61995J0172

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 ottobre 1996. - Société sucrière agricole de Maizy e Société sucrière de Berneuil-sur-Aisne contro Directeur régional des impôts. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal administratif d'Amiens - Francia. - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Fatto generatore dell'obbligo di pagare i contributi di magazzinaggio, i contributi alla produzione e i contributi di riassorbimento - Periodo di esigibilità dei contributi di riassorbimento. - Causa C-172/95.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05581


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Zucchero ° Compensazione delle spese di magazzinaggio ° Contributo imposto ai fabbricanti ° Nascita dell' obbligo di pagamento ° Smercio dello zucchero

[Regolamenti del Consiglio n. 1358/77, art. 6, n. 4, e n. 1785/81, art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a)]

2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Zucchero ° Contributi alla produzione di base ° Contributi addizionali sulla quota B ° Nascita dell' obbligo di pagamento ° Fine di ciascuna campagna di commercializzazione

(Regolamento del Consiglio n. 1785/81, art. 28, nn. 3 e 4)

3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Zucchero ° Contributo di riassorbimento ° Nascita dell' obbligo di pagamento ° Fine di ciascuna delle campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991

(Regolamento del Consiglio n. 1785/81, art. 32 bis, n. 1, come modificato dal regolamento n. 934/86; regolamento della Commissione n. 3046/86, art. 1, n. 1)

4. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Zucchero ° Contributo speciale di riassorbimento ° Nascita dell' obbligo di pagamento ° Fine della campagna di commercializzazione 1986/1987

(Regolamento del Consiglio n. 1914/87, art. 1; regolamento della Commissione n. 3061/87, artt. 1 e 2)

Massima


1. L' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e l' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento n. 750/68, vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di versare il contributo di magazzinaggio sono presenti all' atto dello smercio dello zucchero.

2. L' art. 28, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, va interpretato nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare i contributi alla produzione di base e i contributi addizionali sulla quota B sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero, a conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione.

3. L' art. 32 bis, n. 1, del regolamento n. 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento n. 934/96, e l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 3046/86, che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la riscossione del contributo di riassorbimento nel settore dello zucchero, vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo di riassorbimento sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero a conclusione di ognuna della campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.

4. L' art. 1 del regolamento n. 1914/87, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986/1987, e gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3061/87, che fissa il coefficiente per il calcolo di tale contributo, vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero a conclusione della campagna di commercializzazione 1986/1987.

Parti


Nel procedimento C-172/95,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal administratif di Amiens (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Société sucrière agricole de Maizy,

Société sucrière de Berneuil-sur Aisne

e

Directeur régional des impôts,

domanda vertente sull' interpretazione delle norme comunitarie relative a vari contributi nel settore dello zucchero,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris facente funzione di presidente della Quarta Sezione (relatore), P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, addetto presso l' amministrazione centrale della medesima direzione, in qualità di agenti;

° per il governo greco, dal signor Georgios Kanellopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, e dalla signora Foteini Dedoussi, procuratore presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Eugenio de March, consigliere giuridico, e Gérard Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 giugno 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 22 maggio 1995, pervenuta in cancelleria il 7 giugno successivo, il Tribunal administratif di Amiens ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale con la quale vengono sollevate più questioni circa l' interpretazione delle norme comunitarie relative a vari contributi nel settore dello zucchero.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia, tra la société anonyme Sucrerie agricole de Maizy (in prosieguo: la "Sucrerie de Maizy"), impresa specializzata nella fabbricazione dello zucchero, l' insieme dei cui beni, diritti e obbligazioni, ivi compresa l' istanza di merito, è stato rilevato dalla société anonyme Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, da un lato, e, il direttore regionale delle imposte, dall' altro.

3 La presente controversia riguarda la legittimità delle rettifiche con le quali l' amministrazione fiscale ha posto a carico della Sucrerie de Maizy supplementi d' imposta sulle società per gli esercizi 1985/1986 (chiuso il 30 giugno 1986) e 1986/1987 (chiuso il 30 giugno 1987). Le rettifiche in esame riguardano: a) gli importi dovuti a titolo di contributo di magazzinaggio, di contributo di riassorbimento e di contributo speciale di riassorbimento, tutti istituiti mediante i regolamenti comunitari nel settore dello zucchero; b) la presa in considerazione degli importi dovuti a titolo di contributi alla produzione, previsti dai medesimi regolamenti, e di quelli dovuti a titolo dei due contributi di riassorbimento sopra menzionati, ai fini della valutazione delle giacenze della Sucrerie de Maizy al 30 giugno 1987.

4 Dagli atti emerge che, secondo la legislazione tributaria francese (art. 38, n. 2, del codice generale delle imposte), l' ammontare di un contributo è, in quanto credito di terzi, detraibile dalla base imponibile dell' imposta sulle società (cioè dal reddito imponibile). Un credito di terzi può essere contabilizzato come onere pagabile a fine esercizio, solo se tale credito, certo e di ammontare esattamente determinato, si riferisce a una operazione il cui fatto generatore si colloca nel detto esercizio.

5 L' amministrazione fiscale ha proceduto alle sopra menzionate rettifiche, perché ritiene, in primo luogo, che, secondo i regolamenti comunitari, il contributo di magazzinaggio sia un onere di commercializzazione collegato con lo smercio dello zucchero e che pertanto i corrispondenti importi si riferiscano all' esercizio nel corso del quale lo zucchero è stato smerciato e non a quello nel corso del quale è stato prodotto, in secondo luogo, che il contributo di riassorbimento e il contributo speciale di riassorbimento siano basati sulla produzione delle campagne dal 1986/1987 al 1990/1991 e che, di conseguenza, i corrispondenti importi si riferiscano a tali esercizi e, in terzo luogo, che gli importi relativi ai contributi alla produzione, al contributo di riassorbimento e al contributo speciale di riassorbimento, in quanto oneri connessi con la produzione dello zucchero, debbano essere presi in considerazione ai fini della determinazione del prezzo di costo delle giacenze della Sucrerie de Maizy al 30 giugno 1987.

6 Per contro, la Sucrerie de Maizy ritiene che, secondo i regolamenti comunitari, in primo luogo, il contributo di magazzinaggio costituisca un onere di produzione il cui fatto generatore è la produzione dello zucchero e che pertanto i corrispondenti importi si riferiscono all' esercizio nel corso del quale lo zucchero è stato prodotto, in secondo luogo, che il contributo di riassorbimento e il contributo speciale di riassorbimento si ricolleghino all' attività svolta dai produttori nel corso degli esercizi dal 1981/1982 al 1985/1986 e che pertanto i corrispondenti importi debbano essere contabilizzati a carico dei detti esercizi e non degli esercizi dal 1986/1987 al 1990/1991 e, in terzo luogo, che i contributi alla produzione e i due contributi di riassorbimento costituiscano oneri di commercializzazione legati allo smercio dello zucchero e che i corrispondenti importi non debbano pertanto essere presi in considerazione ai fini della determinazione del prezzo di costo delle giacenze al 30 giugno 1987.

7 Con ricorso proposto il 14 novembre 1990 dinanzi al Tribunal administratif di Amiens, la Sucrerie de Maizy ha chiesto lo sgravio dei supplementi d' imposta e degli interessi di mora ai quali era stata assoggettata.

8 Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse un' interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal administratif di Amiens ha deciso di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. L' art. 1 del dispositivo di tale decisione è così formulato:

"Il giudizio sul ricorso della Société sucrière agricole di Maizy è sospeso fino a che la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunciata sulle questioni pregiudiziali definite nella motivazione della presente sentenza".

9 Le questioni che emergono dalla motivazione del provvedimento di rinvio mirano a determinare, a mezzo dell' interpretazione delle pertinenti norme dei regolamenti comunitari relativi all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero:

1) se il fatto generatore del contributo di magazzinaggio sia costituito dalla produzione o dallo smercio dello zucchero;

2) se l' esigibilità del contributo di riassorbimento e del contributo speciale di riassorbimento si ricolleghi agli esercizi dal 1981/1982 al 1985/1986 o agli esercizi dal 1986/1987 al 1990/1991;

3) se il fatto generatore dei contributi alla produzione e dei due contributi di riassorbimento sopra menzionati sia costituito dalla produzione o dallo smercio dello zucchero.

10 Le questioni pregiudiziali non sono formulate nell' ordinanza di rinvio. Tuttavia, siccome il tenore delle questioni sottoposte alla Corte emerge con chiarezza dalle disposizioni di diritto comunitario menzionate nella motivazione della detta ordinanza e dalla descrizione dei problemi ivi effettuata, la Corte è in grado di formulare essa stessa tali questioni.

11 Di conseguenza, saranno in prosieguo esaminate, in ordine successivo, dapprima la questione relativa al contributo di magazzinaggio, in secondo luogo, quella vertente sui contributi alla produzione, in terzo luogo, quella relativa al contributo di riassorbimento e, in quarto luogo, quella relativa al contributo speciale di riassorbimento.

Sulla prima questione

12 Nell' ordinanza di rinvio si legge che "la soluzione della controversia è subordinata all' interpretazione delle citate disposizioni comunitarie, per quanto riguarda il fatto generatore del contributo di magazzinaggio".

13 A questo proposito va ricordato che nella sentenza 4 maggio 1995, causa C-19/94, SAFBA (Racc. pag. I-1051, punto 11), la Corte ha rilevato che "il fatto generatore" del contributo di magazzinaggio, cui fa riferimento il giudice nazionale, è una nozione di diritto tributario francese, ignota alla disciplina comunitaria in materia. Ora, non spetta alla Corte pronunciarsi sul significato di una nozione di diritto nazionale. Nell' abito della collaborazione con i giudici nazionali, la Corte deve viceversa interpretare le norme del diritto comunitario rilevanti al fine di precisare il momento a partire dal quale si è in presenza delle condizioni richieste da tali disposizioni perché sorga l' obbligo contributivo. Spetterà poi al giudice nazionale, in base a questa interpretazione della Corte, applicare il diritto tributario nazionale.

14 Sulla base di quanto precede, nella specie si deve considerare che con la prima questione il giudice nazionale vuole sapere se l' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), e l' art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (GU L 156, pag. 4), debbano essere interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo di magazzinaggio sono presenti al momento della produzione ovvero dello smercio dello zucchero.

15 Nella citata sentenza SAFBA, la Corte ha dichiarato che l' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a), del regolamento n. 1785/81 e l' art. 6, n. 4, del regolamento n. 1358/77 vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di versare il contributo di magazzinaggio sono presenti all' atto dello smercio dello zucchero.

16 La stessa soluzione deve essere data nella presente fattispecie alla prima questione.

Sulla seconda questione

17 Nell' ordinanza di rinvio non vi è menzione delle disposizioni di diritto comunitario sui contributi alla produzione di cui viene chiesta l' interpretazione. Dalle osservazioni depositate alla Corte emerge tuttavia che i "contributi alla produzione" menzionati nell' ordinanza di rinvio sono i contributi alla produzione di base e i contributi B, previsti nell' art. 28 del citato regolamento n. 1785/81, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 24 marzo 1986, n. 934 (GU L 87, pag. 1).

18 Il regolamento n. 1785/81 ha fissato il principio dell' integrale finanziamento, da parte degli stessi produttori, degli oneri occasionati dallo smercio delle eccedenze di produzione comunitarie. A tal fine è stato istituito il contributo alla produzione di base, cioè la produzione di zucchero A e B.

19 L' art. 28, n. 3, del regolamento n. 1785/81 prevede:

"Qualora le constatazioni di cui al paragrafo 1, dopo essere state adattate conformemente al paragrafo 2, fatto salvo l' art. 29, paragrafo 1, diano come risultato una perdita complessiva prevedibile, quest' ultima viene divisa per il quantitativo prevedibile di zucchero A e B e di isoglucosio A e B prodotto in conto della campagna in corso. L' importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo alla produzione di base sulle loro produzioni di zucchero A e B e di isoglucosio A e B.

(...)".

20 All' importo di tale contributo è stato posto un limite massimo. Qualora, a causa del limite fissato, il contributo alla produzione di base non consenta di coprire integralmente la perdita complessiva, cioè i costi totali occasionati dallo smercio delle eccedenze, il regolamento n. 1785/81 prevede la riscossione di un contributo addizionale sulla quota B, detto "contributo B".

21 L' art. 28, n. 4, dispone a questo proposito:

"Qualora il limite superiore del contributo alla produzione di base non consenta di coprire integralmente la perdita complessiva di cui al paragrafo 3, primo trattino, il saldo restante viene diviso per il quantitativo prevedibile di zucchero B e di isoglucosio B prodotto in conto della campagna in causa. L' importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo B sulle loro produzioni di zucchero B e di isoglucosio B. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 5, tale contributo non può superare:

° per lo zucchero B, un importo massimo pari al 30% del prezzo d' intervento dello zucchero bianco

e

° per l' isoglucosio B, la parte del contributo B restante a carico dei fabbricanti di zucchero".

22 Nella parte dell' ordinanza di rinvio relativa ai contributi alla produzione, viene indicato che "la soluzione della controversia è subordinata all' interpretazione delle disposizioni comunitarie (...) per quanto riguarda il fatto generatore dei contributi controversi". Si tratta di sapere se gli importi relativi a tali contributi costituiscano oneri di commercializzazione, connessi con lo smercio dello zucchero, oppure se essi costituiscano oneri connessi con la produzione dello zucchero e debbano, in quanto tali, essere presi in considerazione ai fini della determinazione del prezzo di costo delle giacenze della Sucrerie de Maizy al 30 giugno 1987.

23 Si deve a questo proposito rilevare che il "fatto generatore" dei contributi alla produzione al quale il giudice nazionale fa riferimento, non è una nozione prevista dalla disciplina comunitaria in materia, bensì una nozione di diritto tributario francese (v. per il contributo di magazzinaggio, il punto 13 della motivazione della presente sentenza) e che in una situazione siffatta la Corte deve interpretare le pertinenti disposizioni di diritto comunitario al fine di precisare il momento a partire dal quale si trovano riunite le condizioni prescritte dalle dette disposizioni perché sorga l' obbligo di pagare i contributi alla produzione. Spetta poi al giudice nazionale applicare, sulla base dell' interpretazione fornita dalla Corte, il diritto tributario nazionale.

24 Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che, con la seconda questione risultante dall' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale vuole, in sostanza, sapere se l' art. 28, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1785/81 debba essere interpretato nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare i contributi alla produzione ivi previsti sono presenti al momento della produzione oppure dello smercio dello zucchero.

25 A questo proposito si deve rilevare che, secondo il citato articolo 28, n. 3, del regolamento n. 1785/81, è la produzione di zucchero e non il suo smercio ciò che fa sorgere l' obbligo di pagare il contributo alla produzione di base. Infatti, questa disposizione prevede che il contributo è calcolato dividendo l' importo della perdita complessiva prevedibile per il quantitativo prevedibile di zucchero A e B "prodotto in conto della campagna in corso" e che "l' importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti (...) sulle loro produzioni di zucchero A e B".

26 Ne consegue che è possibile, a conclusione di ciascuna campagna, determinare, sulla base della produzione globale di zucchero, l' importo del contributo alla produzione di base.

27 Altrettanto vale per il contributo B. Infatti, il citato articolo 28, n. 4, del regolamento n. 1785/81 dispone che tale contributo è calcolato dividendo il saldo restante della perdita globale, cioè l' importo non coperto dagli introiti derivanti dai contributi alla produzione di base, con la quantità prevedibile di zucchero B "prodotta in conto della campagna in corso" e che "l' importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti (...) sulle loro produzioni di zucchero B (...)".

28 Pertanto, tale questione deve essere risolta dichiarando che l' art. 28, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1785/81 va interpretato nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare i contributi alla produzione ivi previsti sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero, a conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione.

Sulla terza questione

29 Al termine del periodo dal 1981/1982 al 1985/1986 veniva accertato un deficit stimato in 400 milioni di ECU, connesso alle spese sostenute per l' esportazione delle eccedenze di produzione comunitarie. Il contributo di riassorbimento veniva creato al fine di coprire tale deficit.

30 A tale scopo, l' art. 1, punto 9, del regolamento n. 934/86 ha inserito nel regolamento n. 1785/81 un articolo 32 bis, il cui n. 1 è così formulato:

"1. Fatto salvo il disposto del titolo III, durante le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991 i fabbricanti di zucchero e di isoglucosio versano un contributo di riassorbimento sulla loro produzione di zucchero A e B e di isoglucosio A e B, destinato a riassorbire il deficit di 400 milioni di ECU accertato al termine dell' applicazione del regime delle quote durante il periodo dal 1981/1982 al 1985/1986.

(...)".

31 Le modalità di applicazione, relative alla riscossione del contributo di riassorbimento nel settore dello zucchero sono state fissate con regolamento (CEE) della Commissione 3 ottobre 1986, n. 3046 (GU L 283, pag. 15).

32 L' art. 1, n. 1, di tale regolamento dispone:

"Gli Stati membri riscuotono in due quote, a carico dei fabbricanti di zucchero e dei fabbricanti d' isoglucosio, il contributo di riassorbimento i cui importi sono fissati all' art. 32 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81. Per ogni campagna di commercializzazione interessata, tale riscossione ha luogo anteriormente al 15 dicembre della campagna in causa per la prima quota che costituisce un acconto e anteriormente al 15 dicembre seguente la detta campagna per la seconda quota che costituisce il saldo da pagare".

33 Nell' ordinanza di rinvio si legge che "la soluzione della controversia è subordinata all' interpretazione delle citate disposizioni comunitarie, per quanto riguarda il fatto generatore (...)" da un lato, e, "(...) il periodo di esigibilità" del contributo di riassorbimento, dall' altro. Si tratta di sapere se gli importi relativi ai contributi di riassorbimento siano oneri di commercializzazione legati allo smercio dello zucchero, il quale ne costituirebbe così il "fatto generatore", o se siano invece oneri legati alla produzione dello zucchero, la quale ne costituirebbe così il "fatto generatore", e debbano, in quanto tali, essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo di costo delle giacenze della Sucrerie de Maizy al 30 giugno 1987. Con riferimento al "periodo di esigibilità", si tratta di stabilire se gli importi relativi al contributo di riassorbimento si ricolleghino all' attività svolta dai produttori durante le campagne dal 1981/1982 al 1985/1986, il che ne comporterebbe la presa in conto a titolo delle dette campagne, o se si ricolleghino invece alle campagne dal 1986/1987 al 1990/1991.

34 Poiché il "fatto generatore" e il "periodo di esigibilità" del contributo di riassorbimento, ai quali il giudice nazionale fa riferimento, non sono nozioni previste dalla disciplina comunitaria in materia, bensì nozioni di diritto tributario francese, la Corte deve anche in tale caso (v. punti 13 e 23 della presente sentenza), interpretare le pertinenti disposizioni di diritto comunitario, al fine di precisare il momento a partire dal quale sono presenti le condizioni da esse prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo di riassorbimento. Spetta poi al giudice nazionale applicare, sulla base dell' interpretazione della Corte, il diritto tributario nazionale.

35 Alla luce di quanto precede si deve considerare che con la terza questione risultante dall' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale vuole, in sostanza, sapere se l' art. 32 bis, n. 1, del regolamento n. 1785/81, come modificato con regolamento n. 934/86, e l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 3046/86, debbano essere interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo di riassorbimento sono presenti durante il periodo dal 1981/1982 al 1985/1986 o al momento della produzione di zucchero di ciascuna delle campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.

36 Si deve a questo proposito ricordare che il settimo 'considerando' del regolamento n. 934/86 precisa, a proposito dell' istituzione del contributo di riassorbimento, "che, per consentire la copertura di tutte le spese effettive inerenti all' esportazione delle eccedenze della produzione comunitaria delle campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986, indipendentemente dall' applicazione in futuro del meccanismo di autofinanziamento di cui all' art. 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81, occorre (...) prevedere l' introduzione di un contributo di riassorbimento per il settore in causa; che a tal fine si deve chiedere uno sforzo di solidarietà a tutti i produttori interessati, destinato a permettere il riassorbimento del deficit constatato al termine del periodo compreso dal 1981/1982 al 1985/1986 e valutato in termini di bilancio a 400 milioni di ECU; che per applicare tale contributo nel modo più equo possibile, è opportuno ripartirlo, per un periodo di cinque campagne, ed applicarlo all' insieme della produzione di zucchero (...) che ha beneficiato (...) delle garanzie dell' organizzazione comune dei mercati". L' ottavo 'considerando' del medesimo regolamento aggiunge "che è materialmente impossibile ripercuotere questo contributo individualmente sia al livello del produttore agricolo sia a quello dell' industria di trasformazione (...)".

37 E' pertanto sulla base di quanto sopra considerato che l' art. 32 bis, n. 1, del regolamento n. 1785/81 enuncia che "durante le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991, i fabbricanti di zucchero e di isoglucosio versano un contributo di riassorbimento sulla loro produzione di zucchero A e B (...)".

38 Ne consegue che è la produzione di zucchero delle campagne dal 1986/1987 al 1990/1991 quella che è determinante ai fini del calcolo del contributo di riassorbimento, dato che la produzione di zucchero dei singoli fabbricanti durante le campagne dal 1981/1982 al 1985/1986 non viene presa in considerazione ai fini di tale calcolo.

39 Inoltre dall' art. 1, n. 1, del regolamento n. 3046/86 emerge che l' importo del contributo di riassorbimento viene riscosso in due quote, la prima delle quali è riscossa per ciascuna campagna di commercializzazione interessata prima del 15 dicembre della campagna in causa, e la seconda, prima del 15 dicembre successivo alla detta campagna.

40 Si deve pertanto risolvere tale questione dichiarando che l' art. 32 bis, n. 1, del regolamento n. 1785/81, come modificato dal regolamento n. 934/86, e l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 3046/86 debbono essere interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo di riassorbimento sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero, a conclusione di ognuna delle campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.

Sulla quarta questione

41 Il contributo speciale di riassorbimento riguarda la campagna di commercializzazione 1986/1987. Esso è stato istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986/1987 (GU L 183, pag. 5) al fine di riassorbire la considerevole perdita prevedibile per tale campagna, perdita che non sarebbe stata coperta dagli introiti provenienti dai contributi alla produzione.

42 L' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1914/87 così dispone:

"2. Il contributo speciale di riassorbimento è calcolato per ciascuna impresa produttrice di zucchero e ciascuna impresa produttrice di isoglucosio applicando un coefficiente, da stabilirsi, al contributo alla produzione a carico dell' impresa per la campagna di commercializzazione 1986/1987 (...)

Il contributo speciale di riassorbimento è versato anteriormente al 15 dicembre 1987".

43 Le modalità di applicazione del regolamento n. 1914/87 sono state emanate con regolamento della Commissione 13 ottobre 1987, n. 3061, che fissa il coefficiente per il calcolo del contributo speciale di riassorbimento per la campagna di commercializzazione 1986/1987 nel settore dello zucchero (GU L 290, pag. 10).

44 L' art. 2 del detto regolamento prevede che il contributo speciale di riassorbimento è riscosso contemporaneamente al saldo dei contributi alla produzione previsti dall' art. 28 del regolamento n. 1785/81 (n. 1) e che a tal fine gli Stati membri effettuano per ciascun produttore i calcoli previsti dall' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1914/87 anteriormente al 1 novembre 1987, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 (n. 2).

45 Nell' ordinanza di rinvio, si legge che "la soluzione della controversia è subordinata all' interpretazione delle citate disposizioni comunitarie, per quanto riguarda il fatto generatore (...)", da un lato, e "il periodo di esigibilità" del contributo di riassorbimento speciale, dall' altro.

46 Le ragioni per le quali il giudice nazionale si interroga sul "fatto generatore" e sul "periodo di esigibilità" di tale contributo sono analoghe a quelle relative al contributo di riassorbimento esposte al punto 33 della presente sentenza.

47 Poiché il "fatto generatore" e il "periodo di esigibilità" del contributo speciale di riassorbimento, ai quali il giudice nazionale fa riferimento, non sono nozioni previste dalla disciplina comunitaria in materia, bensì nozioni di diritto tributario francese, la Corte deve anche in questo caso (v. punti 13, 23 e 34 della presente sentenza) interpretare le pertinenti disposizioni di diritto comunitario al fine di precisare il momento a partire dal quale sono presenti le condizioni da esse prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo di riassorbimento speciale. Spetta poi al giudice nazionale applicare, sulla base dell' interpretazione fornita dalla Corte, il diritto fiscale nazionale.

48 Tenuto conto di quanto precede, si deve considerare che, con la quarta questione che emerge dall' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale vuole in sostanza sapere se l' art. 1 del regolamento n. 1914/87 e gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3061/87 debbano essere interpretati nel senso che le condizioni prescritte per il sorgere dell' obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento sussistano al momento della produzione di zucchero della campagna di commercializzazione 1986/1987 o anteriormente a tale campagna.

49 Si deve rilevare a questo riguardo che dall' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1914/87 emerge che il contributo speciale di riassorbimento riveste un carattere supplementare rispetto ai contributi alla produzione. Infatti, secondo tale disposizione, il contributo considerato è calcolato per ciascuna impresa interessata applicando un coefficiente alla somma dovuta dall' impresa a titolo di contributi alla produzione della campagna di commercializzazione 1986/1987.

50 Ne consegue che il contributo speciale di riassorbimento è della stessa natura dei contributi alla produzione.

51 Tenuto conto delle constatazioni effettuate ai punti 25 e 27 della presente sentenza per quanto riguarda questi ultimi contributi, si deve considerare che è la produzione di zucchero durante la campagna di commercializzazione 1986/1987 e non il suo smercio a far sorgere l' obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento. Esso si concretizza quando viene determinato l' importo da pagare.

52 Per quanto riguarda tale importo, l' art. 1 del regolamento n. 3061/87 ha fissato il coefficiente previsto nell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1914/87.

53 Del resto, quest' ultima disposizione prevede che il contributo speciale di riassorbimento sia pagato anteriormente al 15 dicembre 1987. L' art. 2 del regolamento n. 3061/87 precisa a questo riguardo che il contributo in considerazione è riscosso contemporaneamente al saldo dei contributi alla produzione (n. 1) e che a tal fine gli Stati membri effettuano i calcoli per ciascun produttore anteriormente al 1 novembre 1987 (n. 2).

54 La quarta questione va pertanto risolta dichiarando che l' art. 1 del regolamento n. 1914/87 e gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3061/87 debbono essere interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero a conclusione della campagna di commercializzazione 1986/1987.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

55 Le spese sostenute dai governi francese e greco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif di Amiens con ordinanza 22 maggio 1995, dichiara:

1) L' art. 8, n. 2, terzo comma, lett. a) del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune nel settore dello zucchero, e l' art. 6, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1977, n. 1358, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68, vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di versare il contributo di magazzinaggio sono presenti all' atto dello smercio dello zucchero.

2) L' art. 28, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1785/81 va interpretato nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare i contributi alla produzione ivi previsti sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero, a conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione.

3) L' art. 32 bis, n. 1, del regolamento n. 1785/81, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 24 marzo 1986, n. 934, e l' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 3 ottobre 1986, n. 3046, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda la riscossione del contributo di riassorbimento nel settore dello zucchero, vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo di riassorbimento sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero a conclusione di ognuna delle campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.

4) L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986/1987, e gli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1987, n. 3061, che fissa il coefficiente per il calcolo del contributo speciale di riassorbimento per la campagna di commercializzazione 1986/1987 nel settore dello zucchero, vanno interpretati nel senso che le condizioni prescritte perché sorga l' obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento sono presenti al momento del calcolo della produzione di zucchero a conclusione della campagna di commercializzazione 1986/1987.