Parole chiave
Massima

Parole chiave

Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Sfera d'applicazione - Committente che risolve un contratto di pulizie con un imprenditore indipendente per stipulare un contratto con un altro - Mancanza di cessione di elementi patrimoniali significativi e di riassunzione di una parte essenziale del personale - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

Massima

L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva non trova applicazione in una fattispecie in cui un committente, che abbia affidato i lavori di pulizia dei propri locali ad un primo imprenditore, risolva il contratto con questo stipulato e concluda, ai fini dell'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, quando l'operazione non sia accompagnata né da una cessione, tra l'uno e l'altro imprenditore, di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi, né dall'assunzione, ad opera del nuovo imprenditore, di una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale già destinato dal predecessore all'esecuzione del contratto.

Infatti, la nozione di trasferimento ai sensi della direttiva si riferisce all'ipotesi in cui un'entità economica - vale a dire un complesso organizzato di persone e di elementi che consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo - conservi la sua identità al di là dell'operazione controversa. Di conseguenza, la semplice perdita di un appalto di servizi a vantaggio di un concorrente non può rivelare, di per sé, l'esistenza di un siffatto trasferimento. Inoltre, se è concepibile che, in taluni settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un'entità economica possa operare senza elementi patrimoniali significativi e corrispondere a un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune, occorre però, perché si abbia in tal caso un trasferimento ai sensi della direttiva, che tale gruppo perduri attraverso la riassunzione, da parte del nuovo appaltatore, della parte essenziale del personale dell'impresa medesima.