Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi - Determinazione del luogo di collegamento fiscale - Prestazioni di servizi da parte dei medici veterinari - Imposizione presso il luogo di stabilimento del prestatore
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 9, n. 2)
L'art. 9 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, il quale mira ad evitare, da un lato, i conflitti di competenza che possono portare a doppie tassazioni e, dall'altro, la mancata tassazione di cespiti, dev'essere interpretato nel senso che il luogo di prestazione dei servizi svolti in via principale e ordinaria dai medici veterinari deve ritenersi quello in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
Infatti, poiché l'attività principale di un medico veterinario consiste in una valutazione scientifica relativa alla salute degli animali, in un'azione di prevenzione medica, in una diagnosi e nella prestazione di cure terapeutiche agli animali malati, la prestazione che egli fornisce non rientra in alcuna delle operazioni che l'art. 9, n. 2, della direttiva elenca al fine di collegare talune prestazioni di servizi al luogo della loro esecuzione materiale o della sede o del centro di attività stabile del destinatario.