CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F. G. JACOBS

presentate il 4 luglio 1996 ( *1 )

1. 

Il problema sollevato nel presente procedimento dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi è essenzialmente se da parte di un giudice olandese debba essere data esecuzione a una sentenza resa da un giudice tedesco in una procedura apparentemente in contraddittorio, in applicazione della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») ( 1 ), quando i convenuti non hanno avuto conoscenza del giudizio in Germania e sono stati rappresentati dinanzi al giudice tedesco da un rappresentante cui non avevano conferito mandato.

Le disposizioni rilevanti della Convenzione di Bruxelles

2.

Le disposizioni di cui trattasi sono contenute nel titolo III della Convenzione di Bruxelles, che reca la rubrica «Del riconoscimento e dell'esecuzione».

3.

Il principio generale in materia di riconoscimento è previsto al primo comma dell'art. 26 che recita: «Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

4.

L'art. 27 deroga a questo principio generale, enumerando una serie di situazioni nelle quali il giudice di uno Stato contraente deve negare il riconoscimento di una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente. Le prime due situazioni sono:

«1o

se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;

2o

se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese».

5.

L'art. 28 prevede altre eccezioni all'obbligo generale di riconoscimento, relative ai contratti in materia di assicurazioni e ai contratti conclusi da consumatori, nei casi in cui la Convenzione prevede una competenza esclusiva, e ad alcune decisioni che uno Stato contraente può accettare di non riconoscere in base a una Convenzione conclusa con un altro Stato.

6.

L'art. 29 dispone che «in nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

7.

L'art. 34, che concerne l'istanza depositata in uno Stato contraente diretta all'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente, prevede al secondo comma che «l'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28», ed aggiunge al terzo comma: «In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

8.

I motivi per i quali un giudice può negare il riconoscimento di una decisione sono quindi identici a quelli per i quali può rifiutare di ordinarne l'esecuzione. Le questioni del giudice a quo sono formulate in termini di riconoscimento; le parti nelle loro osservazioni e la Corte nelle sue sentenze in diversi casi citati nelle presenti conclusioni utilizzano ora un termine, ora l'altro e, a volte, entrambi.

Fatti e questioni pregiudiziali

9.

L'ordinanza di rinvio fornisce poche indicazioni riguardo ai fatti. In mancanza di altre informazioni, la maggior parte di essi è stata tratta dalle osservazioni dei ricorrenti per cassazione nella causa principale e non possono pertanto essere considerati accertati.

10.

All'epoca dei fatti controversi, i signori Hendrikman, ricorrenti per cassazione nella causa principale, entrambi residenti nei Paesi Bassi, erano azionisti unici della società olandese Hendrikman BV (successivamente sciolta), specializzata nel commercio all'ingrosso di cosmetici. Nel 1989 erano state condotte trattative con i signori Conrad ed Ernst, della società Partnership Management a Düsseldorf, al fine di affidare loro la messa in commercio dei prodotti in Germania. I signori Conrad ed Ernst avevano ordinato presso la Magenta Druck & Verlag GmbH (in prosieguo: la «Magenta»), una società con sede in Germania, carta da lettere, biglietti da visita e un timbro, tutti recanti la dicitura «Dekor Display» e «Markenvertrieb Hendrikman & Hendrikman, Ben & Ria Hendrikman (...) Düsseldorf (...)». La fattura per questo ordinativo, ricevuta dai signori Conrad ed Ernst nel mese di aprile 1989, è rimasta insoluta. Di conseguenza, la Magenta proponeva, nel mese di giugno 1989, un ricorso nei confronti dei signori Hendrikman dinanzi al 15o Amtsgericht di Düsseldorf. Sembra che la citazione, destinata a «Herr und Frau Ben & Ria Hendrikman, handelnd unter der Firma Dekor Display, Markenvertrieb Hendrikman & Hendrikman (...) per adresse Werner Conrad (...) Düsseldorf», sia stata notificata all'indirizzo del signor Conrad, e che, nel mese di ottobre 1989, il signor Conrad o il signor Ernst abbiano affidato la difesa degli interessi di cui è causa, usando la menzionata carta da lettere, ad avvocati del luogo.

11.

I signori Hendrikman affermano di non aver avuto conoscenza né della citazione, né della risposta che vi è stata data.

12.

La domanda veniva respinta per motivi apparentemente ignoti ai coniugi Hendrikman, ma, nel mese di aprile 1991, pronunciandosi in appello, il Landgericht di Krefeld riformava la sentenza di primo grado; nel mese di luglio 1991 l'Amtsgericht di Nettetal (al quale la causa era stata rinviata dall'Amtsgericht di Düsseldorf) liquidava le spese a carico dei signori Hendrikman.

13.

La sentenza del Landgericht e il decreto di liquidazione delle spese sono stati notificati nel mese di settembre 1991 ai signori Hendrikman nei Paesi Bassi, con avviso di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento. Nel mese di gennaio 1992, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aia ha autorizzato la Magenta all'esecuzione delle due decisioni nei confronti dei signori Hendrikman nei Paesi Bassi. Le due decisioni, più quella del presidente, sono state notificate I'11 febbraio 1992, con l'ordine di conformarvisi e l'avviso di esecuzione forzata in caso contrario. Il 10 marzo 1992 i coniugi Hendrikman hanno proposto ricorso contro la decisione del presidente dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, invocando l'art. 27, nn. 1 e 2, della Convenzione di Bruxelles.

14.

Secondo l'ordinanza di rinvio, i signori Hendrikman hanno fatto valere nel loro ricorso i) di essere stati rappresentati nel giudizio tedesco da persone cui non avevano conferito mandato a tale fine; ii) di non aver mai ricevuto gli atti introduttivi del giudizio; iii) che i signori Conrad ed Ernst hanno agito senza mandato in loro nome, dando istruzione di rappresentarli ad avvocati del luogo; iv) che, di conseguenza, le parti del giudizio sono in realtà i signori Conrad ed Ernst, e non i coniugi Hendrikman; v) che i giudici tedeschi hanno ritenuto erroneamente che i coniugi Hendrikman siano stati validamente rappresentati; vi) che, di conseguenza, le decisioni sono state rese nei loro confronti senza che essi abbiano avuto la possibilità di difendersi; vii) che il riconoscimento e, nel caso di specie, l'esecuzione di queste decisioni sono contrarie all'ordine pubblico, dal momento che esse arrecano un pregiudizio inaccettabile ai principi fondamentali dell'autonomia della persona umana e del contraddittorio.

15.

Il ricorso veniva respinto nel febbraio 1994. Secondo l'ordinanza di rinvio, l'Arron-dissementsrechtbank ha dichiarato i) che l'art. 29 della Convenzione di Bruxelles gli vieta di giudicare se i giudici tedeschi abbiano a ragione considerato valida la rappresentanza processuale in questione; ii) che l'art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato in modo restrittivo, sebbene l'ordine pubblico possa entrare in considerazione quando la legislazione del paese, nel quale la decisione è stata resa contro un convenuto che ignorava il giudizio avviato nei suoi confronti e che non è stato validamente rappresentato, non offriva rimedi giurisdizionali o se, nel caso di specie, non era possibile il ricorso; iii) che tuttavia, anche se i coniugi Hendrikman non erano venuti a conoscenza del giudizio e non erano stati validamente rappresentati, essi non potevano invocare l'art. 27, punto 1, poiché avrebbero potuto chiedere l'annullamento della sentenza e della decisione sulle spese per difetto di rappresentanza nel mese successivo alla notifica del settembre 1991, in applicazione dell'art. 586 del codice di procedura civile tedesco; e iv) che l'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles non trovava applicazione, poiché il convenuto non era stato dichiarato contumace.

16.

Nel ricorso per cassazione, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l'art. 29 della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato richiesto sia tenuto ad astenersi da qualsivoglia accertamento in merito alla questione se il convenuto sia stato validamente rappresentato nell'ambito di un giudizio, svoltosi nello Stato d'origine, anche nell'ipotesi in cui il giudice di quest'ultimo Stato non si sia pronunciato in ordine a tale punto.

2) a)

Se l'art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di una decisione emanata in un altro Stato contraente, qualora il convenuto nel giudizio in questione non sia stato validamente rappresentato e non sia stato messo al corrente dell'esistenza di tale giudizio, anche nell'ipotesi in cui, avendo egli successivamente ricevuto notificazione della decisione adottata, abbia omesso di impugnare quest'ultima avvalendosi dei rimedi giurisdizionali predisposti dalle norme processuali dello Stato di origine.

2) b)

Se, al riguardo, abbia rilevanza la circostanza che il termine assegnato per la detta impugnazione sia solo di un mese a decorrere dalla data della notificazione della decisione al convenuto.

3)

Se l'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles vada interpretato nel senso che esso si applica del pari in un caso nel quale il convenuto, pur non essendo contumace, non abbia ricevuto regolare e tempestiva notificazione o comunicazione dell'atto di citazione o di altro atto equivalente, con la conseguenza che egli non sia stato validamente rappresentato nell'ambito di quel giudizio».

17.

Come sottolinea la Commissione, dall'ordinanza di rinvio non si evince se i coniugi Hendrikman avessero effettivamente avuto conoscenza del giudizio instaurato in Germania, o se fossero stati validamente rappresentati: per questo motivo, se la Corte dovesse concludere che uno di questi due fatti può, in via di principio, ostare al riconoscimento automatico e all'esecuzione nei Paesi Bassi della decisione tedesca, i giudici olandesi dovrebbero anzitutto accertare la sussistenza dei detti fatti prima di negare l'esecuzione.

18.

Dall'ordinanza di rinvio non si evince nemmeno per quale ragione i giudici tedeschi fossero competenti in un giudizio instaurato nei confronti di soggetti domiciliati nei Paesi Bassi. Suppongo, benché ciò non sia chiarito, che i detti giudici fossero investiti di una competenza speciale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, in base al criterio del giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita.

19.

Propongo di affrontare le diverse questioni in un ordine differente da quello adottato dal giudice a quo. Esaminerò in primo luogo l'ultima questione, relativa all'art. 27, punto 2, della Convenzione (decisioni rese nei confronti di un convenuto contumace), poiché ritengo che la soluzione che proporrò per tale questione sarà risolutiva per le altre.

La portata dell'art. 27, punto 2: decisioni rese nei confronti di un convenuto contumace

20.

L'ultima questione posta dal giudice a quo è diretta sostanzialmente ad appurare se una decisione pronunciata in un giudizio nel quale il convenuto, pur non essendo stato dichiarato contumace, non sia stato validamente rappresentato e non abbia avuto conoscenza del giudizio stesso, costituisca una decisione resa nei confronti di un «convenuto contumace» ai sensi dell'art. 27, punto 2.

21.

Se a tale questione verrà data soluzione affermativa, il giudice nazionale dovrà verificare se le due condizioni poste da questa disposizione sono soddisfatte, prima di autorizzare l'esecuzione della decisione. Tali condizioni sono distinte e cumulative: la prima, vale a dire la regolarità della notifica dell'atto, dev'essere verificata in relazione alle norme di procedura dello Stato nel quale la decisione è stata resa, nonché ad ogni Convenzione internazionale applicabile; la seconda, relativa alla notifica in tempo utile per consentire al convenuto di difendersi, è una questione di fatto che dev'essere accertata dal giudice richiesto tenendo conto delle circostanze del caso di specie ( 2 ).

22.

La formulazione della questione suggerisce che, per il giudice a quo, nessuna di queste due condizioni era soddisfatta. Occorre quindi stabilire se i convenuti erano contumaci, nel qual caso si applicherebbe l'art. 27, punto 2, e la decisione non potrebbe essere riconosciuta. Sebbene il governo tedesco abbia suggerito, nel caso di specie, che gli atti sono stati regolarmente notificati secondo il diritto tedesco, sarebbe ancora possibile al giudice a quo concludere nel senso che la seconda condizione non è stata soddisfatta. La questione è quindi se la decisione è stata resa nei confronti di un convenuto contumace ai sensi dell'art. 27, punto 2.

23.

L'unico caso in cui la Corte abbia specificamente esaminato quando un convenuto si considera regolarmente costituito, ai sensi dell'art. 27, punto 2, è la causa Sonntag ( 3 ). Quella causa era relativa a un'azione penale intentata in Italia nei confronti del signor Sonntag, un professore tedesco, che aveva causato, per negligenza, la morte di un alunno in un incidente nel corso di un viaggio in Italia. I genitori e il fratello dell'alunno si erano costituiti parte civile nel procedimento penale al fine di ottenere dal signor Sonntag la riparazione del pregiudizio causato dall'incidente. L'atto con il quale le parti civili dichiaravano di voler proporre un'azione civile nei confronti del signor Sonntag era stato notificato a quest'ultimo. Egli era legalmente rappresentato nel procedimento penale in cui è stato dichiarato penalmente colpevole e condannato al pagamento dei danni e degli interessi alle parti civili. Il giudice tedesco competente accoglieva l'istanza di esecuzione della parte civile della sentenza, depositata dalle parti civili. Il signor Sonntag presentava un ricorso dinanzi all'Oberlandsgericht rimasto senza esito; egli presentava allora ricorso per cassazione al Bundesgerichtshof, che sottoponeva alla Corte alcune questioni pregiudiziali, tra cui la seguente:

«Se il convenuto possa considerarsi costituito in giudizio ai sensi dell'art. 27, punto 2, della Convenzione qualora, nell'ipotesi di un'azione di danni esperita nell'ambito di un procedimento penale pendente (...) il responsabile civile abbia effettivamente presentato le proprie difese, nel corso del dibattimento e per mezzo di un difensore di propria scelta, in ordine alla pubblica accusa, ma non anche in ordine alla domanda civile discussa oralmente in presenza dello stesso difensore».

24.

L'avvocato generale Darmon proponeva un'interpretazione restrittiva dell'eccezione, dichiarando: «Per essere applicabile, l'art. 27, punto 2, implica necessariamente, a mio parere, la contumacia del convenuto, contumacia che dev'essere rilevata dal giudice dello Stato d'origine (...)» ( 4 ). Questa affermazione dev'essere tuttavia letta nel suo contesto: nella causa Sonntag era pacifico che il convenuto era venuto a conoscenza del procedimento nel suo complesso e che egli era stato rappresentato in udienza da un avvocato di sua scelta.

25.

La Corte non ha seguito la proposta dell'avvocato generale. Essa ha sottolineato che l'art. 27, punto 2, ha lo scopo di garantire che un procedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine. Il diniego di riconoscimento della decisione per i motivi indicati all'art. 27, punto 2, è quindi possibile solo qualora il convenuto fosse contumace al momento del procedimento di origine:

«Tale disposizione non può quindi venire invocata qualora il convenuto si sia costituito in giudizio, per lo meno qualora egli sia stato informato degli elementi della lite e sia stato posto in grado di difendersi (...)

Un convenuto si considera costituito in giudizio, ai sensi dell'art. 27, punto 2, della Convenzione, qualora, nell'ambito di una domanda risarcitoria proposta nel procedimento penale pendente dinanzi al giudice, abbia presentato le sue difese nel corso del dibattimento di merito, per mezzo del difensore da lui scelto, in ordine alla pubblica accusa, ma non in ordine alla domanda civile, anch'essa discussa oralmente in presenza dello stesso difensore» ( 5 ).

26.

Anche se il contesto fattuale della causa Sonntag era del tutto diverso, è utile rilevare la disponibilità della Corte a dare un'interpretazione autonoma della nozione di decisione resa nei confronti di un convenuto contumace, senza riferimento al diritto nazionale applicato dal giudice che ha reso la decisione in questione. Questa posizione richiama l'opinione dell'avvocato generale VerLoren Van Themaat, che nella causa Debaecker ( 6 ) affermava, dopo un esame della giurisprudenza precedente, che «l'articolo 27, punto 2, va interpretato separatamente ed autonomamente nel seno della Convenzione» ( 7 ).

27.

Ritengo che il modo in cui la Corte si è pronunciata nella sentenza Sonntag quanto alla portata dell'art. 27, punto 2, e in particolare su quello che si deve intendere per convenuto «contumace», confermi che questa disposizione si applica quando il convenuto non è stato di fatto informato degli elementi della controversia e non ha preso posizione in merito al giudizio mediante un rappresentante di sua scelta, anche se il giudice che ha reso la decisione non ha formalmente dichiarato la contumacia.

28.

Tale interpretazione è a mio parere compatibile con la tendenza della Corte, nelle cause precedenti, ad interpretare estensivamente l'art. 27, punto 2. Anche se, come ho avuto modo di affermare nelle conclusioni della sentenza Lancray ( 8 ), «in quanto eccezione alla norma generale sancita dall'art. 26 della Convenzione di Bruxelles, l'art. 27 non [deve] essere interpretato estensivamente», questa affermazione, come ho rilevato, comporta un'importante riserva, vale a dire che «un'interpretazione eccessivamente restrittiva potrebbe indebolire i diritti della difesa», il che non è «un modo accettabile di realizzare gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles».

29.

La giurisprudenza più chiara a favore di un'interpretazione estensiva risulta dalle sentenze della Corte nelle cause Klomps ( 9 ) e Minalmet ( 10 ), secondo le quali l'art. 27, punto 2, ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine.

30.

Del pari, nelle conclusioni della causa Pendy Plastic Products ( 11 ), l'avvocato generale Reischl ha affermato che:

«(...) nell'art. 27, n. 2 (...) viene espressa l'esigenza fondamentale della tutela del contraddittorio (...) Questo principio (...) viene spesso fatto rientrare nel campo dell'ordine pubblico (...) Disposizioni aventi questo contenuto non vanno interpretate in senso restrittivo» ( 12 ).

31.

La giurisprudenza relativa al giusto equilibrio da realizzare tra l'obiettivo della Convenzione, che è garantire la libera circolazione delle decisioni giurisdizionali, e la necessità di rispettare il principio del contraddittorio, contiene numerose altre dichiarazioni della Corte che sottolineano il carattere fondamentale del rispetto dei diritti della difesa garantito dall'art. 27, punto 2 ( 13 ), a sostegno di un'interpretazione della disposizione che va al di là del procedimento contumaciale in senso stretto quando lo richieda la tutela dei diritti della difesa.

32.

Siffatta interpretazione è conforme a quanto auspicato dalla Commissione e dal governo ellenico, nonché dai ricorrenti nel procedimento principale.

33.

L'opinione contraria avrebbe l'effetto perverso di escludere dal beneficio delle garanzie supplementari dell'art. 27, punto 2, i convenuti in un giudizio che, pur essendo qualificato come giudizio in contraddittorio, sarebbe di fatto condotto senza che essi ne abbiano conoscenza, e senza che siano validamente rappresentati, mentre delle stesse garanzie beneficia un convenuto contumace che abbia di fatto ricevuto l'atto introduttivo del giudizio, sebbene questo non gli sia stato notificato ai sensi delle norme di procedura applicabili, come nella causa Lancray ( 14 ). Come ha sottolineato all'udienza il rappresentante della Commissione, se in quest'ultimo caso si ha un pregiudizio dei diritti della difesa, ciò vale a fortiori nel primo caso.

34.

L'opinione contraria comporterebbe inoltre il rischio di dover riconoscere ed eseguire in tutta la Comunità una decisione resa in esito a un procedimento non conforme alle garanzie richieste dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce la tutela dei diritti della difesa.

35.

Ciò significherebbe peraltro che una decisione resa da un giudice in un giudizio instaurato nei confronti di convenuti domiciliati in un altro Stato contraente senza che questi ne abbiano conoscenza, in circostanze in cui il giudice non era competente ai sensi della Convenzione, potrebbe essere considerata eseguibile, il che sarebbe contrario ai principi fondamentali che sottendono alla Convenzione.

36.

Sebbene l'interpretazione da me sostenuta in questa sede sia contraria all'opinione dell'avvocato generale Darmon nella causa Sonntag ( 15 ), questa è stata chiaramente influenzata (il che era comprensibile, tenuto conto della fattispecie di cui trattavasi, che non comportava né un'irregolare rappresentanza processuale dei convenuti, né la mancata conoscenza, da parte di questi, del giudizio in corso) dal fatto che l'essenziale del procedimento in contraddittorio dinanzi a un giudice è che «il convenuto, o il suo patrono, ha avuto la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della domanda giudiziale e di far valere i suoi mezzi tanto di irricevibilità quanto di merito» ( 16 ). È precisamente questa possibilità che i ricorrenti per cassazione nella causa principale negano di aver avuto.

37.

È opportuno notare che l'avvocato generale Mayras è pervenuto a una conclusione simile a quella da me proposta in questa sede nella causa Denilauer ( 17 ), che concerneva l'applicazione della Convenzione a provvedimenti provvisori ottenuti in esito a un procedimento inaudita altera parte. L'avvocato generale, esaminando la questione se l'art. 27, punto 2, fosse applicabile al procedimento in cui tale misura era stata ottenuta, affermava:

«È tuttavia tutt'altro che certo che i termini usati [all'art. 27, punto 2] non possono applicarsi che ai procedimenti contumaciali quali concepiti stricto sensu da determinati ordinamenti nazionali.

Non credo sia corretto interpretare l'art. 27 [punto 2] come riferentesi soltanto a precisi procedimenti conosciuti da determinati diritti interni. Un'interpretazione del genere sarebbe a mio avviso troppo restrittiva e disconoscerebbe l'autonomia della Convenzione, strumento di diritto internazionale, riguardo ai molteplici procedimenti dei diritti nazionali degli Stati contraenti.

Ciò è confermato dalla versione inglese dell'art. 27 [punto 2] che, nell'usare l'espressione di decisione resa ”in default of appearance”, si guarda bene dallo scegliere una terminologia che richiami determinati procedimenti nazionali ed essi soli. È incontestabile che, secondo il senso ordinario delle parole, qualsiasi decisione resa contro un convenuto senza che egli sia stato sentito è una decisione ”in default of his appearance”. L'espressione inglese contempla semplicemente l'assenza del convenuto dal corso del procedimento, qualunque ne sia la causa» ( 18 ).

38.

La Corte non aveva accolto l'analisi dell'art. 27, punto 2, proposta dall'avvocato generale Mayras, ritenendo invece che le misure in questione non fossero soggette, nel loro insieme, alla Convenzione.

39.

Il giudice richiesto esigerà naturalmente la prova dell'esistenza di circostanze del tutto eccezionali per dimostrare che una decisione apparentemente resa in contraddittorio rientra di fatto nell'ambito dell'art. 27, punto 2. Tuttavia, se questa disposizione trova applicazione, detto giudice non solo deve avere la certezza che la notifica è stata effettuata regolarmente, ma deve anche accertare se, nel caso concreto, sussistono circostanze eccezionali che portino a concludere che la notifica o comunicazione non ha posto in ogni caso il convenuto in condizione di difendersi. Nell'esame di questi fatti, il giudice può tenere conto di tutte le circostanze, ivi compreso il modo di notifica o di comunicazione usato, e i rapporti tra l'attore e il convenuto ( 19 ). Non sembra che l'esigere che il giudice proceda a tale valutazione preliminare in un caso come quello di specie, al fine di accertare l'applicabilità della disposizione, costituisca un onere indebito o pregiudichi il sistema attuato dalla Convenzione.

40.

Occorre infine accennare che è chiaramente non pertinente ai fini dell'art. 27, punto 2, che i ricorrenti della causa principale abbiano avuto conoscenza della decisione solo al momento della notifica di quest'ultima, e non abbiano fatto uso della possibilità offerta dal diritto tedesco di fare annullare la decisione per difetto di rappresentanza. Come ha affermato la Corte nella sentenza Minalmet ( 20 ):

«il momento pertinente affinché il convenuto possa presentare le proprie difese è quello della proposizione della domanda. La possibilità di impugnare successivamente una sentenza contumaciale, già resa esecutiva, non può costituire un rimedio equivalente ad una difesa prima della decisione».

41.

Concludo quindi che una decisione resa in un giudizio apparentemente in contraddittorio, di cui il convenuto non ha avuto conoscenza e nel quale non è stato validamente rappresentato, è una decisione nella quale il convenuto è contumace, ai sensi dell'art. 27, punto 2.

I limiti dell'art. 29: è vietata la revisione nel merito di una decisione straniera

42.

La prima questione del giudice a quo è diretta essenzialmente ad accertare se l'art. 29 fa divieto al giudice cui viene chiesto il riconoscimento di verificare se il convenuto è stato validamente rappresentato.

43.

Se si accetta che una decisione resa in un giudizio in cui il convenuto non è stato validamente rappresentato possa costituire una decisione contumaciale ai sensi dell'art. 27, punto 2, è chiaro che l'art. 29 non può avere l'effetto prospettato nella prima questione dal giudice a quo, poiché, in tal caso, l'art. 27, punto 2, verrebbe interamente vanificato: una disposizione impedirebbe al giudice nazionale di procedere alle verifiche necessarie per determinare se un'altra disposizione trova applicazione nel caso di specie.

44.

Pertanto, se a mio parere il convenuto sostiene l'invalidità della rappresentanza nell'intento di dimostrare che la decisione di cui si richiede l'esecuzione è una decisione contumaciale e che, pertanto, le garanzie dell'art. 27, punto 2, trovano applicazione, il giudice richiesto è chiaramente competente ad esaminare la questione (anche se, come si è detto sopra, occorre dimostrare il verificarsi di circostanze eccezionali per giustificare la conclusione che ad una decisione che si ritiene resa nel corso di un giudizio in contraddittorio si applica l'art. 27, punto 2).

45.

Considero tuttavia utile esaminare brevemente la portata dell'art. 29, se non altro per evitare una indebita generalizzazione della conclusione secondo la quale, nel caso di specie, il giudice richiesto può riesaminare, sotto l'aspetto procedurale, la decisione di cui si chiede l'esecuzione.

46.

A mio parere, interpretare il concetto di riesame del merito includendovi elementi chiaramente procedurali, quali la notifica e la rappresentanza, significa operare una forzatura. La questione è quindi se il giudice richiesto sia libero di esaminare, poiché eventuali irregolarità di procedura non riguardano il merito della decisione e non rientrano nel divieto di cui all'art. 29, ogni asserita irregolarità procedurale.

47.

Considero che la soluzione a tale questione generale debba essere decisamente negativa, sebbene la soluzione da apportare alla questione precisa posta nelle circostanze specifiche del presente caso sia, invece, affermativa.

48.

Ritengo che i motivi per rifiutare l'esecuzione siano enunciati esaurientemente agli artt. 27 e 28, di modo che eventuali irregolarità procedurali possono essere verificate solo se rientrano in uno dei motivi citati in questi articoli, nonostante non riguardino il merito della decisione, ed escludano quindi l'applicabilità dell'art. 29.

49.

L'effetto cumulativo delle disposizioni applicabili corrobora fortemente l'opinione secondo la quale i tipi di irregolarità che devono condurre il giudice richiesto a respingere l'istanza sono enumerati in modo esauriente agli artt. 27 e 28.

50.

Il titolo III della Convenzione reca la rubrica «Del riconoscimento e dell'esecuzione». La sezione 1, «Del riconoscimento», contiene gli artt. 26-30. L'art. 26 enuncia la regola di base, per la quale una decisione resa in uno Stato contraente viene riconosciuta senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. L'art. 27 dichiara che le decisioni «non sono riconosciute» in una serie precisa di circostanze; l'art. 28 aggiunge: «Parimenti, le decisioni non sono riconosciute» per altri specifici motivi. L'art. 29 enuncia chiaramente che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. (L'art. 30 prevede la sospensione del procedimento di riconoscimento se la decisione in questione è stata impugnata).

51.

In questo contesto, l'art. 29 è un punto fermo: esso ricorda al giudice richiesto la chiave di volta di tutto il sistema della libera circolazione delle decisioni giurisdizionali, il principio fondamentale per il quale il giudice deve, a prima vista, riconoscere la decisione. Nelle parole dell'avvocato generale Mayras nella causa Denilauler ( 21 ) :«caratteristica essenziale della Convenzione è quella di non consentire al giudice richiesto di conoscere del merito di una questione» ( 22 ).

52.

Questo schema si riflette peraltro nella sezione 2 del titolo III, recante la rubrica «Dell'esecuzione»: l'art. 31 prevede che una decisione è eseguita dopo essere stata munita, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva; gli artt. 32 e 33 descrivono il procedimento per ottenere tale dichiarazione; l'art. 34 dispone che l'istanza «può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28» ( 23 ) e ricorda subito dopo, al terzo comma, che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. (Il resto della sezione 2 riguarda altre questioni procedurali, principalmente relative all'opposizione all'esecuzione).

53.

La formulazione delle disposizioni pertinenti della sezione 2, evidentemente destinata a completare la sezione 1, mi sembra molto chiara, e conforta un'interpretazione parallela della sezione 1, la cui redazione è sfortunatamente più ambigua.

54.

Infatti, il sistema e gli obiettivi della Convenzione confortano l'opinione secondo cui i motivi per negare il riconoscimento e l'esecuzione sono enumerati in maniera esaustiva agli artt. 27 e 28, e le irregolarità procedurali possono configurare un tale motivo solo se sono previste da questi articoli.

La portata dell'art. 27, punto 1: l'ordine pubblico

55.

Con la seconda questione, lo Hoge Raad domanda se l'art. 27, punto 1, vieta di riconoscere una decisione quando il convenuto non è stato validamente rappresentato e ignorava l'esistenza del giudizio, anche se ha preso successivamente conoscenza della decisione adottata e non si è avvalso dei rimedi giurisdizionali offerti dalle norme procedurali dello Stato in cui la decisione è stata resa.

56.

La questione non sorge se, come ritengo, trova applicazione l'art. 27, punto 2, mentre l'eccezione relativa all'ordine pubblico non si applica alle situazioni altrimenti coperte dall'art. 27: v. la sentenza Hoffmann ( 24 ). Una delle questioni di questa causa era se il riconoscimento di una sentenza tedesca che riconosceva il diritto agli alimenti doveva essere rifiutato ai sensi dell'art. 27, punto 1, o dell'art. 27, punto 3 (che vieta il riconoscimento se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto). La Corte ha chiaramente affermato che:

«nel sistema della Convenzione, il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico (...) è in ogni caso escluso allorché, come nella fattispecie in esame, il problema che si pone sia quello della compatibilità di una decisione straniera con una decisione nazionale, problema che dev'essere risolto in base a quanto specificamente disposto dall'art. 27, [punto] 3» ( 25 ).

57.

Non vedo cosa impedisca di applicare ai casi che rientrano nell'ambito dell'art. 27, punto 2, il principio enunciato dalla Corte secondo cui il ricorso all'eccezione di ordine pubblico non è possibile quando alla controversia si possa specificamente applicare l'art. 27, punto 3.

58.

Questa considerazione è peraltro suffragata dall'opinione dell'avvocato generale Capotorti nella causa Rohr ( 26 ), secondo cui, quando i fatti rientrano nell'ambito dell'art. 27, punto 2, «la salvaguardia del diritto alla difesa, in una sua particolare applicazione, è stata curata dagli autori della Convenzione di Bruxelles mediante disposizione diversa da quella concernente l'ordine pubblico».

59.

Sebbene ciò possa sembrare contrario alle affermazioni dell'avvocato generale Reischl nella causa Pendy Plastic Products ( 27 ), citate sopra, al paragrafo 30, nel senso che il principio del rispetto dei diritti della difesa è frequentemente assimilato all'ordine pubblico, e come tale non dev'essere interpretato restrittivamente, risulta dalle conclusioni dello stesso avvocato generale Reischl che questi fa riferimento alle osservazioni del Regno Unito, secondo le quali «l'art. 27, [punto] 2, ha lo scopo di garantire il rispetto di un principio giuridico fondamentale secondo cui il riconoscimento di una decisione va negato se il convenuto non ha potuto prendere visione del contenuto dell'atto notificato» ( 28 ). Egli utilizza quindi la nozione di ordine pubblico nel senso specifico di principio del contraddittorio.

60.

A mio parere questa affermazione conferma semplicemente che, come ho esposto sopra, il principio della tutela dei diritti della difesa contenuto nell'art. 27, punto 2, è talmente fondamentale che questa disposizione dev'essere interpretata come comprensiva delle circostanze fatte valere nel caso di specie. Non è quindi necessario far rientrare il caso nell'ambito dell'eccezione di ordine pubblico.

Conclusioni

61.

Ritengo quindi che, alla luce della soluzione fornita alla terza questione, non sia necessario risolvere la prima e la seconda.

62.

Vista la formulazione delle questioni del giudice a quo, e quindi della soluzione che propongo di fornirvi, occorre sottolineare ancora una volta che le circostanze che hanno indotto detto giudice a sottoporre alla Corte una domanda pregiudiziale possono essere considerate, in questa fase, solo ipotetiche. Di conseguenza, spetta al giudice nazionale competente accertare i fatti prima di dirimere la contorversia alla luce della soluzione data dalla Corte alle questioni sollevate.

63.

Ritengo quindi che la Corte debba pronunciarsi come segue sulle questioni sollevate dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi:

«L'art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles trova applicazione quando, benché il convenuto non sia stato dichiarato contumace, l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente non gli sono stati comunicati o notificati regolarmente e in tempo utile ed esso non sia stato validamente rappresentato in giudizio».


( *1 ) Lingua originale: l'inglese.

( 1 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, page. 1 e 77 per il testo modificato), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1).

( 2 ) Sentenze 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps (Race, pae. 1593, punto 15); 11 giugno 1985, causa 49/84, Debacckcr (Race. pag. 1779, punto 13), e 3 luglio 1990, causa C-305/88, Lancray (Race. pag. I-2725, punti 18 c 29).

( 3 ) Sentenza 21 aprile 1993, causa C-172/91 (Race. pag. I-1963).

( 4 ) Punto 82 delle conclusioni; il corsivo è mio.

( 5 ) Punti 38, 39 c 44.

( 6 ) Citata, nota 2.

( 7 ) Pag. 1785.

( 8 ) Sentenza citata, nota 2, paragrafo 14 delle conclusioni.

( 9 ) Ciuta, nota 2, punto 9.

( 10 ) Sentenza 12 novembre 1992, causa C-123/91 (Race. pag. I-5661, punto 18).

( 11 ) Sentenza 15 luglio 1982, causa 228/81 (Race. pag. 2723).

( 12 ) Paragrafo 3, leu. b), delle conclusioni, pag. 2743.

( 13 ) V, ad esempio, sentenze 21 maggio 1980, causa 125/79, Dcnilaucr (Race. pag. 1553, punto 13); Pendy Plastic Products, citata, nota 11, paragrafo 3 delle conclusioni dell'avvocato generale Reischl; Dcbaccker, citata, nota 2, punto 10 della sentenza e conclusioni dell'avvocato generale VerLorcn Van Thcmaat, pag. 1784; v. anche le mie conclusioni nella causa Minalmet, citata, nota 10, paragrafo 11, e sentenza 13 luglio 1995, causa C-474/93, Hengst Import (Race. pag. I-2113, punto 7).

( 14 ) Citata, nota 2.

( 15 ) Citata, nota 3.

( 16 ) Paragrafo 84 delle conclusioni.

( 17 ) Citata, nota 13.

( 18 ) Pag. 1574. Per quanto riguarda la terminologia inglese, le considerazioni dell'avvocato generale sembrano basarsi su di una premessa errata, dato che i termini «judgement in default of appearance» hanno un passato incontestabile in diritto inglese, risalente al secolo passato, e che il loro uso è suto abbandonato solo nel 1979, allorché è mutata la terminologia dei Rules of the Supreme Court: v. RSC, Ord. 13, c SI 1979, n. 1716.

( 19 ) Sentenza Klomps, ciuta, nou 2, punuti 19 e 20. V. anche l'elenco delle circosunze eccezionali proposto dalla Commissione nella causa Dcbacckcr, citato, nou 2, ripreso nelle conclusioni dell'avvocato generale VcrLorcn Van Thcmaat alla nota 10, pag. 1787, che comprende una categoria residuale di «persone che non possono preparare la loro difesa a causa di fattori esterni di cui non sono responsabili».

( 20 ) Citata, nota 10, punto 19.

( 21 ) Citata, nota 13.

( 22 ) Pag. 1582.

( 23 ) Il corsivo è mio.

( 24 ) Sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86 (Race. pag. 645).

( 25 ) Punto 21 della sentenza.

( 26 ) Sentenza 22 ottobre 1981, causa 27/81 (Race. pag. 2431, 2444).

( 27 ) Citata, nota 11.

( 28 ) V. parte in fatto della sentenza, pag. 2730.