Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 5 giugno 1997. - Blackspur DIY Ltd, Steven Kellar, J.M.A. Glancy e Ronald Cohen contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Nesso di causalità - Dazi antidumping - Regolamenti della Commissione n. 3052/88 e del Consiglio n. 725/89. - Causa C-362/95 P.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-04775
1 Con la presente impugnazione, la società di diritto inglese Blackspur DIY, in amministrazione giudiziaria, ed i suoi azionisti dirigenti, Kellar, Glancy e Cohen (in prosieguo tutti indicati come ricorrenti) chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995 (1) che ne ha integralmente respinto la domanda di condanna del Consiglio e della Commissione al risarcimento del danno che pretendevano aver subìto in ragione dell'imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni di pennelli per dipingere originari della Repubblica popolare cinese.
I fatti rilevanti
2 In seguito ad una denuncia da parte della Fédération européenne de l'industrie de la brosse et de la pinceauterie (FEIBP), la Commissione avviava un'indagine relativa all'importazione di alcuni tipi di pennelli per dipingere originari della Cina. In virtù dell'assunzione, da parte dell'esportatore cinese interessato, dell'impegno di limitare le esportazioni, la procedura veniva chiusa, senza l'istituzione di un dazio antidumping, con decisione del Consiglio 9 febbraio 1987, 87/104/CEE (2).
3 Nel 1988, la FEIBP presentava una seconda denuncia, relativa, questa volta, all'inosservanza dell'impegno assunto dall'esportatore cinese. La conseguente riapertura della procedura antidumping conduceva all'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CEE) 29 settembre 1988, n. 3052, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originarie della Repubblica popolare cinese (3), in vigore dal 5 ottobre 1988. Il dazio antidumping provvisorio veniva introdotto con un'aliquota pari al 69% del prezzo netto unitario dei prodotti in questione (v. art. 1, n. 2).
Il Consiglio, con decisione 14 novembre 1988, 88/576/CEE (4), abrogava la precedente decisione 87/104/CEE e, in data 20 marzo 1989, adottava il regolamento (CEE) n. 725/89, «che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originari della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito su queste importazioni» (5). Il dazio veniva fissato ad un'aliquota identica a quella del dazio provvisorio.
4 La società Blackspur, costituita nel 1988 ed il cui oggetto sociale consisteva nella vendita e commercializzazione di utensili per uso amatoriale, nel luglio del medesimo anno trasmetteva, secondo la ricostruzione del Tribunale (6), un primo ordine d'acquisto di spazzole provenienti dalla Cina. Lo sdoganamento avveniva il 5 ottobre 1988, data di entrata in vigore del regolamento n. 3052/88 istitutivo del dazio antidumping. Le autorità doganali del Regno Unito richiedevano il pagamento del dazio in data 5 marzo 1990. Nell'agosto del 1990 la Blackspur veniva assoggettata a procedura concorsuale e, successivamente, posta in liquidazione.
5 Con sentenza del 22 ottobre 1991 (7), la Corte, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177, dichiarava invalido il regolamento n. 725/89 (8). Pertanto, la Commissione avviava nuovamente l'inchiesta (9) e, con decisione del 18 maggio 1993 (10), chiudeva il procedimento antidumping senza istituire misure di difesa.
6 In data 5 agosto 1993, i ricorrenti introducevano davanti alla Corte un ricorso per vedersi riconosciuto il danno complessivamente subìto per effetto del comportamento tenuto dalla Comunità in occasione dell'istituzione del dazio antidumping. La causa veniva rinviata al Tribunale in virtù della previsione di cui all'art. 4 della decisione del Consiglio recante modifica alla decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (11).
La sentenza del Tribunale
7 Nel giudizio di fronte al Tribunale, Commissione e Consiglio hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità, per non aver fornito i ricorrenti alcuna dimostrazione in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della Comunità: l'illiceità del comportamento contestato, il pregiudizio sofferto ed il nesso di causalità tra i comportamenti contestati e il danno lamentato. L'eccezione è stata trattata unitamente al merito del ricorso.
8 Il Tribunale ha esattamente ricordato la giurisprudenza della Corte, secondo la quale «il sorgere della responsabilità della Comunità (...) è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione interessata e il danno lamentato» (12), nonché la circostanza che la prova del nesso di causalità (come delle altre condizioni della responsabilità) incombe sul ricorrente (13). Il giudice di primo grado si è poi soffermato esclusivamente sulla questione del nesso di causalità, per dedurne che, nel caso sottoposto al suo esame, i ricorrenti non ne avevano fornito alcuna dimostrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto.
9 In particolare, il Tribunale, dopo aver constatato la mancata produzione in giudizio dei bilanci della società ricorrente per gli esercizi 1988/89 e 1989/90, ha analizzato la documentazione redatta da uno studio di periti contabili al fine di valutare la fondatezza delle allegazioni dei ricorrenti circa la causa del danno (punto 44).
Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, e in particolare dall'allegato 22 alla replica, il Tribunale ha rilevato che, nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e l'agosto 1990 (data di apertura della procedura concorsuale), la Blackspur ha importato una sola partita di spazzole originarie della Cina, per un valore complessivo di 40 948,38 UKL (in realtà il valore al netto del dazio e dell'IVA ammontava a sole 22 831,55 UKL). Dalla relazione dei periti contabili, egualmente prodotta dai ricorrenti, il Tribunale ha rilevato un volume d'affari pari a 1 435 384 UKL nel solo periodo luglio 1988 - agosto 1989.
10 Il Tribunale ha quindi osservato che l'affermazione di Blackspur secondo la quale l'importazione di spazzole provenienti dalla Cina costituiva la metà del suo volume d'affari, nel periodo precedente l'imposizione del dazio, non risultava corroborata da alcun elemento probatorio.
Il Tribunale ha constatato altresì che, in base alla lettera dei periti contabili, il 40,44% del volume d'affari realizzato nello stesso periodo derivava dalla vendita di spazzole per un valore complessivo di 580 503 UKL; ciò che risulta incoerente con l'affermazione dei ricorrenti secondo cui la Blackspur non avrebbe potuto reperire fonti alternative di approvvigionamento a causa dell'istituzione del dazio. Nel periodo seguente (settembre 1989 - luglio 1990), dalla già ricordata lettera dello studio di periti contabili, il Tribunale ha accertato come il volume d'affari della Blackspur abbia registrato un incremento pari a circa il 30%, e ciò a dispetto dell'evidente diminuzione della percentuale di vendita di spazzole, passata dal 40,44% al 3,01%.
11 Il Tribunale è pertanto giunto alla conclusione che il venir meno dello sbocco commerciale rappresentato dalla vendita delle spazzole cinesi non poteva aver impedito alla Blackspur la prosecuzione dell'attività commerciale sino all'agosto 1990, in cui si ebbe l'apertura della procedura concorsuale. In particolare, il Tribunale ha rilevato che dalla lettera dello studio di periti contabili non si evince la misura in cui la perdita del mercato delle spazzole a basso prezzo abbia influenzato il risultato finanziario di Blackspur, al punto da impedirle di rispettare il programma commerciale approvato dall'istituto di credito; e che non vi sarebbero altri elementi probatori dai quali desumere la spiegazione del fatto, asserito dai ricorrenti, secondo il quale i cattivi risultati finanziari sarebbero da attribuirsi alla cessazione della vendita delle spazzole originarie della Cina.
12 Mancando la prova del nesso causale tra l'asserito comportamento illecito e l'asserito danno, la richiesta risarcitoria di Blackspur veniva respinta senza ulteriori accertamenti circa la sussistenza del danno e dell'illecito. Conseguentemente, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento avanzata anche dagli altri ricorrenti, sia in quanto garanti e perciò tenuti ad onorare le garanzie concesse ai creditori della società, sia in quanto soci che avevano assistito al deprezzamento del valore della loro partecipazione nella società e alla perdita di quanto conferito al capitale della medesima.
L'impugnazione della sentenza
13 Con atto depositato il 27 novembre 1995, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza davanti alla Corte chiedendo a quest'ultima: a) di annullare la sentenza del Tribunale; b) di rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo; c) di condannare Consiglio e Commissione alle spese dell'intero procedimento.
14 I ricorrenti allegano numerosi mezzi d'impugnazione, articolati sia sotto l'aspetto del vizio di procedura, sia sotto l'aspetto della violazione del diritto comunitario.
15 Come primo motivo d'impugnazione i ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe commesso, al punto 41 della sentenza, un errore di diritto attribuendo loro l'affermazione secondo cui la vendita di spazzole cinesi costituiva la metà del volume d'affari di Blackspur, mentre essi, nel ricorso al Tribunale, si sarebbero limitati ad affermare che la vendita di spazzole originarie della Cina avrebbe dovuto rappresentare la metà del volume d'affari. Egualmente erronea sarebbe l'attribuzione ai ricorrenti, da parte del Tribunale, dell'affermazione secondo cui la perdita di 586 000 UKL è da imputare al fatto che la società venne posta in liquidazione, mentre in realtà i ricorrenti riferirebbero tale perdita ad un momento precedente la procedura di liquidazione e, quindi, ad essa non imputabile. Gli errori così commessi dal Tribunale avrebbero a loro volta comportato un errore di diritto consistente nel non aver preso in considerazione le esatte allegazioni dei ricorrenti.
16 Come secondo motivo, i ricorrenti rilevano che il Tribunale, al punto 43 della sentenza, sembra ricavare argomenti a sostegno della propria decisione dal fatto che Blackspur, richiesta di produrre in giudizio i bilanci per gli esercizi 1988/89 e 1989/90, avrebbe inammissibilmente risposto di non essere in grado di produrli. In realtà, rilevano i ricorrenti, il Tribunale mai richiese la produzione dei bilanci, ma soltanto domandò indicazioni circa il volume d'affari negli anni considerati.
17 Ulteriore motivo di annullamento sarebbe costituito dal fatto che il Tribunale, al punto 44, considera come solo elemento di prova del nesso di causalità la lettera concernente i risultati finanziari della Blackspur, lettera redatta da uno studio di periti contabili. Lo stesso Tribunale avrebbe invece omesso sia di prendere in considerazione l'allegato 1 al ricorso e l'allegato 26 alla replica, sia di disporre mezzi istruttori. Così operando, il Tribunale avrebbe trascurato di avvalersi di prove rilevanti ed avrebbe fondato le proprie considerazioni in materia di nesso causale su un elemento di prova (la lettera dello studio di periti contabili) elaborato specificamente per rispondere alla domanda sul volume d'affari e non per analizzare il tema del nesso causale.
18 I ricorrenti, peraltro, riconoscono (14) che il Tribunale, ai punti 47 e 48 della sentenza, ha elaborato un fondamento alternativo della decisione rispetto a quanto sino a quel punto argomentato, sì che, secondo gli stessi ricorrenti, le censure precedentemente formulate diverrebbero suscettibili di considerazione soltanto se la motivazione della sentenza, quale risulta dai punti 47 e 48, fosse anch'essa viziata da un errore di diritto. In particolare, secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe dedotto dall'entità della vendita di spazzole nel periodo 1_ luglio 1988 - 31 agosto 1989 (pari a circa il 40,44% del volume d'affari) argomento per rigettare l'affermazione secondo cui proprio l'istituzione del dazio fu la causa del mancato reperimento di fonti alternative e, conseguentemente, del ritiro di Blackspur dal mercato della vendita di spazzole a basso prezzo. Anche in questa occasione, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, mal interpretando la tesi dei ricorrenti, i quali si sarebbero limitati a sostenere che l'istituzione del dazio avrebbe impedito loro di importare spazzole cinesi secondo le previsioni, ma non certo di importare spazzole recuperate altrove. Gli sforzi dei ricorrenti per importare spazzole di diversa provenienza non hanno condotto ad alcun risultato, così da rendere inevitabile il pregiudizio alle loro attività.
In particolare, secondo i ricorrenti, la constatata assenza di vendite di spazzole a partire da novembre 1989 non può che essere attribuita all'introduzione del dazio. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale non abbia considerato in proposito quanto emergeva dall'allegato 1 al ricorso, né abbia dato rilevanza alle dichiarazioni rese in udienza dal signor Cohen. Quest'ultimo ha spiegato come, dopo l'istituzione del dazio, Blackspur fosse sì riuscita ad avere la disponibilità di alcuni stock di spazzole che consentirono di continuare l'attività nel breve periodo; ma, una volta esaurite quelle quantità, Blackspur non avesse avuto modo di reperire altre fonti di approvvigionamento.
19 Sempre secondo i ricorrenti, la deduzione compiuta dal Tribunale al punto 48 della sentenza, secondo cui il venir meno dell'attività di vendita di spazzole non ha impedito alla Blackspur di proseguire la propria attività commerciale incrementando altresì il fatturato, sarebbe del tutto fuori luogo. Infatti, la prosecuzione dell'attività e l'incremento del fatturato altro non rappresentano che i risultati degli sforzi compiuti dalla società inglese per sopravvivere all'imposizione del dazio: sforzi che si sono rivelati insufficienti. In particolare, dall'esame dell'allegato 1 al ricorso introduttivo, il Tribunale avrebbe dovuto ricavare che il fatturato globale di Blackspur dal 1_ settembre 1989 al 31 luglio 1990 doveva essere pari a 4 402 225 UKL, mentre risultò di sole 1 864 016 UKL. I ricorrenti contestano inoltre l'affermazione del Tribunale secondo cui dalla lettera dello studio di periti contabili non emergono le ragioni per le quali il volume d'affari conseguito non sia stato sufficiente a consentire a Blackspur di attuare il programma commerciale approvato dall'istituto di credito, facendo valere che il Tribunale avrebbe utilizzato detta lettera al di fuori dell'uso per il quale era stata concepita, che era di fornire indicazioni sul volume d'affari. Viceversa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni del consulente finanziario esterno, quali risultano dall'allegato 26 alla replica. Secondo i ricorrenti, il rilievo compiuto dal Tribunale circa l'assenza di altri elementi probatori e circa l'irrilevanza della lettera dello studio di periti contabili per apprezzare il nesso di causalità finirebbe per realizzare un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico dei ricorrenti l'onere di provare l'inesistenza di fattori tali da provocare l'interruzione della serie causale.
20 Venendo al rigetto da parte del Tribunale delle richieste di risarcimento proposte dai soci e dai direttori della Blackspur, i ricorrenti rilevano innanzitutto che il Tribunale ha male interpretato le loro domande, asserendo al punto 51 della sentenza che le garanzie prestate li obbligavano ad apportare capitale a Blackspur. In realtà, i direttori sono stati obbligati ad onorare i debiti di Blackspur.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto dalla giurisprudenza Dumortier frères (15) una regola di diritto per cui qualunque perdita derivante dall'avvio di una procedura concorsuale rappresenterebbe un danno indiretto e lontano, di cui la Comunità non potrebbe essere pertanto ritenuta responsabile.
In terzo luogo, la mancanza di prova del nesso causale tra il comportamento delle istituzioni e il danno lamentato dai soci e direttori di Blackspur è stata constatata dal Tribunale in quanto quest'ultimo ha, incorrendo in un errore di diritto, rifiutato di ammettere la prova testimoniale del consulente finanziario esterno di Blackspur, autore della dichiarazione ripresa nell'allegato 26 alla replica.
21 Le istituzioni convenute concludono per l'irricevibilità del ricorso e, subordinatamente, per l'infondatezza dell'impugnazione. Nel caso in cui la Corte ritenga il ricorso fondato, con conseguente annullamento della decisione del Tribunale, le parti convenute insistono affinché la Corte, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte, statuisca definitivamente sulla controversia senza rinviarla al Tribunale, rigettando le domande originarie dei ricorrenti come irricevibili e, in parte, come non fondate.
22 Ritengo i mezzi dedotti in parte irricevibili e in parte non fondati.
a) L'impugnazione di Blackspur DIY
23 Analizzerò dapprima le censure mosse alla motivazione della sentenza del Tribunale quale esposta ai punti 47 e 48. Trattandosi, infatti, di motivazione di per sé idonea - se immune da vizi censurabili di fronte alla Corte ai sensi degli artt. 168 A del Trattato e 51 dello Statuto della Corte CE - a sorreggere le conclusioni cui giunge il Tribunale, divengono irrilevanti le censure avanzate nei confronti di altri punti della sentenza, censure sulle quali, in ogni caso, mi riservo di tornare. D'altra parte, sono gli stessi ricorrenti, come già ricordato, ad ammettere l'ininfluenza degli altri asseriti vizi della motivazione a fronte della ricostruzione dei fatti come prospettata dal Tribunale nella parte della pronuncia oggetto d'esame.
24 Il Tribunale, sulla base dei dati sottoposti dai ricorrenti, ha dedotto che la Blackspur, nel periodo luglio 1988 - agosto 1989, è stata in grado di individuare fonti di approvvigionamento alternative rispetto alle spazzole colpite dal dazio, tanto che ha venduto prodotti fungibili per un valore complessivo pari a 580 503 UKL. Il dato, incontestabile perché ricavato dalla documentazione prodotta dai ricorrenti in risposta a quesiti posti dal Tribunale, appare giustamente significativo al giudice di primo grado, posto che, come rilevato al precedente punto 45, la sola partita di spazzole importata dalla Cina ammontava ad un valore, comprensivo di dazio e IVA, di 40 948,38 UKL. Tale valore, anche se aumentato della percentuale di utile pari al 40% che i ricorrenti dichiarano di applicare ai prodotti in questione, risulta comunque appena superiore alla decima parte del valore delle spazzole vendute nell'esercizio 1988/89.
Pare quindi sostanzialmente corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui Blackspur disponeva di altre fonti di approvvigionamento che le consentirono di vendere spazzole non cinesi. Altrettanto si può dire della deduzione del primo giudice circa la sussistenza di una contraddizione tra tale riscontro fattuale e la tesi dei ricorrenti secondo cui l'istituzione del dazio (risalente all'ottobre 1988) avrebbe costretto Blackspur ad abbandonare il mercato delle vendite di spazzole a basso prezzo. La realizzazione di vendite di spazzole nel periodo successivo all'imposizione del dazio, e ciò grazie a fonti di approvvigionamento diverse da quelle cinesi, non poteva che condurre il Tribunale a ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità tra l'istituzione del dazio e il venir meno della vendita di spazzole che ebbe a verificarsi nel successivo periodo novembre 1989 - agosto 1990.
25 Né la correttezza di tale deduzione, fondata com'è sulla valutazione di materiale probatorio risultante dal fascicolo, può essere rimessa in discussione davanti alla Corte. E' noto che l'area del sindacato del giudice dell'impugnazione nel sistema comunitario è limitata ai motivi di diritto, spettando unicamente al Tribunale l'accertamento e la valutazione dei fatti. La sola eccezione, peraltro non riscontrabile nel caso che ci interessa, è che l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto (16).
26 I ricorrenti lamentano che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le spiegazioni in proposito fornite dal signor Cohen, uno dei ricorrenti, né avrebbe al riguardo disposto mezzi istruttori. Sotto il primo profilo basti osservare che le dichiarazioni rese dal signor Cohen nulla aggiungono ai fatti accertati documentalmente dal Tribunale e cioè che, anche dopo l'istituzione del dazio, Blackspur riuscì a reperire sul mercato considerevoli quantitativi di spazzole non soggette a dazio. Quanto alla richiesta di mezzi istruttori, essa, a voler tutto concedere, è stata formulata, al punto 13 del ricorso introduttivo, mediante una richiesta di «misure d'investigazione» sui fatti di causa, senza nessun'altra specificazione, ma con la precisazione che a tale richiesta istruttoria avrebbe dovuto farsi luogo in caso di contestazione sulle circostanze di fatto. L'assenza di prove sul nesso causale è stata appunto eccepita dalla Commissione e dal Consiglio nei rispettivi controricorsi (17), senza che a tale contestazione abbia fatto seguito una più specifica deduzione di mezzi istruttori da parte dei ricorrenti.
In linea generale, il processo comunitario è retto da sempre, in materia di distribuzione dell'onere probatorio, dal principio secondo il quale spetta alla parte che afferma determinati fatti il compito di individuare ed allegare il materiale probatorio idoneo a convincere il giudice dell'esistenza di quei fatti (18). Ciò risponde, del resto, ad un principio fondamentale in materia processuale condiviso, sia pur con sfumature differenti, dalla generalità delle esperienze giuridiche degli Stati membri. Nel caso che ci riguarda, a fronte della contestazione di Commissione e Consiglio, i ricorrenti non solo non hanno presentato iniziali elementi di prova sufficienti per giustificare l'adozione di misure istruttorie da parte del Tribunale (19), né hanno - con riferimento alla prova testimoniale cui è stato fatto cenno in udienza da parte del difensore dei ricorrenti - indicato in maniera precisa testimoni, fatti e motivi della richiesta audizione (20), ma neppure può dirsi abbiano formulato richieste istruttorie sufficientemente chiare e determinate per obbligare il Tribunale a motivarne espressamente l'accoglimento o il rigetto. Non può quindi dirsi che, sul punto in esame, la sentenza sia viziata da errore di diritto.
27 Quanto alle censure mosse dai ricorrenti al punto 48 della sentenza del Tribunale, rilevo che il ragionamento del primo giudice altro non è che una conseguenza di quanto osservato nei precedenti punti, in particolare nel punto 47, ciò che è reso evidente dal periodo iniziale del paragrafo in questione. Di fronte all'accertamento, incontestato, della permanenza di rilevanti vendite di spazzole (sia pur non di provenienza cinese) successivamente all'imposizione del dazio, e dell'incremento del fatturato complessivo nell'esercizio 1989/90, nonostante il venir meno della vendita di spazzole, il Tribunale ha ritenuto indimostrato il rapporto di causalità tra il venir meno della vendita di spazzole cinesi e un risultato economico tanto disastroso da dover indurre i banchieri a richiedere la procedura concorsuale.
Sotto questo profilo, i ricorrenti pretendono, in ultima analisi, di censurare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal Tribunale. Si tratta, pertanto, di motivo inammissibile, stante il potere insindacabile del primo giudice nella valutazione delle prove (21). La Corte vi ha sinora posto solo il limite dello snaturamento degli elementi di prova (22), vizio, quest'ultimo, che però non ritengo di ravvisare nell'argomentazione del Tribunale. Né può seriamente ritenersi che il mancato riferimento nella sentenza del Tribunale all'allegato 1 al ricorso introduttivo costituisca un errore di diritto in tema di valutazione delle prove, nei limiti in cui lo configura la giurisprudenza della Corte. Il giudice di primo grado non è certo tenuto a motivare circa l'irrilevanza specifica di ciascun documento prodotto, specie allorché, lungi dal rivelare quel rigore che in siffatte circostanze si impone, il documento si risolva in un mero elenco di ipotetiche previsioni di vendita, per di più redatte ex post e su basi non chiarite (23), visto che il programma commerciale originario non è mai stato prodotto (24).
28 Né può dirsi che il difetto di prova sia stato colmato dalla produzione, mediante telecopia del 14 aprile 1997, della relazione dell'amministratore giudiziario e di una lettera del medesimo esplicativa delle proprie funzioni. Infatti, senza che occorra analizzarne il contenuto, il documento, come eccepito dalle istituzioni convenute nel corso dell'udienza, deve essere considerato irricevibile, in quanto prodotto tardivamente e, perciò, non suscettibile di valutazione. Ricordo che l'art. 118 del regolamento di procedura della Corte dichiara applicabile al procedimento d'impugnazione contro una decisione del Tribunale l'art. 42, n. 2, mentre non richiama il n. 1 di tale norma, così implicitamente escludendo, nella fase di impugnazione, che le parti possano proporre nuovi mezzi di prova, sia pur motivando il ritardo. Ciò, del resto, appare perfettamente coerente con il diverso ruolo che assume la Corte nel giudizio di impugnazione, in cui i fatti, e quindi i mezzi per accertarli e valutarli, devono già risultare dall'analisi del Tribunale, senza che le sia consentita alcuna ulteriore attività istruttoria, neppure ove ritenga tale analisi eventualmente viziata dalla violazione di regole giuridiche, imponendosi in tal caso la soluzione dell'annullamento con rinvio.
A ciò si aggiunga che nel nostro caso, addirittura, manca una sufficiente motivazione circa il ritardo della produzione, non bastando a tal fine il rilievo che Commissione e Consiglio abbiano accennato all'esistenza di un simile documento nella loro comparsa di risposta avanti alla Corte, in quanto trattasi pur sempre di documento che si deve presumere fosse nella disponibilità dei ricorrenti, o comunque dell'amministratore giudiziario, fin dalle prime fasi della procedura concorsuale, in quanto datato novembre 1990. Né sono dedotti elementi idonei a vincere tale presunzione.
29 Il rigetto, perché infondati e inammissibili, dei motivi di impugnazione fatti valere contro la motivazione del Tribunale esposta nei punti successivi al 47 deve, in base a quanto osservato dagli stessi ricorrenti, condurre al rigetto anche degli altri motivi, in quanto diretti a censurare una motivazione resa ad abundantiam e, quindi, irrilevanti (25). Per completezza, esamino anche queste altre ragioni di censura avanzate contro la sentenza del Tribunale.
30 Un primo motivo di impugnazione si risolve nell'asserita erronea attribuzione ai ricorrenti di due affermazioni da essi non compiute. Quanto alla prima, secondo cui il volume d'affari di Blackspur sarebbe costituito per la metà dalla vendita di spazzole cinesi, essa è del tutto irrilevante. Infatti, il Tribunale, ritenendo non provata tale asserzione, ha poi argomentato sulla base di quanto risultava dagli atti, e cioè che la vendita di spazzole cinesi non rappresentava, prima dell'imposizione del dazio, la metà del volume d'affari di Blackspur, così allineandosi alle effettive dichiarazioni rese dai ricorrenti.
Quanto alla seconda affermazione riportata erroneamente, che la perdita di 586 000 UKL sarebbe da imputare alla messa in liquidazione di Blackspur, essa risulta effettivamente così riferita al punto 41 della sentenza. Tuttavia, il Tribunale mostra di aver perfettamente compreso le deduzioni dei ricorrenti là dove, al punto 48, in fine, ne riferisce la tesi in questi termini: «la liquidazione di Blackspur (...) sarebbe stata provocata da cattivi risultati economici derivanti dalla cessazione delle vendite di spazzole originarie della Cina, che avrebbe privato la società ricorrente di utili valutati dalla stessa a 586 000 UKL a seguito dell'istituzione di un dazio antidumping su tali spazzole». Pertanto, il Tribunale aveva inteso la posizione dei ricorrenti esattamente come questi in effetti la esposero: il pregiudizio economico come causa della liquidazione della società, non già come conseguenza.
Il motivo risulta, quindi, nel suo complesso del tutto infondato e deve essere rigettato.
31 Sul secondo motivo, non risulta in effetti che il Tribunale abbia chiesto ai ricorrenti la produzione dei bilanci. Tuttavia, come significativamente riconoscono gli stessi appellanti, il fatto che il Tribunale rimproveri la mancata produzione di documenti non richiesti è assolutamente irrilevante rispetto alla valutazione dal medesimo compiuta. Infatti, il Tribunale (al punto 44) attribuisce alla documentazione prodotta, e in particolare ad una lettera redatta da uno studio di periti contabili e concernente i risultati finanziari della Blackspur, la stessa dignità di un bilancio. Quanto all'affermazione dei ricorrenti, al punto 42 dell'atto di impugnazione, secondo la quale quel passo della sentenza, pur non strettamente pertinente al ragionamento del Tribunale, merita egualmente alcuni commenti giacché il fatto stesso di averlo inserito implicherebbe che gli è stata attribuita qualche importanza, essa appare poco comprensibile e al più conforta l'irrilevanza dell'errore commesso dal Tribunale.
32 Quanto al motivo rappresentato dalla mancata menzione, al punto 44 della sentenza, di ogni riferimento all'allegato 1 al ricorso e all'allegato 26 alla replica, così che il Tribunale sembrerebbe fondarsi esclusivamente sulla lettera di Stoy Hayward prodotta dai ricorrenti per rispondere ai quesiti del Tribunale sul volume d'affari, si è già detto che la valutazione delle prove è rimessa all'apprezzamento del Tribunale e non è censurabile da parte della Corte.
Né, nel caso specifico, può dirsi che il Tribunale abbia snaturato elementi di prova ricavando da essi ciò che palesemente non dicono. Infatti, il documento considerato dal Tribunale sembra essere la fonte più completa e comprensibile di dati relativi alla situazione economica di Blackspur, con particolare riferimento all'incidenza dell'andamento delle vendite di spazzole sul complessivo volume d'affari della società, incidenza la cui valutazione viene giustamente considerata come determinante ai fini della valutazione del nesso causale. Del resto, si è già detto come non appaia censurabile l'omessa considerazione di un documento costituito da previsioni di vendita ipotetiche, redatte ex post e su basi non chiarite quale l'allegato 1 al ricorso. Quanto all'allegato 26 alla replica, esso si risolve in alcune affermazioni di un consulente finanziario, il quale, anche in base ad informazioni ricevute da uno dei ricorrenti (26), rileva che la causa principale della procedura concorsuale di Blackspur risiede nel venir meno dell'opportunità di importare e rivendere le spazzole provenienti dalla Cina. Si giustifica quindi la mancata menzione espressa del documento nell'argomentazione del Tribunale.
Né può dirsi vi sia stato snaturamento delle prove con riferimento alla lettera di Stoy Hayward, considerata dal Tribunale, semplicemente perché essa venne predisposta dai ricorrenti in vista di una risposta al quesito del Tribunale sul volume d'affari e non per spiegare il nesso causale. Sul punto, mi limito ad osservare che i documenti prodotti valgono e debbono essere considerati per quanto in essi riportato e non in funzione delle intenzioni dei loro autori. Il Tribunale ha appunto considerato i dati obbiettivi contenuti in quel documento (in particolare le cifre del volume d'affari e la percentuale di incidenza delle vendite di spazzole), ed il fatto di averne dedotto argomenti per affermare l'insussistenza (o la mancata dimostrazione) del nesso causale non rappresenta uno snaturamento del risultato probatorio (27).
b) L'impugnazione dei direttori
33 Venendo al rigetto delle domande avanzate dai ricorrenti signori Kellar, Glancy e Cohen, direttori di Blackspur, questi ultimi censurano il punto 51 della sentenza del Tribunale, in quanto ne avrebbe riportato le domande in modo errato. In particolare, da come il passo rilevante del punto 51 della sentenza viene riportato al punto 75 dell'atto d'impugnazione, sembrerebbe che il Tribunale abbia inteso le domande dei direttori di Blackspur come dirette ad ottenere il ristoro del pregiudizio subìto per effetto della perdita dell'apporto di capitale da essi effettuato in qualità di garanti di Blackspur. Se così fosse, il Tribunale avrebbe male interpretato la domanda, giacché, in quanto garanti, i ricorrenti non apportarono capitale a Blackspur, ma ne pagarono i debiti, come effettivamente asserito dai medesimi.
Tuttavia tale censura è fondata su una lettura chiaramente errata e parziale del punto 51 della sentenza, dove il Tribunale riporta le domande risarcitorie dei ricorrenti, distinguendo puntualmente quanto da essi preteso in quanto direttori (e soci), che contribuirono al capitale della società e persero i loro conferimenti; in quanto soci che hanno visto sfumare possibilità di reddito derivante dalla loro partecipazione al capitale; e, infine, in quanto garanti «chiamati ad onorare le garanzie personali concesse alla società per la quota del suo debito non recuperata». Non vi è quindi stato alcun errore né omissione del Tribunale nel riportare le domande dei ricorrenti.
34 Quale ulteriore motivo d'impugnazione della sentenza nella parte che ha rigettato le domande dei direttori, i ricorrenti denunciano un'erronea interpretazione da parte del Tribunale della giurisprudenza della Corte nel caso Dumortier frères (28). Da tale sentenza non potrebbe ricavarsi il principio per cui le perdite derivanti da una procedura concorsuale rappresentano un pregiudizio indiretto e lontano e come tale non suscettibile di impegnare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
Senza che occorra approfondire la reale portata giuridica di quanto statuito dalla Corte nel caso Dumortier frères, è sufficiente osservare che il riferimento a quella pronuncia appare privo di ogni rilievo per la motivazione della sentenza. Infatti, il Tribunale rigetta la richiesta risarcitoria dei direttori in quanto, non essendovi la dimostrazione del nesso causale tra il comportamento illecito delle istituzioni e i danni lamentati dalla società, non poteva certo esserci nesso tra quel comportamento e i danni lamentati dai soci e garanti della medesima, essendo tali ulteriori pregiudizi collegati all'impatto del preteso illecito sul patrimonio societario (v. i punti 51 e 52 della sentenza). Si tratta, anche qui, di motivazione resa ad abundantiam, rispetto alla quale un motivo autonomo d'impugnazione non può avere alcun fondamento.
35 Per quanto concerne le spese di causa, ai sensi degli artt. 69 e 122 del regolamento di procedura della Corte, la soccombenza integrale dei ricorrenti ne implica la condanna alle spese.
36 Alla luce delle osservazioni che precedono, suggerisco pertanto alla Corte di statuire come segue sull'impugnazione proposta dai ricorrenti:
«1) Respingere l'impugnazione perché fondata su motivi in parte infondati e in parte inammissibili.
2) Condannare i ricorrenti alle spese di causa, ivi comprese quelle relative alla procedura davanti alla Corte».
(1) - Causa T-168/94 (Racc. pag. II-2627)
(2) - GU L 46, pag. 45.
(3) - GU L 272, pag. 16.
(4) - GU L 312, pag. 33.
(5) - GU L 79, pag. 24.
(6) - Come rilevato dalla Commissione nella comparsa di risposta, è dato constatare una certa contraddizione nell'indicazione da parte dei ricorrenti della data precisa della prima ordinazione. Nel ricorso introduttivo viene indicato in proposito il mese di luglio del 1988, mentre nella memoria di replica si rettifica espressamente tale data precisando che il primo ordine venne effettuato nel mese di maggio 1988. Nell'atto di impugnazione si asserisce che il primo ordine per 100 000 UKL venne trasmesso in aprile del 1988 (nel ricorso introduttivo del primo giudizio si asseriva che in maggio era ancora in corso la contrattazione con l'esportatore), ma che fu poi solo parzialmente confermato nel luglio successivo.
(7) - Causa C-16/90, Nölle (Racc. pag. I-5163).
(8) - In particolare, la Corte giudicò non determinato «in maniera appropriata ed equa» il valore normale dei prodotti di cui trattasi, con conseguente violazione dell'art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità (GU L 209, pag. 1).
(9) - V. l'avviso concernente la procedura antidumping relativa alle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originari della Repubblica popolare cinese (GU C 24, del 31 gennaio 1992, pag. 3).
(10) - Decisione 93/325/CEE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 127, pag. 15)
(11) - Decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21).
(12) - V. punto 38 della sentenza impugnata.
(13) - Oltre alle sentenze ricordate dal Tribunale al punto 40 della decisione impugnata, v. sentenze della Corte 21 gennaio 1976, causa 40/75, Société des produits Bertrand SA (Racc. pag. 1, punto 14); 17 dicembre 1981, cause riunite 197-200, 243, 245 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3211, punti 51-55); 15 marzo 1984, causa 310/81, EISS (Racc. pag. 1341, punto 16).
(14) - V. punto 52 dell'atto di impugnazione.
(15) - Sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 28 e 45/79 (Racc. pag. 3091, punto 21).
(16) - V. la sentenza della Corte 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Brazzelli Lualdi (Racc. pag. I-1981, punto 49). Mi pare del resto significativo dell'orientamento restrittivo della giurisprudenza della Corte sui limiti di ammissibilità delle impugnazioni il fatto che anche tale concessione al sindacato del giudice supremo sia comunque contenuta in un obiter dictum e, successivamente e a quanto mi consti, mai concretamente applicata, sebbene ricordata in via di principio nell'ordinanza 14 ottobre 1996, C-268/96 P(R), Stichting Certificatie (Racc. pag. I-4971).
(17) - V. punto 16 del controricorso della Commissione e punto 81 del controricorso del Consiglio.
(18) - Si tratta di una regola del processo comunitario la cui esistenza è concordemente ammessa in dottrina: v., per tutti, Vandersanden, Barav, Contentieux communautaire, Bruxelles, 1977, pag. 50; Brealey, The Burden of Proof before the European Court, in European Law Rev., 1985, pag. 250; Lasok, The European Court of Justice. Practice and Procedure, 2 ed., London, 1994, pag. 362. Nella giurisprudenza v. sentenze della Corte 2 marzo 1977, causa 44/76, Milch-, Fett- und Eier-Kontor (Racc. pag. 393, punto 16), e 30 maggio 1984, causa 346/82, Favre (Racc. pag. 2269, punti 31-32).
(19) - V. sentenza della Corte 28 aprile 1966, causa 51/65, ILFO SpA (Racc. pag. 119, in particolare pag. 132).
(20) - V. sentenza della Corte 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick (Racc. pag. 435), in cui quanto rilevato nel testo si ritiene espressione dei principi fondamentali cui si ispira il diritto processuale; pertanto, sebbene l'affermazione fosse riferita al procedimento amministrativo dinanzi al consiglio di disciplina, è suscettibile di estensione al processo di fronte al giudice comunitario: in questo senso Vandersanden, Barav, op. cit., pag. 55; Lasok, op. cit., pag. 371.
(21) - V. sentenza della Corte 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Brazzelli Lualdi (citata alla nota 16), punto 66; ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco (Racc. pag. I-4435, punto 40), secondo la quale «spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti».
(22) - V. sentenza della Corte 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti (Racc. pag. I-667, punto 42).
(23) - L'allegato 1 al ricorso introduttivo altro non è che una proiezione a posteriori di ipotetici risultati finanziari redatta dallo studio di periti contabili Stoy Hayward nell'ottobre del 1992 e indirizzata agli avvocati di Blackspur. La previsione copre il periodo settembre 1989 - agosto 1990.
(24) - In generale, le prove sottoposte dai ricorrenti alla valutazione del Tribunale provengono, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da Blackspur o dai suoi direttori. Senza che occorra dilungarsi per giustificare l'irrilevanza di simili produzioni, mi limito a richiamare quanto osservato dall'avvocato generale Darmon nelle conclusioni presentate il 12 aprile 1989 nelle cause riunite 193 e 194/87, Maurissen, e decise dalla Corte con sentenza 11 maggio 1989 (Racc. pag. 1045): «Deve rimanere estraneo al dibattito giudiziario qualsiasi documento che serva a corroborare gli assunti di parte ma che emana dalla parte stessa» (punto 65 delle conclusioni).
(25) - V. ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO (Racc. pag. I-1611, punti 47-49).
(26) - Si rimanda a quanto già osservato alla nota 24.
(27) - Del resto, sono gli stessi ricorrenti, alla nota 14 dell'atto d'impugnazione, ad ammettere che il documento prodotto non conteneva le sole indicazioni quantitative del volume d'affari, ma altresì informazioni circa la provenienza del risultato economico.
(28) - Sentenza 4 ottobre 1979, citata alla nota 15.