61995C0067

Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola del 12 dicembre 1996. - Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tariefcommissie - Paesi Bassi. - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Copiatrici e telecopiatrici - Classificazione nella nomenclatura combinata. - Causa C-67/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05401


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1 Con il presente ricorso la Tariefcommissie interroga la Corte circa il corretto inquadramento nella Tariffa doganale comune di macchine che cumulano le funzioni di fotocopiatrici e di fax e che utilizzano a tal fine un procedimento digitale.

II - I fatti della causa

2 Risulta dall'ordinanza di rinvio che la ricorrente nel gennaio 1992 ha importato le macchine oggetto della presente controversia - e precisamente gli apparecchi Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor - indicando, ai fini della classificazione doganale, la voce 9009 21 00. L'ordinanza di rinvio precisa che tali apparecchi possono contemporaneamente inviare fax ed effettuare fotocopie. L'apparecchio Xerox 3010 Editor permette inoltre di elaborare le immagini ottenute. Ambedue le macchine in controversia fotocopiano l'immagine mediante uno scanner che rileva i dati del documento da riprodurre e li immette in memoria sotto forma di unità numeriche. I dati così conservati possono essere richiamati per l'impressione in maniera leggibile su carta.

3 Contro la propria dichiarazione, la ricorrente ha successivamente presentato un reclamo volto ad ottenere la classificazione degli apparecchi in questione sotto la voce 8472 90 90 della classificazione doganale comune.

La parte convenuta ha, tuttavia, confermato, il 2 luglio 1992, con la decisione impugnata nel giudizio principale, la classificazione precedentemente adottata. La ricorrente ha allora prodotto ricorso avverso la detta decisione davanti il giudice di rinvio. Quest'ultimo ha ritenuto di dover porre alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:

«Come debba essere interpretata la Tariffa doganale comune, nella versione del regolamento (CEE) n. 2587/91, per quanto riguarda la classificazione nella nomenclatura degli apparecchi Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor descritti nella parte in fatto dell'ordinanza».

III - Le norme rilevanti

Il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2587/91»), prevede le seguenti voci:

4 «[...] Sezione XVI

[...] capitolo 84 [...]

8472 Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)».

8472 10 00 - Duplicatori

[...]

8472 90 - altre:

8472 90 10 - - Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

8472 90 90 - - altre

[...]»

5 Il regolamento n. 2587/91 prevede inoltre:

«[...] Sezione XVIII

[...] Capitolo 90 [...]

9009 Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia:

- Apparecchi di fotocopia elettrostatici:

9009 11 00 - - riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)

9009 12 00 - - riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)

- altri apparecchi di fotocopia:

9009 21 00 - - a sistema ottico

9009 22 - - per contatto:

[...]

9009 30 00 - Apparecchi di termocopia [...]».

6 Le regole generali previste dal regolamento n. 2658/87 (in prosieguo: le «regole generali»), che si applicano egualmente al regolamento n. 2587/91, dispongono quanto segue:

«A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. [...]

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

[...]».

7 Le note alla sezione XVI della tariffa doganale di cui al regolamento n. 2587/91 prevedono:

«1. Questa sezione non comprende:

[...]

m) gli oggetti del capitolo 90;

[...]

2. [...]

3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

[...]».

8 L'allegato del regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1988, n. 3417, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 3417/88»), prevede:

«Classificazione della merce

Classificazione

Motivazione

2. Sistema elettronico di stampa che si basa su dati numerici

Codice NC

8472 90 90

La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo dei codici NC 8472 e 8472 90 90

Un raggio laser scarica selettivamente su una superficie elettrosensibile preventivamente impressa l'immagine voluta. Particelle di inchiostro in polvere caricate negativamente vengono in seguito applicate sul fotoricevente ed ivi aderiscono nelle zone positive per costituire l'immagine prevista.

Questa immagine viene allora trasferita su un foglio di carta caricato positivamente e viene infine fissata con procedimento termico.

La voce 9009 non può quindi essere presa in considerazione in quanto i documenti stampati sono ricavati da dati numerici e non da documenti originali fotocopiati».

9 L'allegato del regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 1995, n. 1165, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (3) (in prosieguo il «regolamento n. 1165/95»), prevede:

«Designazione della merce

Classificazione

Motivazione

6. Fotocopiatrice laser, costituita essenzialmente da un dispositivo di scansione ("scanner"), un dispositivo di elaborazione delle immagini digitali e da un dispositivo di stampa (stampa laser), montati in un unico contenitore.

Il dispositivo di scansione utilizza per la ripresa riga per riga degli originali un sistema ottico costituito da una lampada nonché da specchi, lenti e cellule fotoelettriche.

Le copie vengono emesse mediante stampante laser con procedimento elettrostatico attraverso un cilindro (procedimento indiretto).

La fotocopiatrice laser può disporre di numerose funzioni aggiuntive per modificare l'originale, ad esempio funzioni di riduzioni, di ingrandimento o di contrasto.

Codice NC

9009 12 00

La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9009 e 9009 12 00».

IV - Esame della controversia

10 A mio avviso, la soluzione del quesito posto alla Corte dal giudice a quo si rinviene nello stesso regolamento n. 1165/95, il quale, seppure adottato in epoca successiva a quella in cui si sono prodotti i fatti che hanno dato origine alla presente controversia, può essere considerato quale interpretazione autentica (4) del regolamento n. 2587/91. Il regolamento n. 1165/95 è infatti volto a precisare la classificazione di alcune merci, tra cui le macchine in questione, nella Tariffa doganale comune. Il disposto di tale normativa, in quanto dettato dal legislatore in sede di interpretazione autentica, vincola a sua volta gli interpreti del Trattato e del diritto comunitario. Sulla base del regolamento n. 1165/95, le macchine la cui classificazione è controversa nella specie vanno quindi inquadrate nella sottovoce 9009 12 00.

11 Per l'eventualità che la Corte non dovesse riconoscere il regolamento n. 1165/95 come atto d'interpretazione autentica del regolamento n. 2587/91, prospetto qui di seguito altre ragioni per adottare la conclusione sopra indicata quanto alla classificazione delle macchine dedotta in giudizio.

Gli argomenti della ricorrente si incentrano in sostanza su due punti. Il primo concerne l'impossibilità di equiparare gli apparecchi in questione a fotocopiatrici a sistema ottico, con la conseguenza che essi non potrebbero essere equiparati, considerata la loro funzione fotocopiatrice, agli apparecchi previsti sotto la voce 9009.

Il secondo punto è che le caratteristiche delle macchine in questione corrispondono a quelle della posizione 8472 90 90. Secondo la ricorrente consegue da tale premessa che la regola di interpretazione generale n. 3, lett. c), non può essere applicata alla specie. Le macchine che qui si tratta di classificare andrebbero quindi ricondotte alla posizione 8472 90 90.

12 Secondo la ricorrente, gli apparecchi in questione non possono essere considerati come sistemi di riproduzione ottica, in quanto non sono macchine fotocopiatrici classiche. Gli apparecchi del tipo Xerox 3010, dice la ricorrente, convertono l'immagine in serie numeriche e non vanno quindi equiparati ai sistemi utilizzati dalle normali macchine fotocopiatrici.

Ritengo da parte mia di non poter accogliere tale tesi. Come ha peraltro rilevato la Commissione, la voce 9009 comprende non soltanto le fotocopiatrici a sistema ottico e riproduzione diretta, quali quelle ricomprese nella sottovoce 9009 11 00, ma anche le altre che conseguono tale risultato per mezzo di un supporto intermediario, a loro volta classificate nella sottovoce 9009 12 00. Si tratta, infatti, in quest'ultimo caso, di strumenti che permettono di riprodurre un documento mediante un procedimento indiretto. Nella specie tale intermediazione del processo riproduttivo consiste nella trasformazione dell'immagine in caratteri digitali. E' irrilevante al riguardo che il procedimento indiretto proprio delle macchine Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor utilizzi tecnologie molto avanzate giacché, come altrove precisato dalla Corte (5), l'applicazione di innovazioni tecnologiche non modifica di per sé la classificazione doganale del prodotto in questione.

Ne consegue che tali macchine, almeno per la parte che riguarda la riproduzione dei documenti (la funzione di fotocopiatura), possono essere legittimamente ricomprese nella voce 9009 e, in particolare, nella sottovoce 9009 12 00.

13 Il secondo profilo che qui rileva verte sulla possibilità di considerare gli apparecchi in questione come corrispondenti a quelli classificabili nella sottovoce 8472 90 90. Si tratta in questo caso di macchine da ufficio, di cui la voce 8472 si occupa in maniera del tutto residuale. Dalla descrizione delle apparecchiature ricomprese nella posizione ora citata, che è indicata dalla tariffa doganale a mero titolo esemplificativo, risulta che tali strumenti hanno sostanziale struttura e funzionamento meccanici e non rispondono, quindi, pienamente alle caratteristiche proprie delle macchine la cui classificazione è controversa in questa sede. Le apparecchiature in esame sono invece certamente composte da parti di natura elettronica i cui meccanismi, a ben guardare, non sono rapportabili alla più semplice struttura tipica della categoria residuale contemplata dalla voce 8472. Neanche la destinazione funzionale delle macchine Xerox in argomento appare peraltro del tutto assimilabile a quella della voce 8472.

14 Inconferente, a mio avviso, è poi il richiamo fatto dalla ricorrente al regolamento n. 3417/88. La classificazione fissata in quel testo concerne infatti apparecchi elettronici di stampa basati su dati numerici e non invece i riproduttori di documenti fotocopiati. E' di per sé significativo come la classificazione ivi dettata conferisca rilievo all'origine della stampa: se questa deriva da meri dati numerici e non da documenti originali fotocopiati, il regolamento n. 3417/88 esclude l'applicazione della voce 9009. Si deduce, cioè, dalla nota illustrativa della classificazione che, se la stampa deriva, seppure mediante interpolazione numerica, da documenti originali fotocopiati, la relativa classificazione non è quella della sottovoce 8472 90 90, ma quella prevista alla voce 9009. Sebbene la descrizione fornita alla voce 8472 sia redatta in termini piuttosto generali, e non senza qualche ambiguità, ritengo dunque di poter escludere che macchine come quelle del tipo qui controverso siano riconducibili a tale voce.

15 Va d'altra parte ricordata la funzione di telefax propria delle macchine in questione. Tenendo in conto tale funzione, diviene rilevante, sebbene non determinante, come spiegherò, per l'indagine rimessa alla Corte, che si guardi alla voce 8517, relativa agli apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, tra i quali vanno ricomprese anche le macchine telefax.

16 Sotto quale voce inquadrare dunque gli apparecchi Xerox oggetto della presente controversia?

Va subito scartata la tesi della parte convenuta: la sottovoce 9009 21 00 prevede infatti un procedimento di fotocopiatura esclusivamente ottico e non elettrostatico, che non corrisponde quindi alle caratteristiche degli apparecchi in questione.

Resta allora da vedere quale delle rimanenti sopra accennate possibilità di classificazione, secondo le previsioni della nomenclatura tariffaria delle Comunità, risponda meglio al nostro caso.

17 Le regole generali d'interpretazione della Tariffa doganale comune offrono criteri utili per la corretta classificazione della specie. Il che vale specialmente per la regola di interpretazione n. 3.

La ricorrente esclude che le macchine in questione in ragione della loro natura composita possano risultare inquadrate nell'una o nell'altra categoria prima esaminate e relative rispettivamente alle macchine fotocopiatrici ed agli apparecchi fax. La sottovoce 8472 90 90 della Tariffa doganale sarebbe la sola idonea per la loro classificazione. In questo modo, sempre ad avviso della ricorrente, cadrebbe la possibilità di applicare la regola generale n. 3, lett. c), proposta dalla Commissione, secondo la quale, di fronte ad un prodotto suscettibile di essere classificato sotto più voci, va presa in considerazione l'ultima di queste.

Più precisamente, la ricorrente invoca come applicabile alla specie la disposizione contenuta alla nota 3 della sezione XVI della Tariffa doganale che avrebbe riguardo alla funzione principale assolta da macchine plurifunzionali; la caratteristica (prevalente) delle apparecchiature in questione sarebbe quella propria di macchine da ufficio, non altrimenti qualificabili.

Sennonché, a mio avviso, la sopra menzionata disposizione tariffaria non rileva nel nostro caso. Lo stesso n. 1, lett. m), delle note esplicative relative alla sezione XVI, in cui è compresa la posizione 8472 90 90 e che non include la voce 9009, dispone infatti che nella sezione stessa non rientrano gli oggetti del capitolo 90. In tal modo, lo si è prima visto, è esclusa la possibilità di ritenere applicabile alle macchine in questione la sottovoce 8472 90 90, trattandosi nella specie di oggetti che sicuramente svolgono funzioni di fotocopiatura.

Ammettiamo pure, del resto, che il criterio di specialità dettato dalla nota 1, lett. m), non abbia modo di applicarsi al presente caso e che quindi si possa, nel decidere la specie, tener conto della nota sub 3. La classificazione degli apparecchi in questione andrebbe pertanto effettuata in base al criterio della prevalenza fissato alla stessa nota sub 3. La nota specifica sub 3 della sezione XVI non trova qui però applicazione proprio per l'impossibilità, che si rileva allo stato attuale degli atti di causa, di poter stabilire quale sia la funzione preminente che le macchine di cui trattasi assolvono. Di conseguenza, l'interprete sarebbe comunque guidato nella scelta della voce rilevante dal criterio fissato alla regola generale n. 3.

18 Così impostata la questione, il caso va risolto in base al dispositivo della regola generale n. 3.

Secondo la regola generale n. 3, ed in particolare la lett. c), gli apparecchi su cui verte la presente controversia vanno ricondotti nell'ultima tra le sottovoci teoricamente utilizzabili. Così, ritenendo che le apparecchiature in questione possono, almeno in parte, essere classificate, per la pluralità di funzioni da esse svolte, sia nella voce 8517, che comprende gli apparecchi elettrici per la telefonia e telegrafia su filo, tra i quali rientrano le macchine telefax, sia nella categoria 9009, che a sua volta include le fotocopiatrici, sia ancora, a tutto voler concedere, nella sottovoce 8472 90 90, invocata dalla ricorrente, è, in ogni caso, la voce 9009, e precisamente la sottovoce 9009 12 00, che va utilizzata per la corretta classificazione delle macchine dedotte in controversia, in quanto essa è l'ultima in ordine di numerazione tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

V - Conclusioni

19 Per le ragioni sopra esposte propongo di rispondere come segue al quesito posto dalla Tariefcommissie:

«Le macchine Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor sono da classificare nella sottovoce 9009 12 00 della Tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 2587/91».

(1) - GU L 259 del 16 settembre 1991, pag. 1.

(2) - GU L 301 del 4 novembre 1988, pag. 8.

(3) - GU L 117 del 24 maggio 1995, pag. 15.

(4) - In base a quanto affermato nelle premesse del regolamento n. 1165/95, la ragione che ha portato alla sua adozione risiede infatti nella circostanza «che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; [e] [...] che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3».

(5) - V. al riguardo sentenza 19 novembre 1981, causa 122/80, Analog Devices (Racc. pag. 2781).