Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 14 novembre 1996. - Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio contro Tabacchicoltori Associati Veneti Soc. coop. arl (TAV). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Verona - Italia. - Organizzazione comune di mercato - Tabacco greggio - Regolamento (CEE) della Commissione n. 3478/92 - Regime dei premi previsto nel settore del tabacco greggio - Calcolo del premio che dev'essere pagato ad un produttore individuale da un'associazione di produttori. - Causa C-273/95.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00213
1 Nella presente causa la Pretura circondariale di Verona sottopone alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di varie disposizioni emanate in applicazione dei regolamenti sui premi per il tabacco greggio. La questione è stata sollevata in ragione di dubbi circa il tasso di conversione da applicare nel calcolo del premio, che deve essere pagato a un produttore dall'associazione di produttori che ha consegnato il tabacco greggio del produttore alla rispettiva impresa di trasformazione.
Il regolamento di base
2 Secondo il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (in prosieguo: il «regolamento di base») (1) tramite le imprese di trasformazione sono concessi aiuti ai produttori di tabacco greggio sotto forma di un premio per la consegna di tabacco in foglia alle imprese di trasformazione.
3 Gli artt. 5, 6, n. 1, e 12, n. 1, del regolamento di base, così dispongono:
«Articolo 5
La concessione del premio è soggetta in particolare alle seguenti condizioni:
(...)
b) sussistenza di requisiti qualitativi;
c) fornitura del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.
Articolo 6
1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:
- impegno dell'impresa di prima trasformazione di versare al coltivatore, al momento della consegna, oltre al prezzo d'acquisto, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;
- impegno del coltivatore di consegnare all'impresa di prima trasformazione tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi.
Articolo 12
1. Nell'intento di concentrare l'offerta e di adeguarla alle esigenze qualitative del mercato, è concesso un aiuto specifico pari al 10% del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi da un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardano l'intera produzione dei membri di tale associazione...».
Il regolamento di esecuzione
4 Il regolamento (CEE) della Commissione 1_ dicembre 1992, n. 3478, recante modalità di applicazione del regime di premi previsti nel settore del tabacco greggio (2) (in prosieguo: «il regolamento di esecuzione»), comprende le seguenti disposizioni, rilevanti ai fini della presente causa:
«(...) occorre prevedere che il premio, espresso in moneta nazionale, sia lo stesso per tutti i produttori che consegnano il tabacco alle imprese di trasformazione nel corso di un determinato periodo, prendendo in considerazione il tasso di conversione applicabile all'inizio di tale periodo di commercializzazione;» (nono `considerando')
«Articolo 2
(...)
2. Il contratto di coltivazione è stipulato per gruppo di varietà. Esso obbliga l'impresa di trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e il produttore o l'associazione di produttori a consegnare all'impresa di trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.
3. Il contratto di coltivazione deve contenere almeno i seguenti dati:
(...)
h) la qualità cui si riferisce il prezzo;
i) i requisiti qualitativi minimi convenuti;
(...)
k) il termine di pagamento del prezzo d'acquisto, che non deve essere superiore a un mese dalla fine di ogni consegna.
(...)».
«Articolo 6
Il tabacco consegnato all'impresa di trasformazione deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente dalle caratteristiche elencate nell'allegato II. Le parti contraenti possono concordare requisiti qualitativi più rigorosi».
«Articolo 8
1. L'importo del premio che l'impresa di trasformazione deve corrispondere al produttore, (...) [è calcolato] in base al peso del tabacco in foglia della varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta, preso in consegna dal trasformatore (....).
(...)
Articolo 9
1. Salvo forza maggiore, il produttore deve consegnare l'intera sua produzione all'impresa di prima trasformazione entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello della raccolta, pena la perdita del diritto al versamento del premio.
(...)
Articolo 10
1. L'impresa di trasformazione versa al produttore l'importo corrispondente al premio nel termine di un mese a decorrere dalla data della fine di ciascuna consegna contrattuale (...)».
«Articolo 12
1. L'importo dei premi versati ai produttori è rimborsato all'impresa di trasformazione, dietro sua richiesta, sulla base di un attestato di controllo rilasciato dalle autorità competenti previa verifica di tutte le consegne del raccolto all'impresa relative al gruppo di varietà di cui trattasi (...)».
Il regolamento sulle quote
5 Il regolamento (CEE) della Commissione 1_ dicembre 1992, n. 3477, relativo alle modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 (3) (in prosieguo: il «regolamento sulle quote») contiene disposizioni relative alla fissazione delle quote di trasformazione e alla ripartizione delle quote di produzione e così dispone all'art. 2, terzo trattino:
«Articolo 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
(...)
- produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di siffatte persone che consegni ad un'impresa di trasformazione in proprio nome e per conto proprio nel quadro di un contratto di coltivazione concluso da essa o in suo nome tabacco greggio prodotto da essa stessa o dai suoi membri;
(...)».
Il regolamento sugli aiuti specifici
6 L'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 19 gennaio 1993, n. 84, concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (4) (in prosieguo: il «regolamento sugli aiuti specifici») dispone quanto segue:
«Articolo 2
(...)
2. L'immissione della produzione sul mercato (...), ad opera dell'associazione, comprende almeno le operazioni seguenti:
- conclusione da parte dell'associazione, in nome proprio e per proprio conto, di contratti di coltivazione per l'intera produzione dei suoi membri;
- conferimento di tutta la produzione dei membri, preparata secondo norme comuni per la successiva consegna ai trasformatori».
Il regolamento sul tasso di conversione
7 Il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1993, n. 3477, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco (5) (in prosieguo: il «regolamento sui tassi di conversione»), contiene la seguente disposizione:
«Articolo 1
Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del premio e dell'anticipo sul premio previsti dall'articolo 3 del regolamento [base] (CEE) n. 2075/92 è il tasso in vigore il 1_ agosto dell'anno del raccolto per le consegne effettuate fino al 31 dicembre di tale anno ed è il tasso in vigore il 1_ gennaio dell'anno successivo per le consegne successive».
La causa dinanzi al giudice nazionale
8 L'Impresa Agricola F.lli Buratti (in prosieguo: la «Buratti») è dedita alla coltivazione del tabacco ed è membro dell'associazione di produttori Tabacchicoltori Associati Veneti soc.coop. a r.l. (in prosieguo: l'«associazione»). Nel maggio 1993 l'associazione stipulava con un'impresa di trasformazione, la Cooperativa Tabacchi Verona (in prosieguo: l'«impresa di trasformazione»), un contratto di coltivazione avente ad oggetto la totalità della produzione dei soci di tabacco della qualità «Bright» della campagna 1993.
9 L'ordinanza di rinvio non contiene alcuna informazione circa lo svolgimento dei fatti in relazione alle consegne di tabacchi. Secondo le osservazioni scritte presentate nella causa, durante il periodo dall'agosto 1993 al gennaio 1994 i membri dell'associazione conferivano tabacco in un magazzino che l'azienda di trasformazione aveva concesso in locazione gratuita all'associazione. Venivano rilasciate ricevute recanti una serie di indicazioni materiali sui tabacchi. Sulle ricevute figurava inoltre la seguente precisazione: «(l'impresa di trasformazione) dichiara che il presente bollettino non significa presa in carico del tabacco». I contratti tra l'associazione e l'azienda di trasformazione in merito alla classificazione venivano sottoscritti il 28 gennaio 1994. Sulla base delle dichiarazioni IVA dell'azienda di trasformazione il trasferimento giuridico della proprietà del tabacco in questione alla detta azienda avveniva rispettivamente il 7 e il 31 gennaio 1994.
10 L'impresa di trasformazione pagava i premi all'associazione sulla base del tasso di conversione in vigore il 1_ agosto 1993, e deduceva, quale motivazione per la scelta di tale data, il fatto che, per quanto riguarda il contratto di coltivazione stipulato con l'associazione di produttori, non va tenuto conto del momento in cui ha avuto luogo la «consegna contrattuale» all'impresa di trasformazione, bensì del momento in cui ha avuto luogo il «conferimento» all'associazione di produttori.
11 La Buratti, la quale nel 1993 aveva conferito all'associazione 88 529 kg di tabacco, riceveva dalla detta associazione i premi dovuti, calcolati sulla base del tasso di conversione al 1_ agosto 1993. La Buratti, invece, era del parere che, ai fini del calcolo dei premi, deve essere applicato il tasso di conversione agricolo in vigore il 1_ gennaio 1994 poiché, a suo avviso, il tabacco era stato consegnato all'impresa di trasformazione solo nel gennaio 1994. La Buratti citava pertanto in giudizio l'associazione presso la Pretura Circondariale di Verona, domandando il pagamento della differenza tra il premio calcolato sulla base del tasso di conversione in vigore il 1_ agosto 1993 applicato dall'associazione e il tasso più elevato, in vigore il 1_ gennaio 1994.
La questione pregiudiziale
12 Con ordinanze 27 luglio e 4 settembre 1995, la Pretura Circondariale di Verona ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni del regolamento di attuazione (CEE) n. 3478/92, ed in particolare quelle degli artt. 10 e 11, vadano interpretate nel senso che la data da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo all'importo del premio di trasformazione è quella della consegna del tabacco all'impresa di trasformazione da parte dell'associazione di produttori, ovvero quella del conferimento del prodotto dal singolo produttore all'associazione stessa e quale sia la nozione di "consegna contrattuale" ai sensi delle citate disposizioni».
13 La citata disposizione di cui all'art. 11, primo comma, del regolamento di attuazione è stata abrogata con effetto dal 1_ luglio 1993, e sostituita con la disposizione sopra citata di cui all'art. 1 del regolamento sul tasso di conversione, di contenuto equivalente. Come emerge dalla detta disposizione, il tasso da applicarsi ai fini della conversione in moneta nazionale del premio espresso in ECU è quello in vigore il 1_ agosto dell'anno del raccolto per le consegne effettuate entro il 31 dicembre di tale anno e quello in vigore il 1_ gennaio dell'anno successivo per le consegne successive.
14 Il giudice a quo desidera sostanzialmente sapere se l'espressione «consegne» contenuta nell'art. 1 del regolamento relativo al tasso di conversione, debba essere interpretata, qualora tra il produttore e l'impresa di trasformazione si interponga un'associazione di produttori, nel senso che si riferisce alla consegna di tabacco da parte dell'associazione di produttori all'impresa di trasformazione oppure nel senso che riguarda singoli conferimenti di tabacco da parte dei produttori all'associazione stessa. Il giudice a quo chiede inoltre in tale contesto delucidazioni circa il modo in cui debba essere interpretata l'espressione «consegna contrattuale» figurante nell'art. 10 del regolamento di esecuzione.
Il procedimento dinanzi alla Corte
15 Solo la Commissione e la Buratti hanno presentato osservazioni alla Corte. La Buratti ha dedotto che dalla ratio e dalla sistematica delle disposizioni consegue che la data che viene in considerazione ai fini della determinazione del tasso di conversione applicabile è la data della consegna all'azienda di trasformazione, indipendentemente dalla circostanza che le consegne siano state effettuate da un produttore individuale o da un'associazione di produttori. La Commissione ha inoltre dedotto che il termine «consegna contrattuale» contenuto nell'art. 10 del regolamento di esecuzione è un concetto di diritto comunitario, il cui contenuto deve essere determinato prescindendo dal diritto nazionale. Il detto concetto fa riferimento al trasferimento materiale del tabacco a un'impresa di trasformazione, in correlazione con un contratto di coltivazione. La Buratti ha dedotto che la «consegna contrattuale» è la consegna materiale effettuata in esecuzione degli obblighi di consegna derivanti dal contratto di coltivazione, eseguita dal produttore o dall'associazione di produttori che ha sottoscritto i contratti di coltivazione e che ha in tal modo adempiuto i suoi obblighi di consegna.
Analisi
16 La presente questione pregiudiziale trova origine in una controversia tra un'associazione di produttori e un produttore in merito all'entità del premio che l'associazione deve pagare al produttore. La questione che il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte ha però ad oggetto il calcolo del premio nel contesto del rapporto tra un'azienda di trasformazione e un'associazione di produttori. Se il giudice nazionale ha ritenuto rilevante, ai fini della causa che è chiamato a dirimere, formulare una questione su questo punto, ciò deve ritenersi dovuto al fatto che il giudice considera l'entità del premio che l'azienda di trasformazione deve pagare all'associazione di produttori nella presente causa determinante per stabilire l'entità del premio che l'associazione deve pagare al produttore.
17 A questo riguardo debbo osservare che il regolamento di base parte con tutta evidenza dalla situazione del produttore che consegna tabacco greggio a un'impresa di trasformazione. Così gli artt. 5 e 6 del regolamento di base dispongono, ad esempio, che il premio è soggetto alla condizione che la consegna avvenga in base a un contratto di coltivazione tra un produttore e un'azienda di trasformazione. Dall'art. 12 del regolamento di base, secondo cui viene concesso un aiuto speciale pari al 10% del premio qualora i contratti di coltivazione siano conclusi tra un'impresa di trasformazione ed un'associazione di produttori, emerge però che si è voluto incentivare la costituzione di associazioni di produttori in grado di provvedere alle consegne alle imprese di trasformazione. Nei casi in cui un'associazione di produttori si interpone tra il produttore e l'impresa di trasformazione, le disposizioni del regolamento nelle quali viene fatto ricorso all'espressione produttore debbono essere intese nel senso che esse si riferiscono a un produttore o a un'associazione di produttori. Questo non emerge solo dall'art. 2, n. 2, del regolamento di esecuzione, che tratta dei soggetti tra cui vengono stipulati i contratti di coltivazione, ma anche dall'art. 2, terzo trattino, del regolamento sulle quote, dove il termine produttore viene semplicemente inteso come comprensivo delle associazioni di produttori.
18 Se l'art. 1 del regolamento sul tasso di conversione dispone che la data da prendere in considerazione ai fini della determinazione del tasso di conversione da applicare è quella della consegna del tabacco greggio da parte del produttore all'impresa di trasformazione, il detto articolo deve essere parimenti interpretato, nei casi in cui tra il produttore e l'azienda di trasformazione si interpone un'associazione di produttori, come riferentesi al momento della consegna da parte dell'associazione di produttori all'impresa di trasformazione. E' quanto, del resto sottolineato dalla formulazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento sull'aiuto specifico che, sulla medesima linea, parla di «conclusione da parte dell'associazione, in nome proprio e per proprio conto, di contratti di coltivazione per l'intera produzione dei suoi membri», e, rispettivamente, di «conferimento» all'associazione «di tutta la produzione dei membri, preparata secondo norme comuni per la successiva consegna ai trasformatori». I termini «consegna» e «consegne» figuranti, l'uno, all'art. 10 del regolamento di esecuzione e, l'altro, all'art. 1, del regolamento relativo al calcolo del tasso di conversione, devono così essere interpretati nel senso che si riferiscono al momento della consegna del tabacco greggio da parte dell'associazione di produttori all'impresa di trasformazione e non, invece, ai conferimenti di tabacco greggio da parte dei produttori alle associazioni di produttori.
19 Tale conclusione è del resto confortata dal fatto che l'art. 10 del regolamento di esecuzione usa l'espressione di consegna «contrattuale» in correlazione alla fissazione del termine ultimo per il pagamento della somma corrispondente al premio. Il contratto al quale viene qui fatto riferimento deve essere il contratto di coltivazione, quale descritto nell'art. 5, lett. c), e nell'art. 6, n. 1, del regolamento di base e nell'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento di esecuzione quale stipulato tra le associazioni di produttori e l'impresa di trasformazione.
20 Se è vero che nell'art. 10 del regolamento di base - e solo in questo - viene fatto uso dell'espressione «consegna contrattuale», ciò deve essere visto alla luce della circostanza che la detta disposizione fissa il termine per il pagamento dell'importo del premio. Se l'espressione in esame non fosse stata utilizzata, si sarebbe potuto erroneamente pensare che il premio dovesse essere pagato anche se le consegne non corrispondessero a quanto pattuito nel contratto di coltivazione. L'espressione «contrattuale» sta così semplicemente a indicare che l'impresa di trasformazione non deve pagare premi per merce difettosa.
21 Se una «consegna» ai fini del pagamento del premio deve pertanto essere «contrattuale», ci si potrebbe domandare se l'espressione «consegna» debba essere considerata come consegna secondo l'accezione giuridica in materia di compravendita. A mio avviso non si può tuttavia ammettere che la normativa comunitaria abbia voluto rimettersi all'arbitrio delle parti e lasciare che queste stabiliscano, accordandosi su che cosa si debba intendere per momento della consegna, quando vada pagato il premio. Le clausole commerciali in materia di compravendita implicano, per esempio, spesso che la consegna avviene con la rimessa della merce a un trasportatore, cioè molto prima che il compratore (l'impresa di trasformazione) entri in possesso della merce, condizione indispensabile per poterla lavorare. Se l'espressione «consegna» contenuta nel regolamento dovesse essere intesa come riferita alle norme in materia di compravendita, che non sono armonizzate sul piano comunitario, potrebbero tuttavia nascere differenze nel funzionamento delle organizzazioni di mercato tra Stato membro e Stato membro. Secondo l'art. 189 del Trattato, il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; qualora i termini di pagamento del premio dovessero variare da Stato membro a Stato membro, si creerebbe, a mio avviso, una situazione incompatibile con tale norma. Per l'applicazione del tasso di conversione si deve far riferimento alla stessa data in ciascuno Stato membro. Il concetto di consegna deve così essere un concetto di diritto comunitario dotato di un contenuto che prescinde dal diritto nazionale.
22 Se la consegna di tabacco greggio è la circostanza materiale che fa sorgere l'obbligo dell'impresa di lavorazione di pagare l'importo del premio, la cosa più naturale è, a mio avviso, intendere il concetto di consegna come «traditio» della merce all'impresa di trasformazione, secondo quanto suggerito dalla Commissione. In tale concetto così definito rientrano, a mio avviso, anche quei casi in cui i tabacchi si trovano in uno status equiparabile a quello di «res tradita», per cui sarebbe formalismo trattare siffatti casi diversamente da quelli in cui la medesima «traditio» ha avuto luogo, ad esempio, il caso in cui la merce sia stata data ad un'impresa che la lavora in subappalto per l'impresa di trasformazione. Siccome con la «traditio» cessa, in generale, anche il diritto del venditore (produttore, associazione di produttori) di bloccare la consegna della merce, tale interpretazione garantisce che i premi saranno pagati solo quando l'impresa di trasformazione avrà ottenuto la disponibilità del tabacco, il che costituisce il presupposto per poter espletare la lavorazione, grazie alla quale il tabacco acquisterà un maggior valore, che consentirà all'impresa di trasformazione di vendere il suo prodotto e di ricavare il provento con il quale provvedere alla copertura dei costi di acquisto pagati ai produttori o all'associazione di produttori.
Conclusione
23 In considerazione di quanto sopra, suggerisco di risolvere come segue la questione sollevata dalla Pretura circondariale di Verona:
«Le espressioni "consegna contrattuale" o rispettivamente "consegna", di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 1_ dicembre 1992, n. 3478, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio e all'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1993, n. 3477, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco, vanno interpretate, qualora l'impresa di trasformazione abbia stipulato un contratto di coltivazione con un'associazione di produttori, nel senso che si riferiscono al momento in cui è avvenuta la "traditio" del tabacco greggio menzionato nel contratto di coltivazione all'impresa di trasformazione».
(1) - GU L 215, pag. 70, come modificato con il regolamento (CE) del Consiglio 4 marzo 1996, n. 415, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e che fissa i limiti di garanzia per il tabacco in foglia ripartiti tra i gruppi di varietà per i raccolti 1996 e 1997 (GU L 59, pag. 3).
(2) - GU L 351, pag. 17, come modificato con regolamento (CE) della Commissione 11 luglio 1996, n. 1350, che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio (GU L 174, pag. 15).
(3) - GU L 351, pag. 11.
(4) - GU L 12, pag. 5.
(5) - GU L 317, pag. 30. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GU, il 18.12.1993, con effetto dal 1_ luglio 1993.