Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Detrazione dell'imposta che grava sui beni forniti e sui servizi prestati ai fini di opere di investimento destinate ad essere utilizzate nell'ambito di operazioni soggette ad imposte - Impossibilità per il soggetto passivo di far uso dei beni e dei servizi di cui trattasi ai fini previsti - Circostanza irrilevante rispetto al diritto a detrazione - Possibilità di rettifica della detrazione inizialmente effettuata alle condizioni di cui l'art. 20, n. 3, della sesta direttiva

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 17, n. 2, e 20, n. 3)

Massima

L'art. 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, dev'essere interpretato nel senso che consente ad un soggetto passivo che agisce in quanto tale di detrarre l'IVA di cui è debitore per beni che gli sono stati forniti o per servizi che gli sono stati prestati ai fini di opere d'investimento destinate ad essere utilizzate nell'ambito di operazioni imponibili. Il diritto a detrazione rimane acquisito qualora, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non abbia mai fatto uso dei suddetti beni e servizi per realizzare operazioni imponibili. Se del caso, la fornitura di un bene di investimento nel corso del periodo di rettifica può dar luogo ad una rettifica della detrazione alle condizioni previste dall'art. 20, n. 3, della direttiva.