Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 gennaio 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Sociedade de Curtumes a Sul do Tejo Ldª (Socurte), Revestimentos de Cortiça Ldª (Quavi) e Sociedade Transformadora de Carnes Ldª (Stec). - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Fondo sociale europeo - Termine d'impugnazione - Inosservanza di forme sostanziali. - Causa C-143/95 P.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00001
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Ricorso d'annullamento - Termini - Dies a quo - Notificazione - Nozione - Comunicazione del testo stesso dell'atto
(Trattato CE, art. 173, quinto comma)
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione degli elementi di prova prodotti - Irricevibilità in mancanza di allegazione di errori di diritto da parte del Tribunale - Rigetto
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3 La notificazione degli atti comunitari, cui fanno riferimento gli artt. 173, quinto comma, e 191 del Trattato CE, comporta necessariamente la comunicazione di un'esposizione dettagliata del contenuto e della motivazione dell'atto notificato. In mancanza di una tale esposizione, infatti, il terzo destinatario della notifica non potrebbe conoscere con certezza il contenuto e i motivi dell'atto di cui si tratta, che gli consentirebbero di proporre utilmente ricorso contro tale decisione. Si può adempiere detto obbligo soltanto comunicando il testo della decisione di cui si tratta, e non un laconico riassunto del suo contenuto. Ne consegue che il termine di ricorso comincia a decorrere solamente dalla data della notificazione nel senso sopra definito.
4 La valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non può essere riesaminata in sede di impugnazione, a meno che non si dimostri che detto organo giurisdizionale ha commesso un errore di diritto.
Nel procedimento C-143/95 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco de Sousa Fialho e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 7 marzo 1995, nelle cause riunite T-432/93, T-433/93 e T-434/93, Socurte e a./Commissione (Racc. pag. II-503),
procedimento in cui le altre parti sono:
Sociedade de Curtumes a Sul do Tejo, Lda (Socurte),
Revestimentos de Cortiça, Lda (Quavi), divenuta Estudos e Projectos, Lda (Esprocil), e Sociedade Transformadora de Carnes, Lda (Stec), divenuta Estudos e Projectos, Lda (J.A.P.), società di diritto portoghese con sede in Pau Queimado (Portogallo), con gli avv.ti Carlos Botelho Moniz e António Magalhães Cardoso, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray (relatore), C.N. Kakouris, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 luglio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato in cancelleria l'8 maggio 1995 la Commissione delle Comunità europee ha impugnato, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 7 marzo 1995, Socurte e a./Commissione (cause riunite T-432/93, T-433/93 e T-434/93, Racc. pag. II-503, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato la decisione della Commissione che riduce il contributo finanziario del Fondo sociale europeo al progetto n. 860012/P1, relativo ad un programma di azione di formazione professionale nel Portogallo per il 1986 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), e dell'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), il Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE») partecipa al finanziamento di azioni di formazione ed orientamento professionale realizzate nell'ambito della politica del mercato del lavoro degli Stati membri.
3 In caso di approvazione da parte del Fondo di una domanda di contributo, l'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE (GU L 289, pag. 1), dispone che dev'essere versato un anticipo del 50% del contributo concesso dal Fondo alla data prevista per l'inizio dell'azione di formazione.
4 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 dispone che, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione della domanda di finanziamento, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.
5 Risulta dalla sentenza impugnata che, nel 1986, il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (Dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo, in prosieguo: il «DAFSE») presso il ministero portoghese del Lavoro e della Previdenza sociale inoltrava al Fondo una domanda di contributo per un complesso di progetti di formazione professionale presentati da varie imprese, tra cui la Sociedade de Curtumes a Sul do Tejo, Lda (Socurte), la Revestimentos de Cortiça, Lda (Quavi), e la Sociedade Transformadora de Carnes, Lda (Stec) (in prosieguo: le «resistenti»). La pratica che accorpava i diversi progetti, contrassegnata con il n. 860012/P1, veniva approvata con decisione della Commissione 7 maggio 1986, che fissava l'importo del contributo del Fondo per il progetto in 874 905 836 ESC su un ammontare complessivo di 1 905 322 299 ESC (punto 4).
6 Il 16 giugno 1986 il DAFSE informava le resistenti di questa decisione, precisando a ciascuna di esse l'ammontare del concorso del Fondo e del contributo delle autorità portoghesi. In base agli importi fissati per le azioni suddette, le resistenti ricevevano un anticipo, sia a titolo di contributo a carico dei fondi pubblici portoghesi, sia a titolo di contributo concesso dal Fondo (punti 5 e 6).
7 Al termine delle rispettive azioni, e dopo aver trasmesso la relazione conclusiva, le resistenti presentavano domanda per il saldo del contributo finanziario del Fondo, dalla quale risultava che il costo delle loro azioni era stato inferiore allo stanziamento approvato. Nelle more della decisione della Commissione in merito alla domanda di saldo, il DAFSE effettuava alcuni versamenti integrativi a favore delle resistenti (punti 7 e 8).
8 Il 18 marzo 1991 il DAFSE inviava alle resistenti una lettera per informarle del fatto che la Commissione aveva approvato la domanda di saldo relativa alla pratica n. 860012/P1. Vista la partecipazione del Fondo ivi prevista, il DAFSE invitava le resistenti, considerati gli importi già versati a ciascuna di esse, a rimborsargli rispettivamente 17 105 465 ESC (Socurte), 22 160 566 ESC (Quavi) e 46 354 557 ESC (Stec) (punto 9).
9 Con lettera 15 aprile 1991 le resistenti chiedevano al DAFSE di rendere loro nota la motivazione della richiesta di rimborso e di trasmettere loro copia della decisione della Commissione cui si riferiva la lettera del 18 marzo 1991 (punto 10).
10 Con lettera 24 aprile 1991, ricevuta dalle resistenti il successivo 30 aprile, il DAFSE precisava che gli importi che esse dovevano rimborsare erano in effetti inferiori a quelli precedentemente indicati nella sua lettera 18 marzo 1991. Il DAFSE chiariva inoltre che la riduzione degli importi da rimborsare da parte delle ricorrenti era motivata dal fatto che i suoi uffici avevano inizialmente interpretato la decisione della Commissione nel senso che il Fondo avrebbe concesso un finanziamento pari a 379 373 605 ESC invece dei 437 452 918 ESC effettivamente erogati (punto 11).
11 Il DAFSE si basava in proposito su una lettera del 14 febbraio 1991 inviatagli dai competenti uffici della Commissione e da esso nuovamente trasmessa alle resistenti. A tenore di tale lettera, per giungere alla decisione di concedere un contributo del Fondo per un importo complessivo di 437 452 918 ESC, la Commissione aveva tenuto conto dell'esistenza di numerosi contratti di prestazione di servizi, nonché delle ispezioni effettuate sia presso l'impresa intestataria della pratica sia presso le imprese beneficiarie del contributo previsto nell'ambito della medesima pratica (punto 12).
12 Con lettere inviate al DAFSE il 14 maggio 1991 e alla Commissione il 17 maggio 1991 le resistenti chiedevano comunicazione di una copia autenticata della decisione iniziale della Commissione di approvazione del contributo finanziario del Fondo relativa alla pratica n. 860012/P1 e della decisione della Commissione relativa alla loro domanda di pagamento del saldo di detto contributo (punto 13).
13 Dopo aver informato verbalmente le resistenti di non essere in possesso dei documenti richiesti, il DAFSE trasmetteva loro, con lettera 5 giugno 1991, copia della richiesta da essi inviata al Fondo per sollecitare l'invio di una copia della decisione della Commissione relativa alla pratica n. 860012/P1 (punto 14). Quanto ai competenti uffici della Commissione, essi invitavano le resistenti, con lettera 20 giugno 1991, a rivolgersi agli uffici del DAFSE per ottenere i documenti richiesti (punto 15). Il 26 giugno 1991 le resistenti prendevano visione del fascicolo amministrativo relativo al progetto n. 860012/P1, in possesso del DAFSE (punto 16).
14 Con lettera 30 luglio 1991 il DAFSE inviava alle resistenti una copia autenticata della notifica della decisione di approvazione della Commissione relativa alla pratica n. 860012/P1 (punto 17). Tale documento consisteva in una lettera della Commissione, datata 10 luglio 1991 e indirizzata al DAFSE, nella quale venivano esposti dettagliatamente i motivi che giustificavano la riduzione del contributo finanziario (punto 18). La Commissione faceva valere, in particolare, che un'ispezione effettuata dal 26 al 29 luglio 1988 presso la società Stec aveva rivelato che talune spese non erano state sufficientemente giustificate e che determinate voci non erano state adeguatamente valutate. Alla luce di questi elementi, la Commissione aveva effettuato una stima dei costi ragionevoli, sulla scorta dei criteri nazionali stabiliti dalle autorità portoghesi, che concludeva nel senso di una riduzione del contributo finanziario inizialmente previsto. Tale analisi avrebbe quindi consentito di fissare un ammontare ammissibile pari al 56% del totale delle spese presentate, che avrebbe comportato una domanda di rimborso per un importo di 71 454 000 ESC in relazione al concorso del Fondo (punti 19-23). La Commissione aggiungeva che, nel corso di una riunione svoltasi presso il DAFSE, avente ad oggetto la presentazione e la discussione delle conclusioni finali relative alla pratica, i responsabili nazionali avevano formulato le loro osservazioni (punto 24). La Commissione concludeva quindi che, rispettato l'iter contemplato dall'art. 6, N. 1, del regolamento n. 2950/83, era stato deciso che il contributo del Fondo sarebbe stato di 437 452 918 ESC, importo già versato a titolo di primo anticipo (punto 25).
15 Con tre ricorsi depositati nella cancelleria della Corte il 10 ottobre 1991 le resistenti chiedevano l'annullamento della decisione con la quale la Commissione ha ridotto il contributo del Fondo sociale europeo al progetto n. 860012/P1.
16 Con atto depositato il 13 novembre 1991 la Commissione sollevava un'eccezione di irricevibilità a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte. Essa sosteneva in particolare che i ricorsi, essendo diretti contro la decisione comunicata alle ricorrenti con lettere 18 marzo e 24 aprile 1991 del DAFSE, ad esse pervenute il 21 marzo e il 30 aprile 1991, dovessero considerarsi irricevibili essendo stati proposti dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 173, terzo comma, del Trattato CEE. Essa sosteneva inoltre che i ricorsi erano irricevibili anche perché diretti contro la lettera 10 luglio 1991 della Commissione, trasmessa alle ricorrenti con lettera 30 luglio 1991 del DAFSE, in quanto, anche volendo ammettere che tale lettera contenga una decisione, questa non farebbe che confermare la decisione comunicata al DAFSE con lettera 14 febbraio 1991 della Commissione, portata a conoscenza delle ricorrenti il 18 marzo e il 24 aprile 1991.
17 Il 9 novembre 1992 la Corte decideva di esaminare l'eccezione di irricevibilità insieme al merito delle cause.
18 Ai sensi dell'art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), la Corte, con ordinanza 27 settembre 1993, rinviava le presenti cause al Tribunale.
19 A sostegno delle domande d'annullamento le resistenti facevano valere in sostanza quattro motivi, relativi alla violazione dei principi di legalità e di tutela del legittimo affidamento, all'inosservanza di forme sostanziali e delle norme di procedura fissate dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, nonché alla trasgressione delle norme relative alla gestione del Fondo, in particolare degli artt. 1 e 5, n. 4, dello stesso regolamento.
La sentenza impugnata
20 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato in primo luogo se la decisione della Commissione, nei termini in cui era stata portata a conoscenza delle ricorrenti il 30 aprile 1991, fosse tale da consentire alle stesse di promuovere utilmente un ricorso (punto 48).
21 A questo proposito, il Tribunale ha richiamato una costante giurisprudenza (sentenze della Corte 5 marzo 1980, causa 76/79, Koenecke/Commissione, Racc. pag. 665; 5 marzo 1986, causa 59/84, Tezi Textiel/Commissione, Racc. pag. 887, e 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14; sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, «Murgia Messapica»/Commissione, Racc. pag. II-361, punto 29) secondo la quale, in mancanza di pubblicazione o di notificazione di un atto, spetta al soggetto che ha avuto conoscenza dell'esistenza di un atto che lo interessa richiederne, entro un termine ragionevole, il testo integrale; ciò posto, il termine per il ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi, in modo da poter fruire del suo diritto di promuovere un ricorso (punto 49).
22 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la lettera 14 febbraio 1991 contenesse elementi che indicavano l'esistenza della decisione controversa, nonché una motivazione in termini astratti e generici, essa non specificava con precisione i motivi che ne avevano giustificato l'adozione. Infatti, a decorrere dal ricevimento, il 30 aprile 1991, della lettera del DAFSE del 24 aprile 1991, le resistenti avevano chiesto di conoscere i motivi della decisione che negava il pagamento del saldo. Esse avevano ricevuto comunicazione dei detti motivi soltanto il 30 luglio 1991, data alla quale il DAFSE aveva trasmesso loro la citata lettera 10 luglio 1991 della Commissione. Tale lettera illustrava dettagliatamente gli accertamenti compiuti dagli uffici del Fondo, e concludeva per l'esistenza di un importo da rimborsare pari a 71 454 000 ESC. Il Tribunale ha considerato, di conseguenza, che soltanto con la lettera 10 luglio 1991 le resistenti abbiano avuto un'adeguata conoscenza dei motivi della decisione controversa e abbiano potuto utilmente promuovere un ricorso avverso tale decisione (punto 50).
23 Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che il ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa, quale risulta dalla lettera 10 luglio 1991, è stato proposto entro il termine stabilito (punto 51).
24 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il giudizio sul merito del ricorso, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, il motivo attinente all'inosservanza di forme essenziali, che consiste nell'inosservanza delle citate norme di procedura stabilite dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 (punto 57).
25 A questo proposito il Tribunale ha rilevato che la possibilità offerta da questa disposizione allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione di una decisione definitiva di riduzione del contributo del Fondo, sia in merito al principio stesso della riduzione sia in merito al suo importo, costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità delle decisioni di cui trattasi (punto 65).
26 Il Tribunale ne ha dedotto che la presentazione da parte dello Stato membro interessato delle sue osservazioni prima dell'adozione di una decisione di riduzione di un contributo del Fondo deve precedere tale decisione e poter essere dimostrata in modo inequivocabile e con sufficiente chiarezza, escludendosi con ciò che possa essere provata in via presuntiva (punto 66).
27 Per poter accertare se tali requisiti siano stati soddisfatti nella fattispecie, il Tribunale ha esaminato quindi l'oggetto ed il contenuto dei documenti cui la Commissione faceva riferimento. Tali documenti erano relativi a tre missioni di controllo effettuate nei periodi 27 ottobre - 3 novembre 1986, 28 settembre - 2 ottobre 1987 e 26 - 29 luglio 1988, nonché a due riunioni che si erano svolte nel mese di giugno 1988 tra rappresentanti della Commissione e le autorità portoghesi (punti 67-70 e 72-75).
28 Il Tribunale è giunto così alla conclusione che questi documenti non consentono di concludere che la Commissione abbia ottemperato all'obbligo ad essa incombente in forza dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione controversa (punti 71-76).
L'impugnazione
29 A sostegno del ricorso diretto all'annullamento della sentenza impugnata, la Commissione fa valere due motivi, relativi, il primo, alla ricevibilità del ricorso, il secondo, al merito.
Sul primo motivo
30 A sostegno del suo primo motivo, la Commissione fa valere che la giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata non è applicabile nella fattispecie, poiché vale solamente per situazioni in cui manchi del tutto la pubblicazione o la notificazione della decisione. Ora, nel caso di specie, la decisione 14 febbraio 1991 sarebbe stata notificata alle resistenti il 30 aprile 1991, e quindi il termine di ricorso avrebbe cominciato a decorrere da questa data.
31 A questo proposito, occorre rilevare che la notificazione degli atti comunitari, cui fanno riferimento gli artt. 173, quinto comma, e 191 del Trattato CE, comporta necessariamente la comunicazione di un'esposizione dettagliata del contenuto e della motivazione dell'atto notificato. In mancanza di tale esposizione, infatti, il terzo interessato non potrebbe conoscere con certezza il contenuto e i motivi dell'atto di cui si tratta, che gli consentirebbero di proporre utilmente ricorso contro tale decisione (v., in relazione all'art. 191, in particolare la sentenza 13 luglio 1989, causa 58/88, Olbrechts/Commissione, Racc. pag. 2643, punto 10).
32 Questa esigenza può essere soddisfatta soltanto comunicando il testo della decisione di cui si tratta, e non un laconico riassunto del suo contenuto, come quello figurante nella lettera notificata alle resistenti il 30 aprile 1991.
33 Ne consegue che, nel presente caso, il termine di impugnazione ha cominciato a decorrere solamente da questa data, e il primo motivo dev'essere disatteso.
Sul secondo motivo
34 A sostegno del suo secondo motivo, la Commissione fa valere che dagli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale in relazione sia alle condizioni nelle quali sono state effettuate le missioni di controllo, sia ai contatti stretti con il ministro portoghese sia, infine, al contenuto della decisione controversa, che è una soluzione di compromesso a favore delle resistenti, risulta in maniera irrefutabile che le autorità nazionali hanno avuto occasione di presentare osservazioni prima dell'adozione della decisione impugnata, della quale conoscevano peraltro pienamente il tenore. L'affermazione del Tribunale secondo cui la Commissione sarebbe venuta meno all'obbligo di sentire lo Stato membro, ad essa incombente in forza dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, sarebbe quindi inesatta.
35 Occorre rilevare che, in sostanza, questo motivo pone la questione se gli elementi di prova addotti dalla Commissione nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale consentissero a quest'ultimo di concludere con sufficiente certezza che la Commissione è venuta meno all'obbligo di dare allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della decisione.
36 A questo proposito, si deve rilevare che la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non può essere rimessa in discussione, a meno che non si dimostri che il primo giudice ha commesso un errore di diritto (v., in particolare, sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).
37 Nella fattispecie, la Commissione non ha dimostrato che la valutazione del Tribunale degli elementi addotti sia viziata da errore di diritto.
38 Il secondo motivo di impugnazione dev'essere quindi anch'esso disatteso.
39 Considerato quanto precede, il ricorso dev'essere respinto nel suo complesso.
Sulle spese
40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente, e va quindi condannata alle spese del presente procedimento.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.