Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 16 gennaio 1997. - Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (DEI) contro Efthimios Evrenopoulos. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Efeteio Athinon - Grecia. - Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di trattamento - Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE o della direttiva 79/7/CEE - Regime assicurativo di un'impresa pubblica di elettricità - Pensione di reversibilità - Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea - Nozione di azione giudiziaria. - Causa C-147/95.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02057
1 Il presente procedimento, che proviene sotto forma di domanda di pronuncia pregiudiziale dal Dioikitiko Efeteio di Atene (Tribunale amministrativo di secondo grado di Atene), riguarda un reclamo presentato dal signor Evthimios Evrenopoulos contro la Dimossia Epicheirisi Ilektrismou (Impresa pubblica di elettricità; in prosieguo: la «DEI»), precedente datore di lavoro della sua consorte deceduta, relativamente ad una pensione di reversibilità. Il signor Evrenopoulos sostiene di essere vittima di una discriminazione basata sul sesso in quanto non riceve una pensione di reversibilità simile a quella cui una vedova nella sua posizione avrebbe diritto. Egli fa presente poi che tale discriminazione è incompatibile con l'art. 119 del Trattato. Sorge quindi di nuovo la questione della portata dell'art. 119 relativamente a diritti a pensione aziendale.
2 L'art. 119, il quale comprende il principio secondo cui lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile devono ricevere una eguale retribuzione per lo stesso lavoro, definisce come «retribuzione» «il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».
3 Nel 1976, nella causa Defrenne/Sabena (1) la Corte ha dichiarato che tale principio può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali. Nel 1990 nella sentenza Barber (2) la Corte ha dichiarato che regimi di deroga convenzionali rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 119, cosicché sono vietate disparità circa l'età pensionabile. Infine, nel 1994 nella sentenza Beune (3), che sarà esaminata qui di seguito più dettagliatamente, la Corte doveva accertare se l'art. 119 si applicasse ad un regime pensionistico del pubblico impiego, previsto dalla legge, che sotto taluni aspetti era equiparabile ad un regime pensionistico aziendale privato.
La normativa nazionale
4 La DEI è descritta nell'ordinanza di rinvio come un ente pubblico sui generis, dotato di personalità giuridica e assoggettato da diversi punti di vista, compresa la sua capacità come datore di lavoro, al diritto privato. Il suo personale è assicurato in base alla legge n. 4491/1966 sull'assicurazione del personale della Dimossia Epicheirisi Ilektrismou (in prosieguo: la «legge») (4). In base a questa legge la DEI si assume e gestisce l'assicurazione sociale dei suoi dipendenti; in tale qualità essa è assoggettata al diritto pubblico. La gestione del regime di assicurazione sociale del personale è affidata ad un'unità specifica istituita con decisione del consiglio di amministrazione della DEI, pubblicata nella Gazzetta ufficiale. L'art. 1 della legge definisce questa unità come «Servizio assicurazioni». Tutti coloro che sono vincolati alla DEI da un rapporto di lavoro o da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, nonché i loro familiari, sono obbligatoriamente soggetti per legge a tale regime assicurativo (art. 2 della legge). Il regime assicurativo comprende pensioni, sanità e previdenza sociale (art. 3). Con la legge è stato istituito un consiglio di assicurazione di undici membri, il quale tra l'altro: 1) omologa i periodi assicurativi degli assicurati; 2) decide l'attribuzione delle prestazioni previste dalla legge e 3) propone al consiglio di amministrazione della DEI l'adozione di tutte le misure necessarie per il miglioramento delle condizioni in cui la tutela assicurativa istituita dalla legge viene fornita al personale della DEI (art. 4). I fondi di cui dispone la DEI per gestire il regime assicurativo sono costituiti dai contributi degli assicurati e dei pensionati. Tali fondi «vengono assegnati alla DEI, che si accolla le spese nella loro totalità e tutti gli obblighi derivanti dall'assicurazione contemplata dalla presente legge» (art. 7). L'importo della pensione è calcolato sulla base della retribuzione dell'ultimo anno di servizio e dipende direttamente dalla durata del servizio: il periodo assicurativo richiesto per la concessione della pensione corrisponde al periodo di servizio presso la DEI (art. 8). Tuttavia il governo greco nelle sue osservazioni scritte sostiene che i periodi assicurativi compiuti altrove nel settore pubblico (ad esempio occupazione presso lo Stato o persone giuridiche assoggettate al diritto pubblico e periodi di servizio militare) sono anch'essi presi in conto.
5 Nel presente procedimento si tratta dell'art. 9, n. 1, lett. a), della legge. Esso stabilisce che:
«in caso di decesso del pensionato o dell'assicurato (...) hanno diritto a pensione la vedova o, qualora l'assicurato fosse di sesso femminile, il vedovo privo di risorse e completamente inabile al lavoro ed al cui mantenimento aveva provveduto il coniuge defunto durante tutto il periodo di cinque anni precedenti il decesso».
La causa dinanzi al giudice nazionale
6 Il signor Evrenopoulos, un laureato in giurisprudenza occupato nel pubblico impiego, con lettera in data 23 gennaio 1989 indirizzata al direttore dell'assicurazione del personale della DEI ha chiesto una pensione di reversibilità in seguito alla morte di sua moglie, che era una pensionata della DEI. Tale richiesta è passata attraverso varie fasi procedurali, che devo descrivere dettagliatamente in modo da chiarire (e poter risolvere) una delle questioni sottoposte alla Corte.
7 La lettera è rimasta in un primo momento senza risposta e il 12 giugno 1989 il signor Evrenopoulos ha presentato un ricorso dinanzi al Dioikitiko Protodikeio (Tribunale amministrativo di primo grado) di Atene contro il rigetto implicito della sua domanda. Sembra che tale ricorso sia stato presentato entro i termini stabiliti. Con decisione 21 settembre 1989, adottata mentre il ricorso era ancora pendente, il direttore dell'assicurazione del personale della DEI rigettava la domanda del signor Evrenopoulos per il motivo che egli non soddisfaceva le condizioni poste dall'art. 9, n.1, lett. a), della legge per la concessione della pensione di reversibilità.
8 Con sentenza 26 novembre 1990, n. 8361/90, il Dioikitiko Protodikeio di Atene respingeva il ricorso del signor Evrenopoulos in quanto egli non aveva presentato al Consiglio di assicurazione del personale della DEI un reclamo previo contro la decisione del 21 settembre 1989. Tuttavia, poiché il direttore non l'aveva informato della possibilità di presentare un tale reclamo, il Tribunale ha concesso al signor Evrenopoulos un termine di tre mesi, a decorrere dalla data della notifica della sentenza, per soddisfare tale requisito. Il signor Evrenopoulos ha quindi presentato un reclamo dinanzi al consiglio di assicurazione della DEI il 4 febbraio 1991; tale reclamo è stato respinto con decisione 26 marzo 1991 con una motivazione uguale a quella contenuta nella decisione del direttore. Con un ricorso in data 2 maggio 1991 il signor Evrenopoulos ha impugnato con successo la decisione del Consiglio di assicurazione dinanzi al Dioikitiko Protodikeio di Atene. Quest'ultimo giudice ha dichiarato che il signor Evrenopoulos aveva diritto alla pensione di reversibilità in forza del principio della parità di trattamento dei sessi sancito dagli artt. 4 e 116 della costituzione ellenica e dal diritto comunitario.
9 Il 12 giugno 1992 la DEI ha interposto appello contro questa sentenza dinanzi al Dioikitiko Efeteio di Atene, il giudice che ha effettuato il rinvio. Essa sostiene tra l'altro che nella sentenza impugnata sia stato ingiustamente ammesso che l'art. 9, n. 1, lett. a), della legge fosse incompatibile col diritto comunitario: essa fa riferimento tra l'altro alla deroga di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (5).
10 Sulla base di questi argomenti il Dioikitiko Efeteio di Atene ha deciso di rinviare la questione alla Corte. Esso chiede una soluzione per le seguenti questioni:
«1) Se il regime assicurativo della DEI, come descritto al punto 2, sia un regime aziendale o un regime legale.
2) Se a detto sistema, in particolare alle prestazioni ai superstiti che esso contempla, si applichi l'art. 119 del Trattato CE o la direttiva 79/7/CEE.
3) Se la suesposta disposizione dell'art. 9, n. 1, lett. a), della legge 4491/1966 sia incompatibile con l'art. 119 del Trattato CE.
4) Se la sua conservazione sia consentita da una diversa disposizione di diritto comunitario.
5) Se l'art. 119 del Trattato CE si applichi alla fattispecie, alla luce del protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e in considerazione del fatto che l'appellato ha esperito l'azione iniziale anteriormente al 17 maggio 1990, cioè il 12 giugno 1989, ma il suo ricorso è stato respinto con la sentenza n. 8361/1990 del Dioikitiko Protodikeio di Atene, in quanto l'interessato non aveva presentato un reclamo (ricorso quasi giurisdizionale) contro la decisione del direttore delle assicurazioni del personale, e questa sentenza gli concedeva un termine di tre mesi per presentare tale reclamo.
6) In caso di soluzione affermativa delle questioni nn. 3 e 5, se il vedovo che non riscuote pensione o non fruisce di altre prestazioni a favore del coniuge superstite in virtù di detta disposizione [art. 9, n. 1, lett. a), della legge 4491/1966] abbia diritto a pensione e prestazioni a favore del coniuge superstite alle stesse condizioni previste per le vedove».
11 Hanno presentato osservazioni scritte la DEI ed il signor Evrenopoulos, nonché la Grecia, il Regno Unito e la Commissione, i quali erano anche tutti rappresentati all'udienza.
La prima e la seconda questione
12 Con la prima e la seconda questione si cerca di accertare se un regime pensionistico che fornisce prestazioni ai superstiti, quale quello gestito dalla DEI, rientri nell'art. 119 del Trattato, o se esso rientri nel campo di applicazione della direttiva 79/7/CEE (6).
13 La soluzione di tali questioni si basa chiaramente sulla giurisprudenza esistente, in particolare sulla sentenza della Corte nella causa Beune (7). In tale causa la Corte si è occupata di una questione analoga, relativamente ad un regime pensionistico del pubblico impiego olandese istituito dalla legge. La Corte, seguendo le mie conclusioni, ha esaminato l'importanza di vari criteri per stabilire se le prestazioni in esame dovessero essere considerate come «retribuzioni» ai sensi dell'art. 119 del Trattato (8). La Corte ha stabilito che criteri quali i) la natura legislativa del regime pensionistico; ii) se esso derivi da una concertazione tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori; iii) la natura accessoria delle prestazioni pensionistiche; iv) le modalità di finanziamento del regime pensionistico; v) la sua applicabilità ad una specifica categoria di lavoratori, non sono di per sé decisivi per stabilire se il regime pensionistico rientri nell'art. 119. Come la Corte ha dichiarato (9):
«Da tutto quanto precede discende in realtà che soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato e il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego desunto dalla lettera stessa dell'art. 119, può avere carattere determinante».
14 La Corte ha aggiunto che neanche questo criterio può essere considerato decisivo, poiché pensioni corrisposte da regimi legali presidenziali possono tenere conto della retribuzione dell'attività lavorativa (10). Essa ha concluso comunque che (11):
«(...) le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo nella determinazione da parte del legislatore nazionale di un regime come quello controverso non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, se sia direttamente funzione degli anni di servizio prestati e se il suo importo sia calcolato in base all'ultimo stipendio del dipendente pubblico. La pensione corrisposta dal datore di lavoro pubblico è in tal caso del tutto simile a quella che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti».
15 Analogamente nelle mie conclusioni nella causa Beune ho concluso che l'elemento davvero determinante è semplicemente il fatto che il diritto del lavoratore alla pensione sorge da un rapporto di lavoro e può essere considerato come una parte della sua retribuzione, ancorché differita (12).
16 Non ho dubbi, in base alla descrizione effettuata dal giudice di rinvio del regime pensionistico della DEI, sul fatto che il diritto a pensione del personale della DEI in base al regime pensionistico sorge dal rapporto di lavoro e quindi le prestazioni rientrano nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato. Il regime pensionistico, comprese le sue prestazioni, è riservato ai dipendenti della DEI e ai loro familiari. La pensione pertanto riguarda solo una categoria specifica di lavoratori. Esso è inoltre direttamente collegato alla durata del servizio e il suo ammontare è calcolato in riferimento all'ultima retribuzione del dipendente. La pensione è finanziata da contributi provenienti dai lavoratori e dai pensionati, e dal datore di lavoro. E' quindi chiaro che la pensione deve essere considerata come una retribuzione differita.
17 Non ha rilevanza il fatto che le prestazioni di cui trattasi nella presente causa siano prestazioni di reversibilità. Anche il diritto a tali prestazioni deriva dal rapporto di lavoro, non tra il vedovo e il suo datore di lavoro, ma tra il coniuge deceduto del vedovo ed il suo ex datore di lavoro. Nella causa Coloroll Pension Trustees (13) la Corte ha ammesso che l'effetto diretto dell'art. 119 può essere fatto valere sia dai lavoratori sia dai loro aventi causa.
18 La DEI ed il governo ellenico tuttavia sostengono che tali prestazioni non rientrano nell'art. 119. A sostegno di tale tesi fanno riferimento a diversi altri criteri, ed in particolare: i) alla natura legislativa delle prestazioni; ii) al fatto che il loro ammontare non è determinato da un accordo o dal datore di lavoro unilateralmente; iii) al fatto che esse non costituiscono il complemento di un regime pensionistico generale di natura previdenziale; iv) al finanziamento del regime pensionistico. Tuttavia questi criteri sono stati esaminati dalla Corte nella causa Beune e sono stati respinti. In realtà la presente causa dimostra la validità della soluzione fornita dalla Corte nella sentenza Beune: se si perdesse di vista il criterio di base del rapporto di lavoro diventerebbe estremamente difficile, come lo sarebbe stato nella causa Beune, stabilire sulla base dei vari criteri cui si è fatto riferimento se le prestazioni di cui trattasi fossero o meno retribuzioni.
19 In ogni caso un certo numero di argomenti specifici dedotti nella presente causa non sono convincenti. La DEI ed il governo ellenico mettono in evidenza il fatto che l'entità delle prestazioni pensionistiche non è basata su un accordo tra la DEI ed i suoi dipendenti, ma è determinata direttamente dalla legge. Questo può essere vero, ma poiché le prestazioni sono calcolate sulla base di contributi versati al regime pensionistico nell'ultimo anno di servizio vi è un evidente collegamento con le trattative salariali in generale: i contribuiti sono fissati in percentuale sulla retribuzione dei dipendenti e si ritiene che i dipendenti siano consapevoli delle conseguenze che un mutamento della retribuzione può avere sulle future prestazioni pensionistiche.
20 Analogamente non posso accettare l'argomento secondo cui, in quanto il regime è sovvenzionato dai contribuiti propri dei dipendenti, esso non è finanziato dal datore di lavoro e non è parte della retribuzione dei dipendenti. Poiché il contributo dei dipendenti è fissato in percentuale sulla loro retribuzione, esso dipende da tale retribuzione e, di conseguenza, costituisce indirettamente parte di essa. Qualora un dipendente della DEI ottenga un aumento di retribuzione, ciò si rifletterà nei suoi contributi al regime pensionistico, e se tale dipendente si trova nel suo ultimo anno di servizio inciderà sull'entità della sua pensione.
21 Non ritengo sia necessario esaminare tutti gli altri argomenti che sono stati dedotti su tale questione poiché, come è stato fatto presente a nome del Regno Unito all'udienza, essi si risolvono in un tentativo di riaprire il dibattito che era stato chiuso nella causa Beune, una causa che era stata esaminata nel corso di una serie di cause sull'applicazione dell'art. 119 a pensioni aziendali e che era stata decisa dalla Corte in seduta plenaria dopo un'analisi molto accurata delle questioni. A mio parere riaprire tale dibattito è superfluo e reintrodurrebbe incertezza del diritto.
22 Concludo pertanto nel senso che si deve ritenere che un regime pensionistico che comprende prestazioni per i superstiti, quale quello gestito dalla DEI, rientri nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato.
La terza, quarta e sesta questione
23 Con tali questioni il giudice nazionale chiede in sostanza se, nel caso in cui il regime pensionistico rientri nell'art. 119, la disparità di trattamento tra vedove e vedovi di ex dipendenti deceduti sia compatibile con tale disposizione e, in caso negativo, se un vedovo abbia diritto alla pensione ed alle prestazioni di reversibilità alle stesse condizioni previste per le vedove.
24 La soluzione di tali questioni è chiara. Per quanto riguarda la terza questione, a decorrere dalla sentenza nella causa Defrenne/Sabena costituisce giurisprudenza consolidata il fatto che sono vietati tutti i tipi di discriminazioni dirette, comprese in particolare quelle «che traggono origine da disposizioni di natura legislativa (...) dato che esse possono essere poste in luce mediante un esame puramente giuridico» (14). La disparità di trattamento tra vedove e vedovi di cui all'art. 9, n. 1, lett. a), della legge costituisce un esempio da manuale di una tale discriminazione diretta.
25 E' inoltre ovvio, in risposta alla quarta questione, che nessun'altra disposizione di diritto comunitario può giustificare che sia mantenuta in vigore la norma controversa. Il Trattato non prevede alcuna deroga all'art. 119 che potrebbe avere un tale effetto, e va da sé che la normativa comunitaria - compreso l'art. 7, n. 1, lett. c), della direttiva 79/7- non può in via di principio prevedere tali deroghe.
26 La sesta questione (se l'art. 119 richieda che il vedovo riceva prestazioni alle stesse condizioni previste per le vedove) sembra sia stata posta poiché la DEI ha sostenuto che, se la norma controversa è discriminatoria, allora nel diritto ellenico essa è incostituzionale ed invalida nei confronti delle vedove così come dei vedovi. Questa non è tuttavia la posizione in diritto comunitario. Nella sentenza Coloroll Pension Trustees, dove la questione è stata discussa approfonditamente, la Corte ha dichiarato che, quando una discriminazione in materia di retribuzione sia stata accertata e finché non siano stati adottati dal regime provvedimenti che ripristino la parità di trattamento, «il rispetto dell'art. 119 può essere garantito soltanto attraverso la concessione alle persone della categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui fruiscono le persone della categoria favorita» (15). Va ricordato che tale causa riguardava non soli i diritti di dipendenti, ma anche le pensioni di reversibilità.
27 Concludo pertanto che la risposta più opportuna alla terza, quarta e sesta questione è:
i) una disparità di trattamento tra vedovi e vedove quale quella di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con l'art. 119 del Trattato;
ii) il suo mantenimento in vigore non è consentito da nessun'altra disposizione di diritto comunitario; e
iii) finché non siano stati adottati provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento il rispetto dell'art. 119 può essere adeguatamente garantito soltanto attraverso la concessione ai vedovi delle pensioni e delle altre prestazioni per i superstiti alle stesse condizioni previste per le vedove.
La quinta questione
28 La quinta questione solleva maggiori difficoltà. Essa trova la sua origine nella ben nota limitazione temporale imposta nella sentenza Barber. In quest'ultima sentenza la Corte ha stabilito per la prima volta che l'art. 119 del Trattato si applica a pensioni versate da regimi professionali privati di deroga convenzionale, ed eccezionalmente, per motivi superiori di certezza del diritto, ha limitato l'efficacia nel tempo della sua sentenza nei termini seguenti: (16)
«Si deve pertanto dichiarare che l'efficacia diretta dell'art. 119 del Trattato non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con un effetto da una data precedente a quella della presente sentenza, ad eccezione dei lavoratori o dei loro aventi diritto che, prima di questa data, hanno esperito un'azione giurisdizionale o proposto un ricorso equivalente a norma del diritto nazionale».
29 L'esatta interpretazione di questa affermazione ha dato adito ad un considerevole dibattito ed è stata chiarita dalla Corte nella sentenza Ten Over (17). Tale aspetto è disciplinato attualmente dal protocollo n. 2 al Trattato CE, inserito dal Trattato sull'Unione europea, il quale stabilisce quanto segue:
«Ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del Trattato, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile».
30 Nella presente causa è in discussione la deroga alla limitazione temporale. Risulta chiaramente dalle sentenze Coloroll Pension Trustees e Beune che, in via di principio, il protocollo si applica al tipo di prestazioni reclamate dal signor Evrenopoulos. Nella sentenza Coloroll Pension Trustees (18), la Corte ha confermato che la limitazione temporale sancita nella sentenza Barber si applica alle pensioni di reversibilità; nella sentenza Beune la Corte ha dichiarato che il protocollo si applicava alla pensione dei pubblici dipendenti in questione in quella causa, che deve essere considerata una prestazione in virtù di un regime convenzionale ai sensi del protocollo (19):
«Benché questa prestazione sia disciplinata dalla legge, essa garantisce in realtà al dipendente pubblico una tutela avverso il rischio di vecchiaia e costituisce un vantaggio corrisposto dal datore di lavoro pubblico al lavoratore in conseguenza dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo, simile a quello corrisposto da un datore di lavoro privato in virtù di un regime convenzionale».
Lo stesso vale a mio parere per una pensione di vedovo quale quella di cui trattasi nella presente fattispecie.
31 A prima vista può sembrare che il punto di cui sopra non debba essere deciso poiché il protocollo non può in ogni caso ostacolare l'azione del signor Evrenopoulos. Egli ha presentato il suo reclamo iniziale ben prima del 17 maggio 1990: la sua prima lettera reca la data del 23 gennaio 1989 ed egli ha presentato il ricorso il 12 giugno 1989. Tuttavia la sua azione dinanzi ai giudici non ha avuto un decorso completamente agevole, come chiarito sopra (20).
32 Il signor Evrenopoulos e la Commissione sostengono che nelle circostanze della presente fattispecie si applica la deroga valida per coloro che hanno intentato un'azione giudiziaria prima del 17 maggio 1990.
33 Il signor Evrenopoulos sostiene che il ricorso che egli ha presentato il 12 giugno 1989 era, a quell'epoca, del tutto conforme alle norme di procedura vigenti. In risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte egli ha esposto dettagliatamente la sua interpretazione di quelle norme. Egli fa presente che, poiché il direttore dell'assicurazione del personale della DEI non ha risposto alla sua lettera iniziale del 23 gennaio 1989, egli era costretto ad avviare un procedimento giurisdizionale entro un certo termine, che ha rispettato. Il direttore ha quindi adottato una decisione di rigetto del suo reclamo, mentre il ricorso era pendente. Tale decisione era considerata essere l'oggetto del ricorso iniziale, ma tale ricorso veniva respinto poiché il signor Evrenopoulos non aveva presentato un ricorso contro la decisione dinanzi al consiglio dell'assicurazione del personale. Tuttavia il Dioikitiko Protodikeio di Atene, applicando la giurisprudenza del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato), decideva che il direttore avrebbe dovuto informare il signor Evrenopoulos della possibilità di presentare un tale ricorso entro il termine stabilito di tre mesi, e pertanto concedeva al signor Evrenopoulos tale possibilità entro tre mesi dalla notifica della sentenza. Egli ha usufruito di tale possibilità ed ha presentato un nuovo ricorso contro il rigetto del suo ricorso del 2 maggio 1991.
34 Il signor Evrenopoulos sostiene in sostanza che il suo primo ricorso non era inammissibile in base al diritto ellenico e che la necessità di presentare il secondo ricorso è sorta unicamente poiché la DEI ha adottato, fuori termine, una decisione esplicita di rigetto del suo reclamo. A suo parere né tale decisione né la presentazione di un secondo ricorso ha annullato gli effetti del suo primo ricorso. Il signor Evrenopoulos conclude che, poiché il ricorso iniziale era considerato ammissibile, egli dovrebbe beneficiare della «eccezione a favore di chi si sia adoperato in tempo utile per salvaguardare i propri diritti» (21).
35 La Commissione sostiene che l'eccezione si applica a tutti i lavoratori o ai loro aventi diritto che, in un modo o nell'altro (mediante ricorsi amministrativi o giurisdizionali), abbiano fatto valere la violazione dell'art. 119 prima del 17 maggio 1990. Nella presente causa non ha importanza che il ricorso iniziale sia stato respinto per motivi procedurali. Il ricorso del signor Evrenopoulos ha avuto alla fine successo e ciò è sufficiente.
36 La DEI ed il Regno Unito nelle loro osservazioni scritte sostengono che il signor Evrenopoulos non beneficia della deroga per coloro che hanno avviato un procedimento prima del 17 maggio 1990. All'udienza tale posizione è stata sostenuta anche in nome del governo ellenico.
37 La DEI sostiene che, poiché il ricorso presentato il 12 giugno 1989 non era compatibile con le norme di procedura vigenti in base al diritto greco, il signor Evrenopoulos non aveva prima del 17 maggio 1990 «intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile».
38 Analogamente il Regno Unito sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che l'eccezione non si applica qualora un ricorso sia stato respinto poiché il procedimento è stato avviato in maniera irregolare in base al diritto processuale nazionale. Un ricorrente che non ha presentato validamente un ricorso prima del 17 maggio 1990 - ad esempio perché ha omesso di rispettare un termine per la presentazione di un ricorso in base al diritto nazionale - si trova in una posizione non diversa da quella di un ricorrente che ha del tutto omesso di avviare un procedimento per far valere un proprio diritto. Sembra tuttavia che all'epoca in cui ha presentato le sue osservazioni scritte il Regno Unito non fosse consapevole dell'esatto decorso degli eventi, che non è stato completamente illustrato nell'ordinanza di rinvio sulla quale le osservazioni del Regno Unito erano basate. A quell'epoca sembrava che il ricorso iniziale del signor Evrenopoulos fosse stato respinto poiché non era stato presentato entro i tre mesi concessi nella decisione del direttore dell'assicurazione del personale della DEI.
39 All'udienza il Regno Unito ha modificato la sua posizione alla luce delle informazioni sullo svolgimento del procedimento che sono state fornite dal signor Evrenopoulos in risposta ad un quesito scritto della Corte, e che io ho sintetizzato in precedenza. Il rappresentante del Regno Unito ha messo in evidenza che chi ha presentato un ricorso o avviato un procedimento in base al diritto nazionale prima della data della sentenza Barber non è perciò legittimato, se tale procedimento non ha avuto successo, ad avviare successivamente un nuovo procedimento dopo tale data. La limitazione temporale impedisce che ricorsi presentati dopo la data della sentenza Barber abbiano effetto retroattivo e ciò indipendentemente dal fatto che il ricorrente abbia precedentemente presentato un ricorso senza successo. Tuttavia il Regno Unito sostiene che, se è esatto in base al diritto greco che il signor Evrenopoulos ha sempre rispettato le esatte forme di procedura, allora le successive decisioni dei giudici greci possono essere giustamente considerate come fasi di un procedimento che è stato avviato per la prima volta nel 1989. In base a tale analisi il signor Evrenopoulos non verrebbe bloccato dalla limitazione temporale.
40 In via di principio è chiaro, a mio parere, che un ricorso che è stato presentato in maniera del tutto irregolare prima della data della sentenza Barber, cosicché si è dovuto presentare un nuovo ricorso dopo la data di tale sentenza, non può rientrare nell'eccezione alla limitazione Barber. Sia la sentenza Barber sia il protocollo fanno riferimento all'avvio di un procedimento o all'introduzione di un reclamo equivalente «secondo il diritto nazionale applicabile». E' chiaro che questi ricorsi devono essere presentati in conformità alle norme di procedura vigenti. Nel caso in cui il diritto comunitario stesso non preveda una particolare procedura, come nella presente fattispecie, ricorsi fondati sul diritto comunitario sono disciplinati dalle norme pertinenti negli ordinamenti giuridici nazionali (ferma restando la condizione che queste norme non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano ricorsi simili di natura nazionale e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile in pratica esercitare i relativi diritti comunitari) (22). Il semplice fatto che la sentenza Barber ed il protocollo ammettano l'eccezione di cui trattasi non può rendere ammissibile un ricorso che sarebbe altrimenti inammissibile in base al diritto nazionale.
41 Rimane la questione di accertare come questi principi si debbano applicare in un caso quale quello della presente fattispecie. La soluzione mi sembra si trovi nell'accertare se vi sia una successione di eventi tale che il procedimento attualmente pendente dinanzi al giudice nazionale costituisca parte di una sequenza che ha trovato origine in un ricorso debitamente presentato prima del 17 maggio 1990.
42 Si ricorderà che (23), benché il Tribunale nazionale di primo grado abbia respinto il primo ricorso del signor Evrenopoulos, lo stesso gli ha concesso un periodo di tre mesi per presentare un reclamo dinanzi al consiglio di assicurazione del personale della DEI, cosa che egli ha fatto regolarmente, contro la decisione del direttore con cui veniva respinto il suo reclamo iniziale. Nel suo secondo ricorso egli ha impugnato la decisione del consiglio dell'assicurazione di respingere il suo reclamo. La sentenza del Tribunale nazionale di primo grado costituisce ora oggetto di un appello dinanzi alla Corte di appello nazionale. Con tale appello si deciderà in definitiva sul ricorso iniziale del signor Evrenopoulos, presentato prima della data cruciale del 17 maggio 1990. In altri termini, la decisone amministrativa di cui trattasi è la decisione che respinge il reclamo del signor Evrenopoulos contro la decisione di rigetto del suo reclamo iniziale. Ciò è sufficiente, a mio parere, per stabilire che il ricorso presentato prima del 17 maggio 1990 costituisce oggetto di questo procedimento.
43 Inoltre anche se, come sostiene il governo greco, vi fosse un'irregolarità nel procedimento nazionale, ciò non può, per quanto riguarda il diritto comunitario, pregiudicare l'esito di un ricorso presentato prima della data cruciale in un caso in cui i giudici nazionali hanno essi stessi ammesso che l'irregolarità può essere sanata e sono pronti ad esaminare il merito del ricorso iniziale.
44 Nella presente fattispecie vi può essere l'ulteriore elemento aggiuntivo in base al quale, ritenendo che il signor Evrenopoulos non potrebbe aver diritto alle prestazioni, si finirebbe per far sì che il regime pensionistico tragga beneficio dalla propria condotta irregolare, in quanto sembra che la necessità di un secondo ricorso è sorta dall'omissione del direttore di rispondere per iscritto nei termini e di rendere il signor Evrenopoulos edotto della possibilità di presentare un reclamo dinanzi al consiglio dell'assicurazione. Anche in mancanza di un tale elemento, tuttavia, ritengo che il ricorso del signor Evrenopoulos debba essere accolto per gli altri motivi che ho indicato.
45 Questa tesi è rafforzata se, come ritengo sia l'esatto modo di affrontare il problema, l'eccezione a favore di coloro che hanno già introdotto un ricorso non debba essere interpretata in senso stretto. Piuttosto è la limitazione temporale introdotta dalla sentenza Barber che, discostandosi dai normali canoni interpretativi, deve essere soggetta a interpretazione restrittiva. Non ritengo che un'interpretazione non restrittiva dell'eccezione per coloro che hanno presentato un ricorso prima della data della sentenza possa pregiudicare l'obiettivo di salvaguardare la certezza del diritto che osta «alla rimessa in discussione di rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato dal momento che in tal caso l'equilibrio finanziario di numerosi regimi pensionistici di deroga convenzionale rischierebbe di essere retroattivamente sconvolto» (24). Detto chiaramente, il numero di coloro che possono beneficiare di tale eccezione sarà comunque basso.
Conclusione
46 Di conseguenza, le questioni sottoposte dal Dioikitiko Efeteio di Atene devono a mio parere essere risolte nel modo seguente:
1) Le prestazioni pagate in base ad un regime pensionistico quale il regime di assicurazione della DEI, comprese le prestazioni per i superstiti che esso fornisce, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato.
2) Una disposizione contenuta in tale regime in base alla quale, nel caso di un assicurato di sesso femminile, un vedovo ha diritto alla pensione di reversibilità solo se è senza mezzi di sostentamento e del tutto inabile al lavoro ed era stato mantenuto dalla persona deceduta per l'intero periodo di cinque anni precedenti il suo decesso, mentre tale restrizione non si applica al diritto della vedova di un assicurato di sesso maschile, è incompatibile con l'art. 119 del Trattato e non è consentita da alcuna altra disposizione di diritto comunitario.
3) Finché non siano state adottate misure che garantiscono la parità di trattamento, il vedovo ha diritto alla pensione e alle altre prestazioni per i superstiti alle stesse condizioni previste per le vedove.
4) L'efficacia diretta dell'art. 119 può essere fatta valere, al fine di chiedere una parità di trattamento in materia di pensioni di reversibilità in base ad un regime pensionistico aziendale in relazione a prestazioni pagabili relativamente al periodo precedente il 17 maggio 1990, solo da lavoratori o dai loro aventi diritto che, prima di tale data, hanno intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile. Qualora un reclamo presentato prima di tale data sia seguito da un procedimento giudiziario che viene interrotto e un nuovo procedimento venga successivamente avviato, è sufficiente che oggetto del procedimento in corso sia la definizione del reclamo originario.
(1) - Sentenza 4 aprile 1976, causa 43/75 (Racc. pag. 455).
(2) - Sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 (Racc. pag. I-1889).
(3) - Sentenza 28 settembre 1994, causa C-7/93 (Racc., pag. I-4471).
(4) - Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica A1.
(5) - GU 1979, L 6, pag. 24.
(6) - Menzionata alla nota 5.
(7) - Menzionata alla nota 3.
(8) - Vedi punti 22 e seguenti sia della sentenza sia delle conclusioni.
(9) - Al punto 43.
(10) - Al punto 44.
(11) - Al punto 45.
(12) - Vedi paragrafo 38 delle mie conclusioni.
(13) - Causa C-200/91 (Racc. 1994, pag. I-4389).
(14) - Menzionata nella nota 1, punto 21 della sentenza.
(15) - Menzionata nella nota 13, punto 32 della sentenza.
(16) - Menzionata nella nota 2, punto 45 della sentenza.
(17) - Causa C-109/91 (Racc. 1993, pag. I-4879, punti 15-20 della sentenza).
(18) - Menzionata alla nota 13, punti 51-56 della sentenza.
(19) - Menzionata alla nota 3, punto 57 della sentenza.
(20) - V. sopra, paragrafi 7-9.
(21) - Barber, menzionata alla nota 2, punto 44 della sentenza.
(22) - V. sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe/Landwirtschaftskammer Saarland (Racc. pag. 1989), e causa 45/76, Comet/Produktschap voor Siergewassen (Racc. pag. 2403).
(23) - V. sopra, paragrafi 7-9.
(24) - Sentenza Barber, menzionata alla nota 2, punto 44.