61995J0134

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 gennaio 1997. - Unità Socio-Sanitaria Locale nº 47 di Biella (USSL) contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Biella - Italia. - Lavoratori - Servizio del collocamento dei lavoratori - Monopolio legale. - Causa C-134/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00195


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione diretta a consentire al giudice nazionale di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una norma nazionale da cui non dipende la soluzione della causa principale

(Trattato CE, art. 177)

2 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Disposizioni del Trattato - Inapplicabilità ad una situazione meramente interna ad uno Stato membro

(Trattato CE, artt. 48, 52 e 59)

Massima


3 La Corte non può statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma comunitaria, chiesta da tale giudice, non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

Ciò si verifica qualora si chieda alla Corte di fornire al giudice nazionale gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che gli consentono di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una norma di diritto nazionale che, in base alle informazioni di cui dispone la Corte, non dovrà essere applicata dal giudice a quo per pronunciarsi sulla causa principale.

4 Gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato non si applicano a una situazione, come quella nella quale una società che ha sede in uno Stato membro fornisce - senza avvalersi di lavoratori cittadini di altri Stati membri, e senza neanche prevedere di avvalersene - prestazioni a un ente pubblico stabilito nel medesimo Stato membro, i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.

Parti


Nel procedimento C-134/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Biella, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Unità Socio-Sanitaria Locale n. 47 di Biella (USSL)

e

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48, 49, 54 e 90 del Trattato CE,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori J.L. Murray, presidente della quarta sezione facente funzione di presidente della sesta sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l'Unità Socio-Sanitaria Locale n. 47 di Biella (USSL), dall'avvocato Marco Bozzalla, del foro di Biella;

- per l'INAIL, dagli avvocati Pasquale Varone, Pasquale Napolitano e Vittorio Lai, del foro di Roma;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Danilo del Gaizo;

- per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Gereon Thiele, Assessor presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'INAIL, del governo italiano e della Commissione all'udienza del 26 settembre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 30 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 24 aprile seguente, la Pretura circondariale di Biella ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dei principi comunitari stabiliti dagli artt. 48, 49, 54 e 90 del Trattato CE.

2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra l'Unità Socio-Sanitaria Locale n. 47 di Biella (in prosieguo l'«USSL») e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in prosieguo: l'«INAIL»), ente pubblico di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardo al pagamento di contributi di previdenza sociale.

3 L'art. 1, n. 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (in prosieguo: la «legge del 1960»), vieta all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

4 L'USSL ha stipulato una convenzione di prestazioni di assistenza sociale con la cooperativa «La Famiglia» per tutto l'anno 1987.

5 Con atto notificato il 21 dicembre 1993, l'INAIL ha ingiunto all'USSL di pagare l'importo di 9 200 105 LIT, a titolo di contributi previdenziali sui salari corrisposti ai lavoratori occupati in base a tale convenzione nel corso del periodo 1_ gennaio -31 dicembre 1987.

6 L'INAIL ha considerato infatti che la convenzione stipulata tra l'USSL e la cooperativa «La Famiglia» configurava un collocamento fittizio di manodopera, vietato dall'art. 1, n. 1, della legge del 1960, in quanto i lavoratori membri della cooperativa esercitavano in realtà le loro attività sotto la direzione del personale dell'USSL. Secondo l'INAIL, tali lavoratori avrebbero dovuto essere considerati dipendenti diretti della USSL, la quale di conseguenza sarebbe tenuta, nella sua veste di effettivo datore di lavoro, a versare contributi assicurativi contro gli infortuni sul luogo di lavoro e le malattie professionali.

7 Con ricorso depositato davanti al Pretore di Biella il 21 gennaio 1994 l'USSL si opponeva all'ingiunzione dell'INAIL.

8 Nella sua ordinanza di rinvio, il Pretore si richiama all'art. 1, n. 1, della legge del 1960 nonché all'art. 11, n. 1, della legge italiana 29 ottobre 1949, n. 264 (in prosieguo: la «legge del 1949»), secondo il quale il collocamento della manodopera nonché qualsiasi altra attività di intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro salariato sono vietati a soggetti diversi dall'ufficio del pubblico collocamento, anche se l'attività si svolge gratuitamente.

9 Esso considera che la tutela legislativa italiana opera indipendentemente da un'espressione di volontà contraria del lavoratore e che la sua applicazione avrebbe come conseguenza, nell'attuale situazione economica e politica, di comprimere ulteriormente il mercato del lavoro, mettendo fuori legge quelle forme associative che garantiscono appunto una maggiore competitività sul mercato stesso.

10 Di conseguenza il combinato disposto dell'art. 1, n. 1, della legge del 1960 e dell'art. 11 della legge del 1949, che prevede di riservare il collocamento dei lavoratori a un monopolio pubblico, gli sembra in contrasto con i principi fondamentali del diritto comunitario riguardanti la libertà di lavoro, di iniziativa economica, di stabilimento, nonché il libero incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la libertà di concorrenza, stabiliti dagli artt. 48, 49, 54 e 90 del Trattato CEE, visto che comunque lo Stato italiano non riesce a soddisfare la domanda nell'ambito del mercato del lavoro.

11 Ritenendo alla luce di quanto sopra che la soluzione del caso di specie dipendesse dall'interpretazione delle precitate norme comunitarie, il Pretore di Biella ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni relative:

1) «alla compatibilità dell'art. 1, comma 1, legge 23.10.1960, n. 1369, coordinato con l'art. 11, comma 1, legge 29.10.1949, n. 264, con i principi comunitari di cui agli artt. 48, 49, 54, 90 Trattato CEE» e al

2) «se comunque tali principi siano immediatamente applicabili con conseguente disapplicazione della normativa italiana»

12 In primo luogo, alla luce del contesto nel quale il giudice a quo ha sottoposto le questioni pregiudiziali, occorre preliminarmente rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte non può statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma comunitaria, chiesta da tale giudice, non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 61).

13 Nella fattispecie, dal fascicolo della causa principale emerge che il contesto concreto della controversia pendente davanti al giudice a quo viene definito dall'art. 1, n. 1, della legge del 1960, che vieta l'intermediazione e l'interposizione nei rapporti di lavoro.

14 Orbene, le questioni pregiudiziali hanno una portata più ampia in quanto esse pongono altresì il problema della compatibilità con il diritto comunitario dell'art. 11, n. 1, della legge del 1949, che stabilisce il principio del divieto di qualsiasi intermediazione, finanche gratuita, allorché il collocamento è affidato agli uffici competenti in materia.

15 Anche se il giudice a quo esprime i propri dubbi sulla compatibilità dell'effetto conseguente all'applicazione del combinato disposto delle due succitate norme sul mercato italiano del lavoro, né l'ordinanza di rinvio né le osservazioni scritte forniscono alla Corte gli elementi di fatto e di diritto che le permettano di interpretare il diritto comunitario, in particolare in materia di concorrenza, alla luce della situazione così creatasi sul mercato italiano.

16 Poiché il giudice a quo omette del pari di esporre perché l'art. 11, n. 1, della legge del 1949 dovrà applicarsi dal canto suo nel contesto della controversia sottopostagli, occorre statuire sulla questione solo nei limiti in cui essa riguarda l'art. 1, n. 1, della legge del 1960 e solleva, sotto tale profilo, un problema d'interpretazione delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi.

17 In secondo luogo, per giurisprudenza costante non spetta alla Corte pronunciarsi, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi d'interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (v., in particolare, sentenza 12 luglio 1979, causa 223/78, Grosoli, Racc. pag. 2621, punto 3).

18 Tenuto conto del riferimento del Pretore di Biella ai principi della libera circolazione delle persone e della libera prestazione di servizi, le questioni pregiudiziali devono essere considerate nel senso che esse tendono, in sostanza, a stabilire se gli artt. 48, 52 e 59 ostino a una norma nazionale che vieta l'intermediazione e l'interposizione nei rapporti di lavoro (prima questione) e se tali norme abbiano un effetto diretto (seconda questione).

Sulla prima questione

19 Per giurisprudenza costante, gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato non sono applicabili ad attività che in tutti i loro elementi rilevanti si collocano all'interno di un solo Stato membro (sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 37; 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen, Racc. pag. I-341, punto 9; e 16 febbraio 1995, cause riunite da C-29/94 a C-35/94, Aubertin e a., Racc. pag. I-301, punto 9).

20 Orbene, dall'ordinanza di rinvio risulta che la cooperativa «La Famiglia» è una società di servizi con sede in Italia e che la stessa ha fornito prestazioni ad un ente pubblico, vale a dire l'USSL, anch'esso stabilito in Italia.

21 Inoltre, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, nessun elemento del fascicolo indica che le prestazioni di cui trattasi siano state effettuate da lavoratori di altri Stati membri, e neanche che tale possibilità sia stata presa in considerazione.

22 Siffatta situazione non presenta quindi alcun elemento di collegamento con una delle situazioni previste dal diritto comunitario nel settore della libera circolazione delle persone e dei servizi.

23 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato non si applicano a una situazione, come quella che ricorre nella fattispecie, i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.

Sulla seconda questione

24 Considerate le soluzioni date alla prima questione pregiudiziale, non occorre statuire sulla seconda questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Le spese sostenute dai governi italiano e tedesco, e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Biella con ordinanza 30 marzo 1995, dichiara:

Gli articoli 48, 52 e 59 del Trattato CE non si applicano a una situazione i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.