1 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Scambi intracomunitari di carni fresche - Direttiva 64/433 - Normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, ma destinate ad esserlo in uno stabilimento autorizzato dello Stato membro importatore - Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 64/433/CEE, art. 6, n. 1, lett. c) e g)]
2 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e collaborazione con la Commissione per l'applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica - Direttiva 89/608 - Possibilità dell'autorità competente di uno Stato membro di chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro - Facoltà del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, in mancanza di tale richiesta, di designare, ai fini del trattamento termico di carni separate meccanicamente, uno stabilimento autorizzato situato nel territorio dello Stato membro importatore
(Direttiva del Consiglio 89/608/CEE, artt. 1, 2, 4 e 8)
3 L'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata e codificata dalla direttiva 91/497, osta ad una normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, quando esse sono destinate ad essere sottoposte al detto trattamento in uno stabilimento autorizzato nello Stato membro importatore, designato dal veterinario ufficiale dello Stato di origine.
Infatti, il legislatore comunitario, consapevole della natura particolarmente delicata e deperibile delle carni separate meccanicamente, ha prescritto per l'appunto agli Stati membri, nell'art. 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva, di provvedere affinché tali carni siano sottoposte a trattamento termico prima del consumo. Questo trattamento dev'essere effettuato nello stabilimento di origine oppure, ai sensi della lett. g) dello stesso articolo, in qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine.
Dalla ratio di tale disposizione risulta che, per motivi sanitari, il trattamento dev'essere effettuato il più presto possibile, ossia dopo che le carni sono state separate meccanicamente dagli ossi. E' quindi preferibile che esso venga effettuato nello stabilimento nel quale ha avuto luogo il procedimento meccanico di separazione delle carni. Tuttavia, nel caso in cui, segnatamente per motivi di ordine economico, non sia opportuno che il trattamento termico abbia luogo nello stabilimento suddetto, esso dev'essere effettuato quanto prima, cioè in uno stabilimento autorizzato ubicato il più vicino possibile allo stabilimento di origine.
Tale principio di prossimità sia temporale sia geografica del procedimento di produzione della carne al trattamento termico della stessa non implica che la scelta che compete al veterinario ufficiale dello Stato membro di origine sia limitata agli stabilimenti situati nel territorio di questo Stato. Anzi, lo stabilimento più idoneo, in base al detto principio di prossimità, potrebbe logicamente trovarsi nel territorio di un altro Stato membro, purché sia autorizzato ai sensi della normativa comunitaria.
Tale interpretazione è corroborata dal tenore dell'art. 6, n. 1, lett. g), che conferisce al veterinario ufficiale dello Stato membro di origine la facoltà di designare «qualsiasi altro» stabilimento, ed è la sola compatibile con i principi fondamentali dell'unità del mercato comunitario e della libera circolazione delle merci.
Infine, questa interpretazione tiene debitamente conto della necessità di tutelare la sanità pubblica. Infatti, il veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, al quale la direttiva attribuisce una funzione comunitaria ai fini, in particolare, dell'applicazione dei principi dell'unità del mercato e della libera circolazione delle merci, deve curare, nel designare uno stabilimento, che sia effettivamente garantita la tutela della sanità pubblica. A tale scopo, la direttiva 89/608 gli conferisce la possibilità di avvalersi dell'assistenza delle autorità dello Stato membro nel cui territorio si trova lo stabilimento designato.
4 Dagli artt. 1 e 2 della direttiva 89/608, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica, risulta che ciascuno Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione la competente autorità centrale incaricata nel suo territorio di controllare l'applicazione della normativa veterinaria e zootecnica. A norma degli artt. 4 e 8 della stessa direttiva, l'assistenza tra autorità competenti ha luogo su domanda dell'autorità centrale di uno Stato membro rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro, oppure spontaneamente, quando tali autorità lo ritengano utile ai fini dell'osservanza della normativa veterinaria o zootecnica. Inoltre, l'art. 6 prevede la possibilità, per un'autorità competente, di chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di rafforzare la sorveglianza in una determinata zona, in particolare su taluni stabilimenti.
Tale sistema consente quindi alla competente autorità veterinaria di uno Stato membro di chiedere, quando lo ritiene opportuno, ai fini dell'esercizio di controlli e della prevenzione di infrazioni, l'assistenza della competente autorità veterinaria di un altro Stato membro, la quale è tenuta a prestarla. Tuttavia, la facoltà del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine di designare, ai fini del trattamento termico di carni separate meccanicamente, uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro importatore non è condizionata dalla formulazione di tale richiesta.