute agli utilizzatori dopo il 30 giugno dell' anno civile precedente (art. 5 del decreto di esecuzione).

5 Le autovetture vendute tra il 1 luglio e il 31 dicembre dell' anno "n" vengono pertanto designate come modelli dell' anno "n + 1". A questo proposito la disciplina francese si differenzia dai regimi in vigore nella maggior parte degli altri Stati membri che di solito prevedono il riferimento all' anno civile della vendita o alla data della prima immatricolazione.

6 L' anno del modello dev' essere indicato sulla denominazione di vendita, sugli ordinativi e sulle bolle di consegna, sulle fatture, sugli attestati di vendita e sugli altri documenti commerciali relativi a qualunque autoveicolo posto in vendita in Francia (art. 5 del decreto). E' vietato l' uso sotto qualunque forma di indicazioni, contrassegni, denominazioni di fantasia, modalità di presentazione o di etichettatura, modalità di esposizione, vendita o pubblicità atti ad indurre in errore l' acquirente per quanto riguarda l' anno del modello (art. 7 del decreto).

7 Il signor Schmit è imputato di aver scientemente omesso in talune fatture di menzionare l' anno del modello e di aver attribuito a talune automobili un millesimo erroneo. Egli avrebbe infatti venduto come modello 1992 una Renault 25 GTD Beverly, posta in circolazione in Lussemburgo il 13 agosto 1991, mentre, stando ai documenti del costruttore, essa era un modello 1991. Gli agenti incaricati della repressione delle frodi hanno altresì accertato che nel salone di esposizione del negozio del signor Schmit quest' ultimo presentava come modello 1992 un' automobile Volkswagen "Corrado" immatricolata per la prima volta all' estero il 5 luglio 1991. Dall' ordinanza di rinvio emerge che la direzione regionale della repressione delle frodi ha concluso nel verbale che il signor Schmit sapeva sicuramente che il detto autoveicolo apparteneva al modello 1991. Inoltre ha sottolineato che il signor Schmit, in quanto professionista del settore, non poteva ignorare che il cambiamento di modello si verifica in Francia il 1 luglio di ogni anno e all' estero il 1 gennaio.

8 Pur senza contestare i fatti addebitatigli, il signor Schmit sosteneva che, visto che il decreto e il decreto di esecuzione citati venivano interpretati dall' amministrazione francese nel senso che riservano la designazione con il modello dell' anno successivo solo agli autoveicoli smerciati in Francia dai distributori autorizzati, la normativa nazionale era in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato CE. Essa integrerebbe infatti un trattamento deteriore delle importazioni parallele contribuendo in tal modo alla compartimentazione dei mercati.

9 Alla luce dei detti elementi di fatto e di diritto la Cour d' appel di Metz ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se l' art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea osti alla normativa nazionale in materia di millesimi delle automobili che induca l' amministrazione e gli operatori economici di uno Stato membro a ritenere che, di due autoveicoli dello stesso modello di una marca, immessi sul mercato nello stesso momento dopo il 1 luglio, il primo abbia il diritto di essere designato come modello dell' anno successivo, mentre al secondo, prodotto in un altro Stato membro e importato per via parallela, ciò sarebbe vietato".

10 Occorre anzitutto sottolineare che il luogo di produzione degli autoveicoli di cui è causa non è significativo. Ai sensi dell' art. 30, un autoveicolo costruito nel territorio nazionale, esportato indi reimportato per via parallela, costituisce un prodotto importato tanto quanto un autoveicolo costruito in un altro Stato membro e direttamente importato nel territorio nazionale.

11 Va poi precisato che la designazione come modello dell' anno successivo è riservata agli autoveicoli venduti dal 1 luglio.

12 Occorre infine rilevare che non è stato emanato nessun provvedimento di armonizzazione in fatto di millesimi delle automobili e che pertanto la questione sollevata va esaminata unicamente alla luce degli artt. 30 e seguenti del Trattato.

13 Il governo francese sostiene che la disciplina di cui è causa si applica indistintamente agli autoveicoli prodotti in Francia e a quelli costruiti negli altri Stati membri. Esso si fonda in particolare su una sentenza del Tribunal de grande instance di Parigi 15 marzo 1995, da cui risulta che la normativa di cui trattasi non può "in nessun caso essere interpretata nel senso che è volta a riservare unicamente agli autoveicoli costruiti e venduti in Francia da concessionari francesi la possibilità di essere designati come modello dell' anno successivo ed a negare tale possibilità agli autoveicoli aventi le stesse caratteristiche ma venduti all' estero. (...) qualunque autoveicolo avente le caratteristiche di quelli cui la normativa francese consente di concedere, a decorrere dal 1 luglio di un anno civile, il millesimo dell' anno civile successivo deve poter essere designato, qualora sia rivenduto nel territorio francese, con le stesse modalità a prescindere dal luogo in cui venga acquistato".

14 Poiché la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali va valutata alla luce dell' interpretazione fornitane dai giudici nazionali (sentenze 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91 e C-139/91, Katsikas e a., Racc. pag. I-6577, punto 39, e 8 giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-2435, punto 36), la normativa di cui è causa non limiterebbe direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio fra gli Stati membri.

15 Questa tesi non può essere condivisa.

16 Si deve osservare che il riferimento a un' unica pronuncia non consente di considerare consolidata un' interpretazione del genere. Inoltre, benché, come afferma il Tribunal de grande instance di Parigi, la normativa di cui è causa non possa "in nessun caso essere interpretata nel senso che è volta a riservare unicamente agli autoveicoli costruiti e venduti in Francia da concessionari francesi la possibilità di essere designati come modello dell' anno successivo ed a negare tale possibilità agli autoveicoli aventi le stesse caratteristiche ma venduti all' estero", si deve tuttavia rilevare che essa ha per effetto che gli autoveicoli importati per via parallela non possono rispondere ai criteri da essa imposti per essere designati come modelli dell' anno successivo.

17 Infatti tale disciplina non incide nello stesso modo sullo smercio delle automobili costruite in Francia e destinate al mercato nazionale, o di quelle importate da distributori autorizzati, e su quello degli autoveicoli importati o reimportati per via parallela.

18 Come è stato illustrato ai punti 3-5 della presente sentenza, unicamente gli autoveicoli conformi alle caratteristiche dichiarate all' amministrazione dal costruttore o dall' importatore e contrassegnati con un numero appartenente a una serie dichiarata alle stesse condizioni possono essere designati come modelli dell' anno successivo. Poiché la possibilità di fruire di tale designazione è subordinata a dichiarazioni che possono essere effettuate unicamente dal costruttore o da un importatore ufficiale, ne consegue che essa è di fatto esclusa per gli autoveicoli oggetto d' importazione o reimportazione parallela. Questi ultimi devono in pratica essere distribuiti con l' indicazione dell' anno applicata nello Stato membro da cui vengono importati e che corrisponde di solito all' anno civile della vendita ovvero alla data della prima immatricolazione.

19 Ne consegue che la normativa di cui è causa è atta a pregiudicare la vendita di tali autoveicoli in quanto, pur essendo dello stesso modello degli altri, sono presentati come modelli di un anno precedente e subiscono pertanto una svalutazione all' atto della rivendita o per quanto riguarda i risarcimenti dovuti in caso di sinistro.

20 Dagli atti di causa risulta del resto che taluni costruttori e concessionari francesi si sono avvalsi di tale disparità di trattamento come argomento pubblicitario per incitare il consumatore all' acquisto degli autoveicoli distribuiti dalla loro rete di vendita.

21 Infatti, un' organizzazione di categoria dei concessionari ha lanciato nel 1994 una campagna pubblicitaria affermando che un autoveicolo acquistato in Francia presso la rete ufficiale dopo il 1 luglio corrisponderebbe all' "anno-modello" 1995 mentre lo stesso autoveicolo acquistato all' estero sarebbe ancora considerato modello 1994. Sulla stessa linea, un costruttore di automobili ha realizzato una campagna pubblicitaria mediante manifesti rappresentanti due automobili nuove identiche separate da un cartello segnaletico di dogana e con lo slogan: "(...) già un anno le separa".

22 Risulta da tutte queste considerazioni che una normativa come quella di cui è causa ostacola le importazioni (v. sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837).

23 Il governo francese sostiene tuttavia che la detta normativa è volta a garantire la lealtà dei negozi commerciali fra l' acquirente di un autoveicolo e il venditore. Grazie ad essa il cliente dovrebbe infatti poter identificare l' autoveicolo a seconda delle caratteristiche menzionate nella nota trasmessa al ministero dei Trasporti.

24 A questo proposito è sufficiente rilevare che una normativa come quella in parola non è atta a soddisfare le esigenze addotte per quanto riguarda la tutela del consumatore o la lealtà dei negozi commerciali.

25 Invero, oltre al fatto che la normativa di cui trattasi si limita a disporre la notifica al ministero dei Trasporti della nota descrittiva del modello senza prevedere inoltre che vengano messe a disposizione del consumatore le informazioni in essa contenute, il sistema di designazione con riferimento all' anno del modello, predisposto da tale normativa, si limita a fornire al consumatore ragguagli del tutto scarni. In primo luogo, esso non gli consente di accertare le differenze di caratteristiche degli autoveicoli a seconda dell' anno del modello, poiché due autoveicoli dello stesso modello posti in vendita nel corso del secondo semestre dell' anno civile possono essere designati con un anno diverso mentre due autoveicoli di modello diverso ma posti in vendita nel corso del primo semestre possono essere designati come modelli dello stesso anno. In secondo luogo, tale sistema non garantisce al consumatore la data di costruzione dell' autoveicolo poiché non vieta al costruttore di distribuire come nuovo modello un autoveicolo che non sia stato praticamente modificato da un anno all' altro né di modificare un autoveicolo nel corso dell' anno di riferimento. In fin dei conti, il consumatore non può quindi avere la garanzia che vi siano differenze di caratteristiche fra due autoveicoli designati come modelli di anni diversi né che vi sia identità costruttiva fra due autoveicoli dello stesso modello e dello stesso anno.

26 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve risolvere la questione nel senso che l' art. 30 del Trattato osta alla normativa di uno Stato membro in materia di millesimi delle automobili che induca l' amministrazione e gli operatori economici di tale Stato membro a ritenere che di due autoveicoli dello stesso modello di una marca venduti nel detto Stato membro dopo il 30 giugno solo a quello importato per via parallela verrebbe vietata la designazione come modello dell' anno successivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Metz con ordinanza 31 maggio 1995, dichiara:

L' art. 30 del Trattato CE osta alla normativa di uno Stato membro in materia di millesimi delle automobili che induca l' amministrazione e gli operatori economici di tale Stato membro a ritenere che di due autoveicoli dello stesso modello di una marca venduti nel detto Stato membro dopo il 30 giugno solo a quello importato per via parallela verrebbe vietata la designazione come modello dell' anno successivo.