61995C0185

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 3 febbraio 1998. - Baustahlgewebe GmbH contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Durata del procedimento - Provvedimenti istruttori - Accesso al fascicolo - Concorrenza - Intese - Ammende. - Causa C-185/95 P.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-08417


Conclusioni dell avvocato generale


1 Con il presente ricorso la società di diritto tedesco Baustahlgewebe GmbH (in prosieguo: la «BStG» o la «ricorrente») chiede a questa Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 1995, Baustahlgewebe/Commissione (1) (in prosieguo: la «sentenza impugnata» o la «sentenza»), con la quale è stato parzialmente respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (2) (in prosieguo: la «decisione controversa» o la «decisione») ed è stato determinato in 3 milioni di ECU l'importo dell'ammenda inflitta.

I - I fatti e il procedimento

2 Il prodotto oggetto della decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d'acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.

3 Secondo la decisione controversa, esistono diversi tipi di rete metallica elettrosaldata:

- rete standard (Lager- oder Standardmatten/Panneaux Standard),

- rete su misura (Listenmatten/Panneaux lettrés),

- rete fabbricata in base ad apposito disegno (Zeichnungsmatten/Treillis sur devis) (3).

4 Ai punti 2 e 3 della sentenza, il Tribunale ha rilevato i seguenti fatti:

«2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all'origine della Decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.

3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo essere stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della Decisione)».

5 Con la decisione controversa, la Commissione ha inflitto un'ammenda a quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata, per avere, ai termini del suo art. 1, «(...) violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi».

6 Riguardo ai fatti all'origine del ricorso dinanzi al Tribunale, dalla sentenza impugnata risulta che la decisione controversa fa carico alla ricorrente, in particolare:

Sul mercato tedesco

- «(...) di aver partecipato, con l'impresa francese Tréfilunion, ad intese riguardanti la reciproca penetrazione sui mercati francese e tedesco. Queste intese sarebbero state concluse nel corso di un colloquio che aveva luogo in data 7 giugno 1985 fra il signor Michael Müller (4) e il signor Marie, direttore della Tréfilunion (...)». Il Tribunale aggiunge che «Secondo la Decisione (...) le reciproche concessioni cui si giungeva nel corso di tale colloquio venivano rispettate, come sarebbe provato dal fatto che né la Tréfilunion, né gli altri produttori francesi proponevano reclamo alla Commissione contro il cartello di crisi strutturale tedesco, e che lo stabilimento della ricorrente a Gelsenkirchen (Germania) si asteneva dall'esportare rete su misura in Francia» e che «(...) qualsiasi futura attività di esportazione doveva essere subordinata alla determinazione di quote» (5);

- «(...) di aver partecipato, nell'ambito delle intese che miravano a proteggere il cartello di crisi strutturale tedesco contro le importazioni non controllate di rete saldata, ad un'intesa con la Sotralentz sul contingentamento delle esportazioni di quest'ultima in Germania» (6);

- «(...) di aver partecipato, sul mercato tedesco, ad intese aventi lo scopo, da una parte, di regolamentare le esportazioni dei produttori Benelux in Germania e, dall'altra, d'imporre il rispetto dei prezzi in vigore sul mercato tedesco» (7);

- nell'intento «(...) di giungere ad una limitazione o ad una disciplina delle esportazioni straniere in Germania (...)», di aver stipulato due contratti di fornitura, del 24 novembre 1976 e del 22 marzo 1982, con la Bouwstaal Roermond BV (in seguito Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) e l'Arbed SA afdeling Nederland. «Con questi contratti la BStG assumeva la distribuzione esclusiva in Germania, a prezzi da fissarsi in base a determinati criteri, di una determinata quantità annua di rete metallica saldata proveniente dallo stabilimento di Roermond. La Bouwstaal Roermond BV e l'Arbed SA afdeling Nederland s'impegnavano, per la durata dei contratti, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, forniture in Germania» (8). «Nella Decisione (...) si constata che questi contratti di distribuzione esclusiva non soddisfacevano le condizioni poste dal regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67/67/CEE, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva [GU 1967, n. 57, pag. 849 (...)], almeno da quando esistevano le intese di reciproca penetrazione per gli scambi tra Germania e Benelux. Da quel momento, tali accordi dovevano essere considerati parte di un accordo globale per la ripartizione del mercato (...)» (9);

- «(...) di aver partecipato, con la Tréfilarbed, ad un'intesa mirante a far cessare le reimportazioni in Germania, via Lussemburgo, di rete metallica saldata dello stabilimento di St Ingbert» (10).

Sul mercato del Benelux

- «(...) di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi che esportano nel Benelux e gli altri produttori che vendono sul mercato del Benelux, sul rispetto di prezzi fissati per questo mercato. Secondo la Decisione, tali intese sarebbero state stipulate nel corso delle riunioni tenutesi a Breda e a Bunnik fra l'agosto 1982 e il novembre 1985 (...)» (11). «La Decisione (...) fa inoltre carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi, da un lato, e i produttori del Benelux ("circolo di Breda"), dall'altro, intese consistenti nell'applicazione di restrizioni quantitative alle esportazioni tedesche nel Belgio e nei Paesi Bassi, come pure nella comunicazione dei dati relativi alle esportazioni di certi produttori tedeschi al gruppo belgo-olandese» (12).

7 L'importo dell'ammenda inflitta alla BStG dalla Commissione era pari a 4,5 milioni di ECU.

8 Il 20 ottobre 1989, la ricorrente ha proposto ricorso d'annullamento avverso la detta decisione. Con ordinanze 15 novembre 1989, la Corte ha trasferito al Tribunale questa causa nonché dieci connesse, in applicazione dell'art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (13).

9 La BStG ha chiesto l'annullamento della decisione nella parte che la riguarda e, in subordine, la riduzione dell'ammenda ad un importo adeguato, nonché la condanna della Commissione alle spese. Essa ha inoltre chiesto di essere autorizzata a prendere visione di un certo numero di documenti relativi al procedimento dinanzi alla Commissione ed ai rapporti tra quest'ultima, il Bundeskartellamt ed i rappresentanti dell'associazione tedesca di cartello, riguardanti il cartello di crisi strutturale.

10 La Commissione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in quanto infondato e di condannare la ricorrente alle spese.

11 A sostegno del ricorso, la ricorrente adduceva tre motivi, relativi alla violazione del diritto alla difesa, alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato ed alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (14).

II - La sentenza impugnata

12 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato l'art.1 della decisione controversa «(...) nella parte in cui vi si accerta la partecipazione della ricorrente ad un'intesa con la Sotralentz SA, avente come scopo il contingentamento delle esportazioni di questa sul mercato tedesco, e nella parte in cui vi si accerta l'esistenza di un accordo tra la ricorrente e la Tréfilunion SA, avente lo scopo di subordinare le loro esportazioni future alla determinazione di quote». Esso ha pertanto ridotto l'ammenda da 4,5 milioni di ECU a 3 milioni e, per il resto, ha respinto il ricorso.

III - Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado

13 Con il suo ricorso la BStG chiede a questa Corte di annullare, da un lato, la sentenza del Tribunale nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda in 3 milioni di ECU, respinge il suo ricorso e la condanna a parte delle spese, e, dall'altro, gli artt. 1, 2 e 3 della decisione controversa nelle parti in cui la riguardano e non siano stati annullati dalla suddetta sentenza.

14 La BStG chiede, in subordine, la riduzione dell'ammenda ad un importo adeguato. Essa chiede, inoltre, la condanna della Commissione alle spese del giudizio (15).

15 La Commissione, dal canto suo, chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.

16 A sostegno del ricorso, la BStG contesta al Tribunale, segnatamente:

- data la durata eccessiva del procedimento, di avere leso il diritto della ricorrente ad ottenere tutela giuridica entro un «termine ragionevole»;

- di avere violato il principio dell'«oralità», avendo emesso sentenza 22 mesi dopo la chiusura della fase orale;

- di avere ignorato i principi vigenti in materia di prova;

- di avere applicato erroneamente le disposizioni del regolamento di procedura relative alla decadenza;

- di avere respinto la sua domanda di accesso ai documenti della Commissione;

- di avere applicato erroneamente l'art. 85, n. 1, del Trattato;

- di avere violato l'art. 15 del regolamento n. 17, relativo alla determinazione dell'ammenda (16).

17 In prosieguo esamineremo, secondo l'ordine di presentazione, ciascuno di questi motivi; data la sua importanza, ci dilungheremo sul primo di essi.

IV - Esame dei motivi a sostegno del ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado

A - Sul primo motivo, relativo all'inosservanza del «termine ragionevole»

18 La BStG sostiene che il tempo impiegato dal Tribunale per statuire sul suo ricorso sia eccessivo e quindi tale da violare l'art. 6, n. 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «convenzione»). La ricorrente ricorda che il principio del «processo equo», enunciato da tale disposizione, include il diritto di ogni persona ad un'udienza entro un «termine ragionevole».

19 La ricorrente ritiene che l'eccessiva durata del procedimento non sia affatto dovuta alle circostanze particolari del caso di specie, bensì vada, al contrario, imputata al Tribunale. Essa sostiene che un tale ritardo costituisce un vizio di procedura che giustifica l'annullamento della sentenza e della decisione controversa, nonché la chiusura del procedimento. In subordine, essa fa valere che la durata eccessiva del procedimento costituisce, in ogni caso, un «motivo di riduzione della pena».

20 La Commissione nega che il procedimento abbia avuto una durata eccessiva.

21 Prima di esprimere una valutazione sulla durata, apparentemente eccessiva, del procedimento, posto che tra l'atto introduttivo e la sentenza del Tribunale sono trascorsi circa cinque anni e mezzo, dei quali circa 22 mesi per la deliberazione, questa Corte dovrà pronunciarsi sulla ricevibilità del motivo dedotto dalla BStG e, soprattutto, valutarne attentamente la portata.

22 E' noto che le disposizioni della convenzione sono familiari alla Corte. Le richieste formulate al riguardo dalla BStG invocano provvedimenti cui la Corte è solita ricorrere nell'esercizio della propria competenza in materia di impugnazione. Per contro, a mio avviso si rileva una certa difficoltà nell'esercizio del potere d'annullamento o di riduzione dell'ammenda attribuito alla Corte onde assicurare l'applicazione dell'art. 6 della convenzione.

1. Sulla ricevibilità del motivo

a) La norma invocata

23 Una delle questioni sollevate con tale motivo riguarda la competenza della Corte a conoscere del principio su cui esso è fondato.

24 Riguardo ai principi della convenzione, questa Corte ha, ancora recentemente, ricordato che «(...) in base ad una giurisprudenza costante (v. in particolare parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33), i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La convenzione riveste, a questo proposito, un significato particolare. Come la Corte ha inoltre precisato, ne deriva che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo in tale modo riconosciuti e garantiti (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 41)» (17).

25 L'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (18) ha riaffermato l'adesione dell'Unione europea alla convenzione, cosicché è attualmente acquisito che garantire i diritti da essa attribuiti rientra tra i compiti di questa Corte.

26 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la convenzione enuncia regole di cui essa non si limita a garantire la diretta applicazione in diritto comunitario, ma alle quali si è anche ispirata per stabilire principi fondamentali che occupano il vertice della gerarchia delle norme in tale settore.

27 Occorre altresì osservare che le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri contribuiscono in misura considerevole all'elaborazione di tali principi fondamentali.

28 Analogamente a questi ultimi, la convenzione costituisce la fonte ispiratrice non soltanto dei diritti fondamentali, ma anche degli altri principi generali del diritto comunitario (19).

29 Sino ad ora, la giurisprudenza della Corte in materia si è sviluppata soprattutto in occasione di controversie relative al rispetto dei principi della convenzione nell'ambito di taluni procedimenti amministrativi comunitari riguardanti, ad esempio, il pubblico impiego (20) o il diritto della concorrenza (21), o per l'interpretazione, alla luce di tali principi, di norme comunitarie (22). L'art. 6 della convenzione, in particolare, ha trovato applicazione in un numero non trascurabile di casi (23).

30 Nella specie, non si tratta più di accertare il rispetto del principio del «processo equo» da parte di uno Stato membro o di un'istituzione comunitaria in una regolamentazione contestata. Il presente ricorso riguarda la conformità al diritto di essere giudicati entro un «termine ragionevole», diritto che deriva dal principio dianzi richiamato, di un procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale di primo grado (24). Infatti, analogamente alle giurisdizioni nazionali e alle altre istituzioni comunitarie, il Tribunale è tenuto all'osservanza dei principi della convenzione.

31 L'art. 6 della convenzione sancisce il «diritto ad un processo equo», che comprende, per quanto attiene alla presente fattispecie, il diritto di ogni persona «(...) ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole (...)», che deve poter essere invocato allorché il giudice sia chiamato a decidere «(...) sia dei suoi diritti e o dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta». Non si può contestare, né d'altra parte la Commissione lo contesta, che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e alla luce dei pareri della Commissione europea dei diritti dell'uomo, la presente fattispecie rientri nella materia «penale» (25).

32 Il principio invocato dalla BStG fa dunque parte dei principi di cui questa Corte deve garantire l'osservanza.

33 Preciso, per scrupolo di completezza, che, anche se la Corte non lo ha ancora espressamente statuito (26), l'applicazione dell'art. 6 alle persone giuridiche non ci sembra contestabile, in quanto dalla giurisprudenza della Commissione europea sui diritti dell'uomo risulta chiaramente che la formula «ogni persona» designa tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche (27).

34 Inoltre, le persone giuridiche non si distinguono dalle persone fisiche al punto da dover godere, nel processo in cui sono parti, con riguardo alle esigenze di una rapida amministrazione della giustizia, di garanzie ridotte.

35 Anche se la natura e la portata del pregiudizio subito a causa della durata di un processo possono esser molto diverse, a seconda che la pena inflitta sia una pena restrittiva della libertà oppure un'ammenda, o anche a seconda che l'importo dell'ammenda incida o meno sulle risorse della parte destinate alla soddisfazione dei suoi bisogni elementari, una dilazione eccessiva del giudizio non potrebbe tollerarsi in nessun caso. Tuttavia si deve tener conto, ci sembra, dell'esistenza di tali differenze nella valutazione relativa alla «ragionevolezza» del termine controverso. Esse si riflettono anche in sanzioni o in risarcimenti adeguati all'infrazione accertata.

36 Ogni soggetto di diritto deve quindi poter essere giudicato entro un «termine ragionevole».

b) La natura del motivo dedotto

37 Ricordo che, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE, la «(...) impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia [può essere proposta] per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto (...)». L'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte prevede che «L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale».

38 La valutazione dell'eccessivo protrarsi del termine potrebbe, per certi aspetti, essere considerata alla stregua di una questione di fatto che, in quanto tale, dovrebbe esulare dalla competenza di questa Corte.

39 Ritengo tuttavia si tratti di una questione di diritto, in quanto la Corte non si limiterà a constatare un certo numero di fatti, ma dovrà distinguerli in base alla loro rispettiva incidenza sulla durata del lasso di tempo controverso, dopo averli classificati come elementi sintomatici di carenze nel funzionamento della giustizia, oppure come elementi idonei a legittimare l'ampiezza del periodo trascorso. In tal modo, dichiarando ragionevole o irragionevole il lasso di tempo controverso, la Corte effettua una qualificazione giuridica da cui derivano effetti di diritto.

40 Inoltre il ritardo in questione è attribuito allo stesso Tribunale, cosicché non viene chiesto alla Corte di controllare una sua valutazione o qualificazione giuridica dei fatti e di sostituirvi la sua.

41 Aggiungiamo, in ogni caso, che negare che questa Corte debba verificare la regolare applicazione dell'art. 6 della convenzione da parte del Tribunale equivarrebbe ad ammettere, di fatto, che quest'ultimo non è tenuto all'osservanza di tale disposizione.

42 Anche da questo punto di vista, quindi, ci sembra che il motivo relativo all'eccessiva durata del procedimento sia ricevibile.

c) Il provvedimento richiesto

43 Riguardo al provvedimento richiesto dalla ricorrente, nel caso in cui venga rilevata una violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 6 della convenzione, constatiamo soltanto che esso rientra, in linea di principio, nella competenza tradizionale di questa Corte. L'art. 54 del suo Statuto dispone che, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Seconda detta disposizione, la Corte può, in tal caso, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

44 La Corte, dunque, può benissimo ridurre l'ammenda inflitta ad una delle parti oppure revocarla o, qualora non disponga di sufficienti elementi di fatto, rinviare a tal fine la causa al Tribunale.

45 Eppure, è a questo punto che si pone la questione della portata del motivo dedotto dalla BStG.

2. Sulla portata del motivo

46 E' anzitutto evidente che, nel caso in cui la Corte considerasse non «ragionevole», ai sensi dell'art. 6 della convenzione, il termine entro il quale il Tribunale si è pronunciato sul ricorso, l'esito della controversia non potrebbe consistere in un rinvio della causa a questo stesso giudice. Non si potrebbe consentire, infatti, dopo l'annullamento della sentenza impugnata, che al tempo già trascorso per lo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale si aggiungesse il tempo necessario per un nuovo esame della causa. Il rimedio sarebbe, in realtà, peggiore del male.

47 Peraltro, non si comprende l'utilità di un riesame del fascicolo rispetto alla censura relativa all'eccessiva durata del procedimento. Quando si verificano vizi procedurali che autorizzano l'annullamento della sentenza impugnata, il riesame della causa è giustificato dal nesso esistente tra la violazione delle norme di procedura ed il processo. Abbiamo visto che il testo dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte subordina la competenza di quest'ultima all'esistenza di vizi «recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente». Tali vizi di procedura, nella maggior parte dei casi, consistono nell'inosservanza dei principi stabiliti per garantire la tutela delle parti in giudizio. In questi casi, lo svolgimento di un nuovo processo dinanzi al giudice di primo grado, questa volta nel rispetto delle norme di procedura, costituisce senza dubbio la migliore risposta alle censure mosse dalle parti.

48 Orbene, abbiamo appena visto che un riesame della causa in seguito all'annullamento di un procedimento dalla durata eccessiva, lungi dal porre rimedio al pregiudizio, essendo quest'ultimo, in qualche modo, subito in modo definitivo, sarebbe anzi tale da determinarne un aggravamento.

49 Questa Corte rimane pertanto l'unico organo in grado di trarre le conseguenze dalla violazione dell'art. 6 della convenzione da parte del Tribunale.

50 Pertanto, supponendo che il termine controverso non abbia rispettato le prescrizioni della convenzione, ci si deve interrogare sulle conclusioni che la Corte potrebbe trarre in ordine alla domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda presentata dalla BStG.

51 Preliminarmente occorre, come abbiamo ricordato, esaminare le soluzioni adottate dai diritti nazionali per questioni analoghe, onde verificare se esista una tradizione giuridica comune cui questa Corte possa ispirarsi.

52 Sebbene riconoscano tutti il diritto ad essere giudicati entro un «termine ragionevole», gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non adottano le medesime soluzioni in caso di violazione di tale principio. I modi di procedere delle giurisdizioni penali sono diversi a seconda degli Stati membri. Spesso, peraltro, si tratta di prassi giudiziarie, che non trovano fondamento in disposizioni di natura costituzionale, e talora nemmeno in norme di legge. In alcuni Stati le azioni vengono dichiarate improcedibili (Repubblica federale di Germania, Regno del Belgio e Regno dei Paesi Bassi) o abbandonate (Regno del Belgio e Irlanda). Inoltre, la pena può essere ridotta (Repubblica federale di Germania, Regno del Belgio, Regno di Spagna, Repubblica di Finlandia, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi e Regno di Danimarca, per le pene detentive) o sospesa (Repubblica federale di Germania e Regno del Belgio). Nel Regno di Spagna, qualora non sia rispettato il principio del «termine ragionevole», viene concesso all'imputato di presentare domanda di grazia.

53 Nella maggior parte degli Stati membri, tuttavia, l'accertamento di una tale violazione è priva di incidenza sulla validità del procedimento. Esso consente soltanto di presentare una domanda di risarcimento dei danni all'autorità giudiziaria competente.

54 L'attribuzione del diritto a un risarcimento al soggetto interessato pare quindi rappresentare la soluzione più comunemente adottata dagli Stati membri per risolvere la questione del superamento del «termine ragionevole».

55 Del resto, oltre a non essere organizzato secondo le medesime modalità dagli Stati membri che vi fanno ricorso, non ci sembra, d'altra parte, che il metodo consistente nel ricollegare conseguenze al superamento del termine per intervenire sulla pena o sugli stessi procedimenti giudiziari possa costituire una soluzione adeguata.

56 Infatti, benché il motivo dedotto dalla ricorrente sia effettivamente un motivo di diritto, esso non rientra però tra quelli che consentono, a nostro avviso, di rimettere in discussione la sanzione inflitta dalla Commissione, come parzialmente confermata dal Tribunale.

57 Poiché le sanzioni si fondano su motivi di diritto comunitario, la loro rimessa in discussione dipende anzitutto da una riconsiderazione di tali motivi. La Corte ha il potere di annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata e, quindi, di revocare o ridurre l'ammenda inflitta laddove il Tribunale abbia applicato in modo erroneo il diritto pertinente alla controversia (28). L'interpretazione del diritto fornita dalla Corte nell'esercizio del proprio controllo giurisdizionale si traduce in una diversa valutazione del grado di responsabilità della parte in causa e può essere tale da rimettere in discussione la sanzione inflitta. Esiste dunque un nesso tra l'oggetto della controversia e la sanzione finale.

58 Ciò non si verifica nella fattispecie, in quanto né l'accertamento dei fatti contestati alla BStG, né la valutazione della responsabilità di questa nella costituzione delle intese, né l'applicazione del diritto sono influenzati dal tempo, più o meno lungo, impiegato dal Tribunale per esaminare la decisione controversa.

59 D'altra parte, poiché questa censura non presenta alcun nesso con un'interpretazione erronea del diritto comunitario applicabile alla controversia, un nuovo esame della causa non risponderebbe affatto al motivo relativo alla violazione del «termine ragionevole». L'assenza di nesso osta a che la Corte, in mancanza di una norma che la autorizzi espressamente, si arroghi il diritto di fondarsi sulla violazione del «termine ragionevole» per ridurre o annullare, riformando la sentenza impugnata, l'ammenda inflitta alla BStG. Sarebbe disagevole, mi sembra, definire i criteri che consentono di scegliere tra l'annullamento e la riduzione dell'ammenda o, in quest'ultimo caso, i criteri necessari per la determinazione del quantum, salvo ricorrere a metodi di valutazione del pregiudizio onde detrarre dall'ammenda l'importo del danno causato.

60 Tale modo di procedere si scontrerebbe tuttavia con due gravi inconvenienti. Essendo fondato su una logica compensativa, esso obbligherebbe a dedurre dalla pena l'ammontare del risarcimento. Orbene, può risultare strano detrarre un importo calcolato sulla base al pregiudizio subito da una somma fissata principalmente in funzione della gravità della condotta tenuta. Tale impostazione attribuirebbe alla presente impugnazione, diretta avverso una decisione che irroga una sanzione, una duplice natura giuridica. Soprattutto, questa Corte non può validamente statuire su un danno senza disporre degli elementi necessari alla sua valutazione, salvo disporre la riapertura della discussione.

61 Tutte queste considerazioni mi inducono a concludere per l'inoperatività del motivo dedotto dalla BStG e, pertanto, vi propongo di respingerlo senza ulteriore disamina.

62 Tuttavia, non mi sembra ammissibile, né giuridicamente accettabile, constatare che l'art. 6 della convenzione pone una norma di cui la Corte deve garantire il rispetto, proponendole però nel contempo di non pronunciarsi sul motivo vertente su tale norma, senza dedicare un esame particolare, sebbene ad abundantiam, alla soluzione giuridica che, a mio avviso, può ovviare alle lacune delle disposizioni di legge.

3. Sull'azione di responsabilità come mezzo di ricorso appropriato

63 Poiché l'impugnazione non costituisce uno strumento idoneo a garantire l'efficacia del principio del «termine ragionevole», ritengo occorra cercare nell'azione di risarcimento il mezzo atto ad evitare che tale principio della convenzione rimanga lettera morta allorché è invocato nei confronti di un procedimento dinanzi al Tribunale.

64 Ricordiamo gli elementi che, dal mio punto di vista, consentirebbero, se del caso, di dichiarare ricevibile una domanda di risarcimento fondata su una violazione, da parte del Tribunale, della regola del «termine ragionevole».

65 L'azione di risarcimento esiste sia nella tradizione giuridica comune degli Stati membri sia nel diritto comunitario. I diritti nazionali, l'abbiamo visto, ammettono il principio del risarcimento del danno subito da un soggetto a causa della violazione del principio del «termine ragionevole». L'art. 215, secondo comma, del Trattato, consente di invocare la responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni. Nelle conclusioni presentate nella causa SGEEM e Etroy/BEI (29), l'avvocato generale Gulmann ha sostenuto la tesi secondo cui la nozione di «istituzione», di cui all'art. 215, rinvia all'art. 4 del Trattato, che enumera le istituzioni della Comunità (30). La Corte, peraltro, ha superato questa impostazione e ha affermato che il termine non va inteso come comprendente le sole istituzioni elencate dalla detta disposizione (31). Pertanto, non sembra che la Corte, né, quindi, il Tribunale, vadano esclusi dal campo di applicazione dell'art. 215 (32).

66 Sul piano procedurale, tuttavia, si pone una seria difficoltà, dovuta al fatto che, in virtù dell'art. 3, n. 1, della decisione 88/591, citata, modificato dall'art. 1 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993 (33), il Tribunale è esso stesso competente a conoscere di tali ricorsi qualora essi siano promossi da persone fisiche o giuridiche.

67 Lasciando ancora impregiudicata la questione dell'irragionevolezza del termine in cui il Tribunale ha pronunciato la sentenza, e della parte di responsabilità ad esso ascrivibile nel caso di specie, non si può pensare di affidare ad un organo giurisdizionale il compito di statuire sull'illiceità della sua stessa condotta. Non vi è dubbio che si avrebbe, in tal caso, una violazione del principio dell'imparzialità del giudice, quale enunciato dall'art. 6, n. 1, della convenzione. Non mi pare che tale violazione possa essere facilmente evitata rinviando la causa dinanzi a una diversa composizione di giudici, dal momento che, secondo l'impostazione adottata dalla Corte di Strasburgo, la modifica della composizione di un organo giurisdizionale può non essere pienamente sufficiente per dissipare l'impressione di parzialità che susciterebbe un giudizio su sé stesso da parte di tale organo (34).

68 Dai `considerando' delle succitate decisioni 88/591 e 93/350 risulta inoltre che l'affiancamento alla Corte del Tribunale di primo grado mira a migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti. Orbene, quale violazione di tale precetto sarebbe più evidente di quella consistente nel far giudicare una controversia ad una delle parti in causa?

69 Il succitato art. 3 va pertanto letto alla luce del principio d'imparzialità sancito dalla convenzione, tanto più che sarebbe difficile ritenere che il legislatore comunitario abbia potuto ammettere che il campo di applicazione della suddetta decisione comprenda l'esame, da parte del Tribunale, della sua stessa responsabilità.

70 Certo, la competenza della Corte in materia conduce necessariamente all'esame del motivo controverso da parte di un solo giudice, laddove è riconosciuto che il doppio grado di giurisdizione, nel senso inteso nell'ordinamento giuridico comunitario ed in generale, costituisce una valida garanzia di giustizia. Ma tale barriera procedurale, intesa a ridurre i rischi di errori giuridici in virtù di un controllo del diritto applicato dal Tribunale, non deve privare le parti in giudizio della garanzia essenziale costituita dall'imparzialità dell'organo giurisdizionale adito. Non si può contestare che il doppio grado di giurisdizione non è che un aspetto della tutela giurisdizionale. Nel caso di specie deve quindi prevalere il rispetto del principio d'imparzialità, che osta a che un giudice valuti la sua stessa condotta.

71 In siffatte circostanze, la competenza del Tribunale a conoscere dei ricorsi promossi dalle persone fisiche o giuridiche in forza dell'art. 178 del Trattato va intesa, onde tutelare le parti in giudizio, nel senso che essa non comprende le azioni di risarcimento dirette contro gli atti giurisdizionali adottati dal medesimo Tribunale.

72 Nel caso di un ricorso analogo a quello proposto nel caso di specie, l'art. 178 del Trattato conserva pertanto la propria validità e la Corte rimane competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni previsti dall'art. 215, secondo comma.

73 L'art. 215, secondo comma, stabilisce il principio della responsabilità extracontrattuale della Comunità richiamandosi ai «principi generali comuni ai diritti degli Stati membri». Orbene, come abbiamo visto, la maggior parte degli Stati membri consente il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto di essere giudicati entro un «termine ragionevole».

74 E' quindi d'uopo ispirarsi, come autorizza a fare l'art. 215, secondo comma, a tale tradizione comune, al fine di individuare un unico modo di regolamentare le controversie che venga a completare, nei limiti che gli sono propri, l'ambito operativo dell'impugnazione. Si tratta quindi soltanto di supplire alle lacune di questo tipo di ricorso per rispondere ad un motivo specifico in un campo per il resto più prossimo al funzionamento della giustizia che all'esercizio della funzione giurisdizionale.

75 Infine, la ricevibilità di tali ricorsi è subordinata alle condizioni del diritto comune, quali il rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 43 dello Statuto CE della Corte. Conformemente a detta disposizione, il termine decorre «(...) dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine», nella specie, la decisione dalla quale ha cominciato a decorrere il termine ritenuto «irragionevole».

76 Questa è la soluzione che può essere adottata onde garantire l'efficacia delle disposizioni dell'art. 6 della convenzione relative al «termine ragionevole».

B - Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio dell'«oralità»

77 La BStG fa valere che il Tribunale, pronunciando la propria sentenza 22 mesi dopo la chiusura della fase orale, ha violato il principio detto dell'«oralità». Essa sostiene si tratti di uno dei principi fondamentali non scritti della procedura comunitaria, che trova conferma nei codici di procedura degli Stati membri.

78 A giudizio della ricorrente, dal principio dell'oralità discende che nella decisione giurisdizionale possono essere presi in considerazione soltanto gli argomenti svolti nella fase orale. Essa aggiunge che il principio dell'oralità dà alle parti la possibilità di esporre rapidamente e con chiarezza il proprio punto di vista, il che consente al giudice di formarsi un'opinione diretta e personale sulla causa e sugli argomenti delle parti. Orbene, i due anni che sono intercorsi tra l'udienza e la sentenza impugnata avrebbero affievolito le impressioni lasciate dalla discussione. La BStG ritiene pertanto che tale vizio di procedura debba condurre all'annullamento della sentenza impugnata.

79 La Commissione sostiene che nel sistema giudiziario comunitario non esiste la prevalenza del principio dell'oralità e che il motivo deve essere respinto.

80 Così come viene garantito dai diritti degli Stati membri, il principio dell'oralità appare come una norma dalla diverse sfaccettature.

81 In senso stretto, il principio viene inteso come il diritto della parte ad essere sentita nel corso di un'udienza in cui essa o il suo rappresentante deve avere la facoltà di esprimersi e di rispondere alle domande del giudice. I sistemi giudiziari degli Stati membri prevedono regimi che mischiano, in proporzioni variabili, il carattere orale e scritto dei procedimenti giurisdizionali, ma conoscono tutti il principio dell'oralità. Questo è anche il caso del procedimento dinanzi al Tribunale, che comprende una fase orale (35).

82 Inteso in senso più ampio, il principio dell'oralità comprende il carattere diretto del procedimento giurisdizionale, secondo cui il giudice deve avere un contatto personale e diretto con tutti i soggetti che partecipano all'udienza (36).

83 La nozione di «immediatezza» (o, ad esempio, «Unmittelbarkeit» nel diritto tedesco, «immediacy» nel diritto inglese, «inmediación» nel diritto spagnolo, «imediação» nel diritto portoghese) spiega perfettamente le condizioni poste dal principio dell'oralità, laddove impone un rapporto diretto tra il giudice e la parte in giudizio. Tale «immediatezza» nello spazio, la quale indica che il giudice non può porre un intermediario tra sé e la parte o il suo rappresentante, presuppone che un giudice che non abbia assistito all'udienza non sia ammesso a partecipare alla decisione. Ai sensi dell'art. 33, n. 2, del predetto regolamento di procedura «Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza».

84 L'aspetto del principio dell'oralità in discussione nel caso di specie riguarda piuttosto l'«immediatezza» nel tempo. Si contesta al Tribunale di aver lasciato trascorrere troppo tempo tra l'udienza e la decisione, tanto che l'utilità della fase orale sarebbe venuta meno, se così si può dire, con l'affievolirsi del ricordo di questa nella mente dei giudici.

85 Potrebbe sembrare che, in ragione della sua dimensione temporale, la natura di questo motivo rientri nell'ambito del «termine ragionevole». Il tempo impiegato da un giudice per pronunciare la propria decisione è, peraltro, un elemento che la Corte di Strasburgo prende in considerazione al fine di valutare la «ragionevolezza» di un termine. Esso costituisce uno degli aspetti del criterio, stabilito insieme ad altri dalla suddetta Corte, dell'incidenza del comportamento delle autorità competenti - in questo caso le autorità giurisdizionali - sull'estensione del termine controverso (37).

86 I due motivi non sono però equiparabili, in quanto, presa isolatamente, l'inosservanza della norma dell'«immediatezza» della decisione giurisdizionale riguarda il merito della controversia. La violazione della regola rende inutili il procedimento orale ed i vantaggi che ne derivano, giacché il contenuto della discussione, elemento complementare inscindibile dal fascicolo, sfugge ai giudici che hanno presieduto l'udienza. La sentenza pronunciata in tali condizioni rischia così di trascurare aspetti essenziali della causa. Al contrario, la violazione del principio del «termine ragionevole» non incide sulla soluzione adottata. Di conseguenza, il danno che ne deriva non si confonde con la sanzione inflitta.

87 Ne deriva che l'inosservanza dei due principi non può condurre alla medesima conseguenza. Contrariamente a quanto può accadere nel caso del «termine ragionevole», e analogamente agli altri vizi procedurali atti a ledere gli interessi della parte ricorrente, il procedimento può essere annullato e riavviato laddove tali interessi non siano irrimediabilmente compromessi.

88 Tuttavia, prima di statuire sul motivo dedotto, questa Corte dovrà pronunciarsi sull'esistenza e, eventualmente, sulla rilevanza in diritto comunitario del principio dell'«immediatezza», il che presuppone che ne venga precisata la posizione nell'ordinamento giuridico comunitario.

89 Nessuna norma di procedura stabilisce che il Tribunale deve emettere sentenza entro un dato termine, se non addirittura entro un termine che possa qualificarsi ragionevole, prestando attenzione a non confondere l'impiego di tale aggettivo con quello che qualifica il termine, più generale, di cui all'art. 6 della convenzione.

90 Per quanto importante, non sembra che il principio dell'«immediatezza» possa essere annoverato tra i principi generali del diritto di cui questa Corte garantisce l'osservanza (38).

91 Abbiamo già rilevato che la convenzione non distingue la questione del tempo impiegato da un giudice per pronunciare la propria decisione dalla questione generale del «termine ragionevole». Peraltro, le condizioni poste dall'art. 6 della convenzione riguardano lo svolgimento dell'udienza solo in quanto prescrivono che essa deve essere pubblica (39). Orbene, la pubblicità dell'udienza non è in discussione nel presente caso.

92 Nella maggior parte degli Stati membri, gli organi giurisdizionali devono emettere sentenza entro un termine determinato, generalmente prossimo alla chiusura della discussione (Repubblica federale di Germania, Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Finlandia, Regno dei Paesi Bassi e Regno di Danimarca), o addirittura, salvo eccezioni, il giorno stesso della conclusione della fase orale (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna, Repubblica ellenica, Irlanda, Repubblica portoghese, Regno di Svezia).

93 Occorre tuttavia fare due precisazioni. In primo luogo, le norme che danno attuazione al principio dell'«immediatezza», contrariamente a quanto avviene per il «termine ragionevole» in taluni Stati membri, non hanno natura costituzionale, bensì legislativa. Esse sono generalmente enunciate dalle disposizioni di diritto processuale civile, penale o amministrativo. In secondo luogo, la loro efficacia non è sistematicamente garantita, in quanto agli Stati membri che non prevedono un termine massimo occorre aggiungere quelli che non sanzionano l'inosservanza del termine stabilito quanto meno con l'annullamento del procedimento (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno del Belgio e Regno di Danimarca).

94 Aggiungiamo che, nel caso di specie, la questione dell'«immediatezza» si pone in relazione ad una giurisdizione non nazionale. I diritti degli Stati membri non consentono, di per sé, di individuare una tradizione comune sovralegale che possa fondare l'affermazione di un principio generale di diritto applicabile alle loro giurisdizioni adite in forza del diritto comunitario. In tali condizioni ancor meno essi possono ispirare - senza il sostegno di una disposizione comunitaria o di una norma ricavata da atti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, quale la convenzione - una regola in virtù della quale un giudice comunitario, come il Tribunale, sia tenuto ad osservare un termine per la pronuncia della sentenza. Abbiamo visto che non esiste nessuna disposizione di tale natura dalla quale possa dedursi una regola del genere.

95 Senza dubbio, occorre vigilare affinché l'assenza di una norma che impone il rispetto di un termine massimo non conduca all'esclusione di qualsiasi limite di durata delle deliberazioni o a respingere qualunque ricorso contro procedimenti che potrebbero qualificarsi interminabili. Al riguardo, è sufficiente ricordare che soddisfare tale esigenza spetta proprio al principio, già esaminato, del «termine ragionevole».

96 Pertanto, ritengo di dover concludere per l'irricevibilità del motivo relativo al principio dell'oralità.

C - Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi vigenti in materia di prova

97 La BStG contesta la motivazione con la quale il Tribunale, ritenendo sufficientemente provati i fatti controversi, ha respinto in quattro riprese le censure della ricorrente, le sue richieste di audizione di testimoni e la sua richiesta di comparizione (40).

98 La ricorrente afferma che il Tribunale ha sostanzialmente ignorato i principi vigenti in materia di prove, relativi sia alla loro raccolta che alla loro valutazione. Il giudice di primo grado si sarebbe limitato a verificare che la Commissione «fosse giuridicamente riuscita» a produrre la prova di determinate affermazioni onde sostenere la decisione controversa. Egli non avrebbe verificato se i mezzi di prova proposti dalla Commissione potessero essere intesi in modo diverso, e ancor meno se i mezzi di prova offerti dalla ricorrente non fossero atti a rimettere in discussione le prove prodotte dalla Commissione.

99 Il motivo dedotto dalla BStG è diviso in cinque parti:

- il Tribunale ha impiegato, nella valutazione delle prove, un criterio di analisi erroneo, omettendo di verificare se gli indizi forniti dalla Commissione potessero spiegarsi diversamente che con l'esistenza di un'intesa;

- rifiutandosi di esaminare le offerte di prova, il Tribunale ha violato l'«obbligo di assunzione delle prove», ad esso imposto, ed il principio del «processo equo»;

- il Tribunale, omettendo di svolgere un esame approfondito dell'esposizione dei fatti e delle offerte di prova della ricorrente, ha inoltre violato il principio della «libera valutazione delle prove»;

- il Tribunale non ha applicato il principio in dubio pro reo;

- i mezzi di prova offerti dalla BStG sono stati respinti con motivazione insufficiente, in violazione del diritto alla difesa.

100 La Commissione ritiene occorra ricordare che un'impugnazione può fondarsi soltanto su motivi attinenti alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti, e che il criterio di analisi impiegato dal Tribunale per valutare i fatti rientra, a rigor di logica, in quest'ultima categoria. Essa contesta la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale è sempre tenuto ad accogliere le richieste di provvedimenti istruttori ad esso presentate, e ricorda che i provvedimenti per l'organizzazione del procedimento adottati dal Tribunale, sotto forma di quesiti posti alla ricorrente, indicano che quest'ultimo non ha omesso di esaminare i mezzi di prova da essa proposti.

101 La BStG replica che la Corte è competente a conoscere di un'impugnazione fondata su un vizio di procedura e può verificare le regole ed i principi generali di diritto in materia di onere della prova, nonché le norme di procedura in materia di produzione della prova. Essa rileva che le misure di organizzazione del procedimento non possono sostituire i provvedimenti istruttori e che il rigetto ingiustificato di un'offerta di prova costituisce una valutazione anticipata delle prove, vietata dal diritto comunitario.

1. Sul criterio di analisi del Tribunale

102 Preliminarmente, precisiamo che la ricorrente non ha motivi fondati per sostenere che il Tribunale non ha sufficientemente esaminato i fatti da essa esposti. Infatti, dal punto 61 della sentenza impugnata, riguardante l'intesa del 1985 tra la BStG e la Tréfilunion, dai punti 84-86, relativi alle intese con i produttori del Benelux sulle quote e sui prezzi, dai punti 111-113, riguardanti l'intesa tra la BStG e la Tréfilarbed, e dai punti 125 e 126, concernenti le intese sulle quote e sui prezzi sul mercato del Benelux, risulta che il Tribunale ha esposto in modo completo gli argomenti della BStG.

103 Nella replica alla Commissione, la BStG precisa che è in discussione non già la valutazione delle prove in sé, bensì il criterio di valutazione delle stesse adottato dal Tribunale, e la portata del controllo da esso esercitato (41).

104 Penso che la distinzione operata dalla ricorrente sia priva di fondamento. Rimettere in discussione il criterio impiegato dal Tribunale equivale indirettamente a contestare il suo potere di apprezzamento. Una simile censura consiste nel criticare le deduzioni che il giudice di primo grado ha effettuato sulla base degli indizi fornitigli. Orbene, la ricorrente, affermando che il Tribunale non ha preso in considerazione altre ipotesi più favorevoli, non fa che questo, in quanto è nell'esercizio del proprio potere di valutazione che il giudice di primo grado ha respinto tali ipotesi, preferendo un'impostazione differente.

105 Occorre dunque applicare la vostra giurisprudenza costante secondo cui dall'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte, dall'art. 168 A del Trattato, dall'art. 51 del medesimo Statuto e dall'art. 112, n. 1, sub c), del regolamento di procedura della Corte, risulta che quest'ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a loro sostegno. Conformemente alla medesima giurisprudenza relativa alle disposizioni citate, spetta esclusivamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova che gli sono stati sottoposti (42). Tale valutazione non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (43).

106 La BStG non dimostra affatto, a sostegno della propria censura, che il giudice di primo grado abbia attribuito agli elementi di prova di cui disponeva un significato manifestamente erroneo. Peraltro, in questa prima parte del suo argomento essa non precisa gli elementi criticati della sentenza - rivelatori di un tale snaturamento - di cui si chiede l'annullamento.

107 Vorrei sottolineare, ad abundantiam, che l'argomento dedotto dalla BStG può anche essere considerato nel senso che con esso si richiederebbe una motivazione più completa della sentenza, contenente osservazioni circa le spiegazioni alternative, favorevoli alla ricorrente, che possono darsi dei fatti sottoposti al Tribunale. Il giudice di primo grado sarebbe obbligato a dimostrare di non aver omesso di esaminare i fatti alla luce delle spiegazioni fornite da una delle parti.

108 E' indubbio che il Tribunale è tenuto a motivare le proprie sentenze (44). Queste devono pertanto indicare chiaramente le ragioni che giustificano il suo convincimento e il ragionamento dell'autorità comunitaria all'origine di tale convincimento, così da consentire alle parti di conoscere gli elementi del ragionamento seguito e alla Corte di esercitare il proprio controllo.

109 Mi pare tuttavia eccessivo - nei casi, come quello di specie, in cui la motivazione della sentenza si fonda su elementi di fatto precisi e non su supposizioni - pretendere che il Tribunale indichi le ragioni per le quali ritiene che le circostanze addotte da una parte allo scopo di fornire una diversa interpretazione dei fatti di causa non abbiano inciso sul suo convincimento. Dal fatto che il Tribunale non abbia svolto un'analisi formale delle spiegazioni dei fatti proposte da una delle parti non si può dedurre che tali elementi non siano stati esaminati, dal momento che il ragionamento condotto dal Tribunale è fondato su elementi precisi ed esclude implicitamente, ma necessariamente, la tesi della ricorrente.

110 Al riguardo, la BStG si limita a formulare una valutazione di carattere generale sulla motivazione della sentenza del Tribunale, senza addurre elementi atti a corroborare la sua tesi (45).

111 Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo va dichiarata irricevibile.

2. Sull'«obbligo di assunzione delle prove» del Tribunale e sul principio del «processo equo»

112 Secondo la BStG, i suddetti principi obbligano il Tribunale ad accogliere le offerte di prova, salvo taluni limiti la cui esistenza nel caso in esame non è stata dimostrata. Essa ritiene che il rigetto delle sue richieste di audizione e di comparizione equivalga ad una valutazione anticipata delle prove, incompatibile con i principi di uno Stato di diritto. La BStG aggiunge che, anche in assenza di offerte di prova, il principio inquisitorio impone al giudice di procedere d'ufficio all'assunzione di tutti i mezzi di prova, e che tale obbligo di assunzione delle prove d'ufficio implica anche che il Tribunale debba cercare di ottenere la miglior prova possibile.

113 Ricordiamo, preliminarmente, la competenza di questa Corte a verificare il rispetto dei principi generali del diritto e delle regole di procedura in materia di onere e produzione della prova (46).

114 A parte quello di cui all'art. 6 della convenzione, i principi invocati dalla ricorrente non trovano fondamento in norme precise che consentano di definirne contenuto e portata e di precisarne la forza vincolante. Occorre pertanto limitare la nostra analisi alle disposizioni della convenzione.

115 L'art. 6, n. 3, sub d), dispone che «ogni accusato ha più specialmente diritto a: (...) interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni carico» (47).

116 In materia di testimonianza, tale disposizione, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non comporta per il giudice l'obbligo assoluto di accogliere le offerte di prova presentate dalle parti.

117 Così, nella sentenza 22 aprile 1992, Vidal/Belgio, la Corte di Strasburgo ha affermato che «(...) l'art. 6, n. 3, sub d), (...) lascia ai [giudici nazionali], sempre in linea di principio, il compito di valutare l'utilità di una prova testimoniale, nel senso "autonomo" che tale termine assume nel sistema della Convenzione (...) esso non richiede la convocazione e l'escussione di tutti i testimoni a difesa: come indicano le parole "nelle stesse condizioni", esso ha come obiettivo essenziale una completa "parità d'armi" in materia (...)» (48).

118 Sembra quindi che il diritto di ottenere l'audizione di un testimone sia condizionato dall'«equità» del procedimento, che può ritenersi lesa allorché venga negata la deposizione di un testimone richiesta dalla persona sottoposta a procedimento nel caso in cui tale deposizione avrebbe potuto fornire al giudice adito elementi atti a controbilanciare la deposizione di un testimone a carico.

119 Nella fattispecie, occorre constatare che il Tribunale non ha effettuato audizioni che rivelino una valutazione arbitrariamente selettiva delle testimonianze utili alla decisione.

120 Riguardo all'argomento della BStG secondo cui le offerte di prova delle parti possono essere respinte soltanto qualora siano soddisfatte condizioni molto rigide, è opportuno ricordare i termini dell'art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale: «Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare» (49). E' quindi chiaramente affermata la competenza del giudice di primo grado a valutare la rilevanza dei mezzi di prova di cui gli si domanda l'assunzione (50).

121 Inoltre, non si potrebbe imporre al Tribunale di procedere all'audizione sistematica dei testimoni indicati dalle parti senza intaccare il buon andamento del processo, spesso minacciato da manovre dilatorie, né negare il suo potere di valutazione delle prove di cui gli si chiede l'assunzione, che comprende la facoltà di rifiutare un provvedimento allorché si ritenga sufficientemente edotto dagli elementi del fascicolo.

122 Al riguardo, sembra legittimo che il Tribunale subordini la propria decisione di accogliere le offerte di prove alla presentazione, ad opera della parte interessata, di motivi atti a giustificare la richiesta di audizione (51).

123 Peraltro, il Tribunale ha adottato misure di organizzazione del procedimento sotto forma di quesiti, cui le parti erano invitate a rispondere per iscritto (52). Non è contestato che, sui sette quesiti sottoposti alla ricorrente, cinque riguardavano espressamente le sue offerte di prova e tendevano, quanto meno uno di questi, ad ottenere dalla ricorrente l'indicazione «(...) dei motivi concreti e fattuali [per cui] essa contesta[va] il contenuto apparente dei documenti prodotti» (53).

124 Tale elemento conferma, se ve n'era bisogno, che il Tribunale non ha omesso di esaminare le offerte di prova che gli erano state presentate.

125 A mio parere, quindi, è nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e nel rispetto delle norme vigenti che il Tribunale di primo grado ha rinunciato ad accogliere le domande di comparizione e di audizione senza pregiudicare la soluzione finale, in quanto, nel prendere conoscenza dei motivi alla base delle offerte di prova, si è premunito contro qualunque rischio di arbitrarietà; tutto ciò lascia impregiudicata la questione relativa al fatto che sia stata sufficientemente motivata in diritto la soluzione adottata nel merito, come vedremo in seguito, esaminando il motivo vertente sulla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

3. Sul principio della «libera valutazione delle prove» e sul principio «in dubio pro reo»

126 Con la terza parte del terzo motivo, la BStG contesta al Tribunale di aver rinunciato ad approfondire i fatti e di non aver preso in esame tutte le fonti di informazione a sua disposizione. Essa sostiene inoltre, con la quarta parte del motivo, che il Tribunale non le ha riconosciuto il beneficio del dubbio, che pure risulta dalle sue osservazioni relative gli indizi forniti dalla Commissione.

127 In realtà, la ricorrente cerca di contestare la valutazione, da parte del Tribunale, del valore degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso. Come abbiamo ricordato (54), questa valutazione non costituisce, salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte. Orbene, la BStG non produce, a sostegno delle sue affermazioni, alcun elemento atto a dimostrare che le deduzioni che il Tribunale ha tratto dalle prove sottopostegli sono manifestamente erronee.

128 Peraltro, come abbiamo rilevato, compete a quest'ultimo, proprio in virtù del medesimo potere di valutazione invocato dalla ricorrente, decidere se tali prove siano sufficienti a provare i fatti al di là di qualsiasi dubbio.

129 D'altra parte, occorre rilevare che la BStG non ha addotto argomenti diretti a provare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione dei fatti e non ha precisato gli elementi criticati della sentenza di cui chiede l'annullamento. La ricorrente non invoca la violazione di alcuna regola di diritto e si limita a criticare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.

130 Occorre pertanto dichiarare irricevibili la terza e la quarta parte del terzo motivo.

4. Quanto alla motivazione del rigetto delle offerte di prova

131 La risposta all'argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato il rifiuto delle offerte di prova formulate dalla BStG è direttamente connessa alla libertà ad esso riconosciuta nel valutare le prove di cui dispone. In altri termini, il Tribunale, qualora riconosca che l'efficacia probatoria degli elementi del fascicolo è sufficiente per fondarvi il proprio convincimento, è tenuto, anzitutto, ad indicare i motivi che giustificano la sua decisione di merito. Se tale condizione è soddisfatta, ritengo che esso possa respingere con motivazione sommaria le offerte di prova che gli sono state presentate.

132 Da ciò occorre dedurre che il Tribunale, limitandosi ad indicare che non intende accogliere le richieste di audizione di testimoni e di comparizione formulate dalla ricorrente, non viene meno all'obbligo di motivazione, ove si sia preso cura di esporre preliminarmente le ragioni per le quali ritiene che la Commissione abbia sufficientemente provato in diritto i fatti addebitati alla BStG. Esamineremo tale motivazione, nella parte criticata, durante l'analisi del sesto motivo, relativo alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

133 La quinta parte del terzo motivo va pertanto respinta, perché infondata, ed il motivo deve essere integralmente respinto.

D - Sul quarto motivo, relativo alla violazione delle norme sulla decadenza

134 La BStG contesta al Tribunale di avere interpretato in modo erroneo l'art. 48, n. 1, del suo regolamento di procedura, laddove ha respinto le offerte di prova formulate dalla ricorrente, in quanto tardive, ai punti 94, 120 e 138 della sentenza impugnata.

135 La Commissione ribatte che il Tribunale, ritenendo che le offerte di prova presentate per la prima volta nella replica configurino un ritardo che deve essere motivato, si conforma alla propria giurisprudenza costante.

136 Il Tribunale, ai punti indicati dalla BStG, ha respinto le richieste di audizione dei testimoni e di comparizione della ricorrente, in quanto tali offerte di prova, formulate nella replica, erano tardive, e la ricorrente non aveva invocato alcuna circostanza che le avesse impedito di formulare tale richiesta nell'atto introduttivo.

137 Ricordiamo che, ai sensi del succitato art. 48, n. 1, «le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti» (55).

138 Da tale disposizione discende che le parti devono indicare le circostanze che giustificano la deduzione di prove al momento della replica. Tale obbligo di motivazione è inteso a consentire al Tribunale di valutare la fondatezza delle ragioni addotte per spiegare il ritardo e di pronunciarsi quindi con piena cognizione di causa sulla ricevibilità delle offerte di prova. Infatti, non soltanto queste ultime intervengono in una fase avanzata del procedimento, ma possono dare origine a nuovi ritardi, in quanto, qualora il Tribunale lo ritenga necessario, possono essere disposte nuove misure istruttorie.

139 Il Tribunale, dunque, ha correttamente applicato il predetto art. 48, n. 1, fondando il rigetto delle richieste di audizione formulate dalla BStG sulla carenza di motivazione per la loro presentazione tardiva.

140 La ricorrente, peraltro, non contesta il fatto che le prove controverse siano state dedotte per la prima volta nella replica, né la carenza di motivazione del ritardo. Essa si limita a giustificare quest'ultimo in sede di impugnazione, in violazione delle stesse disposizioni dell'art. 48, n. 1, le quali esigono che la motivazione del ritardo sia formulata dinanzi al Tribunale.

141 Peraltro, la BStG suggerisce di attribuire alla norma citata un campo di applicazione diverso da quello che effettivamente possiede, attribuendole una portata limitata. La ricorrente propone infatti di limitare le decisioni di irricevibilità alle sole offerte di prova atte a ritardare la soluzione della controversia, il che, a suo parere, non è il caso delle offerte in questione. Essa afferma inoltre che la disposizione in esame serve a respingere soltanto le offerte di nuove prove proposte a sostegno di fatti nuovi.

142 Oltre al fatto che la BStG non ha svolto questi argomenti dinanzi al Tribunale per tentare di giustificare il proprio ritardo, ciò che, evidentemente, rende tale giustificazione irricevibile dinanzi a questa Corte, siffatta interpretazione dell'art. 48, n. 1, non emerge dalla lettura della disposizione, la cui applicazione non sembra subordinata ad una valutazione in concreto degli effetti dell'offerta di prova sul buon andamento del processo. L'art. 48, n. 1, non limita affatto l'obbligo di motivare il ritardo alle offerte dirette a provare fatti nuovi. E' chiaro che la ricorrente ricorre a tali distinzioni per porre rimedio alla violazione della norma oppostale dal giudice di primo grado.

143 Infine, la BStG sostiene, in subordine, che l'obbligo di sollecitudine del giudice ed il carattere quasi penale delle sanzioni inflitte determinano, per il Tribunale, l'obbligo di esaminare d'ufficio gli elementi addotti, anche nell'ipotesi di offerte di prova tardive. L'art. 48, n. 1, sarebbe dunque riservato ai procedimenti privi di finalità repressiva.

144 Come abbiamo già rilevato (56), la ricorrente non ricollega ad alcuna norma particolare i principi ch'essa invoca per contestare, su fondamenti diversi dalle citate disposizioni dell'art. 48, il rigetto delle offerte di prova da parte del Tribunale. Orbene, il riesame, così suggerito, della legittimità di tale norma presuppone, quanto meno, che siano forniti argomenti e riferimenti precisi. Poiché ciò non avviene, è sufficiente osservare, ancora una volta, che non occorre distinguere tra i vari procedimenti laddove tale distinzione non è formulata dalla disposizione.

145 Occorre, pertanto, dichiarare irricevibile il motivo relativo alla violazione delle norme sulla decadenza.

E - Sul quinto motivo, relativo alla violazione del diritto di accesso al fascicolo

146 Il Tribunale, respingendo la richiesta di accesso al fascicolo presentata dalla ricorrente, avrebbe violato il diritto alla difesa.

147 Innanzi tutto, per respingere la richiesta di produzione di tutti i documenti del procedimento, il Tribunale, dopo avere ricordato che

«(...) la ricorrente non nega di aver ricevuto, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, tutti i documenti del fascicolo che la riguardano direttamente o indirettamente e sui quali era basata la comunicazione degli addebiti»,

e dopo aver constatato che

«(...) la ricorrente non ha fornito indizi tali da far ritenere che altri documenti sarebbero stati rilevanti per la sua difesa,

(...) ritiene che la ricorrente sia stata posta in grado di far valere, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti che le è stata inviata, nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nella suddetta comunicazione degli addebiti o a questa allegati, e che perciò sia stato rispettato il diritto alla difesa (...)».

Il Tribunale aggiunge:

«Pertanto, sia nella preparazione del ricorso, sia durante il procedimento giurisdizionale, gli avvocati della BStG hanno potuto valutare con piena cognizione di causa la legittimità della Decisione e garantire pienamente la difesa della ricorrente» (57).

148 Per respingere, inoltre, la richiesta di produzione, questa volta, dei documenti trasmessi dal Bundeskartellamt e dei documenti riguardanti le trattative trilaterali tra la Commissione, il Bundeskartellamt ed i rappresentanti dell'associazione tedesca del cartello di crisi strutturale, il Tribunale precisa che

- «(...) la ricorrente non ha sostenuto che, non avendo potuto disporre di questi documenti, essa non abbia potuto difendersi dalle accuse formulate nei suoi confronti, come pure ch'essa non ha fornito alcun indizio atto a provare perché detti documenti potevano essere rilevanti per la soluzione della presente controversia»

- e che «(...) comunque, si tratta di documenti che riguardano il cartello di crisi strutturale, il quale, di per sé, non fa parte integrante delle infrazioni accertate nella Decisione (...) e che, perciò, i documenti relativi al suddetto cartello sono prove che esulano dall'oggetto del presente procedimento» (58).

149 La BStG afferma che la regola per la quale la Commissione deve rendere accessibili alle imprese implicate in un procedimento a norma dell'art. 85, n. 1, il complesso dei documenti, a carico e a favore, raccolti nel corso dell'inchiesta si applica non soltanto al procedimento amministrativo, bensì anche al procedimento dinanzi al Tribunale. L'obbligo, imposto dal Tribunale, di fornire indizi atti a provare che altri documenti sarebbero stati rilevanti per la difesa della ricorrente non terrebbe conto del fatto che questa non ha potuto valutare l'importanza di un documento di cui ignorava sia l'esistenza che il contenuto. La posizione occupata dal cartello di crisi strutturale nella sentenza impugnata farebbe sì che la decisione di respingere la domanda di produzione dei documenti ad esso relativi risulti lesiva del diritto alla difesa.

150 Ho già avuto modo di esporre le ragioni per le quali mi sembra essenziale elevare a principio fondamentale del diritto comunitario il diritto di un'impresa sottoposta ad un procedimento a norma dell'art. 85, n. 1, del Trattato di accedere al fascicolo durante la fase amministrativa (59).

151 L'accesso ai documenti a carico e a favore consente di verificare non soltanto che la Commissione non abbia ignorato questi ultimi, ma soprattutto che li abbia valutati correttamente.

152 Il rispetto di tale principio durante il procedimento amministrativo è attualmente facilitato dal metodo definito dalla Commissione, nel senso di una maggiore trasparenza, nella XXIII Relazione sulla politica di concorrenza del 5 maggio 1994:

«La Commissione invia, insieme alla comunicazione degli addebiti, copia di tutti i documenti sui quali si basa per stabilire l'esistenza di un'infrazione. Essa invia inoltre tutti i documenti che, sulla base di un attento esame del fascicolo, sembrano contraddire la posizione della Commissione (i cosiddetti documenti che assolvono). Se un'impresa chiede quindi, per validi motivi, che la Commissione riesamini il fascicolo per decidere se vi siano altri documenti che riguardano un problema specifico che l'impresa ritiene utile ai fini della sua difesa, la Commissione lo farà e invierà tali documenti» (60).

153 Nella fattispecie, non mi sembra che la decisione del Tribunale di non accogliere la richiesta di accesso al fascicolo abbia costituito un'inosservanza nel procedimento giurisdizionale degli imperativi relativi alla trasparenza del procedimento amministrativo.

154 Come lo stesso Tribunale ha indicato al succitato punto 34 della sentenza, la BStG ha ricevuto tutti i documenti che la riguardavano direttamente o indirettamente e sui quali era basata la comunicazione degli addebiti. Esso, peraltro, nell'esercizio del suo potere esclusivo di valutazione dei fatti, ha rilevato, al punto 23, che la lettera del 12 marzo 1987 del direttore generale della concorrenza, che accompagnava la comunicazione degli addebiti, precisava che «(...) i principali documenti relativi al caso erano allegati e che, per evitare la divulgazione di segreti professionali, venivano inviati solo i documenti riguardanti direttamente o indirettamente l'impresa destinataria», aggiungendo che «(...) le imprese avevano la possibilità, al fine di preparare le proprie osservazioni, di prendere conoscenza, previa autorizzazione, di altri documenti in possesso della Commissione».

155 Al fine di spiegare la ragione per cui non ha presentato domanda di autorizzazione, la BStG fa valere di non essersi fatta rappresentare da un avvocato nel procedimento amministrativo e di non aver preso visione del fascicolo, in quanto gli addebiti che le erano stati comunicati non la indicavano quale responsabile.

156 Orbene, il Tribunale, dopo aver rilevato che dalla lettera del 12 marzo 1987 risultava che «(...) secondo la Commissione, le imprese destinatarie avevano violato l'art. 85 del Trattato» (61), constata che «(...) la ricorrente era tra i destinatari della comunicazione degli addebiti (...) ch'essa veniva designata nominativamente, più volte, nell'esposizione dei fatti e nella valutazione giuridica della comunicazione degli addebiti (...) e che ha ricevuto numerosi allegati sui quali la Commissione fondava i suoi addebiti» (62). Esso aggiunge che la ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera nella quale presentava le proprie osservazioni scritte sulla comunicazione degli addebiti e chiedeva che si tenesse un'audizione.

157 Da queste molteplici constatazioni deriva che la comunicazione degli addebiti riguardava direttamente la BStG. Il Tribunale può quindi aver ritenuto legittimamente che la mancata nomina di un avvocato fosse il risultato di una sua scelta, e che il procedimento amministrativo non fosse viziato da alcuna violazione del diritto alla difesa. Aggiungiamo che la ricorrente non nega di non aver tentato di conoscere la posizione della Commissione, nonostante gli elementi contenuti nella comunicazione degli addebiti, circa il suo grado di responsabilità nelle infrazioni rilevate. Pertanto, il Tribunale poteva decidere, senza ledere il diritto alla difesa, che non occorresse ordinare alla Commissione di produrre i documenti richiesti, dal momento che la ricorrente non forniva alcun indizio atto a provare che alla sua difesa fossero necessari ulteriori documenti.

158 Al riguardo, ritengo che l'effettività del diritto di accesso al fascicolo, riscontrata nel procedimento amministrativo, autorizzi il Tribunale a subordinare la trasmissione di documenti nel procedimento giurisdizionale alla presentazione di «(...) indizi tali da far ritenere che altri documenti sarebbero stati rilevanti per la sua difesa» (63). Non si tratta certo di esigere che l'impresa accusata dimostri gli effetti che il documento richiesto avrebbe potuto avere sulla decisione, la qual cosa presupporrebbe che l'impresa conoscesse nel dettaglio il contenuto del documento. Una simile pretesa equivarrebbe ad addossarle l'onere di una prova impossibile (64). L'impresa è semplicemente tenuta a fornire al Tribunale elementi atti a dimostrare l'utilità del documento ai fini del procedimento.

159 Per motivi attinenti alla buona amministrazione della giustizia, infatti, il diritto di accesso non può essere assoluto. L'impresa interessata, pertanto, non può legittimamente contestare la mancata comunicazione di qualsivoglia documento senza avere previamente individuato quest'ultimo e senza avere fornito un minimo di elementi in relazione all'utilità che esso potrebbe rivestire per la sua difesa (65).

160 Occorre inoltre ch'essa sappia dell'esistenza di un tale documento, proprio ciò che il principio dell'accesso all'intero fascicolo è diretto a garantire (66).

161 Nella succitata sentenza BPB Industries e British Gypsum/Commissione, i documenti non divulgati erano stati individuati, così che la contestazione si limitava alla questione se essi «rientravano nelle categorie di atti che la Commissione può legittimamente rifiutare di comunicare per il loro carattere riservato» (67).

162 Nella presente causa, dal punto 23 della sentenza impugnata risulta che, tra i documenti richiesti, quelli che riguardavano direttamente o indirettamente la ricorrente erano già stati comunicati e che gli altri erano coperti dall'obbligo di riservatezza.

163 E' chiaro che, in siffatte circostanze, la BStG non poteva chiedere la comunicazione di documenti già trasmessi. Riguardo ai documenti non divulgati, è sufficiente ricordare che la ricorrente, nel procedimento amministrativo, non ha cercato di conoscere né l'oggetto né le ragioni che ne giustificavano la riservatezza, nonostante le fosse noto il relativo obbligo di non divulgazione e la Commissione l'avesse informata del suo diritto di prenderne visione, previa autorizzazione.

164 Riguardo alla richiesta di consultazione dei documenti comunicati alla Commissione dal Bundeskartellamt e dei documenti relativi alla trattative trilaterali tra la Commissione, il Bundeskartellamt ed i rappresentanti dell'associazione tedesca del cartello di crisi strutturale, occorre constatare che i motivi del rigetto della domanda della BStG non risultano eccessivi (68).

165 La decisione controversa descrive con estrema precisione i rapporti tra il cartello di crisi strutturale e le pratiche anticoncorrenziali constatate (69), dai quali risulta, come confermato dal Tribunale ai punti 55 e segg. della sentenza, che il cartello, di per sé, non fa parte integrante delle infrazioni accertate dalla Commissione. Non essendo in grado di indicare un documento preciso, poiché sembra che tali documenti non fossero stati inseriti nel fascicolo della Commissione e non fossero quindi ancora stati comunicati alla ricorrente, questa doveva quanto meno indicare le ragioni per le quali riteneva utile prendere conoscenza di tali documenti, privi di nesso diretto con i fatti contestati salvo quelli descritti nella decisione. Mi sembra ragionevole, per le medesime ragioni già esposte in relazione ai documenti del procedimento, prevedere tale requisito come preliminare alla richiesta di comunicazione della BStG. Il Tribunale, quindi, ha potuto legittimamente constatare che la ricorrente non aveva indicato le ragioni che ne giustificavano l'accesso ai documenti in questione.

166 Il motivo relativo alla violazione del diritto di accesso al fascicolo deve, pertanto, essere respinto.

F - Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

167 Secondo la BStG, la sentenza impugnata viola le disposizioni dell'art. 85 del Trattato, laddove omette di qualificare taluni fatti da essa dedotti ed ignora taluni elementi costitutivi dei nn. 1 e 3 del suddetto articolo.

1. Sulla definizione del mercato

168 La BStG sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la parte della sentenza relativa alla definizione del mercato in questione. Fa valere che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, essa non ha mai dichiarato di poter produrre reti metalliche standard con le proprie macchine, o che le reti su misura e quelle standard fossero intercambiabili. La BStG afferma che, date le circostanze, non avrebbe avuto alcun interesse a partecipare ad intese relative alle reti standard.

169 La ricorrente aggiunge che non sarebbe stata una partner adatta alla costituzione di un'intesa con produttori di altri Stati membri, in quanto essa esportava verso questi ultimi meno del 2% della sua produzione, ed il 99% di tali esportazioni erano costituite da reti su misura. La BStG contesta al Tribunale di non avere rilevato tale elemento e di non aver esaminato gli argomenti fondati sulla scarsa rilevanza dei contratti per la fornitura di reti su misura fuori dalla Germania e sulla debolezza del flusso di forniture tra Stati.

170 La Commissione ritiene che la BStG cerchi, a torto, di sottoporre constatazioni di fatto al controllo di questa Corte.

171 Riguardo alla capacità della BStG di produrre altri tipi di rete saldata, il Tribunale constata che «(...) talune imprese cui si riferisce la Decisione, fra le quali la ricorrente, sono in grado di produrre diversi tipi di rete saldata, dalla qual cosa si può logicamente desumere che nel settore industriale considerato esiste una certa capacità di adattamento degli strumenti produttivi al fine di produrre i vari tipi di rete saldata» (70).

172 Si può deplorare che il Tribunale non abbia indicato gli elementi sui quali si basa per affermare che la ricorrente era in grado di produrre tipi diversi di rete metallica saldata. Il potere di accertamento e di valutazione dei fatti riconosciuto al Tribunale non giunge al punto di consentire a quest'ultimo di procedere per semplici asserzioni.

173 Tuttavia, la motivazione del Tribunale, al punto 41, riveste un carattere meramente aggiuntivo, come indica l'espressione «Per di più (...)». La dimostrazione della capacità della BStG di produrre tipi di rete metallica saldata diversi da quella su misura non è un elemento determinante del suo interesse a partecipare alla costituzione di intese relative alle reti standard, considerando che il Tribunale, come vedremo, ha dimostrato l'intercambiabilità dei due tipi di rete. Non se ne può quindi dedurre un argomento onde contestare la legittimità della sentenza (71).

174 Sull'intercambiabilità dei prodotti il Tribunale rileva, mediante accertamenti e valutazioni di fatto che esulano dal controllo di questa Corte, che «(...) i prezzi, cui si riferisce la ricorrente, della rete standard e della rete su misura ("Listenmatten") (...) non si discostano molto gli uni dagli altri» (72). Esso constata, inoltre, che «(...) l'uso della rete standard in un cantiere in cui normalmente dovrebbe essere usata rete fabbricata in base ad apposito disegno è in realtà possibile nel caso in cui il prezzo della rete standard sia così basso da garantire al costruttore un significativo risparmio, tale da coprire gli ulteriori costi e compensare gli inconvenienti tecnici connessi al cambiamento del materiale usato» (73).

175 Il Tribunale ha dunque esposto con sufficiente chiarezza i motivi per i quali riteneva che determinate circostanze connesse al livello dei prezzi potessero indurre gli operatori economici a sostituire le reti su misura con reti standard, definendo in tal modo un mercato comune ai due prodotti e, allo stesso tempo, individuando l'interesse che la ricorrente poteva avere a partecipare ad intese nell'ambito di detto mercato.

176 Esso ha anche confermato l'esistenza di tale interesse precisando che una simile situazione di prezzi favorevoli all'intercambiabilità si era «(...) verificata durante una parte del periodo in cui sono state attuate le intese» (74).

177 E' opportuno aggiungere che le parti della sentenza che fanno riferimento alla produzione, da parte della ricorrente, di altri tipi di reti e all'intercambiabilità tra le reti standard e le reti su misura non sono giustificate dal fatto che queste circostanze sarebbero confermate dalla ricorrente, contrariamente a quanto da questa affermato.

Tutt'al più, al punto 38 della sentenza il Tribunale rileva una omogeneità di vedute tra la Commissione e la BStG nella descrizione del mercato di riferimento, mentre dalla stessa sentenza risulta che l'impostazione adottata dalle parti è notevolmente diversa.

Infatti, il giudice di primo grado constata che la BStG distingue tra reti standard, reti su misura tipo «Lettermatten» o semi-standardizzate, reti su misura tipo «Listenmatten» e reti fabbricate in base ad apposito disegno, per sostenere che i primi due tipi di rete sono molto simili e che gli ultimi due tipi sono anch'essi simili fra loro, ma presentano differenze essenziali rispetto ai primi due. Ne deduce che nella decisione controversa non si dice nulla di diverso quando si considera che «vi è ampia sostituibilità tra la rete standard e la rete su misura» e che «si può parlare in genere del mercato della rete saldata entro il quale esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno» (75).

Orbene, a me sembra che la divisione operata dalla BStG tra un gruppo costituito dalle reti standard e dalle reti semi-standardizzate, da una parte, ed un gruppo costituito dalle reti su misura e dalle reti fabbricate in base ad apposito disegno, dall'altra, non sia identica a quella, effettuata dalla Commissione, tra reti su misura e reti fabbricate in base ad apposito disegno. Sul punto, quindi, il Tribunale ha motivato la propria sentenza in modo contraddittorio.

178 Tuttavia, non mi sembra che da tale motivazione imperfetta vada tratta alcuna conseguenza circa la validità della sentenza impugnata, in quanto i punti della motivazione relativi alla sostituibilità dei prodotti di cui trattasi sono sufficienti a dimostrare l'interesse della ricorrente alla costituzione di intese sul mercato in discussione (76).

179 Riguardo al presunto difetto di motivazione circa l'esiguità della produzione della BStG destinata all'esportazione, sul fatto che i prodotti esportati fossero quasi esclusivamente costituiti da reti su misura e sulla scarsa rilevanza dei mercati della rete su misura fuori della Germania, nonché dei flussi internazionali, si deve osservare che il giudice di primo grado ha completato la dimostrazione già svolta circa l'intercambiabilità dei diversi tipi di reti metallica saldata.

180 Il Tribunale ha precisato, al punto 136, che «(...) esiste un nesso fra i prezzi dei vari tipi di rete saldata, poiché il prezzo della rete standard influisce su quello della rete su misura e della rete fabbricata in base ad apposito disegno (...). In quanto esportatrice di rete su misura, la ricorrente doveva necessariamente auspicare che il livello dei prezzi della rete standard si mantenesse entro una certa fascia rispetto ai prezzi della rete su misura».

181 Soprattutto, il Tribunale, rispondendo così alle censure svolte, ha aggiunto che «(...) [le] esportazioni [di rete su misura da parte della BStG] non erano poi così modeste in termini assoluti, dato che (...) esse avevano raggiunto, nel 1985, la cifra di 18 000 tonnellate, di cui 5 128 tonnellate destinate agli Stati membri della Comunità a sei, il che equivaleva ad un fatturato di 4 969 032 DM per esportazioni nel territorio della Comunità».

182 Dal complesso degli elementi che precedono risulta chiaramente che il Tribunale non ha violato l'obbligo di motivazione e che la parte del sesto motivo dedotta in proposito va dichiarata infondata.

2. Sull'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato all'intesa contestata alla BStG ed alla Tréfilunion

183 Ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato «(...) sufficientemente provati, da parte della Commissione, i fatti esposti nel punto 140, primo capoverso, della Decisione, cioè l'impegno della Tréfilunion a non proporre reclamo contro il cartello di crisi strutturale, nonché la rinuncia della ricorrente ad esportare in Francia rete su misura per un periodo di due o tre mesi» e ha confermato che «(...) giustamente la Commissione ha ritenuto che siffatti accordi erano in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato (...)».

184 La BStG sostiene che la sentenza del Tribunale non indica le ragioni per le quali gli accordi conclusi con la Tréfilunion sarebbero in contrasto con le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La ricorrente contesta al Tribunale di non avere qualificato i fatti alla luce delle condizioni poste da tale norma.

185 La BStG fa valere che il Tribunale non ha esaminato il suo argomento secondo cui l'impegno della Tréfilunion di non proporre reclamo alla Commissione contro la ricorrente avrebbe carattere politico e non costituirebbe una restrizione della concorrenza. Essa aggiunge che il Tribunale non si è pronunciato nemmeno sulla questione se l'impegno del signor Müller di non esportare rete su misura in Francia dallo stabilimento di Gelsenkirchen per due o tre mesi fosse anch'esso atto a produrre una simile restrizione o a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

186 Secondo la Commissione, il Tribunale, ha correttamente qualificato i fatti controversi, collegandoli alla regola applicabile. Essa aggiunge che una parte dell'argomento della ricorrente contiene la deduzione di fatti nuovi, che non possono più essere discussi in sede di impugnazione, cosa che la BStG contesta.

187 La censura svolta dalla ricorrente nel quadro dell'asserita violazione dell'art. 85, n. 1, va intesa nel senso che essa invoca il difetto di motivazione della sentenza del Tribunale o, cosa che finisce per essere lo stesso, la mancata risposta a conclusione.

188 Il Tribunale constata che «(...) la Decisione (punto 140) fa carico alla ricorrente di aver posto in atto, con la Tréfilunion, una concertazione generale intesa a limitare gli scambi reciproci dei loro prodotti in Germania e in Francia, concertazione che si sarebbe concretata in tre punti: la Tréfilunion non avrebbe proposto reclamo alla Commissione contro il cartello di crisi tedesco; lo stabilimento di Gelsenkirchen, di proprietà della ricorrente, non avrebbe esportato rete su misura in Francia per un periodo da due a tre mesi; infine, le due parti avrebbero convenuto di sottoporre le loro future esportazioni a una disciplina di quote» (77).

189 Dall'esame di due note interne redatte, l'una, dal signor Marie, direttore della Tréfilunion, in data 16 luglio 1985, e, l'altra, dal signor Müller, il 27 agosto 1985, il Tribunale trae la conclusione che «(...) la Commissione ha sufficentemente provato l'esistenza di una concertazione della ricorrente con la Tréfilunion sui primi due punti elencati». Esso considera che «(...) l'impegno del signor Marie nel senso di non proporre reclamo contro il cartello tedesco dev'essere qualificato come un comportamento adottato nei confronti di un concorrente, in contropartita di concessioni da parte dello stesso, nell'ambito di un'intesa che viola l'art. 85, n. 1, del Trattato» (78).

190 Risulta quindi che il Tribunale, precisando l'importanza rivestita, ai fini della conclusione dell'intesa, dall'impegno del signor Marie di non proporre reclamo contro il cartello strutturale, ha esplicitamente risposto alla censura mossa dalla BStG contro la decisione controversa. Dai termini impiegati risulta che tale condotta non costituisce, di per sé, un atto anticoncorrenziale, bensì uno degli elementi dell'intesa grazie a cui hanno potuto aver luogo determinate concessioni, caratterizzate da una limitazione nel tempo delle esportazioni.

191 Riguardo al difetto di motivazione, da parte del Tribunale, circa l'assenza di effetti restrittivi della concorrenza e di pregiudizio al commercio tra gli Stati membri derivanti dall'impegno di non esportare assunto del signor Müller, occorre ricordare che la BStG non ha formulato tale censura dinanzi al Tribunale, così che quest'ultimo ha potuto legittimamente limitare l'enunciazione dei motivi della sentenza ai soli mezzi dedotti dalla ricorrente.

192 Infatti, dal punto 61 della sentenza, che riassume i motivi dedotti dalla BStG dinanzi al Tribunale, risulta che questi ultimi sono limitati alla contestazione dell'idoneità delle due note redatte dai signori Marie e Müller a provare la conclusione di un'intesa. Dunque, oltre all'argomento relativo all'assenza di effetti restrittivi sulla concorrenza determinati dal rifiuto di proporre reclamo - cui, abbiamo visto, il Tribunale ha risposto - non sono stati dedotti altri argomenti o motivi cui il Tribunale avrebbe dovuto rispondere, come conferma l'esame del ricorso e della replica della BStG.

193 D'altra parte, se tale fosse la sua intenzione, la BStG non potrebbe essere ammessa a dedurre nuovi motivi dinanzi a questa Corte, la cui giurisprudenza rammenta sistematicamente i termini dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. La Corte dichiara infatti quanto segue: «Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (...)» (79).

194 E' quindi sufficiente constatare, come abbiamo fatto, che tali motivi non sono stati discussi dinanzi al giudice di primo grado.

195 Pertanto, la seconda parte del sesto motivo va dichiarata in parte infondata e in parte irricevibile.

3. Sull'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato alle intese sulle quote e sui prezzi contestate alla BStG ed ai produttori del Benelux

196 La BStG contesta al Tribunale di aver commesso alcuni errori di diritto nel considerare che la Commissione avesse sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente ad intese sui prezzi e sulle quote con i produttori del Benelux con riferimento al mercato tedesco. La ricorrente fa valere che il Tribunale non ha tenuto conto dei fatti essenziali e pertinenti da essa invocati, che invece sarebbero tali da rimettere in discussione l'interpretazione dei documenti su cui è basata la decisione controversa. La BStG aggiunge che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova che gli sono stati proposti.

197 Come indica giustamente la Commissione, la BStG tenta di presentare come questione di diritto la rimessa in discussione della valutazione operata dal Tribunale dei fatti ad esso sottoposti.

198 Ritengo che l'argomentazione della ricorrente non soddisfi le condizioni prescritte, secondo la giurisprudenza costante della Corte, per la ricevibilità dei ricorsi avverso le pronunce del Tribunale di primo grado (80).

199 Dalle disposizioni del Trattato, dello Statuto CE della Corte e del suo regolamento di procedura, già citate al paragrafo 105 delle presenti conclusioni, risulta che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti presentati a specifico sostegno di tale domanda. La Corte ha ritenuto che non è conforme a tale precetto il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte, esula dalla competenza di questa.

200 Orbene, ai punti 77-79 del ricorso, la BStG riproduce ampi passaggi delle sue risposte ai quesiti formulati dal Tribunale il 22 aprile 1993, nelle quali espone la propria interpretazione di taluni documenti che costituiscono il fondamento della decisione controversa. In tale esposizione, già sottoposta al Tribunale, la BStG spiega, in sostanza, che i documenti in questione dimostrano che il signor Müller agiva in rappresentanza del Fachverband e del collegio di vigilanza dell'associazione del cartello di crisi strutturale, e non in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della BStG. Essa contesta inoltre che i documenti prodotti rivelino l'implicazione della BStG nella costituzione di un'intesa.

201 La ricorrente si limita quindi ad affermare che il Tribunale non ha tenuto conto degli argomenti esposti, senza richiamarsi ad uno specifico motivo di diritto.

202 Dalle disposizioni pertinenti risulta inoltre che compete esclusivamente al Tribunale valutare l'efficacia probatoria degli elementi addotti dinanzi ad esso, sempre che siano stati rispettati i principi generali del diritto e le regole di procedura vigenti in materia di onere e produzione della prova.

203 Abbiamo visto, durante l'esame degli altri motivi, che il Tribunale ha rispettato le regole ed i principi vigenti in materia di prova. Riguardo al presente motivo, la BStG afferma tuttavia che il giudice di primo grado ha snaturato le prove di cui disponeva. E' giocoforza constatare che essa non fornisce la prova di tale affermazione, in quanto si limita a riprodurre i termini del suo argomento originario.

204 Peraltro, il Tribunale non ha omesso di esaminare gli argomenti della BStG, contrariamente a quanto da questa affermato. Per convincersene, è sufficiente fare riferimento ai punti 84-87 della sentenza impugnata, che riassumono le censure svolte dalla ricorrente a sostegno di questa parte del sesto motivo. La loro analisi, d'altra parte, conferma che vengono ripresi motivi già dedotti in primo grado. Rileviamo altresì che il Tribunale, al punto 92 della sua sentenza, ha esplicitamente risposto all'argomento della BStG secondo cui il signor Müller avrebbe agito in qualità di presidente del Fachverband Betonstahlmatten o del collegio di vigilanza del cartello, e ha anche esposto, ai punti 90 e seguenti, le ragioni per le quali ritiene che la BStG abbia partecipato alle intese concluse con i produttori del Benelux.

205 Occorre pertanto constatare che la BStG non avanza argomenti fondati che consentano di provare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione, ed omette di precisare gli elementi criticati della sentenza di cui chiede l'annullamento. In realtà, la ricorrente non invoca la violazione di alcuna regola di diritto e si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.

206 La terza parte del sesto motivo va, pertanto, dichiarata irricevibile.

4. Sulla mancata applicazione del regolamento n. 67/67 ai contratti di distribuzione esclusiva conclusi tra la BStG, da un lato, e la Bouwstaal Roermond BV e l'Arbed SA afdeling Nederland, dall'altro

207 Secondo la BStG, la sentenza contestata è viziata da motivazione insufficiente. Da una parte, il Tribunale non dimostrerebbe che i contratti conclusi con la Bouwstaal Roermond Sa e la Arbed SA afdeling Nederland comportano un divieto di importazioni parallele. In proposito, dalla redazione del punto 103 della sentenza impugnata emergerebbe l'esitazione dello stesso Tribunale.

208 Dall'altra parte, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla tolleranza dimostrata dalla Commissione nei confronti dei contratti controversi, che sono stati sottoposti alla stessa in occasione della riorganizzazione dell'industria siderurgica lussemburghese e del territorio della Saar.

209 La Commissione fa valere che l'argomento della ricorrente relativo all'assenza, in tali contratti, di un divieto di importazioni parallele, riguarda la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e non può quindi essere oggetto di impugnazione. Essa ritiene, peraltro, che il motivo relativo alla tolleranza da essa dimostrata nei confronti dei contratti controversi costituisca un motivo nuovo, che va dichiarato irricevibile.

210 Penso di dover accogliere il parere della Commissione.

211 Abbiamo ricordato i principi che stabiliscono i criteri di ricevibilità dei ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado - definiti dalla giurisprudenza costante della Corte - i quali escludono la competenza di quest'ultima a valutare i fatti (81).

212 La critica mossa dalla BStG alla sentenza del Tribunale rientra in tale logica e non è equiparabile ad una contestazione della qualificazione giuridica dei fatti.

213 Infatti, è pacifico che un contratto di distribuzione esclusiva contenente clausole che vietano le importazioni parallele o producono effetti equivalenti non possa beneficiare delle disposizioni del regolamento n. 67/67. Ciò che, al contrario, forma oggetto di discussione è se i contratti in causa, impedendo le importazioni parallele, rientrino in tale categoria.

214 Orbene, delle due questioni soltanto la prima è rilevante ai fini della qualificazione giuridica dei fatti. Con tale procedimento logico il giudice dimostra che, in virtù delle caratteristiche loro riconosciute, i fatti rientrano in una precisa categoria giuridica, da cui derivano determinate conseguenze di diritto. Allorché, a monte di tale qualificazione, compie una valutazione dei fatti, il giudice, al contrario, esamina questi ultimi concretamente e dettagliatamente, onde definirne le caratteristiche. L'attività del giudice presuppone in tal caso un'analisi fattuale dei documenti del fascicolo, nel senso che egli tiene conto degli elementi specifici della causa che gli è stata sottoposta. Nella specie, il Tribunale ha analizzato i termini dei contratti e le condizioni per la loro esecuzione, onde definirne le esatte caratteristiche.

215 Dobbiamo quindi ritenere che costituisca valutazione dei fatti l'analisi del Tribunale secondo cui, laddove i contratti stipulano che, per la loro durata, la Bouwstaal Roermond o l'Arbed SA afdeling Nederland non effettueranno né direttamente né indirettamente forniture nella Repubblica federale di Germania «(...) il significato delle parole "né direttamente né indirettamente" va al di là del semplice impegno del fornitore di cedere prodotti solo alla BStG a fini di rivendita» (82).

216 Il Tribunale rileva quanto segue: «Questa valutazione si basa su due elementi. In primo luogo, vi era, da parte della Tréfilarbed Roermond, un'espressa rinuncia (...) a qualsiasi tipo di forniture, anche a quelle il cui scopo non fosse la rivendita. In secondo luogo, il termine "indirettamente" poteva essere interpretato dal rivenditore nel senso ch'esso impegnava il fornitore a fare il necessario per evitare che venissero venduti in Germania prodotti provenienti da altri paesi, cioè a controllare gli altri distributori esclusivi per vietare loro di esportare in Germania» (83).

217 Esso aggiunge che «(...) le summenzionate clausole contrattuali [possono essere interpretate] alla luce delle rimostranze espresse dalla BStG nella sua lettera del 26 settembre 1979 (...) in cui accusa l'Arbed di aver effettuato, "tramite la società Eurotrade, Alkmaar", forniture indirette in Germania, il che fa ritenere provata l'esistenza di una protezione territoriale assoluta, contrastante con lo spirito e con la lettera del regolamento n. 67/67» (84).

218 Come sottolinea la ricorrente, la sentenza può sembrare fondata su un motivo dubitativo laddove, al punto 103, il Tribunale indica che «(...) il termine "indirettamente" poteva essere interpretato dal rivenditore nel senso ch'esso impegnava il fornitore a fare il necessario per evitare che venissero venduti in Germania prodotti provenienti da altri paesi (...)» (85).

219 Si potrebbe osservare, ancora una volta, che il motivo contestato non è l'unico posto a sostegno della valutazione, da parte del Tribunale, dei fatti sottopostigli. Ne deriverebbe che, supponendo non valida questa parte della motivazione, l'esposizione degli altri elementi che dimostrano l'istituzione di una protezione territoriale sarebbe sufficiente per ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione. L'inserimento ad abundantiam del motivo autorizzerebbe a non trarre conseguenze radicali dalla sua formulazione dubitativa.

220 Ritengo tuttavia che il senso del punto della motivazione criticato sia chiarito e corroborato dalle altre considerazioni contenute nella sentenza e che costituisca il primo elemento di una dimostrazione più generale. Infatti, la relativa incertezza connessa al termine «indirettamente» è in gran parte dissipata dal contenuto del punto 105 della sentenza, che tiene conto delle accuse rivolte dalla ricorrente alla Arbed in relazione alle forniture indirette effettuate in Germania. Trova quindi conferma, con il richiamo alla prassi istituita con i contratti, la supposizione formulata dal Tribunale sulla base dei termini stessi dei contratti e, pertanto, l'esistenza di un obiettivo di protezione territoriale perseguito dai contraenti. La clausola che impedisce di effettuare «indirettamente» forniture in Germania non costituisce quindi che un indizio tra altri elementi.

221 E' chiaro che il motivo contestato, essendo collegato alle altre parti del ragionamento, risulta conforme all'obbligo di motivazione imposto all'organo giurisdizionale.

222 Dal punto 98 della sentenza impugnata risulta infine che la ricorrente aveva già sostenuto dinanzi al giudice di primo grado che i contratti controversi non erano destinati ad impedire le importazioni parallele. E' chiaro che la censura della BStG, identica a quella da essa svolta dinanzi al Tribunale, è diretta a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta da quest'ultimo nella sua decisione.

223 La parte dell'argomento della ricorrente relativa al difetto di motivazione va pertanto dichiarata infondata, mentre quella relativa al contenuto della motivazione, diretta a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, va respinta in quanto irricevibile.

224 Concludo altresì per il rigetto del motivo relativo alla tolleranza manifestata dalla Commissione nei confronti dei contratti di esclusiva, in quanto il Tribunale non ha violato l'obbligo di motivazione ad esso imposto.

225 E' vero che la BStG, dinanzi al Tribunale, ha dichiarato che «secondo le informazioni di cui dispone il contraente della ricorrente, i contratti sono stati (...) sottoposti, a più riprese, al procedimento d'intesa con la Commissione nel quadro della riorganizzazione dell'industria siderurgica lussemburghese e del territorio della Saar, senza che la Commissione abbia mai fatto valere riserve circa la loro regolarità» (86), e che il Tribunale non si è pronunciato sul punto.

226 Per valutare la portata dell'obbligo di motivazione del Tribunale, è necessario determinare l'esatta natura delle osservazioni in esame.

227 Se si tratta di un motivo, la sua deduzione nel corso del procedimento, dimostrata dal fatto che esso è stato presentato in fase di replica, era vietata, salvo che esso non sia stato accompagnato dalla prova che esso si basava su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, cosa che è improbabile e che, in ogni caso, non è affatto dimostrata. Resta comunque il fatto che, in questo caso, il Tribunale doveva quanto meno pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

228 Tuttavia, mi sembra che la censura svolta dalla BStG debba essere considerata come un argomento a sostegno di un motivo già dedotto nella fase introduttiva, piuttosto che come motivo in senso proprio (87).

229 Ora, se è vero che il Tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi su tutti i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti, ritengo però che non sia tenuto ad osservare tale obbligo laddove gli argomenti invocati non soddisfino taluni requisiti minimi.

230 Mi sembra contrario al principio della buona amministrazione della giustizia pretendere che il Tribunale risponda a tutti gli argomenti delle parti nei casi in cui essi si rivelino pure asserzioni prive di riferimenti precisi e non risultino sostenuti da alcuna giustificazione. Una tale pretesa, con il pretesto di tutelare le parti da un diniego di giustizia o da un difetto di motivazione, rischierebbe di favorire il moltiplicarsi di censure prive di contenuto, delle quali alcune potrebbero essere giustificate dal solo interesse delle parti ad indebolire la sentenza del Tribunale, nell'intento di riservarsi la facoltà di contestarne, all'occorrenza, la validità.

231 Così come è formulato, l'argomento addotto dalla BStG risponde ai criteri che definiscono questa categoria di censure. Da una parte, esso si presenta come una semplice asserzione, caratterizzata da un riferimento impreciso ad informazioni di cui la ricorrente ammette di non disporre, in quanto sarebbero in possesso dell'altro contraente; dall'altra parte, la BStG non propone affatto di dimostrarne la veridicità. E' quindi giocoforza constatare, avuto riguardo a tali circostanze, che il contenuto dell'argomento non ne giustificava la dissociazione dal motivo relativo all'applicazione del regolamento n. 67/67, cui il Tribunale ha risposto.

232 Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che l'argomento della BStG non postulava una risposta separata da parte del Tribunale e di respingere in quanto infondata la censura relativa al difetto di motivazione.

233 Pertanto, la quarta parte del sesto motivo deve essere integralmente respinta.

5. Sull'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato alle intese sulle quote e sui prezzi sul mercato del Benelux

234 Il Tribunale ha affermato che «(...) la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese in materia di prezzi sul mercato del Benelux ed alle intese sulle restrizioni quantitative imposte alle esportazioni tedesche nel Benelux, nonché sulla comunicazione dei dati relativi alle esportazioni» (88).

235 La BStG sostiene che il Tribunale, non tenendo conto di importanti elementi dedotti dinanzi ad esso dalla ricorrente, ha applicato erroneamente l'art. 85, n. 1, del Trattato. Essa afferma che il giudice di primo grado ha ignorato il fatto che i suoi collaboratori avevano partecipato alle riunioni tra produttori soltanto in qualità di rappresentanti dell'associazione del cartello di crisi strutturale o del Fachverband, e non della BStG. Essa ricorda che non avrebbe avuto alcun interesse a partecipare ad intese sui prezzi relativi alle reti standard o semi-standardizzate. D'altra parte, essa fa valere che le riunioni cui hanno partecipato i rappresentanti tedeschi non sono state poi molte.

236 La ricorrente aggiunge che la motivazione della sentenza è contraddittoria. Essa sostiene che la semplice partecipazione ad una riunione, durante la quale altre imprese hanno concluso un accordo sui prezzi, non può costituire una violazione della succitata disposizione allorché l'impresa non distribuisce essa stessa i prodotti oggetto dell'accordo. Poiché la BStG esporta verso il Benelux reti su misura, non le si potrebbe addebitare una partecipazione ad accordi sui prezzi delle reti standard.

237 La Commissione ritiene che le censure svolte dalla BStG siano dirette a rimettere in discussione la valutazione, da parte del Tribunale, delle prove sottopostegli, il che non costituisce, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova, una questione di diritto assoggettabile al controllo di questa Corte. Essa aggiunge che un tale snaturamento non è stato dimostrato e, infine, fa valere che la motivazione della sentenza del Tribunale non è contraddittoria.

238 Mi limiterò, di nuovo, a richiamarmi alle osservazioni precedenti, relative alla giurisprudenza costante della Corte e riguardanti la competenza esclusiva del Tribunale a valutare i fatti e gli elementi di prova che gli sono stati sottoposti (89).

239 Quanto alla qualifica del signor Müller, il Tribunale afferma che «(...) non può, per motivi analoghi a quelli esposti sopra, nel punto 92, condividere l'argomento della ricorrente secondo cui il signor Michael Müller, presidente del suo consiglio di amministrazione, non avrebbe agito in questa veste, bensì in qualità di presidente del Fachverband Betonstahlmatten o del collegio di vigilanza del cartello»(90).

240 Il Tribunale sostiene che «(...) questo argomento non è corroborato da alcuna prova» ed aggiunge che «(...) nel corso dell'audizione il signor Müller ha dichiarato che "durante il periodo di vigenza dell'accordo di cartello, (egli) non (aveva) mai agito in nome della federazione, per questioni di qualche rilevanza, né riguardo al mercato tedesco, né riguardo ad altri mercati"» (91).

241 Si deve osservare che il giudice di primo grado, constatando che la ricorrente non aveva giustificato la sua affermazione, ha perfettamente rispettato le regole relative all'onere della prova. Infatti, poiché non si nega che il signor Müller, rappresentante della BStG, abbia partecipato a riunioni il cui oggetto consisteva nella determinazione dei prezzi (92), il Tribunale ha giustamente ritenuto che spettasse alla BStG provare che il signor Müller interveniva in una veste diversa.

242 Il giudice di primo grado ha quindi potuto ritenere, nell'esercizio del suo libero apprezzamento, che tale prova non era stata prodotta, e non rientra nella competenza di questa Corte rimettere in discussione la sua valutazione.

243 Analogamente, il Tribunale si è espressamente pronunciato sull'interesse della BStG alla realizzazione di intese sul mercato del Benelux. Come abbiamo già in parte rilevato (93), esso ha affermato che «(...) non può accogliere nemmeno la tesi della ricorrente secondo cui questa non avrebbe avuto interesse a partecipare alle intese sui prezzi, in quanto avrebbe esportato soltanto modesti quantitativi di rete su misura. Si deve infatti rilevare, in primo luogo, che queste esportazioni non erano poi così modeste in termini assoluti, dato che (...) esse avevano raggiunto, nel 1985, la cifra di 18 000 tonnellate, di cui 5 128 tonnellate destinate agli Stati membri della Comunità a sei, il che equivaleva ad un fatturato di 4 969 032 DM per esportazioni nel territorio della Comunità. In secondo luogo, si deve ricordare che esiste un nesso fra i prezzi dei vari tipi di rete saldata, poiché il prezzo della rete standard influisce su quello della rete su misura e della rete fabbricata in base ad apposito disegno (...) In quanto esportatrice di rete su misura, la ricorrente doveva necessariamente auspicare che il livello dei prezzi della rete standard si mantenesse entro una certa fascia rispetto ai prezzi della rete su misura. In terzo luogo, infine, si deve constatare che le intese alle quali ha partecipato la ricorrente si basavano sulla reciprocità. La BStG rispettava i prezzi e le quote sul mercato del Benelux e i produttori del Benelux facevano lo stesso sul mercato tedesco» (94).

244 Da tale particolareggiata motivazione risulta chiaramente che il Tribunale ha sufficientemente esaminato e dimostrato quale interesse la ricorrente potesse avere a partecipare ad intese sui prezzi delle reti standard o semi-standardizzate. La sua valutazione non potrebbe, nemmeno qui, essere rimessa in discussione senza violare le regole sulla competenza vigenti in materia.

245 Infine, la lettura della sentenza dimostra che il Tribunale non ha ignorato il numero delle riunioni cui partecipavano rappresentanti della ricorrente, in quanto indica che la BStG «(...) ammette di aver partecipato ad alcune riunioni (...)» (95) e constata che «(...) la ricorrente ha partecipato a sei riunioni (...)» (96), così che non si può affermare che il giudice di primo grado abbia trascurato questo elemento. In realtà, sembra che il Tribunale, nell'esercizio del suo potere di valutazione dei fatti, non abbia ritenuto che lo scarso numero di riunioni cui hanno potuto assistere i collaboratori della BStG fosse tale da diminuire la responsabilità dell'impresa. Sul punto, come sui precedenti punti invocati dalla BStG, soltanto lo snaturamento degli elementi di prova sottoposti all'esame del Tribunale potrebbe rientrare nella competenza di questa Corte.

246 Orbene, la ricorrente non dimostra, né intende dimostrare, che si sia verificato un simile snaturamento. Ciò risulta dal fatto che nel ricorso essa si limita semplicemente a riprodurre una parte delle sue risposte ai quesiti del Tribunale (97), il quale, peraltro, le ha in parte riassunte nel punto 125 della sentenza. La riproduzione del testo delle risposte è accompagnata soltanto dall'argomento secondo cui il Tribunale ha ignorato l'esposizione della ricorrente, il che dimostra che la censura è diretta unicamente ad ottenere un riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza di questa Corte, conformemente all'art. 49 del suo Statuto.

247 La BStG, dunque, non adduce argomenti fondati che consentano di provare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione e non precisa gli elementi criticati della sentenza di cui chiede l'annullamento. La ricorrente, in realtà, non deduce la violazione di alcuna regola di diritto e si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.

248 Riguardo alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, invocata dalla BStG, occorre far notare a questa Corte che la lettura del passaggio direttamente contestato e degli argomenti addotti dalla BStG non rivela, come constateremo, alcuna contraddizione nel ragionamento del Tribunale.

249 Quest'ultimo, al punto 132 della sentenza, citato dalla ricorrente, afferma che «(...) tenuto conto del fatto che lo scopo delle riunioni era manifestamente anticoncorrenziale, come provano i telex del signor Peters alla Tréfilunion, la ricorrente, partecipando a dette riunioni senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, ha indotto gli altri partecipanti a ritenere ch'essa approvava il risultato delle riunioni stesse e che vi si sarebbe attenuta (...) Questa valutazione non è inficiata dalla circostanza che, nelle riunioni di cui trattasi, contro i produttori tedeschi siano state formulate critiche da parte degli altri produttori. Dal tenore dei telex del signor Peters (...) si desume infatti che la ricorrente era considerata come l'impresa che doveva indurre, e che in realtà ha indotto, determinati produttori tedeschi a rispettare i prezzi sul mercato del Benelux».

250 Questo passaggio, in cui si desume la responsabilità della BStG dalla sua partecipazione alle riunioni, è contestato dalla ricorrente sulla base sia del difetto d'interesse a concludere intese relative a prodotti ch'essa non fabbrica sia della partecipazione del signor Müller a tali riunioni nella sola qualità di rappresentante del cartello di crisi strutturale.

251 Tali censure non sono dunque dirette a denunciare una contraddizione interna al ragionamento del Tribunale bensì, ancora una volta, ad ottenere da questa Corte un riesame della valutazione dei fatti o degli elementi di prova effettuata dal Tribunale, in altre parti della sua sentenza, su questi due punti.

252 Non occorre ritornare su tali argomenti, già confutati in precedenza. E' sufficiente ricordare che essi non sono atti ad inficiare il ragionamento condotto dal Tribunale al punto 132 della sentenza, né a rivelare in esso alcuna contraddizione. L'argomento della BStG va pertanto disatteso.

253 Il complesso delle considerazioni che precedono ci induce a concludere per il rigetto del sesto motivo.

G - Sul settimo motivo, relativo alla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17

254 La BStG invoca, in particolare, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il quale recita:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) commettano una infrazione alle disposizioni dell'art. 85, paragrafo 1 (...)

Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

255 A sostegno del motivo relativo alla violazione di detta disposizione, la BStG adduce i seguenti argomenti:

- la Commissione non ha effettuato una valutazione individuale delle circostanze attenuanti e aggravanti delle infrazioni;

- la partecipazione della ricorrente al cartello di crisi strutturale è stata considerata come infrazione a suo carico;

- non si è tenuto conto del fatto che essa ignorava l'illegittimità del cartello di crisi strutturale e delle azioni compiute per assicurarne la protezione;

- ancorché ridotta, l'ammenda inflittale rimane sproporzionata, in quanto non sono state prese in considerazione varie circostanze attenuanti.

1. Sul difetto di valutazione individuale delle circostanze attenuanti e aggravanti

256 La BStG contesta al Tribunale di aver ritenuto sufficiente la motivazione della decisione controversa relativa alla determinazione dell'importo dell'ammenda. Essa fa valere che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la Commissione avesse effettuato una specifica valutazione dei criteri per determinare la gravità delle infrazioni.

257 La Commissione risponde che la censura svolta dalla ricorrente è irricevibile, in quanto equivalente a riproporre dinanzi a questa Corte gli argomenti esposti dalla BStG davanti al giudice di primo grado.

258 La Corte si è ripetutamente pronunciata, senza dichiararli irricevibili, su motivi relativi all'erronea valutazione, da parte del Tribunale, della motivazione di una decisione che infligge una sanzione in materia di concorrenza (98).

259 Dalla giurisprudenza risulta, infatti, che la valutazione effettuata dal Tribunale in merito alla motivazione delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti di applicazione dell'art. 85 del Trattato costituisce una questione di diritto soggetta all'esame della Corte. L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione va pertanto respinta.

260 Nel caso di specie, la BStG rileva che la decisione non definisce il comportamento illecito che le viene addebitato e non indica con chiarezza le varie circostanze, a carico e a favore, che caratterizzano i fatti di cui trattasi e delle quali la Commissione avrebbe tenuto conto onde determinare l'importo dell'ammenda.

261 A sostegno delle censure svolte, la ricorrente cita il punto 203 della decisione, ai sensi del quale «nel determinare le singole ammende la Commissione ha tenuto conto della misura e della durata della collaborazione delle imprese partecipanti, nonché della loro situazione finanziaria ed economica». La BStG vorrebbe così dimostrare il difetto di valutazione, da parte della Commissione, delle specifiche circostanze attenuanti e aggravanti poste alla base della sanzione.

262 E' opportuno ricordare che la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE deve indicare in modo chiaro e preciso l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto contestato, così da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato ed alla Corte di esercitare il proprio controllo.

263 Osserviamo subito che la decisione controversa, così come la sentenza impugnata, non trascurano affatto l'obbligo di motivazione.

264 In primo luogo, risulta che ciascuno dei punti della sentenza dedicati all'esame delle infrazioni contestate dalla ricorrente riassume minuziosamente le parti della decisione che riguardano la BStG. Il Tribunale si richiama precisamente ai pertinenti passaggi della decisione che individuano chiaramente il comportamento della BStG ed il ruolo da essa svolto nella realizzazione o nell'attuazione di ciascuna intesa (99). E' significativo, peraltro, che la ricorrente non abbia ritenuto di dover rilevare in questi passaggi gli elementi atti ad infirmare i motivi della decisione enunciati dalla Commissione, mostrando in tal modo di non poterne svelare alcuna reale carenza.

265 In secondo luogo, nel considerare che la decisione, esaminata nel suo complesso, aveva fornito alla ricorrente le indicazioni che le consentivano di riconoscerne la fondatezza e aveva quindi messo il Tribunale in condizione di esercitare il controllo sulla sua legittimità, quest'ultimo ha precisato quanto segue:

«Il Tribunale rileva che la ricorrente ha effettuato una lettura della Decisione che ne isola artificialmente una parte, mentre la Decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre. Il Tribunale ritiene infatti che la Decisione, considerata nel suo complesso, abbia fornito alla ricorrente le indicazioni necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le venivano addebitate e delle specifiche circostanze del suo comportamento e, più particolarmente, gli elementi relativi alla durata della sua partecipazione alle varie infrazioni. Inoltre, il Tribunale constata che, nella parte della Decisione dedicata alla valutazione giuridica, la Commissione indica i vari criteri per la valutazione della gravità delle infrazioni addebitate alla ricorrente, nonché le varie circostanze che hanno attenuato le ripercussioni economiche delle infrazioni» (100).

266 Il giudice di primo grado ha giustamente ricordato che la decisione controversa non può essere contestata sulla base di una lettura parziale. I punti 197 e seguenti della decisione, citati dalla ricorrente nelle sue osservazioni scritte, non sono sufficienti a provare un difetto di specifica motivazione dal momento che, come abbiamo testé constatato, la decisione ha indicato per ciascuna infrazione, anche se in punti diversi, i fatti addebitabili alla BStG. Avuto riguardo all'obbligo di chiarezza che si impone ad una dimostrazione relativa alla responsabilità di più soggetti ed all'esistenza di infrazioni multiple, i vari elementi, a carico e a favore, del comportamento della ricorrente non vanno, infatti, raggruppati in uno stesso passaggio della decisione controversa. Pertanto, il Tribunale ha giustamente osservato che erano stati indicati i vari criteri per la valutazione della gravità delle infrazioni e le varie circostanze attenuanti, il che non è specificamente contestato dalla BStG.

267 In terzo luogo, riguardo alle circostanze aggravanti poste a carico della BStG, il Tribunale ha dichiarato che «(...) questa non ha addotto alcun elemento atto a smentire le prove prodotte dalla Commissione per dimostrare il ruolo attivo svolto dalla ricorrente nelle intese, quale risulta dal telex 15 dicembre 1983 [(...) punti 93 e 94 della Decisione] e dal telex del signor Peters in data 4 marzo 1984, relativo alla riunione del 28 febbraio 1984 [(...) punto 96 della Decisione]» (101).

268 Il Tribunale si richiama dunque a passaggi precisi della decisione controversa, i quali descrivono i comportamenti della ricorrente che giustificano una maggiore severità nella determinazione della sanzione inflitta. Nelle sue osservazioni sul punto, la Commissione pone in risalto sia il ruolo di promotore svolto dalla BStG nella costituzione delle infrazioni sia l'impiego da parte del signor Müller della sua triplice qualifica. Il punto 207 della decisione, nel quale la Commissione ha dichiarato che devono essere inflitte ammende più elevate alle imprese i cui dirigenti svolgevano funzioni di rilievo all'interno delle associazioni di imprese quali il Fachverband Betonstahlmatten, integra utilmente i passaggi in questione.

269 Rilevo che la ricorrente non evoca questi vari elementi allorché contesta, citando soltanto i punti 197 e segg., la motivazione insufficiente della decisione.

270 In quarto luogo, il Tribunale ha esaminato le censure della BStG relative alle circostanze attenuanti. Esso indica, infatti, che «(...) si deve ricordare che, nella risposta scritta ai quesiti posti dal Tribunale, la Commissione ha indicato che la ricorrente non fruiva di alcuna specifica attenuante (...)» (102).

271 Occorre aggiungere che la Commissione ha esposto le ragioni per le quali aveva tenuto conto, nella determinazione delle ammende, delle caratteristiche e dell'importanza economica del settore interessato (103). Il fatto che tale circostanza costituisse un elemento comune alle varie infrazioni e non avesse prodotto effetti limitati a determinate imprese dispensava la Commissione dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica.

272 Per tali motivi, va respinta la censura relativa alla valutazione erronea, da parte del Tribunale, della motivazione della decisione riguardante le circostanze delle infrazioni.

2. Sull'addebito relativo alla partecipazione della BStG al cartello di crisi strutturale

273 La BStG sostiene che la motivazione della sentenza è contraddittoria. Il Tribunale, mentre ai punti 55 e seguenti e 140 afferma che, di per sé, il cartello di crisi strutturale non fa parte integrante delle infrazioni accertate nella decisione della Commissione, al punto 148 rileva che la ricorrente si era servita del cartello per proteggere il mercato tedesco. D'altra parte, la stessa Commissione riconoscerebbe, nelle sue osservazioni scritte formulate nella causa Boël/Commissione (104), discussa dinanzi al Tribunale, di avere rilevato l'esistenza del cartello quale elemento costitutivo di un'infrazione a carico della BStG.

274 Quest'ultima aggiunge che la valutazione negativa espressa in relazione al cartello di crisi strutturale ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la Commissione, tollerando l'esistenza del cartello, aveva instaurato una situazione in cui la ricorrente poteva legittimamente confidare.

275 La Commissione ritiene che il Tribunale abbia considerato giustificata la sua scelta, operata nella decisione controversa, di non considerare l'esistenza del cartello di crisi strutturale come circostanza attenuante a favore della BStG.

276 Con questa censura, la ricorrente intende dimostrare che la Commissione ed il Tribunale hanno, in realtà, addebitato alla BStG il fatto di partecipare al cartello di crisi, nonostante la Commissione fosse stata informata della sua esistenza e l'avesse, per di più, tollerata.

277 Ai punti 55 e 140 della sentenza, il Tribunale afferma che, di per sé, il cartello di crisi non fa parte integrante delle infrazioni accertate nella decisione. Esso non dice nulla di diverso laddove precisa, al punto 148, che «(...) la ricorrente si è servita del cartello per proteggere il mercato tedesco dalla concorrenza dei produttori di altri Stati membri mediante provvedimenti incompatibili con il diritto comunitario». Da queste osservazioni risulta chiaramente che, sia in un caso che nell'altro, alla BStG non viene contestata né la costituzione del cartello né la partecipazione ad esso, bensì il suo impiego come strumento di pratiche anticoncorrenziali.

278 Ciò è confermato dal fatto che, secondo la decisione della Commissione, l'oggetto del cartello era strettamente limitato al mercato tedesco, in quanto esso prevedeva la riduzione delle capacità produttive degli operatori tedeschi nonché una regolamentazione dei prezzi ed una determinazione delle quote di consegna per il mercato tedesco (105). Orbene, le infrazioni contestate alla BStG sono costituite da comportamenti diretti a limitare le esportazioni di rete metallica saldata dalla Germania verso altri Stati membri ed a fissare i prezzi su mercati diversi da quello tedesco. Quanto agli accordi miranti al contingentamento delle esportazioni dagli altri Stati membri verso la Germania e al rispetto dei prezzi in vigore sul mercato tedesco, la BStG non ha dimostrato che la Commissione li abbia considerati alla stregua di elementi costitutivi dell'accordo di cartello.

279 Peraltro, il Tribunale ha rilevato, tra gli altri elementi, che la decisione indica:

- al punto 126, primo comma, che «le intese che interessano il mercato tedesco vanno considerate sulla tela di fondo della costituzione e della funzione del cartello per la crisi strutturale [della] rete saldata»;

- al punto 175, che talune «clausole [dell'accordo di cartello] avevano "inoltre lo scopo o almeno l'effetto che il cartello per la crisi strutturale venisse utilizzato come strumento per raggiungere intese bilaterali tra i produttori tedeschi da un lato e i produttori di altri Stati membri dall'altro"» (106).

280 Non si può dunque rilevare alcuna contraddizione nel ragionamento della Commissione, né nella motivazione con la quale il Tribunale lo fa proprio.

281 L'indicazione, rilevata dalla BStG in un altro procedimento, secondo cui al punto 174 della decisione la Commissione avrebbe riconosciuto di avere posto il cartello «a carico» della ricorrente, non è sufficiente a contraddire il complesso degli altri elementi della decisione, parzialmente riprodotti nei precedenti paragrafi, i quali affermano il contrario. Tanto che il passaggio citato, se descrive gli effetti anticoncorrenziali del cartello, che la Commissione non ha mai negato, tuttavia non esprime l'idea che quest'ultimo sia un elemento costitutivo di una delle infrazioni rilevate (107).

282 In tali circostanze, ritengo che la ricorrente non possa affermare che il cartello è stato considerato quale elemento costitutivo delle infrazioni contestatele.

283 Pertanto, l'argomento relativo alla tolleranza manifestata dalla Commissione nei confronti del cartello, tolleranza che, se fosse esistita, ridurrebbe proporzionalmente la responsabilità della BStG, diviene irrilevante. Infatti, poiché il cartello non è stato condannato in quanto tale, non si può contestare alla Commissione di rimettere in discussione la tolleranza dimostrata nei confronti di questo, violando in tal modo il principio della tutela del legittimo affidamento.

3. Sulla circostanza che la BStG ignorava l'illegittimità del cartello di crisi strutturale e dei comportamenti diretti a proteggerlo

284 La BStG contesta al Tribunale di non aver esaminato l'argomento secondo cui essa ignorava l'illegittimità del cartello di crisi e di aver ritenuto che le infrazioni addebitate fossero state commesse «intenzionalmente», nel senso che tale espressione riveste nell'art. 15 del regolamento n. 17. Essa afferma che, analogamente, ignorava l'illegittimità dei comportamenti che, come contestati nella specie, erano diretti a proteggere il cartello.

285 La Commissione replica che l'argomento della BStG è irricevibile, in quanto invocato per la prima volta in sede di impugnazione.

286 L'ultimo argomento svolto dalla ricorrente, manifestamente, non è stato sottoposto al giudice di primo grado e va pertanto dichiarato irricevibile.

287 La prima censura è ricevibile. Infatti, dalla sentenza stessa risulta che, dinanzi al Tribunale, la BStG affermava di ritenere lecito il cartello, invocando così la propria ignoranza circa l'illegittimità che lo caratterizzava (108).

288 Per contro, essa va dichiarata infondata, in quanto, come abbiamo visto, il Tribunale ha respinto in via preliminare, con una sufficiente motivazione in diritto, il motivo vertente sulla qualificazione del cartello di crisi strutturale tedesco come parte integrante delle infrazioni contestate nella decisione controversa. Poiché, quindi, questo elemento diviene irrilevante ai fini della qualificazione dei fatti, il fatto che la BStG ignorasse l'illegittimità del cartello non era pertinente per valutare la questione se le infrazioni contestatele fossero state commesse «intenzionalmente».

4. Sulla sproporzionata entità dell'ammenda

289 Infine, la BStG sostiene che, malgrado la riduzione di un terzo, l'ammenda fissata dal Tribunale rimane sproporzionata, in quanto esso non avrebbe tenuto conto di vari principi e circostanze attenuanti. A sostegno della propria richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda, la ricorrente invoca:

- il principio di proporzionalità della pena alla colpa, ignorato con la fissazione di un ammenda pari circa ad un terzo del capitale sociale, che restringerebbe notevolmente il suo margine di manovra finanziaria;

- la tolleranza manifestata dalle autorità nazionali nei confronti del cartello di crisi strutturale;

- la necessità di tenere conto, nel calcolo dell'ammenda, soltanto del fatturato relativo alle intese e non di quello complessivo;

- la necessità di considerare come circostanza attenuante la durata eccessiva del procedimento amministrativo e del procedimento dinanzi al Tribunale;

- l'errore consistente nel fissare l'ammenda in funzione della quota di mercato detenuta;

- il principio di uguaglianza, in virtù del quale l'ammenda inflittale non deve essere abnormemente elevata rispetto alle altre ammende inflitte con la decisione della Commissione.

290 Tali censure equivalgono a contestare l'interpretazione e l'applicazione, da parte della Commissione e del Tribunale, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

291 Il primo comma di detta disposizione stabilisce le condizioni che devono ricorrere affinché la Commissione possa infliggere ammende. Tra esse compare quella relativa all'intenzionalità dell'infrazione o alla negligenza dell'atto che vi ha dato origine. Il secondo comma disciplina le regole per la determinazione dell'importo dell'ammenda, che è commisurato alla gravità e alla durata dell'infrazione.

292 La Corte ha stabilito che «la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione(...)» (109).

293 Con tale motivo, la Corte afferma che non esistono, tra gli elementi cui ricorrere per valutare la gravità dell'infrazione, criteri di cui si debba sempre tenere conto o che non possano essere presi in considerazione. Essa sembra quindi considerare che spetta alla Commissione determinare, per ciascun procedimento, gli elementi da prendere in considerazione per valutare la gravità dell'infrazione, sempre che, naturalmente, siano sufficientemente chiariti i motivi per cui essa ha ritenuto appropriati i criteri adottati.

294 Pertanto, la maggior parte degli argomenti addotti dalla BStG rientra nell'ambito del potere di valutazione del Tribunale ed è assoggettabile al controllo di questa Corte solo qualora possa rilevarsi un errore di diritto, come quello che consisterebbe nel tenere conto di circostanze manifestamente inidonee a determinare la gravità di un'infrazione (110).

295 Esaminiamo le diverse censure mosse dalla ricorrente alla luce di tali principi legali e giurisprudenziali.

a) La durata eccessiva dei procedimenti

296 Non essendo stata discussa dinanzi al giudice di primo grado, va dichiarata irricevibile la censura secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, della durata eccessiva del procedimento amministrativo. Per le ragioni già indicate (111), infatti, tale motivo non può essere dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte.

297 Riguardo alla considerazione della durata del procedimento giurisdizionale, è sufficiente invitare la Corte a fare riferimento alle osservazioni che abbiamo dedicato al motivo relativo all'inosservanza del «termine ragionevole». Abbiamo sostenuto la tesi che la durata del procedimento non può produrre alcun effetto attenuante sulla sanzione, in quanto non esiste alcun nesso tra il comportamento che concreta l'infrazione ed il tempo dedicato al relativo giudizio. La gravità dei fatti addebitati, che ci si ponga prima o dopo il procedimento, rimane immutata, cosicché non esiste alcuna ragione che ne possa giustificare l'attenuazione per motivi relativi allo svolgimento della fase giurisdizionale (112).

298 Prima di pronunciarsi sulle altre censure mosse dalla BStG, occorre rilevare che alcune di esse si limitano a ripetere gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e non adducono alcun elemento atto a provare che il giudice di primo grado ha commesso un errore di diritto nella loro valutazione (113).

b) La sproporzionata entità dell'ammenda rispetto al capitale sociale

299 La ricorrente riprende, nei confronti del Tribunale, l'argomento dinanzi ad esso svolto contro la Commissione (114).

300 Il Tribunale ha rilevato che «(...) il fatto di avere un modesto capitale sociale deriva da una decisione economica adottata dalla ricorrente e non può incidere in alcun modo sull'importo dell'ammenda, che si basa sul fatturato» (115). Il giudice di primo grado ha quindi esaminato le ragioni per le quali il rapporto tra il capitale sociale e l'importo dell'ammenda non doveva essere preso in considerazione nella determinazione di quest'ultima. La ricorrente non propone alcun argomento di diritto tale da rimettere in discussione la valutazione compiuta dal Tribunale. La censura svolta deve essere dichiarata irricevibile.

c) La mancata presa in considerazione del cartello di crisi strutturale come circostanza attenuante

301 Anche questo argomento della BStG è stato dedotto dinanzi al Tribunale, il quale l'ha espressamente confutato considerando che «(...) fatto salvo quanto da esso dichiarato nel precedente punto 122, giustamente la Commissione non ha tenuto conto dell'esistenza del cartello di crisi strutturale come di una attenuante generica nei confronti della ricorrente. Si deve infatti rilevare, anzitutto, che la ricorrente non si è avvalsa della possibilità, offerta dall'art. 85, n. 3, del Trattato, di notificare l'accordo di cartello alla Commissione per ottenere una dichiarazione d'inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, e, inoltre, che la ricorrente si è servita del cartello per proteggere il mercato tedesco dalla concorrenza dei produttori di altri Stati membri mediante provvedimenti incompatibili con il diritto comunitario»(116). Poiché la ricorrente non ha invocato motivi di diritto avverso la sentenza del Tribunale, occorre dichiarare irricevibile l'argomento da essa svolto.

d) La violazione del principio di uguaglianza

302 Vanno parimenti respinte le censure relative alla violazione del principio di uguaglianza in cui si concreterebbe l'importo abnormemente elevato, rispetto alle altre ammende, dell'ammenda inflitta alla BStG.

303 Il Tribunale, prima di respingerlo, ha esaminato questo motivo e ha ricordato che «(...) per quanto riguarda [la fissazione dell'importo dell'ammenda a] l'aliquota del 3,15% [del fatturato] (...) la ricorrente, fatto salvo quanto disposto nel punto 122, non fruisce di alcuna attenuante, mentre nel suo caso - come in quello della Tréfilunion, per la quale è stata applicata un'aliquota più elevata (3,60 %) - si è tenuto conto di una circostanza aggravante, la quale corrisponde (...) al numero e all'entità delle infrazioni accertate a carico della ricorrente» (117).

304 E' giocoforza constatare che contro tale parte della motivazione della sentenza la BStG non adduce alcun elemento relativo alla violazione del diritto vigente e si limita a riprendere l'argomento già dedotto dinanzi al giudice di primo grado.

e) L'ingiustificata presa in considerazione del criterio della quota di mercato ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda

305 La BStG contesta l'applicazione di siffatto criterio, per il fatto che le risorse finanziarie di un'impresa non sono proporzionali alla sua posizione sul mercato. Con tale censura, la ricorrente si richiama ad un punto della sentenza con il quale il Tribunale ha negato la circostanza attenuante relativa al fatto che la ricorrente non fosse integrata in una potente entità economica. Risulta che il criterio contestato trova origine nella sentenza e non è quindi stato discusso, come tale, dinanzi al Tribunale. Tuttavia, come abbiamo rilevato in precedenza (118), la scelta degli elementi di cui si è tenuto conto onde stabilire la gravità delle infrazioni rientra nel libero apprezzamento del Tribunale.

306 Peraltro, non viene dedotto alcun errore di diritto a sostegno della censura la quale va, pertanto, dichiarata irricevibile.

f) L'ingiustificata presa in considerazione del fatturato complessivo

307 La BStG contesta alla Commissione ed al Tribunale di aver determinato l'ammenda inflittale sulla base del suo fatturato complessivo, anziché calcolarla in funzione della parte del fatturato relativo alle intese.

308 E' opportuno rilevare come il Tribunale abbia ricordato che, in virtù dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione poteva «(...) infliggere ammende (...) a un massimo di un milione di ECU; quest'ultimo importo può essere aumentato fino al 10% del fatturato (...)», per poi concludere che «(...) la Commissione, la quale ha tenuto conto non già del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente, bensì unicamente del fatturato relativo alla rete saldata nella Comunità a sei, e non ha superato il limite del 10%, non ha quindi violato, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, le disposizioni dell'art. 15 del regolamento n. 17» (119).

309 Dunque, il Tribunale ha innanzitutto rilevato, nell'esercizio del suo potere di accertamento dei fatti, che il calcolo dell'ammenda era basato sul solo fatturato relativo alla rete saldata. Esso ha quindi correttamente applicato la succitata disposizione, ricordando che essa prevede due limiti, riferiti, da un lato, all'importo in valore assoluto, e, dall'altro ad un massimo del 10% del fatturato complessivo, e ha quindi constatato che la Commissione, facendo riferimento ad un fatturato minimo e non avendo, comunque, superato la percentuale consentita, ha osservato il diritto vigente.

310 Occorre aggiungere che dal citato art. 15, n. 2, non risulta affatto che il fatturato in esso menzionato riguardi soltanto il fatturato relativo all'infrazione contestata.

311 La censura svolta dalla ricorrente va considerata infondata. Occorre pertanto concludere per il rigetto del settimo motivo.

H - Sulla domanda in via subordinata, diretta alla riduzione dell'ammenda ad un importo adeguato

312 E' sufficiente ricordare la giurisprudenza costante, secondo cui «non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (...)» (120). La domanda va pertanto dichiarata irricevibile.

Conclusione

313 Alla luce delle considerazioni svolte, propongo pertanto alla Corte di:

«- respingere integralmente il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese, conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura».

(1) - Causa T-145/89 (Racc. pag. II-987).

(2) - IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata (GU L 260, pag. 1).

(3) - Sub I, lett. A, punto 3, della decisione controversa. Secondo il Tribunale, la ricorrente sostiene che esista un quarto tipo di rete saldata, quella del tipo «Lettermatten» o semi-standardizzata, simile alla rete standard (punto 38 della sentenza).

(4) - Presidente del consiglio di amministrazione della BStG nonché rappresentante legale e presidente del Fachverband Betonstahlmatten (punto 25). Questo organismo è «(...) l'associazione dei produttori tedeschi di rete saldata alla quale aderiscono quasi tutti i produttori di rete saldata» (punto 18, nota 2, della decisione controversa).

(5) - Punto 59.

(6) - Punto 69.

(7) - Punto 83.

(8) - Punto 95.

(9) - Punto 96.

(10) - Punto 110.

(11) - Punto 123.

(12) - Punto 124.

(13) - GU L 319, pag. 1.

(14) - Regolamento 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

(15) - Pag. 2 della traduzione in francese del ricorso.

(16) - Punto 6 del ricorso.

(17) - Sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow (Racc. pag. I-2629, punto 14). Sull'evoluzione della giurisprudenza, v., in particolare, sentenze 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione (Racc. pag. 491, punto 13); 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili (Racc. pag. 1219, punto 32); 10 luglio 1984, causa 63/83, Kirk (Racc. pag. 2689, punto 22); 1_ aprile 1987, causa 257/85, Dufay/Parlamento (Racc. pag. 1561, punto 10), e 5 ottobre 1994, causa C-404/92 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4737, punto 17).

(18) - Ricordiamo che, ai sensi di tale disposizione, «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

(19) - Non è agevole distinguere tra i diritti fondamentali e gli altri principi generali del diritto, visto soprattutto che gli uni e gli altri sono tutelati dalla convenzione, in quanto questa persegue la tutela dei «diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» e non prevede tale distinzione. La linea di demarcazione che consente di distinguere i primi dai secondi può essere chiarita con l'idea che «a differenza dei principi generali, i termini "diritti fondamentali" sono anzitutto riservati ai "diritti dell'uomo", vale a dire ai diritti oggettivi, inerenti alla persona umana e di carattere essenzialmente individuale» (J.-P. Puissochet, «La Cour de justice et les principes généraux du droit», X congresso dell'Unione degli avvocati europei su «La protection jurisdictionelle des droits dans le système communautaire», Les annonces de la Seine, 10 ottobre 1996, n. 69, pag. 3). Sulla convenzione, le tradizioni costituzionali nazionali ed i principi generali del diritto diversi dai diritti fondamentali v. sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punto 18); 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a. (Racc. pag. 4097, punto 14), e 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X (Racc. pag. I-6609, punto 25).

(20) - V., ad esempio, le sentenze Dufay/Parlamento e X/Commissione, citate.

(21) - V., ad esempio, sentenze 17 ottobre 1989, causa 85/87, Dow Benelux/Commissione (Racc. pag. 3137, punti 22 e ss.), e 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283, punto 30).

(22) - V., ad esempio, sentenze Johnston, citata, punto 18, riguardo al principio del sindacato giurisdizionale effettivo stabilito da una direttiva comunitaria, e ERT, citata, punti 41 e ss., relativa alla presa in considerazione del principio della libertà d'espressione per valutare il ricorso, da parte degli Stati membri, al potere loro riconosciuto di limitare, per determinate ragioni, l'esercizio della libera prestazione dei servizi.

(23) - V., ad esempio, sentenze 5 marzo 1980, causa 98/79, Pecastaing (Racc. pag. 691, punti 21 e 22); 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punti 6 e ss.); Johnston, citata; Dufay/Parlamento, citata; 10 novembre 1993, causa C-60/92, Otto (Racc. pag. I-5683, punto 11); 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione (Racc. pag. I-6313, punti 13 e ss.); 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione (Racc. pag. I-3873, punti 50 e ss.). Ci sembra tuttavia che a tutt'oggi la Corte non abbia qualificato come «diritto fondamentale» il diritto al «processo equo» o uno dei diritti che ne fanno parte.

(24) - Nella sentenza 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-4775, punto 26), è stato dedotto dinanzi alla Corte, che lo ha respinto, un motivo relativo all'inosservanza, da parte del Tribunale, del diritto ad un «processo equo».

(25) - Al riguardo, è sufficiente richiamare il contenuto, trasponibile alla presente causa, del parere reso il 30 maggio 1991 dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo. Essa ha ritenuto, riguardo ad una sanzione pecuniaria inflitta ad un'impresa da un'amministrazione nazionale nell'ambito del diritto della concorrenza, che «(...) la decisione del ministro di infliggere una sanzione pecuniaria costituiva, rispetto alla Convenzione, una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale e presentava il carattere di una sanzione penale» (Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Société Stenuit/Francia, serie A n. 232, punto 65). La Commissione europea dei diritti dell'uomo si è richiamata alla giurisprudenza della Corte europea. Essa ha rilevato (punto 62) che la norma controversa «(...) ledeva (...) gli interessi generali della società normalmente tutelati dal diritto penale (...)». Essa ha poi constatato (punto 63) che «(...) "rientrano in generale nel campo del diritto penale le infrazioni per le quali si va incontro a sanzioni destinate, in modo particolare, a svolgere un effetto deterrente e consistenti abitualmente in privazione della libertà e in ammende" (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza [21 febbraio 1984], Öztürk (...) [serie A n. 73])», per poi concludere per il carattere penale, ai sensi della convenzione, della controversia.

(26) - Il punto 30 della sentenza Orkem/Commissione, citata, inizia così: «Per quanto concerne l'art. 6 della convenzione europea, anche ammettendo che possa essere invocato da un'impresa oggetto d'indagine in materia di diritto della concorrenza (...)». La riserva sull'applicabilità della disposizione alle persone giuridiche è solo apparente, in quanto essa riguarda, in realtà, l'applicazione della norma alla fase delle indagini.

(27) - Secondo il parere reso nella causa Société Stenuit/Francia, citata, la Commissione «(...) ritiene che la persona giuridica possa richiamarsi all'art. 6 della convenzione allorché sia destinataria di "un'accusa in materia penale"» (punto 66).

(28) - E' quanto risulta da una lettura a contrario del punto 31 della sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. 4411), nella quale si stabilisce che «(...) non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenza 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 34)».

(29) - Sentenza 2 dicembre 1992, causa C-370/89 (Racc. pag. I-6211).

(30) - Paragrafo 14 delle conclusioni.

(31) - Punto 16 della sentenza.

(32) - Sulla questione sollevata dal principio della responsabilità della giurisdizione comunitaria, v. B. du Ban: «Les principes généraux communs et la responsabilité non contractuelle de la Communauté», Cahiers de droit européen, 1977, n. 4, pag. 397.

(33) - Decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591 (GU L 144, pag. 21).

(34) - La Corte europea dei diritti dell'uomo non si limita ad effettuare una valutazione soggettiva dell'imparzialità del tribunale in questione, bensì compie una valutazione oggettiva: «Ai fini dell'art. 6, n. 1, l'imparzialità deve essere valutata secondo un criterio soggettivo, tentando di identificare il convincimento personale di tale giudice nel caso di specie, e anche secondo un criterio oggettivo che consenta di accertare se esso offrisse garanzie sufficienti per escludere qualunque legittimo dubbio al riguardo (...)» (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 24 maggio 1989, Hauschildt, serie A n. 154, punto 46). Essa aggiunge che «in materia possono avere rilevanza anche le apparenze» (punto 48). L'esempio di una Corte chiamata a statuire sulla legittimità del proprio operato al fine di pronunciarsi su una domanda di risarcimento, anche nel caso in cui ne sia modificata la composizione onde evitare che i giudici che hanno deciso la causa in primo grado siano gli stessi che devono valutare la responsabilità dell'organo di cui fanno parte, mi pare costituisca l'esempio perfetto di violazione del principio d'imparzialità.

(35) - V. artt. 46, primo comma, come modificato, e 18, primo comma, dello Statuto CE della Corte, e artt. 53 e ss. del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1, rett. GU L 317 del 19 novembre 1991, pag. 34).

(36) - La seguente descrizione di questo principio nel diritto penale francese può sostanzialmente essere trasposta: «In linea di principio, i giudici devono formare il proprio convincimento sulle prove dedotte dinanzi ad essi oralmente e direttamente, vale a dire che essi devono decidere su quanto hanno udito (o visto) all'udienza, e non sui documenti contenuti nel fascicolo delle indagini di polizia o dell'istruttoria. E' infatti auspicabile che i giudici non si pronuncino soltanto sulla base di un fascicolo, bensì dopo avere preso personalmente conoscenza degli autori e dei testimoni dell'infrazione». P. Bouzat e J. Pinatel: Traité de droit pénal et de criminologie, tomo II, 1970, punto 1336.

(37) - Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 7 luglio 1989, Unión Alimentaria Sanders S.A., serie A n. 157, punti 36 e 41; 26 febbraio 1992, Biondi, serie A n. 228-C, punto 18, e 23 giugno 1994, De Moor/Belgio, serie A n. 292-A, punto 67.

(38) - V. paragrafi 24 e 25 delle presenti conclusioni.

(39) - Ai sensi dell'art. 6, n. 1, «ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza (...)» (il corsivo è mio). Tale è anche il testo dell'art. 14, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (v. R. Lillich: International human rights instruments, 1990, pag. 170.6). Il Patto non enuncia nessun principio relativo al tempo impiegato dai giudici, dopo la chiusura dell'udienza, per emettere le proprie decisioni.

(40) - Lo stesso ragionamento viene ripreso dal Tribunale, per diverse infrazioni, nei seguenti quattro passaggi della sentenza: punti 67 e 68, 93 e 94, 119 e 120, 137 e 138.

(41) - V. punto 36 del ricorso.

(42) - V., in particolare, sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punti 47-49 e 66); ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435, punti 36-41); sentenza Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 29; ordinanza 6 ottobre 1997, causa C-55/97 P, AIUFFASS e AKT/Commissione (Racc. pag. I-5383, punti 24 e 25).

(43) - V., in particolare, sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667, punto 42), e Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 29.

(44) - Artt. 33 e 46, primo comma, dello Statuto CE della Corte. V., ad esempio, ordinanze 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione (Racc. pag. I-4809, punti 54 e 55), e AIUFFASS e AKT/Commissione, citata, punto 23.

(45) - La Corte ha già affermato che l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, di determinati elementi di prova rientra nella sua competenza, ma che per trarne validamente le conseguenze occorre che sia stata prodotta la prova di tale omissione (v. sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I-6965, punti 32 e 33). Tale soluzione vale, a maggior ragione, per la mancata presa in considerazione, asserita da una parte, di una spiegazione dei fatti fornita da quest'ultima al fine di porre sotto una luce più favorevole i fatti posti a suo carico.

(46) - V., in particolare, l'ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 40.

(47) - Il testo dell'art. 14, n. 3, sub e) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, citato, ha identico contenuto.

(48) - Corte europea dei diritti dell'uomo, serie A n. 235-B, punto 33.

(49) - Il corsivo è mio.

(50) - Ordinanza 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. pag. I-5635, punti 27 e 28). La Corte ha anche ammesso che il Tribunale possa respingere una richiesta di perizia in quanto il provvedimento istruttorio sollecitato «non presenta alcuna utilità per il Tribunale, il quale si ritiene sufficientemente edotto dal procedimento nel suo complesso». E' vero che la censura non era direttamente rivolta contro questo motivo (sentenza 2 giugno 1994, causa C-326/91 P, De Compte/Parlamento, Racc. pag. I-2091, punto 123).

(51) - V. sentenza 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick/Commissione (Racc. pag. 481).

(52) - Punti 13 e 14 della sentenza impugnata.

(53) - Punto 29 della comparsa di risposta della Commissione.

(54) - Paragrafo 105 delle presenti conclusioni.

(55) - Il corsivo è mio.

(56) - Paragrafo 114 delle presenti conclusioni.

(57) - Punto 34 della sentenza.

(58) - Ibidem, punto 35.

(59) - V. paragrafi 87 e ss. delle mie conclusioni sulla sentenza BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata.

(60) - COM(94) 161 def. Più recentemente, la Commissione ha precisato le regole di procedura dirette a conciliare il rispetto del diritto alla difesa, che presuppone un effettivo accesso al fascicolo, e la protezione delle informazioni riservate delle imprese. Essa ha fornito una definizione ampia della nozione di «documenti comunicabili», dai quali sono esclusi soltanto i documenti coperti da segreto commerciale, i documenti riservati e quelli interni della Commissione [comunicazione della Commissione 97/C 23/03 relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE, degli artt. 65 e 66 del Trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 23, pag. 3)].

(61) - Punto 23 della sentenza.

(62) - Ibidem, punto 24, il corsivo è mio.

(63) - Ibidem, punto 34.

(64) - V. paragrafi 119 e 120 delle mie conclusioni sulla sentenza BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata.

(65) - Paragrafo 120 delle mie conclusioni sulla sentenza BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata. V., nello stesso senso, le conclusioni dell'avvocato generale Cosmas nella causa Hüls/Commissione (causa C-199/92 P, ancora pendente, punti 52-56), presentate il 15 luglio 1997.

(66) - Il problema dell'identificazione dei documenti utili alla difesa delle imprese implicate nell'istruzione di una presunta infrazione pare attualmente risolto dalla succitata comunicazione della Commissione, che prevede la compilazione di un elenco dei documenti comprendente la numerazione continuativa di tutte le pagine del fascicolo d'istruzione (punto 1.4).

(67) - Punto 24.

(68) - Paragrafo 148 delle presenti conclusioni.

(69) - Punti 126 e ss. della decisione controversa.

(70) - Punto 41 della sentenza.

(71) - V., in particolare, la sentenza De Compte/Parlamento, citata, punto 123. Sulla regolarità di una sentenza in cui taluni punti della motivazione attestano una violazione del diritto comunitario, ma il cui dispositivo risulta fondato su motivi di diritto diversi, v., in particolare, sentenze 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I-3755, punto 28), e 19 maggio 1994, causa C-36/92 P, SEP/Commissione (Racc. pag. I-1911, punto 33).

(72) - Punto 39 della sentenza.

(73) - Punto 40 della sentenza, il corsivo è mio.

(74) - Ibidem.

(75) - Ibidem, punto 38.

(76) - V. paragrafo 173 e nota corrispondente, e paragrafi 174 e ss. delle presenti conclusioni.

(77) - Punto 63 della sentenza.

(78) - Ibidem, punto 64.

(79) - Sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., citata, punti 57-59; ordinanze San Marco/Commissione, citata, punti 49 e 50, e 12 dicembre 1996, causa C-49/96 P, Progoulis/Commissione (Racc. pag. I-6083, punti 31-33).

(80) - V., in particolare, le decisioni della Corte citate alla nota 42, nonché ordinanze 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379, punti 10-13), e Koelman/Commissione, citata, punti 52 e 53. V., più precisamente, i punti 59 e 60 dell'ordinanza San Marco/Commissione, citata.

(81) - V. paragrafi 198 e ss. delle presenti conclusioni.

(82) - Punti 102 e 103 della sentenza.

(83) - Ibidem, punto 103.

(84) - Ibidem, punto 105.

(85) - Il corsivo è mio.

(86) - Punto 17 della replica.

(87) - La tolleranza manifestata dalla Commissione nei confronti dei contratti controversi viene invocata dalla BStG a sostegno del motivo relativo all'esenzione di detti contratti in virtù del regolamento n. 67/67, dedotto al momento della presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale. Dalla replica risulta che la ricorrente ritiene che l'esenzione di cui beneficiano i contratti sia confermata dall'assenza di riserve, da parte della Commissione, successivamente alla loro comunicazione. Sulla distinzione tra argomento e motivo v., in particolare, sentenza 29 maggio 1997, causa C-153/96 P, De Rijk/Commissione (Racc. pag. I-2901, punto 19) e le mie conclusioni per la stessa sentenza, paragrafo 21.

(88) - Punto 137 della sentenza.

(89) - Paragrafi 105 e 198 e ss. delle presenti conclusioni.

(90) - Punto 135 della sentenza.

(91) - Ibidem, punto 92.

(92) - Ibidem, punto 131.

(93) - Paragrafi 179-182 delle presenti conclusioni.

(94) - Punto 136 della sentenza.

(95) - Ibidem, punto 131.

(96) - Ibidem, punto 132.

(97) - Punti 91 e 93 del ricorso.

(98) - V., in particolare, sentenze 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione (Racc. pag. I-743, punti 95 e ss.); BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata, punti 6 e 11; 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione (Racc. pag. I-2507, punti 10 e ss.), e ordinanza Koelman/Commissione, citata, punti 62 e ss.

(99) - Tali punti della sentenza che fanno riferimento ai passaggi pertinenti della decisione controversa sono indicati nelle note a piè di pagina menzionate al paragrafo 6 delle presenti conclusioni.

(100) - Punto 146 della sentenza.

(101) - Ibidem, punto 149.

(102) - Ibidem, punto 147, il corsivo è mio.

(103) - Punti 199 e ss. della decisione controversa.

(104) - Sentenza 6 aprile 1995, causa T-142/89 (Racc. pag. II-867).

(105) - Punti 126 e ss. della decisione controversa.

(106) - Punto 55 della sentenza.

(107) - Al punto 174 della decisione, la Commissione indica che il contratto di cartello aveva l'effetto non solo di restringere la concorrenza tra i membri del cartello stesso sul mercato tedesco, ma anche di falsarla negli scambi intracomunitari. Essa aggiunge che tale accordo è tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

(108) - Punto 142 della sentenza.

(109) - Sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 33. V. altresì, in particolare, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 120, e ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 54).

(110) - V., al riguardo, l'opinione espressa dall'avvocato generale Cosmas nelle conclusioni presentate il 15 luglio 1997 nella causa Hercules Chemicals/Commissione (causa C-51/92 P, ancora pendente, punto 29), favorevole ad un controllo più rigido, da parte di questa Corte, dei criteri stabiliti per valutare la gravità di un determinato comportamento.

(111) - V. paragrafo 193 delle presenti conclusioni.

(112) - V., in particolare, paragrafi 56 e ss. delle presenti conclusioni.

(113) - V. paragrafi 198 e ss. delle presenti conclusioni.

(114) - V. punti 153 e 154 della sentenza, relativi alla violazione del principio di proporzionalità.

(115) - Punto 159 della sentenza.

(116) - Ibidem, punto 148.

(117) - Ibidem, punto 160.

(118) - V. paragrafi 293 e 294 delle presenti conclusioni.

(119) - Punto 158 della sentenza, il corsivo è mio.

(120) - V., recentemente, sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 31.