61995J0001

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 ottobre 1997. - Hellen Gerster contro Freistaat Bayern. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach - Germania. - Parità di trattamento tra uomini e donne - Dipendenti pubblici - Impiego a tempo parziale - Calcolo dell'anzianità. - Causa C-1/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05253


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato - Ambito di applicazione - Rapporti di servizio nel pubblico impiego - Inclusione

(Trattato CE, art. 119)

2 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato e direttiva 75/117 - Ambito di applicazione - Calcolo dell'anzianità dei lavoratori a tempo parziale che può dar diritto a una promozione - Esclusione

(Trattato CE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117/CEE)

3 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all'impiego e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Calcolo dell'anzianità dei lavoratori a tempo parziale che può ripercuotersi sulla loro promuovibilità - Misure che colpiscono essenzialmente le donne - Inammissibilità in mancanza di giustificazioni obiettive - Criteri della giustificazione obiettiva

(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE)

Massima


4 L'art. 119 del Trattato va interpretato nel senso che esso si applica ai rapporti d'impiego di diritto pubblico. Una diversa interpretazione, che escluda il pubblico impiego dall'ambito d'applicazione di tale disposizione, sarebbe in contrasto con la sua finalità.

5 Una disposizione nazionale la quale prescriva che, ai fini del calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici, i periodi di servizio durante i quali l'orario effettuato va dalla metà ai due terzi dell'orario di lavoro normale vengano computati solo nella misura di due terzi non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori del sesso maschile e quelli di sesso femminile. Infatti, nella misura in cui una disposizione siffatta è essenzialmente destinata a disciplinare, sotto l'aspetto dell'anzianità, l'accesso del pubblico dipendente a mansioni superiori, essa produce solo effetti indiretti sul livello retributivo dell'interessato, destinati a manifestarsi quando la procedura di promozione viene portata a termine.

6 La direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta a una normativa nazionale la quale prescriva che, ai fini del calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici, i periodi di servizio durante i quali l'orario svolto va dalla metà ai due terzi dell'orario di lavoro normale vengano computati solo nella misura di due terzi, sempreché la detta normativa non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Di conseguenza, anche se la circostanza che una siffatta normativa colpisce un numero molto più elevato di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile costituisce, in linea di principio, una violazione di tale direttiva, tale non è il caso qualora, nonostante il fatto che i lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile, abbiano beneficiato di un calcolo di anzianità più che proporzionale all'orario di lavoro, emerga, da un lato, che i lavoratori a tempo parziale acquistano di norma capacità e competenze relative alle loro attività meno rapidamente dei lavoratori a tempo pieno e, dall'altro, che le autorità competenti sono in grado di dimostrare che gli strumenti adottati rispondono a un legittimo obiettivo di politica sociale, sono idonei a raggiungere l'obiettivo perseguito da quest'ultima e sono a tal fine necessari.

Parti


Nel procedimento C-1/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht di Ansbach (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hellen Gerster

e

Freistaat Bayern,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE, della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori J.L. Murray (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Gerster, dall'avv. Martina Schilke, del foro di Norimberga;

- per il Freistaat Bayern, dal signor Walter Rzepka, Generallandesanwalt presso la Landesanwaltschaft Bayern;

- per il governo irlandese, dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dalla signora Mary Finlay, Senior Counsel at the Bar of Ireland, e Finola Flanagan, barrister;

- per il governo del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor David Pannick, QC;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, e Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Gerster, con l'avv. Martina Schilke, del Freistaat Bayern, rappresentato dal signor Gerald Weber, Oberlandesanwalt presso la Landesanwaltschatft Bayern, del governo ellenico, rappresentato dal signor Vassileios Kontolaimos, sostituto avvocato dello Stato, in qualità di agente, del governo irlandese, rappresentato dalle signore Mary Finlay e Finola Flanagan, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor David Pannick, e della Commissione, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Klaus Bertelsmann, del foro di Amburgo, all'udienza del 13 giugno 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 ottobre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 23 novembre 1994, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 1995, il Bayerisches Verwaltungsgericht di Ansbach ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE, della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Gerster e il Freistaat Bayern avente ad oggetto il rigetto, da parte di quest'ultimo, della candidatura della signora Gerster a un posto da coprire mediante promozione.

3 L'art. 119 del Trattato sancisce il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per il medesimo lavoro. Ai sensi del secondo comma di questo articolo, per retribuzione, in tale contesto, si devono intendere il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

4 L'art. 1 della direttiva 75/117 fa riferimento al principio di parità delle retribuzioni, il quale «implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni».

5 L'art. 1, n. 1, della direttiva 76/207 precisa che lo scopo che quest'ultima persegue è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro. Tale principio è denominato «principio della parità di trattamento». Secondo l'art. 3, n. 1, della medesima direttiva, «L'applicazione del principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro, qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale».

6 L'art. 3, n. 2, della Legge fondamentale tedesca dispone che gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti. Esso precisa altresì che lo Stato incoraggia l'effettiva realizzazione della parità di diritti tra le donne e gli uomini e cerca di far cessare le disparità esistenti. Per quanto riguarda i pubblici dipendenti, a prescindere dal fatto che abbiano la qualifica di funzionario, impiegato o di operaio, l'art. 33, n. 2, di tale Legge fondamentale dispone: «La parità di accesso al pubblico impiego è assicurata ad ogni cittadino tedesco, in relazione alle sue attitudini, qualifiche e capacità professionali».

7 Il Beamtenrechtsrahmengesetz (legge quadro di uniformazione del diritto del pubblico impiego, in prosieguo: il «BRRG») impone ai Länder l'osservanza di talune regole qualora, nell'ambito delle loro competenze, adottino disposizioni di legge, di regolamento o amministrative, lasciando loro così un margine di discrezionalità sui punti non vincolanti. Il BRRG, all'art. 7, dispone quindi che si procede alle nomine in ragione delle attitudini, delle qualifiche e delle capacità professionali di ciascuno, senza che possa tenersi conto, in particolare, del sesso.

8 Nello Stato federale, come nei Länder, si applicano al pubblico impiego regolamenti sulle carriere che sono subordinati alle disposizioni di legge dello Stato federale o, nel caso dei Länder, a quelle dei vari Länder. L'assunzione, il periodo di prova e lo sviluppo della carriera sono così disciplinati per ciascuna categoria di dipendenti dell'amministrazione.

9 La normativa applicabile ai dipendenti del Land della Baviera è la Laufbahnverordnung (in prosieguo: il «regolamento sulle carriere»). Secondo tale regolamento, la promozione a un impiego di grado superiore avviene in funzione di criteri fondati sul merito e sull'anzianità. A seguito della valutazione che il superiore gerarchico formula su un dipendente, decorre, a partire dall'ultima promozione di quest'ultimo, un periodo, detto «periodo probativo minimo», alla scadenza del quale l'interessato potrà essere promosso a un impiego di grado superiore. Così un dipendente che abbia ottenuto la nota di qualifica «ottimo» può essere promosso a un posto di grado superiore dopo aver maturato un'anzianità di servizio nell'impiego di almeno tre anni e mezzo. Se il medesimo dipendente avesse ottenuto la nota di qualifica «largamente al di là delle esigenze» tale periodo sarebbe stato, per contro, di cinque anni. Scaduto il periodo probativo minimo, al raggiungimento della «data di promozione teorica», il dipendente potrà effettivamente essere promosso qualora si renda vacante un posto. Trascorso il periodo probativo iniziale, il dipendente viene iscritto in un «elenco dei promuovibili». Gli interessati vi figurano in ordine di data di promozione teorica.

10 L'art. 13, n. 2, del regolamento sulle carriere, applicabile al momento dei fatti della causa principale, precisa che «non viene tenuto conto, nel calcolo dell'anzianità, dei periodi di servizio durante i quali l'orario effettuato è inferiore alla metà dell'orario di lavoro normale. Nel calcolo dell'anzianità i periodi di servizio durante i quali l'orario effettuato è almeno pari alla metà dell'orario normale sono computati in misura pari ai 2/3 di quest'ultimo. I periodi di servizio durante i quali l'orario effettuato è superiore ai due terzi dell'orario normale sono integralmente computati nel calcolo dell'anzianità».

11 L'art. 13, n. 2, del regolamento sulle carriere è stato modificato nel 1995. Esso dispone ormai che, a partire dal 17 ottobre 1995, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio in occasione di una promozione, i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno vengono trattati allo stesso modo. Tale disposizione prevede inoltre che, per determinare in quale misura ai fini del detto calcolo debbano essere presi in considerazione periodi di lavoro inferiori, occorre prendere in considerazione l'insieme delle circostanze di ciascun caso di specie. Tuttavia, tenuto conto della data in cui la signora Gerster ha proposto reclamo avverso la decisione di rigetto della sua candidatura, tale modifica non è applicabile nei suoi confronti.

12 La signora Gerster è entrata in servizio presso l'amministrazione finanziaria del Freistaat Bayern il 1_ agosto 1966. Nominata dipendente in prova il 1_ maggio 1968, essa è stata nominata di ruolo il 27 giugno 1977, e, tra il 7 settembre 1984 e il 6 settembre 1987, ha beneficiato di un periodo di aspettativa non retribuito. A partire da tale data ha lavorato a tempo parziale - metà tempo - presso l'ufficio locale del Freistaat Bayern.

13 Con lettera 2 dicembre 1993, la signora Gerster ha presentato la sua candidatura a un posto vacante presso il Finanzamt Nürnberg West chiedendo che, nell'esame della sua candidatura, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, venisse computato integralmente il periodo di lavoro da lei prestato a tempo parziale dal settembre 1987.

14 L'Oberfinanzdirektion di Norimberga, con decisione 5 gennaio 1994, ha respinto la candidatura della signora Gerster, con la motivazione che il posto vacante doveva essere attribuito a un dipendente che la precedeva nell'«elenco dei promuovibili». Con decisione 25 aprile 1994, la stessa amministrazione ha respinto in quanto infondato il reclamo proposto dalla ricorrente nella causa a quo avverso la detta decisione.

15 Il 20 maggio 1994, la signora Gerster ha proposto ricorso dinanzi al giudice a quo deducendo che la decisione di rigetto della sua candidatura era in contrasto col diritto comunitario, e più specificamente con l'art. 119 del Trattato e con le direttive 75/117 e 76/207.

16 Sulla base di quanto sopra, il giudice a quo ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte le seguenti tre questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 119 del Trattato CEE si applichi ai dipendenti pubblici.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se sussista una violazione dell'art. 119 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 75/117/CEE sotto forma di "discriminazione indiretta delle donne" quando l'art. 13, n. 2, seconda frase, della Laufbahnverordnung (regolamento sulle carriere) prevede che nel calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici i periodi di servizio con un orario di lavoro che va da almeno la metà a due terzi dell'orario normale vengano calcolati solo per due terzi.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se vi sia una violazione della direttiva del Consiglio 76/207/CEE sotto forma di "discriminazione indiretta delle donne" relativamente all'accesso all'avanzamento professionale (promozione), quando l'art. 13, n. 2, seconda frase, della Laufbahnverordnung prevede che nel calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici i periodi di servizio con un orario di lavoro che va da almeno la metà a due terzi dell'orario normale vengano calcolati solo per due terzi».

Sulla prima questione

17 Si deve ricordare che l'art. 119 del Trattato pone il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per il medesimo lavoro. Come già rilevato dalla Corte nella sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II (Racc. pag. 455, punto 12), esso costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità.

18 Si deve constatare che escludere dal campo d'applicazione dell'art. 119 il pubblico impiego equivarrebbe a porsi in contrasto con la finalità di tale norma. Del resto, nella sentenza 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione/Germania (Racc. pag. 1459, punto 16), la Corte ha constatato che la direttiva 76/207 - così come la direttiva 75/117 - si applica ai rapporti di impiego nel settore pubblico. Essa ha inoltre precisato che dette direttive, al pari dell'art. 119 del Trattato CEE, hanno una portata generale, inerente alla natura stessa del principio da esse definito.

19 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 119 del Trattato va interpretato nel senso che esso si applica ai rapporti d'impiego di diritto pubblico.

Sulla seconda questione

20 Con la seconda questione il giudice a quo chiede se l'art. 119 del Trattato e la direttiva 75/117 ostino a una disposizione secondo la quale, ai fini del calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici, i periodi di servizio durante i quali l'orario effettuato va dalla metà ai due terzi dell'orario di lavoro normale vengono computati solo nella misura di due terzi.

21 In limine, si deve ricordare che nella sentenza 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne III (Racc. pag. 1365, punto 20), la Corte ha sottolineato che la portata dell'art. 119 non si può estendere ad elementi del rapporto di impiego diversi da quelli cui esso espressamente si riferisce.

22 La signora Gerster sostiene che, nella fattispecie di cui alla causa principale, come nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz (Racc. pag. I-297), si tratta di un sistema di inquadramento in livelli retributivi praticamente automatico che rientra nella nozione di retribuzione di cui all'art. 119 del Trattato e che viola la direttiva 75/117.

23 Si deve sottolineare che, qualora, come nella fattispecie di cui alla causa a quo, un dipendente pubblico entri nell'elenco dei candidati promuovibili, il suo passaggio al posto di grado superiore, e, pertanto a un livello retributivo più elevato, non è un diritto, ma una semplice possibilità. La promozione effettiva dipende da vari elementi: in primo luogo dalla vacanza di un impiego di grado superiore e, in secondo luogo, dal mantenimento della posizione nell'elenco dei promuovibili. Una disposizione come quella di cui all'art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento sulle carriere è, pertanto, essenzialmente destinata a disciplinare, sotto l'aspetto dell'anzianità, l'accesso del pubblico dipendente nell'elenco dei promuovibili, e quindi a mansioni superiori. Tale disposizione produce pertanto effetti solo indiretti sul livello retributivo cui l'interessato ha diritto quando la procedura di promozione viene portata a termine.

24 Si deve ricordare che la citata sentenza Nimz aveva ad oggetto un avanzamento a conclusione di un periodo probativo sulla base di una certa anzianità. Tale avanzamento era praticamente automatico, una volta che la persona interessata avesse compiuto il periodo prescritto senza essere stata licenziata. La normativa applicabile nella causa a quo, pur avendo un rapporto indiretto con la retribuzione, riguarda l'accesso all'avanzamento professionale. Una siffatta disparità non rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117.

25 La seconda questione va pertanto risolta nel senso che una disposizione nazionale la quale prescrive che, ai fini del calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici, i periodi di servizio durante i quali l'orario effettuato va dalla metà ai due terzi dell'orario di lavoro normale vengono computati solo nella misura di due terzi non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117.

Sulla terza questione

26 Con la terza questione, il giudice a quo chiede in sostanza se la direttiva 76/207 osti a una disposizione nazionale la quale prescrive che, ai fini del calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici, i periodi di servizio durante i quali l'orario effettuato va dalla metà ai due terzi dell'orario di lavoro normale vengono computati solo nella misura di due terzi.

27 Si deve ricordare che la direttiva 76/207, secondo il suo art. 1, ha come scopo l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione.

28 L'art. 3 di tale direttiva precisa che è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale.

29 Si deve constatare che la disposizione nazionale controversa nella causa a quo non opera una discriminazione diretta, dal momento che il metodo di calcolo dell'anzianità cui sono assoggettati i lavoratori a tempo parziale non è determinato in relazione al loro sesso. Si deve pertanto esaminare se una siffatta disposizione possa costituire una discriminazione indiretta.

30 Secondo una giurisprudenza consolidata, vi è discriminazione indiretta quando l'applicazione di un provvedimento nazionale, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini (v., in questo senso, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-444/93, Megner e Scheffel, Racc. pag. I-4741, punto 24, e 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a., Racc. pag. I-571, punto 33).

31 Secondo l'art. 13, n. 2, del regolamento sulle carriere, le ore di lavoro delle persone che lavorano a tempo parziale, con un orario di lavoro superiore ai due terzi dell'orario normale vengono prese integralmente in considerazione nel calcolo dell'anzianità. Coloro che lavorano con un orario di lavoro almeno pari alla metà dell'orario normale sono considerati, ai fini del calcolo dell'anzianità, come se lavorassero per due terzi dell'orario normale, mentre le ore di lavoro di coloro che lavorano per meno della metà dell'orario di lavoro normale non sono per nulla prese in considerazione nel calcolo dell'anzianità.

32 E' pertanto pacifico che la disposizione nazionale controversa nella causa a quo sfavorisce i lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno in quanto, poiché la loro anzianità progredisce più lentamente, potranno fruire di una promozione solo più tardi.

33 Secondo la signora Gerster, nel servizio nel quale essa ha maturato la sua anzianità, l'87% dei lavoratori a tempo parziale è costituito da donne. Dagli accertamenti effettuati dal giudice a quo emerge che tale percentuale vale anche nel più esteso ambito della funzione pubblica bavarese.

34 In tal caso si deve rilevare che disposizioni come quelle di cui trattasi nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale comportano in effetti una discriminazione dei lavoratori di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile e devono, in via di principio, essere considerate incompatibili con la direttiva 76/207. Ciò non varrebbe solo qualora la disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori fosse giustificata da fattori estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (v., in particolare, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punto 29; 13 luglio 1989, causa 171/88, Rinner-Kühn, Racc. pag. 2743, punto 12, e 6 febbraio 1996, causa C-457/93, Lewark, Racc. pag. I-243, punto 31).

35 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare il diritto nazionale, stabilire alla luce di tutte le circostanze se ed entro quali limiti una disposizione di legge la quale si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma colpisca di fatto le donne più degli uomini, sia giustificata da motivi obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso (v. sentenza 31 marzo 1981, causa 96/80, Jenkins, Racc. pag. 911, punto 14; sentenze in citata causa Bilka, punto 36, e in citata causa Rinner-Kühn, punto 15).

36 Al riguardo occorre rilevare che, secondo il convenuto nella causa a quo, tale discriminazione sarebbe obiettivamente giustificata, poiché tale regime sarebbe basato sulla necessità, per l'amministrazione, di determinare, in modo generale, un parametro di anzianità per valutare l'esperienza professionale dei lavoratori prima di considerarli promuovibili a un posto di grado superiore. Il Freistaat Bayern ritiene che il dipendente che lavora a tempo parziale, prima di acquisire le competenze e l'idoneità professionali necessarie per accedere a mansioni di livello superiore, debba svolgere la sua attività per un periodo di tempo più lungo rispetto a chi, al contrario, lavora a tempo pieno.

37 Per contro, la ricorrente nella causa principale sostiene di avere espletato, come lavoratrice a tempo parziale, mansioni di grado superiore, alle quali aspirava ad essere promossa, durante gli ultimi dieci anni della sua attività professionale.

38 A questo proposito si deve innanzi tutto rilevare che, secondo il giudice a quo, il convenuto nella causa principale ha affermato che la modifica introdotta nel regolamento sulle carriere nel 1995 era destinata a «contribuire e a migliorare la compatibilità tra la vita professionale e la vita familiare». La tutela della donna nella vita familiare e, allo stesso tempo, nello svolgimento della sua attività lavorativa è, al pari di quella dell'uomo, un principio largamente preso in considerazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri come il naturale corollario della parità tra l'uomo e la donna e riconosciuto dal diritto comunitario.

39 Occorre poi ricordare che, nella citata sentenza Nimz, la Corte ha dichiarato che l'affermazione secondo cui esiste un nesso particolare tra la durata di un'attività lavorativa e l'acquisizione di un certo livello di conoscenza o di esperienza, in quanto costituisce una semplice generalizzazione riguardante determinate categorie di lavoratori, non consente di trarne criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione. Infatti, anche se anzianità lavorativa ed esperienza professionale vanno di pari passo, ponendo di regola il lavoratore in grado di meglio espletare le proprie mansioni, l'obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, e in particolare dal rapporto tra la natura delle mansioni svolte e l'esperienza che l'espletamento di tali mansioni fa acquisire dopo un determinato numero di ore di lavoro effettuate.

40 Qualora il giudice nazionale rilevi che, benché la ricorrente nella causa principale abbia già svolto a tempo parziale le mansioni del grado superiore al quale aspira e il calcolo dell'anzianità non sia stato effettuato secondo un criterio di stretta proporzionalità, i lavoratori a tempo parziale acquistano di norma capacità e competenze relative alle loro attività meno rapidamente dei lavoratori a tempo pieno e che le autorità competenti sono in grado di dimostrare che gli strumenti adottati rispondono a un legittimo obiettivo di politica sociale, sono idonei a raggiungere l'obiettivo perseguito da quest'ultima e sono a tal fine necessari, non può essere considerata una violazione della direttiva 76/207 la sola circostanza che la disposizione di legge colpisca i lavoratori di sesso femminile in misura molto più elevata rispetto ai lavoratori di sesso maschile.

41 Qualora il giudice a quo concluda che la durata del servizio non presenta un nesso particolare con l'acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienza, l'obbligo, che l'art. 13, n. 2, seconda frase, del regolamento sulle carriere pone ai lavoratori a tempo parziale, di compiere un periodo di servizio di durata superiore di un terzo a quello di un dipendente a tempo pieno per poter avere, più o meno, la medesima possibilità di promozione, deve considerarsi in contrasto con le disposizioni della direttiva 76/207.

42 La terza questione deve pertanto essere risolta nel senso che la direttiva 76/207 osta a una normativa nazionale la quale prescriva che, ai fini del calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici, i periodi di servizio durante i quali l'orario svolto va dalla metà ai due terzi dell'orario di lavoro normale sono computati solo nella misura di due terzi, sempreché la detta normativa non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

43 Le spese sostenute dai governi ellenico, irlandese e del Regno Unito, come pure dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bayerisches Verwaltungsgericht di Ansbach con ordinanza 23 novembre 1994, dichiara:

1) L'art. 119 del Trattato va interpretato nel senso che esso si applica ai rapporti d'impiego di diritto pubblico.

2) Una disposizione nazionale la quale prescrive che, ai fini del calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici, i periodi di servizio durante i quali l'orario effettuato va dalla metà ai due terzi dell'orario di lavoro normale vengono computati solo nella misura di due terzi non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 119 del Trattato e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

3) La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta a una normativa nazionale la quale prescriva che, ai fini del calcolo dell'anzianità dei dipendenti pubblici, i periodi di servizio durante i quali l'orario svolto va dalla metà ai due terzi dell'orario di lavoro normale sono computati solo nella misura di due terzi, a meno che la detta normativa non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.