61995J0122

Sentenza della Corte del 10 marzo 1998. - Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell'Unione europea. - Accordo quadro sulle banane - GATT 1994 - Atto di conclusione. - Causa C-122/95.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00973


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ricorso di annullamento - Termini - Decorrenza - Data in cui si è avuto conoscenza dell'atto - Carattere subordinato - Decisione del Consiglio con la quale è stato approvato, in nome della Comunità, un accordo internazionale - Data di pubblicazione

(Trattato CE, art. 173, quinto comma)

2 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Decisione del Consiglio con la quale è stato approvato, in nome della Comunità, un accordo internazionale

(Trattato CE, art. 173)

3 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Decisione 94/800 relativa alla conclusione degli accordi dell'Uruguay Round - Ricorso mirante all'annullamento della decisione in una misura limitata - Ricevibilità

[Trattato CE, art. 173; regolamento (CE) del Consiglio n. 3290/94; decisione del Consiglio 94/800/CE]

4 Accordi internazionali - Organizzazione mondiale del commercio - GATT 1994 - Accordo quadro tra la Comunità e taluni paesi terzi sulle banane - Decisione 94/800 - Ripartizione del contingente doganale in contingenti nazionali - Discriminazione - Insussistenza - Diritto di proprietà - Diritti acquisiti - Libero esercizio delle attività professionali - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza - Introduzione di un regime di licenze di esportazione che colpisce solo gli operatori delle categorie A e C - Violazione del principio di non discriminazione

(Trattato CE, art. 40, n. 3; accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994; regolamento del Consiglio n. 404/93; decisione del Consiglio 94/800)

Massima


5 Dalla formulazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, relativo al termine per la presentazione del ricorso di annullamento, emerge che il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell'atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto.

Poiché costituisce prassi costante che gli atti del Consiglio recanti conclusione di accordi internazionali che vincolano la Comunità vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, uno Stato membro che agisce per l'annullamento di una decisione con la quale è stato approvato in nome della Comunità un tale accordo e che ha certo avuto conoscenza di tale decisione fin dalla sua adozione può legittimamente prevedere che la decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale. In quanto poi questa pubblicazione è effettivamente avvenuta meno di due mesi dopo l'adozione della decisione, la data della pubblicazione fa decorrere il termine per la presentazione del ricorso, anche se il testo pubblicato figura nella rubrica «Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità».

6 La facoltà che ha uno Stato membro di presentare un ricorso di annullamento contro una decisione del Consiglio recante conclusione di un accordo internazionale e la possibilità di cui esso dispone di chiedere, in tale occasione, provvedimenti provvisori in sede di urgenza non sono messe in discussione dal fatto che tale accordo sia stato stipulato senza riserve dalla Comunità e vincoli, sia sul piano del diritto comunitario sia su quello del diritto internazionale, le istituzioni e gli Stati membri.

7 Non si oppone alla ricevibilità di un ricorso di annullamento rivolto contro la decisione 94/800, relativa alla conclusione in nome della Comunità degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in quanto il Consiglio vi ha approvato la conclusione dell'accordo quadro delle banane su taluni paesi terzi, la circostanza che questo accordo quadro costituisce solo un elemento dell'insieme di tali accordi.

Da un lato infatti non risulta che l'annullamento della decisione di cui trattasi, solo in quanto reca conclusione dell'accordo quadro, abbia per effetto di rendere inoperanti altre concessioni e impegni reciproci decisi nell'ambito dell'Uruguay Round. Dall'altro, nel settore dell'agricoltura, l'attuazione interna di tali accordi ad opera del regolamento n. 3290/94 è stata effettuata mediante adeguamenti apportati separatamente alle varie normative comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di modo che un eventuale annullamento della decisione controversa, nella misura sopra menzionata, non sarebbe atta ad incidere sugli adeguamenti apportati a settori diversi da quello della banana.

8 Il regime istituito dall'accordo quadro sulle banane concluso tra la Comunità e taluni paesi terzi, inserito in un allegato del GATT del 1994 che costituisce a sua volta un allegato dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, accordo che è stato approvato in nome della Comunità con la decisione 94/800, prevede, al punto 2 dell'accordo quadro, che il contingente doganale per le importazioni di banane provenienti da paesi terzi e di banane ACP non tradizionali è diviso in quote parti specifiche concesse a diversi paesi o gruppi di paesi terzi riservando una determinata percentuale agli Stati contraenti dell'accordo quadro e, al punto 6, che solo gli operatori delle categorie A e C, ad esclusione della categoria B (comprendente gli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali), sono obbligati a procurarsi licenze di esportazione presso le autorità competenti degli Stati contraenti al fine dell'importazione di banane provenienti da questi paesi.

La ripartizione del contingente doganale in contingenti nazionali, che favorisce taluni paesi terzi e limita così le possibilità, per gli operatori delle categorie A e C, di importare banane provenienti da altri paesi terzi, non viola il principio generale di non discriminazione.

Infatti, non esiste in diritto comunitario un principio generale che imponga alla Comunità, nelle relazioni esterne, di riservare sotto ogni aspetto un trattamento uguale ai vari paesi terzi e, se una differenza di trattamento fra paesi terzi non è incompatibile con il diritto comunitario, non si può nemmeno considerare incompatibile con tale diritto la differenza di trattamento fra operatori economici comunitari che sia solo una conseguenza automatica dei diversi trattamenti riservati ai paesi terzi con i quali tali operatori hanno stretto relazioni commerciali. Ora, le restrizioni alle possibilità di importazione che l'istituzione dei contingenti nazionali può comportare per gli operatori economici delle categorie A e C sono conseguenza automatica dei diversi trattamenti concessi ai paesi terzi, a seconda che essi siano o meno parti contraenti dell'accordo quadro e a seconda dell'entità del contingente che è loro attribuito in tale accordo.

Nemmeno la ripartizione in contingenti nazionali costituisce una violazione dei diritti fondamentali o dei principi generali del diritto.

Per quanto riguarda infatti il diritto di proprietà, nessun operatore economico può rivendicare un tale diritto su una quota di mercato da esso detenuta in un momento precedente l'adozione di tale regime né far valer un diritto quesito o il legittimo affidamento sulla conservazione della situazione così come esisteva prima di quest'ultima. Le restrizioni alla facoltà di importare banane da taluni paesi terzi conseguenti alla ripartizione del contingente doganale sono inerenti agli obiettivi di interesse generale comunitario perseguiti con l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e non pregiudicano indebitamente il libero esercizio delle attività professionali degli operatori colpiti. Per quanto riguarda infine il principio di proporzionalità, non risulta che la ripartizione del contingente globale per i paesi terzi in contingenti nazionali attribuiti a taluni di essi fosse manifestamente inidonea a realizzare gli obiettivi perseguiti, cioè lo smaltimento della produzione comunitaria e della produzione ACP tradizionale di banane e l'integrazione dei vari mercati nazionali fino allora isolati.

Invece, la disparità di trattamento consistente nell'esonero degli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione, che comporta unicamente per gli operatori delle categorie A e C un aumento del prezzo di acquisto delle banane originarie dei paesi terzi interessati dell'ordine del 33%, è incompatibile con il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, che è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario, e comporta l'annullamento della decisione 94/800, in quanto il citato accordo quadro esonera gli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione che esso prevede.

E' vero che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, istituita dal regolamento n. 404/93, ed in particolare il regime di ripartizione del contingente doganale, comporta talune restrizioni o disparità di trattamento a danno degli operatori delle categorie A e C, che non sono incompatibili con principio generale di non discriminazione in quanto sono inerenti all'obiettivo dell'integrazione di mercati fino ad allora isolati, tenuto conto della diversa situazione nella quale versavano le diverse categorie di operatori economici prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ed è vero anche che il perseguimento dell'obiettivo di quest'ultima, che consiste nel garantire lo smaltimento della produzione comunitaria e della produzione tradizionale ACP, implica il raggiungimento di un certo equilibrio tra le varie categorie di operatori interessati.

Tuttavia non è dimostrato che questo equilibrio, nella misura in cui è stato compromesso dall'incremento del contingente doganale e dalla concomitante riduzione dei dazi doganali previsti nell'accordo quadro, di cui si giovano anche gli operatori della categoria B, abbia potuto essere ristabilito solo con la concessione di un beneficio sostanziale a questa stessa categoria di operatori e quindi a prezzo di una nuova disparità di trattamento a danno delle altre categorie di operatori che, già al momento dell'istituzione del contingente doganale e dei criteri di ripartizione di quest'ultimo, avevano subito restrizioni e disparità di trattamento analoghe.

Del resto, l'istituzione del regime delle licenze di esportazione mira, oltre che a ripristinare detto equilibrio, a fornire un sostegno finanziario ai paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo quadro e a compensare così le restrizioni che il regolamento n. 404/93 ha imposto allo smercio di banane provenienti da questi paesi a vantaggio delle banane comunitarie e ACP. Ora, non risulta che l'aumento del contingente doganale e la sua ripartizione in contingenti nazionali nonché la concomitante riduzione dei dazi non fossero sufficienti per compensare tali limitazioni e che questo obiettivo abbia dovuto pertanto essere realizzato mediante l'imposizione di un onere finanziario ad una parte soltanto degli operatori economici che effettuano importazioni provenienti da questi paesi.

Parti


Nella causa C-122/95,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e B. Kloke, Oberregierungsrat presso il medesimo ministero, D-53107 Bonn, in qualità di agenti,$

ricorrente,

sostenuta da

Regno del Belgio, rappresentato dal signor J. Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,$

interveniente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori R. Bandilla, direttore presso il servizio giuridico, A. Brautigam, consigliere giuridico, e J.-P. Hix, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,$

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato dal signor A. Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,$

Repubblica francese, rappresentata dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,$

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori T. Christoforou e U. Wölker, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,$

intervenienti,

avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), in quanto il Consiglio ha ivi approvato la conclusione dell'accordo quadro sulle banane con la Repubblica della Costa Rica, la Repubblica di Colombia, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 febbraio 1997, nel corso della quale il governo tedesco era rappresentato dal signor E. Röder, il governo belga dal signor J. Devadder, il Consiglio dai signori A. Brautigam e J.-P. Hix, il governo spagnolo dalla signora R. Silva de Lapuerta, il governo francese dal signor F. Pascal, attaché d'administration centrale presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e la Commissione dai signori U. Wölker, P.J. Kuyper, consigliere giuridico, e K.-D. Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 giugno 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1995 la Repubblica federale di Germania ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, l'annullamento dell'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), in quanto il Consiglio ha ivi approvato la conclusione dell'accordo quadro sulle banane con la Repubblica della Costa Rica, la Repubblica di Colombia, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela (in prosieguo: l'«accordo quadro»).

2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha istituito, al titolo IV un regime comune degli scambi con i paesi terzi in sostituzione dei vari regimi nazionali precedenti.

3 L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella sua versione originale, prevedeva per ogni anno l'apertura di un contingente doganale di 2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell'ambito di questo contingente le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette ad un dazio doganale di 100 ECU per tonnellata, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali erano soggette a dazio zero.

4 L'art. 19, n. 1, di questo regolamento opera una ripartizione del contingente doganale, che è aperto fino al 66,5% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali, al 30% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali e al 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali.

5 L'art. 20 del regolamento n. 404/93 incarica la Commissione di adottare le modalità di attuazione del titolo IV.

6 Pertanto la Commissione ha adottato il regolamento (CEE)10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6). Questo regolamento riproduce la ripartizione del contingente doganale tra le tre categorie di operatori economici denominate «categorie A, B e C».

7 Il 19 febbraio 1993 la Repubblica di Colombia, la Repubblica della Costa Rica, la Repubblica del Guatemala, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela hanno chiesto alla Comunità di avviare consultazioni, ai sensi dell'art. XXII, n. 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (in prosieguo: il «GATT»), relativamente al regolamento n. 404/93. Poiché le consultazioni non hanno portato ad una soluzione soddisfacente, gli Stati latino-americani di cui trattasi hanno avviato, nell'aprile 1993, il procedimento di composizione delle controversie previsto dall'art. XXIII, n. 2, del GATT.

8 Il 18 gennaio 1994 il gruppo di periti istituito nell'ambito di tale procedimento ha presentato una relazione nella quale ha concluso per l'incompatibilità con le norme del GATT del regime d'importazione istituito dal regolamento n. 404/93.

9 Questa relazione non è stata adottata dai contraenti del GATT.

10 Il 28 e il 29 marzo 1994 la Comunità è pervenuta ad un accordo con la Repubblica della Colombia, la Repubblica della Costa Rica, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela sotto forma di un accordo quadro.

11 L'accordo quadro si compone di due documenti; il primo, recante il titolo «Risultato convenuto in seguito ai negoziati tra la Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua, il Venezuela e la Comunità europea in ordine al regime comunitario di importazione delle banane», costituisce una specie di preambolo dell'accordo vero e proprio; il secondo documento, intitolato «Accordo quadro sulle banane», contiene le disposizioni tecniche dell'accordo con i paesi latino-americani.

12 Nel primo documento si conviene quanto segue:

«Il progetto di accordo sulle banane qui accluso costituisce un risultato soddisfacente dei negoziati sulle banane nell'ambito dell'Uruguay Round.

L'accordo costituisce inoltre il risultato dei negoziati e delle consultazioni ai sensi dell'art. XXVIII che hanno avuto luogo tra la CE e i paesi sopra menzionati in ordine alle banane.

L'accordo costituisce inoltre una composizione della lite sulle banane, oggetto di una relazione del gruppo di esperti del GATT. Si è pertanto convenuto che la Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua, il Venezuela e la CE rinunceranno a chiedere l'adozione della detta relazione del gruppo di esperti.

La Colombia, la Costa Rica, il Nicaragua e il Venezuela hanno convenuto di non avviare il procedimento di composizione delle liti del GATT contro il regime comunitario di importazione di banane per la durata dell'accordo qui allegato».

13 Il secondo documento, che costituisce l'accordo quadro vero e proprio, fissa, al punto 1, il contingente doganale globale di base a 2 100 000 tonnellate per il 1994 e a 2 200 000 tonnellate per il 1995 e gli anni seguenti, fatto salvo qualunque incremento risultante dall'ampliamento della Comunità.

14 Al punto 2, l'accordo quadro stabilisce le percentuali di questo contingente attribuite rispettivamente alla Colombia, alla Costa Rica, al Nicaragua e al Venezuela. Questi Stati ricevono il 49,4% del contingente totale, mentre alla Repubblica dominicana e agli altri Stati ACP sono state attribuite 90 000 tonnellate per le importazioni non tradizionali, mentre il surplus spetta agli altri paesi terzi.

15 Nei punti 3-5 è disciplinata l'applicazione o la modifica dei contingenti per ciascun paese nel caso in cui uno di essi non possa utilizzare il proprio contingente o in caso di aumento del contingente globale.

16 Il punto 6 prevede che la gestione dei contingenti, ivi compreso qualsiasi aumento, resti immutata rispetto alle disposizioni del regolamento n. 404/93. Tale punto prevede inoltre quanto segue:

«I paesi fornitori ai quali è stato assegnato un contingente specifico possono rilasciare licenze di esportazione speciali per un quantitativo che può raggiungere il 70% del loro contingente; dette licenze costituiscono una condizione previa per il rilascio, da parte della Comunità, di titoli di importazione di banane provenienti da detti paesi da parte degli operatori della "categoria A" e della "categoria C".

L'autorizzazione al rilascio delle licenze di esportazione speciali viene concessa dalla Commissione in modo che sia possibile migliorare la regolarità e la stabilità dei rapporti commerciali fra produttori e importatori e a condizione che le licenze di esportazione vengano rilasciate senza discriminazioni fra gli operatori».

17 Il punto 7 fissa il dazio doganale del contingente a 75 ECU per tonnellata.

18 In forza dei punti 8 e 9, il sistema convenuto sarebbe entrato in vigore dal 1_ ottobre 1994 e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 2002.

19 In base ai punti 10 e 11,

«Il presente accordo sarà incorporato nell'elenco della Comunità per l'Uruguay Round.

Il presente accordo contiene una composizione della controversia tra la Colombia, la Costa Rica, il Venezuela, il Nicaragua e la Comunità in ordine al regime comunitario per le banane. Le parti del presente accordo rinunceranno a chiedere l'adozione della relazione su tale questione del gruppo di esperti del GATT».

20 I punti 1 e 7 dell'accordo quadro sono stati inseriti nell'allegato LXXX del GATT del 1994 che contiene l'elenco delle concessioni doganali della Comunità. Il GATT del 1994 costituisce a sua volta l'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»). Un allegato di tale allegato LXXX riporta l'accordo quadro.

21 Il 25 luglio 1994 la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Corte un parere relativo alla compatibilità dell'accordo quadro con il Trattato.

22 Con sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973), la Corte ha respinto il ricorso di annullamento del regolamento n. 404/93, presentato dalla Repubblica federale di Germania.

23 In una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio in data 20 dicembre 1994, avente ad oggetto l'adozione della decisione di conclusione degli accordi dell'Uruguay Round, prevista per il 22 dicembre seguente, il governo tedesco ha sottolineato che, «benché avesse approvato la decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità dell'accordo relativo all'OMC, esso considera illegittimo l'accordo quadro» e che questa approvazione «non può essere interpretata come una approvazione» dell'accordo quadro.

24 Il 21 dicembre 1994 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 3224/94 che stabilisce misure transitorie per l'attuazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 337, pag. 72)

25 Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato all'unanimità la decisione controversa il cui art. 1, n. 1, primo trattino, è così formulato:

«1. Sono approvati a nome della Comunità europea, relativamente alla parte di sua competenza, gli accordi e atti multilaterali seguenti:

- l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo».

26 Questa decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 336 (pag. 1), recante la data del 23 dicembre 1994, sotto la rubrica «Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità». Stando ad un'informazione proveniente dall'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 336 è stata disponibile solo a decorrere dal 13 febbraio 1995.

27 Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), contiene un allegato XV relativo alle banane. Questo allegato prevede che l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 vada modificato nel senso che, per il 1994, il volume del contingente doganale è fissato a 2,1 milioni di tonnellate e, per gli anni seguenti, a 2,2 milioni di tonnellate. Nell'ambito di questo contingente, le importazioni di banane dai paesi terzi sono assoggettate alla riscossione di un dazio doganale di 75 ECU per tonnellata.

28 Il regolamento (CE) della Commissione 1_ marzo 1995, n. 478, che stabilisce modalità d'applicazione complementari del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13), mira ad adottare le misure necessarie per l'attuazione, su una base che non sia più transitoria, dell'accordo quadro.

29 Nel parere 3/94 del 13 dicembre 1995 (Racc. pag. I-4577) la Corte ha constatato che non occorreva rispondere alla domanda di parere della Repubblica federale di Germania, essendo quest'ultima divenuta priva di oggetto per il fatto che l'accordo quadro, inserito negli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, era stato stipulato con detti accordi dopo che la Corte era stata interpellata.

Sulla ricevibilità del ricorso

30 Il Consiglio deduce diversi motivi di irricevibilità del ricorso relativi al ritardo nella presentazione di quest'ultimo e al fatto che l'accordo quadro, una volta approvato, vincola la Comunità agli Stati membri e costituisce una parte del complesso dell'accordo che istituisce l'OMC.

31 Innanzi tutto il Consiglio, sostenuto dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese e dalla Commissione, sostiene che il ricorso è irricevibile poiché, in violazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato CE, esso non è stato presentato nel termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui la ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto impugnato, nella fattispecie il 22 dicembre 1994, data di adozione della decisione controversa da parte del Consiglio.

32 A sostegno di questo motivo di irricevibilità, il Consiglio fa valere che la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o, quando, come nel caso di specie, quest'ultima non corrisponde alla data in cui la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee è stata effettivamente disponibile, la data di uscita effettiva di quest'ultima potrebbe essere presa in considerazione come dies a quo del termine di impugnazione solo per gli atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità, il che non si verifica nel caso della decisione controversa.

33 La Repubblica federale di Germania replica che dalla formulazione dell'art. 173, quinto comma, del Trattato risulta che la data in cui la ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto potrebbe essere presa in considerazione solo in mancanza di una pubblicazione o di una notifica dell'atto e che a tale riguardo la circostanza che la decisione controversa non costituisce un atto per cui la pubblicazione è una condizione di applicabilità è inconferente.

34 Ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, i ricorsi previsti in tale articolo devono essere presentati entro due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notifica al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

35 Dalla formulazione stessa di questa disposizione emerge che il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell'atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto.

36 Occorre constatare poi che costituisce prassi costante che gli atti del Consiglio recanti conclusione di accordi internazionali che vincolano la Comunità europea vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

37 La ricorrente poteva quindi legittimamente prevedere che la decisione controversa, con la quale sono stati approvati, in nome della Comunità europea, in particolare l'accordo che istituisce l'OMC nonché gli accordi che figurano in allegato a quest'ultimo, tra cui il GATT 1994, sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

38 La pubblicazione è effettivamente avvenuta meno di due mesi dopo l'adozione dell'atto da parte del Consiglio, in quanto la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in cui ha avuto luogo è stata disponibile a decorrere dal 13 febbraio 1995.

39 Alla luce di queste considerazioni occorre concludere che, nel caso di specie, il termine di impugnazione ha cominciato a decorrere dalla data della pubblicazione.

40 Poiché la Repubblica federale di Germania ha proposto il presente ricorso entro un termine inferiore a due mesi a decorrere dall'uscita effettiva della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in cui è avvenuta la pubblicazione della decisione controversa, il primo motivo di irricevibilità, relativo al ritardo nella presentazione del ricorso, deve essere respinto.

41 In secondo luogo, il Consiglio sostiene che uno Stato membro non potrebbe mettere in discussione, con un ricorso di annullamento dell'atto con cui viene concluso in nome della Comunità, un accordo internazionale stipulato senza riserve da quest'ultima e che vincola, sia sul piano del diritto comunitario sia su quello del diritto internazionale, le istituzioni e gli Stati membri.

42 A tale riguardo è sufficiente ricordare che al punto 22 del citato parere 3/94 la Corte, per giustificare che non occorreva rispondere a una domanda di parere presentata ai sensi dell'art. 228, n. 6, del Trattato, quando l'accordo internazionale al quale questa domanda si riferisce era già stato concluso, ha esplicitamente dichiarato che, in ogni caso, lo Stato o l'istituzione comunitaria che ha presentato la domanda di parere dispone del ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio di stipulare l'accordo, nonché della facoltà di chiedere, in tale occasione, provvedimenti provvisori in sede di urgenza.

43 Il Consiglio sostiene in terzo luogo che l'accordo quadro costituisce solo un elemento del complesso degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il suo annullamento non potrebbe pertanto essere chiesto isolatamente, salvo rimettere in discussione il fragile equilibro delle concessioni e degli impegni reciproci negoziati in tale ambito. Il Consiglio fa valere, a sostegno di questo motivo, la sentenza 28 aprile 1988, cause riunite 31/86 e 35/86, LAISA e CPC España/Consiglio (Racc. pag. 2285), in cui la Corte avrebbe dichiarato che rimettere in discussione talune disposizioni dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), in quanto elementi di un insieme più vasto che sancisce i risultati dei negoziati di adesione, non era ammissibile.

44 A tale riguardo occorre sottolineare innanzi tutto che, al punto 18 della citata sentenza LAISA CPC España/Consiglio, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento in quanto le disposizioni impugnate facevano parte integrante dell'atto di adesione e non costituivano quindi un atto del Consiglio ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

45 Occorre rilevare inoltre che nel caso di specie il Consiglio non fa valere alcun elemento particolare atto a dimostrare che l'annullamento della decisione controversa, solo in quanto comporta conclusione dell'accordo quadro, ha per effetto di rendere inoperanti altre concessioni e impegni reciproci decisi nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round.

46 Va rilevato altresì che, nel settore dell'agricoltura, l'attuazione interna degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, mediante il regolamento n. 3290/94, è stata effettuata mediante adeguamenti apportati separatamente alle varie normative comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Alla luce di queste considerazioni, un eventuale annullamento della decisione controversa, nella parte in cui comporta conclusione dell'accordo quadro, non sarebbe atta ad incidere sugli adeguamenti apportati a settori diversi da quello della banana.

47 Non potendo essere accolto nessuno dei motivi di irricevibilità dedotti dal Consiglio, il ricorso è pertanto ricevibile.

Sul merito

48 La Repubblica federale di Germania, sostenuta dal Regno del Belgio, fa valere che il regime istituito dall'accordo quadro colpisce gli operatori delle categorie A e C nei loro diritti fondamentali, cioè il diritto al libero esercizio della loro professione e il diritto di proprietà, e li discrimina rispetto agli operatori della categoria B. Fra l'altro, questo accordo contravverrebbe ai principi del rispetto del legittimo affidamento e di proporzionalità.

49 A sostegno di questi motivi la ricorrente chiarisce che l'attribuzione di contingenti nazionali ai paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo quadro limita le possibilità, per gli operatori delle categorie A e C, di importare banane originarie di altri paesi terzi. Essa rischierebbe inoltre di privare questi operatori del valore inerente a marchi di prodotti basati sul paese di origine e li obbligherebbe a procedere ad una onerosa diversificazione delle loro fonti di approvvigionamento.

50 La Repubblica federale di Germania sottolinea altresì che il regime delle licenze di esportazione comporta il pagamento di tributi ai paesi che le rilasciano e produce in tale modo un rincaro delle importazioni provenienti da questi ultimi. Alla luce di queste considerazioni l'applicazione del regime delle licenze di esportazione ai soli operatori delle categorie A e C comporterebbe una discriminazione di questi ultimi rispetto agli operatori della categoria B, che sarebbero già privilegiati per il fatto che il criterio di ripartizione, istituito dal regolamento n. 404/93, si applica all'incremento del contingente doganale previsto nell'accordo quadro. Secondo la ricorrente, questa discriminazione non potrebbe essere giustificata dall'interesse della Comunità a porre fine alla contestazione, da parte dei paesi terzi interessati, del regime comunitario di importazione di banane dinanzi agli organismi del GATT.

51 Il Consiglio, sostenuto dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese e dalla Commissione, contesta che l'accordo quadro contravvenga ai principi fondamentali del diritto comunitario richiamati dalla ricorrente. Esso sostiene che all'introduzione dei contingenti nazionali e del regime delle licenze di esportazione non consegue un deterioramento della situazione concorrenziale degli operatori delle categorie A e C. A tale riguardo esso osserva che l'incremento del contingente doganale e la riduzione dei dazi, contenuti nell'accordo quadro, accrescono la disponibilità di banane di paesi terzi e aumentano le possibilità di concorrenza tra gli operatori di tutte le categorie.

52 Il Consiglio e le parti che sono intervenute a sostegno delle sue conclusioni aggiungono che la disparità di trattamento derivante dall'esonero degli operatori della categoria B dall'obbligo di procurarsi costose licenze di esportazione è oggettivamente giustificata dalla necessità di ripristinare tra questi operatori e quelli delle categorie A e C l'equilibro concorrenziale che il regolamento n. 404/93 ha avuto come fine di istituire. Essi fanno presente al riguardo che, nella citata sentenza Germania/Consiglio, la Corte ha ammesso la legittimità di taluni benefici attribuiti agli operatori della categoria B per la necessità di realizzare un tale equilibro. Ora, l'aumento del contingente doganale e la riduzione dei dazi convenuti nell'accordo quadro avrebbero avuto come effetto di rompere tale equilibro a danno degli operatori della categoria B.

53 Per valutare la fondatezza del presente ricorso occorre esaminare innanzi tutto il motivo relativo alla violazione del principio generale di non discriminazione e successivamente i motivi inerenti rispettivamente alla violazione del diritto di proprietà, del diritto al libero esercizio di una professione, del principio della tutela del legittimo affidamento nonché del principio di proporzionalità.

Sul motivo relativo alla violazione del principio generale di non discriminazione

54 Al fine di valutare la fondatezza del motivo relativo alla violazione del principio generale di non discriminazione occorre distinguere tra l'introduzione dei contingenti nazionali e l'esonero degli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione.

55 Per quanto riguarda il primo aspetto, va sottolineato che nella citata sentenza Germania/Consiglio la Corte ha ammesso la legittimità dell'istituzione del contingente doganale globale per le importazioni delle banane di paesi terzi e delle banane ACP non tradizionali in contrapposizione alle importazioni tradizionali provenienti dagli Stati ACP che fruiscono, in virtù della convenzione di Lomé, di un regime di favore.

56 Occorre anche ricordare che in diritto comunitario non esiste un principio generale che imponga alla Comunità, nelle relazioni esterne, di riservare sotto ogni aspetto un trattamento uguale ai vari paesi terzi. Pertanto, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 28 ottobre 1982 (causa 52/81, Faust/Commissione, Racc. pag. 3745, punto 25), se una differenza di trattamento fra paesi terzi non è incompatibile con il diritto comunitario, non si può nemmeno considerare incompatibile con tale diritto la differenza di trattamento fra operatori economici comunitari che sia solo una conseguenza automatica dei diversi trattamenti riservati ai paesi terzi con i quali tali operatori hanno stretto relazioni commerciali.

57 Ora, si deve rilevare che le restrizioni alle possibilità di importazione che l'istituzione dei contingenti nazionali può comportare per gli operatori economici delle categorie A e C sono conseguenza automatica dei diversi trattamenti concessi ai paesi terzi, a seconda che essi siano o meno parti contraenti dell'accordo quadro e a seconda dell'entità del contingente che è loro attribuito in tale accordo.

58 Pertanto, il motivo relativo alla violazione del principio generale di non discriminazione è infondato nella parte in cui verte sull'istituzione dei contingenti nazionali.

59 Per quanto riguarda la disparità di trattamento consistente nell'esonero degli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione, occorre constatare innanzi tutto che essa non è la conseguenza automatica di un qualsiasi trattamento differente concesso a taluni paesi terzi rispetto a quello concesso ad altri.

60 Infatti, questa disparità di trattamento non trova la sua origine nel fatto che il regime delle licenze di esportazione, come previsto nell'accordo quadro, si applica alle importazioni provenienti da taluni paesi terzi, siano o meno essi parti contraenti dell'accordo quadro, ma deriva dal fatto che, tra gli operatori comunitari che hanno stretto rapporti commerciali con i paesi terzi alle cui importazioni si applica il regime delle licenze di esportazione, taluni si trovano assoggettati all'obbligo di procurarsi licenze di esportazione mentre altri ne sono esonerati.

61 Si deve poi sottolineare che questa disparità di trattamento degli operatori delle categorie A e C rispetto a quelli della categoria B è manifesta in quanto, come la ricorrente ha sostenuto e il Consiglio ha esplicitamente ammesso, l'assoggettamento al regime delle licenze di esportazione comporta, per i primi, un incremento del prezzo di acquisto delle banane originarie dei paesi terzi interessati dell'ordine del 33% rispetto al prezzo pagato dai secondi.

62 Occorre quindi esaminare se questa disparità di trattamento sia incompatibile con il divieto di cui all'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, che è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e Ströh, Racc. pag. 1753, punto 7, e cause riunite 124/76 e 20/77, Moulins e Huileries de Pont-à-Mousson e Providence agricole de la Champagne, Racc. pag. 1795, punto 16, e 25 ottobre 1978, causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig e De Bijenkonf, Racc. pag. 1991, punto 26, e cause riunite 103/77 e 145/77, Royal Scholten-Honig e Tunnel Refineries, Racc. pag. 2037, punto 26), o se invece essa possa essere oggettivamente giustificata, come sostengono in particolare il Consiglio e la Commissione, con la necessità di ripristinare l'equilibrio concorrenziale tra queste categorie di operatori.

63 A tale riguardo si deve sottolineare che nella citata sentenza Germania/Consiglio la Corte ha ammesso che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, istituita dal regolamento n. 404/93, ed in particolare il regime di ripartizione del contingente doganale, comporta talune restrizioni o disparità di trattamento a danno degli operatori delle categorie A e C, che vedono limitate le loro possibilità di importazione di banane provenienti da paesi terzi, mentre gli operatori della categoria B, che erano obbligati a smerciare fino ad allora essenzialmente banane comunitarie e ACP, ottengono la possibilità di importare determinati quantitativi di banane di paesi terzi.

64 La Corte ha considerato che un trattamento differenziato di questo genere appare tuttavia inerente all'obiettivo dell'integrazione di mercati fino ad allora isolati, tenuto conto della diversa situazione nella quale versavano le diverse categorie di operatori economici prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, e che il perseguimento dell'obiettivo di quest'ultima, che consiste nel garantire lo smaltimento della produzione comunitaria e della produzione tradizionale ACP, implica il raggiungimento di un certo equilibrio tra le varie categorie di operatori interessati (punto 74).

65 Pertanto, se l'equilibrio così creato dal regolamento n. 404/93 viene meno a causa della modifica di uno o più dei parametri che contribuiscono a mantenerlo, come, ad esempio, il livello del contingente doganale o quello dei dazi che si applicano alle importazioni, anche se per motivi estranei all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, può risultarne necessario il ripristino. Occorre tuttavia accertare ancora se, nel caso di specie, tale ripristino sia potuto avvenire legittimamente a danno degli operatori economici delle categorie A e C mediante un provvedimento come l'esonero degli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione.

66 A tale riguardo occorre constatare che il regime di ripartizione del contingente doganale istituito dal regolamento n. 404/93, che riserva il 30% del contingente agli operatori della categoria B, si applica anche all'aumento di tale contingente convenuto nell'accordo quadro.

67 Ne deriva che gli operatori della categoria B fruiscono, allo stesso titolo di quelli delle categorie A e C, dell'aumento del contingente e della concomitante riduzione dei dazi doganali che, secondo il Consiglio e la Commissione, sono all'origine del deterioramento dell'equilibrio tra le varie categorie di operatori interessati. D'altra parte, le restrizioni e disparità di trattamento a danno degli operatori delle categorie A e C inerenti al regime d'importazione di banane istituito dal regolamento n. 404/93 si ravvisano anche relativamente alla parte del contingente corrispondente a questo aumento.

68 Alla luce di queste considerazioni occorre ammettere che, per giustificare il ricorso ad un provvedimento come quello in parola, il Consiglio avrebbe dovuto dimostrare che l'equilibrio compromesso dall'incremento del contingente doganale e dalla concomitante riduzione dei dazi, di cui si giovano anche gli operatori della categoria B, ha potuto essere ristabilito solo mediante la concessione di un beneficio sostanziale a questa stessa categoria di operatori e quindi a prezzo di una nuova disparità di trattamento a danno delle altre categorie di operatori che già al momento dell'istituzione del contingente doganale e dei criteri di ripartizione di quest'ultimo avevano subito restrizioni e disparità di trattamento analoghe.

69 Ora, si deve constatare che nel caso di specie il Consiglio, allegando il deterioramento di tale equilibrio e limitandosi a sostenere che l'esenzione degli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione era giustificato dalla necessità di ripristinare tale equilibrio, non ha fornito questa prova.

70 Occorre rilevare anche che il Consiglio ammette esplicitamente che l'istituzione del regime delle licenze di esportazione mira, oltre al ripristino dell'equilibrio tra le varie categorie di operatori economici, a fornire un sostegno finanziario ai paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo quadro ed a compensare così le restrizioni che il regolamento n. 404/93 ha imposto allo smercio di banane provenienti da questi paesi a vantaggio delle banane comunitarie e ACP.

71 Va tuttavia sottolineato che il Consiglio non ha fornito alla Corte elementi sufficienti in grado di chiarire che l'aumento del contingente doganale e la sua ripartizione in contingenti nazionali nonché la concomitante riduzione dei dazi non erano sufficienti per compensare le limitazioni che il regolamento n. 404/93 aveva imposto allo smercio di banane provenienti dai paesi terzi contraenti dell'accordo quadro e che questo obiettivo ha dovuto pertanto essere realizzato mediante l'imposizione di un onere finanziario ad una parte soltanto degli operatori economici che effettuano importazioni provenienti da questi paesi.

72 Di conseguenza si deve concludere che il motivo relativo alla violazione del principio generale di non discriminazione è fondato per quanto riguarda l'esonero degli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione previsto nell'accordo quadro.

73 Pertanto la fondatezza degli altri motivi va esaminata solo nei limiti in cui essi sono rivolti contro l'istituzione dei contingenti nazionali.

Sui motivi relativi alla violazione del diritto di proprietà, del diritto al libero esercizio di una professione, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità

74 Occorre ricordare che i motivi relativi alla violazione del diritto di proprietà, del diritto al libero esercizio di una professione, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità erano già stati dedotti dalla ricorrente nella causa conclusasi con la citata sentenza Germania/Commissione nei confronti del regime degli scambi con i paesi terzi istituito al titolo IV del regolamento n. 404/93, ed in particolare dell'apertura di un contingente doganale per le importazioni delle banane dai paesi terzi e delle banane ACP non tradizionali nonché delle modalità di ripartizione di questo contingente tra gli operatori comunitari delle categorie A, B e C.

75 Infatti la ricorrente aveva sostenuto che la perdita di quote di mercato che per tale motivo subivano gli operatori della categoria A costituiva una lesione del loro diritto di proprietà e del libero esercizio delle loro attività professionali nonché dei loro diritti acquisiti. Essa aveva anche sostenuto che il regime degli scambi con i paesi terzi contravveniva al principio di proporzionalità, in quanto gli obiettivi perseguiti avrebbero potuto essere raggiunti con provvedimenti che pregiudicassero in minor misura la concorrenza e gli interessi di talune categorie di operatori economici.

76 Nella citata sentenza Germania/Consiglio la Corte ha tuttavia dichiarato che nessuno di questi motivi era fondato.

77 La Corte in particolare ha osservato che nessun operatore economico può rivendicare un diritto di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un momento precedente l'adozione di tale regime (punto 79) né far valere un diritto quesito o il legittimo affidamento sulla conservazione della situazione così come esisteva prima di quest'ultima (punto 80). Essa ha anche dichiarato che le restrizioni alla facoltà di importare le banane dai paesi terzi conseguenti all'apertura del contingente doganale e alla sua ripartizione sono inerenti agli obiettivi di interesse generale comunitario perseguiti con l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e non pregiudicano indebitamente il libero esercizio delle attività professionali degli operatori tradizionali di banane di paesi terzi (punti 82 e 87). Essa infine ha constatato che i provvedimenti impugnati non contravvenivano al principio di proporzionalità in quanto non era stata fornita la prova che fossero manifestamente inidonei al conseguimento degli obiettivi perseguiti (punti 94 e 95).

78 Per quanto riguarda il diritto di proprietà, il libero esercizio dell'attività professionale e la tutela del legittimo affidamento, le stesse considerazioni valgono, nel caso di specie, per la suddivisione del contingente doganale in contingenti nazionali.

79 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità occorre rilevare che la ricorrente, contrariamente a quanto la Corte ha dichiarato in ordine all'introduzione del contingente globale di paesi terzi in quanto tale, non ha provato perché la suddivisione di quest'ultimo in contingenti nazionali attribuiti a taluni di essi fosse manifestamente inidonea a realizzare gli obiettivi perseguiti, cioè lo smaltimento della produzione comunitaria e della produzione ACP tradizionale di banane e l'integrazione dei vari mercati nazionali fino allora isolati.

80 Si deve del resto rilevare che questi diversi motivi, nella parte in cui sottolineano che l'istituzione di contingenti nazionali pregiudica gli operatori della categoria A e C in maniera diversa da quelli della categoria B, rimangono assorbiti nel motivo relativo alla violazione del principio generale di non discriminazione.

81 Pertanto, i motivi relativi alla violazione del diritto di proprietà, di pregiudizio del libero esercizio delle attività professionali e di inosservanza del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità devono, nella fattispecie, essere anch'essi dichiarati infondati.

82 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre annullare l'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione controversa in quanto il Consiglio ha ivi approvato l'accordo quadro, nella parte in cui quest'ultimo esonera gli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione che esso prevede, e respingere il ricorso per il resto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

83 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 69, n. 3, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi o per motivi eccezionali. Ciascuna delle parti è risultata soccombente su un capo del ricorso, per cui occorre statuire che ciascuna sopporti le proprie spese. Per il resto, ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenute nella controversia sopportano le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) L'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), in quanto il Consiglio ha ivi approvato la conclusione dell'accordo quadro sulle banane tra la Comunità, da un lato, la Repubblica della Costa Rica, la Repubblica di Colombia, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica di Venezuela, dall'altro, è annullato nella parte in cui tale accordo quadro esonera gli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione che esso prevede.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Ciascuna delle parti, compresi gli intervenienti, sopporterà le proprie spese.