Parole chiave
Massima

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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Disoccupato che si reca in un altro Stato membro ° Conservazione del diritto alle prestazioni ° Disposizione speciale applicabile ai disoccupati soggetti alla normativa belga ° Recupero del diritto alle prestazioni ° Presupposti ° Inapplicabilità laddove si tratti dell' acquisto, alle condizioni prescritte dalla normativa nazionale, di nuovi diritti a prestazioni

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 69, n. 4)

Massima

L' art. 69, n. 4, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, non riguarda l' acquisto, ma il recupero del diritto alle prestazioni da parte del disoccupato che rientri in Belgio dopo la scadenza del periodo di tre mesi previsto al n. 1, lett. c), del medesimo articolo. Tale disposizione non permette di negare il beneficio del diritto alle prestazioni a un disoccupato il quale, alla data della domanda, soddisfi le condizioni stabilite dalla normativa belga per l' acquisto di tale diritto. Infatti, permettere l' acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione al lavoratore che si sia avvalso della facoltà offerta dall' art. 69 di cercare lavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente pur continuando a percepire prestazioni di disoccupazione, soltanto a condizioni che, da un lato, sono previste per il recupero del diritto a prestazioni siffatte dopo un soggiorno di più di tre mesi fuori del territorio dello Stato competente e che, dall' altro, non devono essere soddisfatte ai fini di tale acquisto dai lavoratori i quali non abbiano lasciato detto territorio, equivarrebbe a creare una discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti ed avrebbe il risultato di scoraggiare la mobilità di coloro che cercano lavoro, mobilità che l' art. 69 mira per l' appunto a favorire.