61995C0314

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 12 settembre 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Omessa trasposizione di direttive concernenti problemi sanitari e di polizia sanitaria. - Causa C-314/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00427


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nel presente procedimento, la Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Commissione il 3 ottobre 1995, diretto a far dichiarare, in base all'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato, nonché dell'art. 23, n. 1, della direttiva 92/45/CEE (1), dell'art. 32, n. 1, della direttiva 92/46/CEE (2), dell'art. 29, n. 1, della direttiva 92/65/CEE (3), dell'art. 2, primo comma, della direttiva 92/88/CEE (4), dell'art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 92/116/CEE (5), dell'art. 17, n. 1, della direttiva 92/117/CEE (6) e dell'art. 20, n. 1, della direttiva 92/118/CEE (7), non avendo adottato e messo in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie a dare attuazione a queste direttive e avendo omesso di darne comunicazione alla Commissione.

2 Ai sensi delle disposizioni citate, gli Stati membri avevano l'obbligo di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad attuare le disposizioni di queste direttive entro il 31 dicembre 1993 o il 1_ gennaio 1994, dovendo, in ogni caso, informare la Commissione.

3 Non avendo ricevuto, al 1_ gennaio 1994, alcuna informazione relativa all'attuazione nel diritto interno delle disposizioni delle citate direttive, il successivo 10 febbraio la Commissione inviava al governo italiano una richiesta scritta, nella quale rilevava questa assenza di informazione e chiedeva che le fosse comunicata la situazione completa e dettagliata, con l'elenco delle disposizioni nazionali che avevano dato attuazione a queste direttive. Nello stesso scritto, la Commissione contestava al governo italiano di essere venuto meno agli obblighi imposti dal Trattato e dalle direttive citate, e gli accordava un termine di due mesi per presentare le sue osservazioni.

4 L'Italia informava la Commissione del fatto che erano in preparazione le misure necessarie ad attuare queste direttive mediante una lettera del suo rappresentante permanente del 24 marzo 1994, alla quale veniva allegato il testo della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sulle disposizioni relative all'adempimento degli obblighi discendenti per l'Italia dalla sua appartenenza alle Comunità europee (in prosieguo: la «legge n. 146»).

5 Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione da parte delle autorità italiane, la Commissione emetteva il 22 settembre 1994 un parere motivato, nel quale dichiarava che, secondo le informazioni di cui disponeva, la Repubblica italiana non aveva adattato il proprio diritto interno alle direttive citate, né aveva inviato alcuna comunicazione al riguardo alla Commissione, il che costituiva inadempimento; di conseguenza, la Commissione richiedeva l'adozione delle misure necessarie all'attuazione delle direttive entro un termine di due mesi.

6 Il 28 ottobre 1994, con lettera del rappresentante permanente, le autorità italiane affermavano:

1) che le direttive il cui inadempimento veniva contestato non erano ancora state trasposte nell'ordinamento interno a causa, in parte, del ritardo con cui era stata approvata la legge n. 146;

2) che le disposizioni necessarie alla trasposizione delle direttive 92/45/CEE, 92/88/CEE, 92/116/CEE e 92/118/CEE erano già state redatte dal ministero competente e che era in corso il procedimento per la loro approvazione;

3) e che sarebbe prossimamente iniziata l'elaborazione delle norme necessarie ad attuare le altre direttive nel diritto interno.

7 Poiché, circa un anno dopo, alla Commissione non risultava che l'Italia avesse dato attuazione ad alcuna delle direttive citate, essa proponeva il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 3 ottobre 1995.

8 Nel controricorso, il governo italiano non discute la mancata trasposizione contestata, limitandosi a ripetere le affermazioni, già formulate nel corso del procedimento precontenzioso, relative all'adozione, entro un breve termine, delle disposizioni necessarie ad adattare il diritto interno a queste direttive.

9 Risulta chiaro dal controricorso del governo italiano che, al momento della presentazione del ricorso da parte della Commissione, la Repubblica italiana non aveva adottato le misure necessarie ad attuare nel proprio diritto interno le disposizioni di queste direttive, essendo scaduto il relativo termine il 31 dicembre 1993, per la direttiva 92/88/CEE, e il 1_ gennaio 1994 per le altre.

10 Si deve quindi accogliere il ricorso e, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, condannare alle spese lo Stato membro convenuto.

11 Propongo pertanto a questa Corte di:

«1) dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE nonché dell'art. 23, n. 1, della direttiva 92/45/CEE, dell'art. 32, n. 1, della direttiva 92/46/CEE, dell'art. 29, n. 1, della direttiva 92/65/CEE, dell'art. 2, primo comma, della direttiva 92/88/CEE, dell'art. 3, n. 1, prima frase, della direttiva 92/116/CEE, dell'art. 17, n. 1, della direttiva 92/117/CEE e dell'art. 20, n. 1, della direttiva 92/118/CEE, non avendo adottato e messo in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie a dare attuazione a queste direttive e non avendone informato la Commissione;

2) condannare la Repubblica italiana alle spese del procedimento».

(1) - Direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/45/CEE, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU L 268, pag. 35).

(2) - Direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268, pag. 1).

(3) - Direttiva del Consiglio 13 luglio 1992, 92/65/CEE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268, pag. 54).

(4) - Direttiva del Consiglio 26 ottobre 1992, 92/88/CEE, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 321, pag. 24).

(5) - Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/116/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU 1993, L 62, pag. 1).

(6) - Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU 1993, L 62, pag. 38).

(7) - Direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU 1993, L 62, pag. 49).