CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

NIAL FENNELLY

presentate il 1o febbraio 1996 ( *1 )

1. 

La Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Con atto introduttivo 8 maggio 1995, iscritto a ruolo presso la cancelleria della Corte il 22 maggio 1995, essa afferma che, omettendo di adottare o di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (in prosieguo: la «direttiva»), che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ( 1 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato e della direttiva.

2. 

L'art. 2, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa entro e non oltre il 1o aprile 1993 e di informarne immediatamente la Commissione. L'art. 2, n. 2, della direttiva obbliga inoltre gli Stati membri a informare la Commissione in merito al testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

3. 

L'art. 189 del Trattato obbliga gli Stati membri ad adottare le disposizioni di diritto interno necessarie ad assicurare il raggiungimento degli scopi di ciascuna direttiva. Questa specifica prescrizione è rafforzata dal dovere generale loro incombente ai sensi dell'art. 5 del Trattato, secondo il cui enunciato gli Stati membri «adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità».

4. 

Il governo ellenico non ha contestato il fatto di avere omesso di dare attuazione alla direttiva nei termini fissati o, invero, di non averla attuata del tutto. In sede sia di controricorso (20 giugno 1995) sia di controreplica (8 agosto 1995), il governo ha dedotto che un decreto ministeriale, la cui adozione avrebbe comportato l'attuazione della direttiva, era in fase avanzata di elaborazione, mancando ormai solo la firma dei ministri competenti. Il ritardo sarebbe imputabile a una parallela e generale revisione della normativa nazionale sui rifiuti, attualmente in corso di realizzazione. Ad ogni modo, come giustamente dedotto in sede di replica (3 luglio 1995) dalla Commissione, la quale ha fatto rinvio alla giurisprudenza consolidata della Corte, gli Stati membri non possono addurre difficoltà pratiche o di altra natura incontrate in fase di attuazione di una direttiva per giustificare il mancato rispetto, entro i termini fissati, degli obblighi ad essi incombenti in forza delle direttive comunitarie.

5. 

Dal momento che la Repubblica ellenica non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva e porre fine in tal modo alla violazione contestata dalla Commissione sia in fase precontenziosa sia nel corso del presente giudizio, posso solo suggerire alla Corte di accogliere la domanda della Commissione.

Conclusione

6.

Di conseguenza ritengo che la Corte debba:

«1)

dichiarare che, avendo omesso di adottare entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 189, terzo comma, del Trattato e dell'art. 2 della direttiva 91/156;

2)

condannare la Repubblica ellenica alle spese».


( *1 ) Lingua originale: l'inglese.

( 1 ) Rispettivamente, GU 1991, L 78, pag. 32, e GU 1975, L 194, pag. 39.