1 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Disposizioni comunitarie - Presupposti per l'applicazione - Esercizio del diritto alla libera circolazione
[Trattato CE, art. 48; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7]
2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali - Limiti - Rispetto del diritto comunitario - Norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori
3 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Contributi previdenziali più onerosi per il lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasferito la residenza in un altro Stato membro - Inammissibilità - Giustificazione - Insussistenza
(Trattato CE, art. 48)
4 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Lavoratore che abbia trasferito la residenza in un altro Stato membro - Contributi previdenziali - Conteggio
5 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Normativa nazionale che prevede contributi previdenziali più onerosi per il lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasferito la residenza in un altro Stato membro - Incompatibilità con il diritto comunitario - Effetti
(Trattato CE, art. 48)
1 L'art. 48 del Trattato e l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 possono essere fatti valere da un lavoratore nei confronti dello Stato membro di cui è cittadino qualora abbia risieduto e svolto un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro.
Infatti le citate norme si applicano a qualsiasi cittadino comunitario, a prescindere dal luogo di origine e dalla cittadinanza dello stesso, che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e che abbia svolto un'attività lavorativa in un altro Stato membro.
2 Il fatto che una disciplina nazionale riguardi il finanziamento della previdenza sociale non è atto ad escludere l'applicazione delle norme del Trattato e in particolare di quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori.
Infatti, benché, in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetti alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto comunitario nell'esercizio di tale potere.
3 L'art. 48 del Trattato osta a che uno Stato membro riscuota da un lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasferito la residenza in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata contributi previdenziali più onerosi di quelli che sarebbero dovuti, in circostanze analoghe, da un lavoratore che abbia conservato durante tutto l'anno la residenza nello stesso Stato membro, senza che il primo lavoratore fruisca del resto di prestazioni previdenziali supplementari. Infatti tale sistema di riscossione dei contributi sociali potrebbe dissuadere il cittadino di uno Stato membro dal lasciare lo Stato membro in cui risiede per svolgere un'attività lavorativa subordinata, ai sensi del Trattato, nel territorio di un altro Stato membro e costituisce pertanto un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
Un ostacolo del genere non può essere giustificato né dal fatto che deriva da una normativa volta a semplificare e coordinare l'esazione dell'imposta sul reddito e dei contributi previdenziali, né da difficoltà tecniche che impediscono altre modalità di esazione, né dal fatto che, in talune situazioni, altre agevolazioni relative all'imposta sul reddito possono compensare lo svantaggio relativo ai contributi previdenziali se non addirittura avvantaggiare l'interessato.
4 Per valutare se l'onere dei contributi previdenziali sostenuto da un lavoratore che abbia trasferito la residenza in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata sia più gravoso di quello sostenuto da un lavoratore che abbia conservato la propria residenza nel medesimo Stato membro, devono essere presi in considerazione tutti i redditi, ivi compresi eventualmente quelli provenienti da beni immobili, che la normativa nazionale considera rilevanti per la determinazione dell'ammontare dei contributi.
5 Qualora la normativa nazionale, in forza della quale al lavoratore che nel corso dell'anno trasferisca la residenza in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata vengano imposti contributi previdenziali più onerosi di quelli che sarebbero dovuti in circostanze analoghe dal lavoratore che abbia conservato durante tutto l'anno la residenza nello Stato membro di cui è causa, senza che il primo lavoratore fruisca del resto di prestazioni previdenziali supplementari, sia incompatibile con l'art. 8 del Trattato, il lavoratore che trasferisca la residenza da uno Stato membro ad un altro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata ha diritto che i contributi previdenziali da esso dovuti siano di livello pari a quelli dovuti da un lavoratore che abbia conservato la residenza nel medesimo Stato membro.