61995C0015

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer dell'11 luglio 1996. - EARL de Kerlast contro Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) e Coopérative du Trieux. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Morlaix - Francia. - Prelievo supplementare sul latte - Quantitativo di riferimento - Condizioni per il trasferimento - Cessione temporanea - Società in partecipazione tra produttori. - Causa C-15/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01961


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nella presente causa il Tribunal de grande instance di Morlaix ha sottoposto alla Corte di giustizia, conformemente all'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione e alla validità di talune norme del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1).

2 Tali questioni sono sorte nel corso di una controversia nella quale l'azienda agricola a responsabilità limitata EARL di Kerlast citava l'Union régionale de coopératives agricoles (in prosieguo: l'«Unicopa») e la Coopérative du Trieux in giudizio, in ragione del fatto che era stato imputato sul suo quantitativo di riferimento un quantitativo di latte che ha comportato il pagamento di un prelievo supplementare per il superamento del detto quantitativo.

3 La EARL di Kerlast è un'azienda dedita essenzialmente alla produzione di latte, che dispone di un quantitativo di riferimento individuale di 365 045 l. Da parte sua il signor Kergus, il quale è allo stesso tempo imprenditore agricolo e autista, possiede una latteria alla quale era stato assegnato un quantitativo di riferimento individuale di 144 245 l. Secondo l'autorità francese competente per l'applicazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei latticini, il signor Kergus non è un produttore SLOM (2). I produttori SLOM sono coloro che non avevano fornito latte durante il periodo di riferimento scelto per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali per aver sottoscritto un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 (3) e coloro ai quali sono stati attribuiti quantitativi di riferimento specifici, ai sensi del regolamento (CEE) n. 764/89 (4).

4 Con scrittura privata 11 settembre 1992, la EARL di Kerlast e il signor Kergus costituivano un'associazione in partecipazione, in forza della quale la EARL di Kerlast rilevava la gestione del quantitativo di riferimento del signor Kergus (144 245 l) e questi riceveva come contropartita il 20% del ricavato delle vendite di latte realizzate dall'associazione in partecipazione.

5 Dall'ottobre 1992 al settembre 1993 la Coopérative du Trieux, appartenente alla Unicopa, acquirente del latte prodotto dalla EARL di Kerlast, imputava il latte sul quantitativo di riferimento della società per ultimo menzionata e su quello del signor Kergus, sulla base delle indicazioni fornite da ambedue le parti. Ciononostante, a partire dall'ottobre 1993, la cooperativa acquirente decideva di attribuire la totalità del latte acquistato dalla EARL di Kerlast al quantitativo di riferimento di quest'ultima. In conseguenza di ciò, la detta impresa superava il suo quantitativo individuale di riferimento e nei mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994 la Coopérative du Trieux detraeva dalle somme riconosciute alla EARL di Karlast gli importi di 26 022 FF e, rispettivamente, di 83 134 FF, a titolo di prelievo supplementare.

6 Il 1_ aprile 1994 la EARL di Kerlast citava la Coopérative du Trieux e l'Unicopa dinanzi al Tribunal de grande instance di Morlaix, domandando che fosse dichiarata nulla l'imputazione operata e che le fosse corrisposto il pagamento della totalità della sua produzione di latte. Onde dirimere questa controversia, il giudice nazionale ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti tre questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 7 del regolamento comunitario n. 857/84 possa essere interpretato nel senso che è vietata la costituzione, da parte dei produttori, di "sociétés en participation" (per loro natura prive di personalità giuridica, non opponibili ai terzi e di carattere occulto) in quanto costituiscono cessioni in "locazione" dissimulate di quote o se esse siano autorizzate in quanto adeguamenti strutturali necessari ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 856/84.

2) Se l'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e l'art. 3 bis del regolamento n. 764/89 debbano essere interpretati nel senso che impongano l'obbligo di riprendere effettivamente e personalmente la produzione.

3) Se l'art. 40, n. 3, del Trattato CEE osti a che uno Stato membro decida di vietare, ai sensi del regolamento 31 marzo 1984, n. 857 (modificato dal regolamento 20 marzo 1989, n. 764), la costituzione di "sociétés en participation" e l'autorizzazione di "GAEC" (groupements agricoles d'exploitation en commun - associazioni agricole di gestione in comune) parziali lattieri (circolare 20 novembre 1989, n. 4019, DPE/SPM/C 89 e circolare 14 novembre 1991, n. 7051, DEPSE/SDSA C 91)».

Prima di passare all'esame delle questioni sollevate, procedo a un rapido riassunto delle norme comunitarie applicabili alla specie.

La normativa applicabile

7 Al fine di ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari nonché le conseguenti eccedenze strutturali, il regolamento (CEE) n. 856/84 (5) modificava l'organizzazione comune di mercato nel detto settore con l'istituzione di un regime di prelievi supplementari applicabile dal 2 aprile 1984. Tale meccanismo di controllo della produzione lattiera veniva così articolato:

- Veniva determinato un quantitativo globale per tutta la Comunità, il quale costituiva un limite di garanzia per la produzione di latte.

- Tale quantitativo veniva ripartito tra gli Stati membri in funzione dei quantitativi di latte consegnati nel loro territorio durante l'anno civile 1981 aumentati dell'1% ad eccezione del quantitativo destinato a riserva comunitaria, creato per far fronte alle specifiche necessità di taluni Stati membri e di taluni produttori.

- A sua volta, ciascuno Stato membro distribuiva il suo quantitativo garantito tra i propri produttori, assegnando loro un quantitativo di riferimento individuale, detto «quota di latte».

- Il superamento del quantitativo di riferimento determinava l'obbligo, da parte dei produttori, di pagare un prelievo supplementare, destinato a finanziare le spese cagionate dalla commercializzazione di tali eccedenze. Al pagamento del prelievo era tenuto il produttore (formula A) ovvero l'acquirente del latte che aveva il diritto di trasmetterlo sul produttore (formula B), a seconda della scelta operata da ciascuno Stato membro. La Francia optava per la formula B.

8 Le norme generali di applicazione di tale regime di prelievo supplementare venivano fissate dal Consiglio nel regolamento n. 857/84. Tali disposizioni avevano consentito agli Stati membri di scegliere gli anni 1981, 1982 o 1983 come periodi di riferimento ai fini del calcolo delle quote individuali dei produttori e consentiva, inoltre, agli Stati membri la possibilità di creare riserve nazionali di quantitativi di riferimento, al fine di far fronte alle situazioni particolari di taluni loro produttori.

9 D'altro lato, l'art. 7 del regolamento n. 857/84 aveva disciplinato la delicata questione del trasferimento dei quantitativi di riferimento, ponendo come principio base in materia il vincolo del quantitativo di riferimento all'azienda agricola. Tale principio ha trovato la sua espressione nella versione iniziale del n. 1 dell'art. 7, nei seguenti termini:

«In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede, secondo modalità da stabilire».

Il secondo comma del n. 2 del medesimo articolo consentiva agli Stati membri di aggiungere alla riserva nazionale dei quantitativi di riferimento parte dei quantitativi trasferiti.

10 L'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1371/84 (6) prevedeva per l'applicazione dell'art. 7 del regolamento n. 857/84 che all'acquirente venisse riconosciuta la totalità dei quantitativi di riferimento in caso di trasferimento dell'intera azienda e che, nell'ipotesi di trasferimento di parte dell'azienda, la distribuzione delle quote venisse effettuata in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Venivano inoltre equiparati alla vendita, locazione o trasmissione ereditaria anche altri negozi idonei a trasferire le quote che producono effetti giuridici comparabili per i produttori.

11 Tale sistema di trasmissibilità dei quantitativi di riferimento subiva successive evoluzioni, al pari del regime del prelievo supplementare nel suo complesso al fine di adattarsi alle mutevoli condizioni del settore del latte e dei latticini. Tale evoluzione è stata contraddistinta dal mantenimento del principio base del vincolo delle quote all'azienda in caso di trasferimento, come pure dalla progressiva introduzione di eccezioni al detto principio, inteso a favorire una certa ristrutturazione della produzione lattiera.

12 La prima modifica del regime di trasferimento dei quantitativi di riferimento è stata realizzata con regolamento (CEE) n. 590/85 (7), che tiene fermo il principio del vincolo delle quote all'azienda, introducendo però due eccezioni, intese ad alleviare situazioni economiche e sociali difficili. Infatti, tale regolamento consente agli Stati membri di attribuire i quantitativi di riferimento corrispondenti all'azienda agli affittuari uscenti, che non possono più rinnovare il loro contratto e intendono continuare la produzione lattiera in un'altra azienda, come pure ai produttori uscenti, in caso di trasferimento di terre alle pubbliche autorità e/o per motivi di pubblica utilità.

13 Il regolamento (CEE) n. 2998/87 (8) ha introdotto un'ulteriore attenuazione al principio del vincolo delle quote all'azienda, mediante l'autorizzazione delle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali non utilizzati nel corso di una campagna. Gli Stati membri potevano limitare le dette cessioni temporanee a determinate categorie di produttori e in funzione delle strutture di produzione lattiera nelle regioni o zone di raccolta interessate.

14 Il regolamento (CEE) n. 1546/88 (9) fissava nuove modalità di applicazione del regime di prelievo supplementare, derogando al regolamento n. 1371/84. L'art. 8 del regolamento n. 1546/88 continuava a consentire le cessioni temporanee di quote e l'art. 7 regola la loro trasmissione tenendo ferma e sviluppando la regolamentazione precedente. Tale disposizione recita:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, (...) i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti (...) sono trasferiti alle condizioni seguenti:

1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda;

2. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori che rilevano l'azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri (...);

3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali;

4. in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, relative rispettivamente al trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, ed al caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda, o alla parte di azienda oggetto, a seconda del caso, del trasferimento o della non riconferma del contratto, è messa a disposizione del produttore interessato, se intende continuare la produzione lattiera, a condizione che la somma del quantitativo di riferimento messo così a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all'azienda in cui subentra o sulla quale continua la propria produzione non sia superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva prima del trasferimento o della scadenza del contratto.

(...)».

15 Le cessioni temporanee di quote continuavano ad essere applicate in virtù dei regolamenti (CEE) nn. 3879/89 e 1630/91 (10). Per di più, il principio del vincolo delle quote all'azienda ha conosciuto una nuova deroga a seguito della riunificazione della Germania, giacché il regolamento (CEE) n. 3577/90 (11) consentì alla Germania di autorizzare un unico trasferimento di quantitativi di riferimento senza la necessità di trasferimento delle corrispondenti aziende, anche se tale possibilità è prevista per un periodo di tempo limitato e nell'ambito di un programma-quadro.

16 Il regime del prelievo supplementare è stato oggetto di una semplificazione e di una chiarificazione mediante l'adozione del regolamento (CEE) n. 3950/92 (12), il quale, entro certi limiti, ha codificato le disposizioni precedenti e ha prorogato l'applicazione del regime per un periodo di sette anni calcolati a partire dal 1_ aprile 1993. Il regolamento n. 3950/92 abroga il regolamento n. 857/84 e introduce, pertanto, nuove norme circa il sistema di trasmissione dei quantitativi di riferimento. Come è dato di leggere nei `considerando' del regolamento n. 3950/92, la mobilità delle quote continua ad essere retta dal principio del vincolo del quantitativo di riferimento all'azienda; viene però precisato che, «per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e per migliorare l'ambiente, occorre estendere talune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali di ristrutturazione e a prevedere una certa mobilità dei quantitativi di riferimento all'interno di un ambito geografico determinato e in base a criteri obiettivi».

17 Tali orientamenti trovano la loro traduzione negli artt. 6, 7 e 8 del regolamento n. 3950/92. L'art. 6 consente agli Stati membri di autorizzare, se lo ritengono conveniente, le cessioni temporanee di quote e fissare le relative condizioni di attuazione. L'art. 7, n. 1, formula il principio del vincolo della quota all'azienda entro i termini seguenti:

«Il quantitativo di riferimento disponibile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale.

Le stesse disposizioni si applicano agli altri casi di trasferimenti che abbiano analoghi effetti giuridici per i produttori.

(...)».

18 Il medesimo n. 1 dell'art. 7 prevede un'eccezione a tale regola generale in caso di trasferimento di terre alle pubbliche autorità e/o per motivi di pubblica utilità, e il n. 2 riprende l'eccezione nell'ipotesi di cessazione definitiva di affittanza. In aggiunta alle predette deroghe all'applicazione del principio del vincolo delle quote all'azienda, già consentite nella precedente normativa, l'art. 8 del regolamento n. 3950/92 consente, al fine di portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera e di migliorare l'ambiente, tre ulteriori eccezioni al principio di base che disciplina la trasmissione delle quote. Gli Stati membri che decidano di applicarle, potranno:

«(...)

- prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, la messa a disposizione del produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo di riferimento disponibile per l'azienda interessata;

- determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti di quantitativi di riferimento tra produttori di talune categorie senza corrispondente trasferimento di terre;

- autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa».

19 Il trasferimento di quantitativi di riferimento deve realizzarsi sempre tra produttori e dev'essere in rapporto con un'azienda lattiero-casearia. Per questo motivo, l'art. 12 del regolamento n. 857/84 e l'art. 9 del regolamento n. 3950/92 (13) definiscono in termini identici entrambe le nozioni. Così, per produttore si intende «l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della Comunità,

- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;

- e/o che effettua consegne all'acquirente».

L'azienda viene definita «il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico della Comunità».

20 Con riferimento al regime di trasferimento dei quantitativi di riferimento, l'art. 7 del regolamento n. 857/84, le norme che lo completano e, inoltre, gli artt. 6, 7 e 8 del regolamento n. 3950/92 hanno conferito agli Stati membri un margine discrezionale relativamente ampio nell'applicare, in pratica, in misura maggiore o minore le eccezioni al principio del vincolo delle quote all'azienda. I provvedimenti nazionali adottati in Francia ai fini dell'applicazione del regime di prelievo supplementare furono il decreto 17 luglio 1984, n. 84-661 (14), abrogato con decreto 11 febbraio 1991, n. 91-157 (15), e, in particolare, per quanto qui rileva, il decreto 31 luglio 1987, n. 87-608, relativo al trasferimento di quantitativi di riferimento (16).

21 Gli aspetti più significativi della normativa francese relativa alla trasmissione delle quote di latte sono i seguenti:

- L'applicazione del regime del prelievo supplementare è attuato dall'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait).

- La trasmissione delle quote richiede un'autorizzazione del prefetto del dipartimento dove è ubicata l'azienda.

- Quando, per effetto di vendita, affitto, donazione o successione ereditaria si realizza un'unione di aziende lattiere, che ha come conseguenza una riunione di quantitativi di riferimento, viene detratta una percentuale delle quote dell'azienda trasferita, per alimentare la riserva nazionale dei quantitativi di riferimento, sempreché la quota globale superi il limite di 200 000 l. La percentuale trattenuta per la riserva nazionale è del 50% del quantitativo di riferimento trasferito se la quota del cessionario prima della riunione superava i 200 000 l e del 50% del quantitativo che eccede il limite dei 200 000 l se il quantitativo di riferimento del cessionario, prima del trasferimento, era inferiore al detto limite.

- Nell'ipotesi di suddivisione di un'azienda lattiero-casearia in una o più parti a seguito di vendita, affitto, donazione o successione ereditaria, trovano applicazione gli stessi criteri che nell'ipotesi di riunione di aziende per quanto riguarda il trasferimento dei quantitativi di riferimento e le percentuali che si detraggono per alimentare la riserva nazionale. Tuttavia, se la parte dell'azienda che viene trasferita è inferiore alle 20 ha, la corrispondente parte dei quantitativi di riferimento passa automaticamente alla riserva nazionale.

- Se l'acquirente di un'azienda non continua la produzione lattiero-casearia, i quantitativi di riferimento attribuiti all'azienda vengono assorbiti dalla riserva nazionale.

- Non sono consentite cessioni temporanee o «leasing» di quote.

22 Secondo quanto è dato constatare, la Repubblica francese, nell'ambito del margine discrezionale consentitole dai regolamenti comunitari, ha ristretto al massimo la mobilità «privata» delle quote e ha favorito un sistema di ridistribuzione di quote, controllato dall'amministrazione, mediante la riserva nazionale dei quantitativi di riferimento.

23 Siccome i fatti all'origine della controversia principale entro il cui ambito sono state sottoposte le questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia risalgono alle campagne 1992/1993 e 1993/1994, la regolamentazione comunitaria sul trasferimento delle quote da tenere in considerazione è sia l'art. 7 del regolamento n. 857/84 e la successiva normativa di modifica, sia la nuova regolamentazione posta dagli artt. 6, 7 e 8 del regolamento n. 3950/92, regolamentazioni che, del resto, sono entrambe tra loro abbastanza simili.

La prima questione pregiudiziale

24 Con la prima questione pregiudiziale il Tribunal de grande instance di Morlaix chiede alla Corte di giustizia di stabilire se la costituzione di associazioni in partecipazione da parte dei produttori di latte costituisca una cessione dissimulata di quote, incompatibile con la normativa comunitaria, o se debba invece considerarsi un adattamento strutturale della produzione di latte, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 856/84.

25 L'associazione in partecipazione è configurata nel diritto francese, secondo quanto esposto dal giudice nazionale, come una forma associativa priva, per sua stessa natura, di personalità giuridica, non opponibile a terzi e priva di carattere di pubblicità. Infatti, dopo la legge 4 gennaio 1978, n. 78-9, l'associazione in partecipazione è disciplinata dagli artt. da 1871 a 1872-2 del codice civile francese, che la concepisce come un contratto di società con importanti caratteristiche (17).

La principale caratteristica dell'associazione in partecipazione sta nella mancanza di personalità giuridica, quale conseguenza del fatto che non è iscritta nel registro di commercio, ai sensi del n. 1 dell'art. 1871, e ciò a prescindere dalla sua possibile carenza di pubblicità, che non per forza deve sussistere, anche se ciò si verifica nella maggior parte dei casi. Le conseguenze che derivano dall'assenza di personalità giuridica in tale tipo di società sono, tra le altre, le seguenti: mancanza di ragione sociale e di sede sociale, mancanza della legittimazione a stare in giudizio, inesistenza di patrimonio sociale e di obbligazioni sociali. Non esistendo un patrimonio proprio dell'associazione in partecipazione, i soci continuano a restare proprietari degli apporti da loro conferiti nella società, salvo eventuali accordi che nei rapporti con i terzi escludano la divisibilità dei beni conferiti o ne attribuiscano l'amministrazione a uno dei soci, normalmente il gestore.

26 Il ricorso a una figura contrattuale come quella dell'associazione in partecipazione nel settore lattiero-caseario pone difficoltà, data l'esistenza di importanti interventi statali. Il ricorso all'associazione in partecipazione è interessante per i produttori, poiché non comporta una trasmissione dell'azienda all'associazione e, di conseguenza, non presuppone un trasferimento dei quantitativi di riferimento ad essa vincolati, con conseguente obbligo di attribuirne una percentuale alla riserva nazionale. La prima questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale richiede un esame della compatibilità dell'utilizzo delle associazioni in partecipazione con la normativa comunitaria in materia di trasferimento delle quote di latte.

27 Come detto in precedenza, la trasmissione di quantitativi di riferimento è disciplinata dal principio del vincolo delle quote all'azienda, sancito nell'art. 7 del regolamento n. 857/84 e nelle successive modifiche e interpretazioni e mantenuto nell'art. 7 del regolamento n. 3950/92. Queste disposizioni subordinano il trasferimento delle quote al trasferimento dell'azienda lattiera per vendita, fitto o eredità. Tale enumerazione non è tassativa e il trasferimento delle quote viene consentito mediante il ricorso, da parte dei produttori, a meccanismi giuridici di trasmissione della titolarità dell'azienda che implicano effetti giuridici comparabili a quelli or ora enunciati, come avviene nel caso della donazione, previsto dal decreto n. 87-608.

28 La trasmissione di quantitativi di riferimento mediante taluno di questi procedimenti, espressamente accettati, richiede, ai sensi della normativa francese, un'autorizzazione amministrativa del prefetto del dipartimento dove è ubicata l'azienda. Per di più, dalle quote trasferite viene di norma detratta una percentuale di quantitativo di riferimento destinata a incrementare la riserva nazionale utilizzata dallo Stato francese per ridistribuire quote tra i produttori al fine di ristrutturare e migliorare la produzione di latte. Dall'altro lato, i quantitativi di riferimento attribuiti a un'azienda, il cui titolare abbandona l'esercizio dell'attività della produzione di latte, vengono automaticamente attribuiti alla riserva nazionale.

29 L'enumerazione delle modalità di trasmissione della titolarità delle aziende, contenuta nelle disposizioni comunitarie e francesi, non è tassativa e le dette disposizioni non prescrivono, come segnalato dal governo francese, alcun obbligo quanto alla forma giuridica delle aziende agricole. Pertanto, né la normativa comunitaria né quella francese relativa alle quote di latte impediscono, in linea di principio, la costituzione di associazioni in partecipazione per la gestione di aziende lattiero-casearie, dato che si tratta di una figura giuridica conosciuta nel diritto francese che la disciplina negli artt. da 1871 a 1872-2 del codice civile. Tuttavia, l'uso dell'associazione in partecipazione deve rispettare i requisiti posti dalla normativa francese e comunitaria in materia di trasmissione di quantitativi di riferimento e non può essere utilizzata per eludere la norma base del vincolo delle quote all'azienda, salvo che non rientri in taluna delle deroghe consentite al detto principio generale.

30 In tale ottica, rilevo che la costituzione di un'associazione in partecipazione non comporta una trasmissione delle aziende lattiero-casearie dai soci a favore della società, dato che questa manca di personalità giuridica e non dispone, pertanto, di un patrimonio sociale. Ritengo, di conseguenza, che le quote dei soci non possano, in linea di principio, trasferirsi all'associazione in partecipazione, perché sarebbe in contrasto con il principio del vincolo delle quote all'azienda, sancito dalla normativa comunitaria come criterio determinante in materia di trasferimento delle quote di latte. Una società di questo tipo costituisce, infatti, un «montaggio» per eludere il detto principio, sempreché uno dei soci produca i quantitativi di riferimento dell'altro, dato che si determina un «leasing» comuffato di quote. Come osservato dal governo francese, la costituzione di questo tipo di società consente al produttore che cede occultamente le proprie quote di conservarne nominalmente la titolarità e di conseguire un vantaggio economico, mentre il socio gestore dell'associazione può riunire de facto i quantitativi di riferimento senza acquisire la terra corrispondente e senza subire la detrazione di una percentuale delle quote a favore della riserva nazionale.

31 L'importanza del principio del vincolo della quota all'azienda è stata confermata dalla Corte di giustizia la quale, nella sentenza Herbrink (18), modificando la sua precedente giurisprudenza (19), ha affermato che «l'intero regime dei quantitativi di riferimento è caratterizzato dal principio sancito dall'art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 857/84 e dall'art. 5 del regolamento (CEE) del Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (...), sostituito nel frattempo dall'art. 7 del regolamento della Commissione n. 1546/88, in virtù del quale il quantitativo di riferimento si trasferisce con i terreni per i quali è assegnato».

Come la Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni, il vincolo della quota alla terra esprime la volontà del legislatore comunitario di escludere la negoziabilità tra i privati dei quantitativi di riferimento, al fine di impedire che si produca, a vantaggio di taluni determinati produttori, una concentrazione di quote che favorisce le aziende di produzione intensiva. A mio avviso, tale scelta del legislatore era intesa ed evitare una concentrazione della produzione e a favorire l'occupazione delle terre adibendole a produzione lattiero-casearia. Avendo imposto nel settore lattiero-caseario un contingentamento totale della produzione mediante il sistema delle quote, il solo modo di conseguire ambedue gli obiettivi era il divieto della mobilità «privata» delle quote e l'organizzazione di un meccanismo di trasferimento o di mobilità di carattere «pubblico» che in Francia si concretizza nel controllo di tutti i trasferimenti di quote da parte dell'Onilait e nella ridistribuzione delle quote tra i produttori tramite la riserva nazionale.

In pratica, l'applicazione di tale sistema di controllo amministrativo della produzione e di trasferimento dei quantitativi di riferimento ha prodotto problemi considerevoli, perché i produttori desideravano a tutti i costi ottenere più quantitativi di riferimento per vincolarli alla loro produzione, senza acquisire al contempo le terre corrispondenti. E' così sorto un certo «mercato nero » di quote con il ricorso a determinati meccanismi giuridici, in particolare tipi di società con le quali i produttori cercano di fruire di maggiori quantitativi di riferimento senza estendere le terre delle loro aziende (20). Questo tipo di pratiche vuole eludere l'applicazione del principio del vincolo delle quote alla terra e un esempio di lotta contro le dette pratiche è dato dalla circolare del ministero francese dell'Agricoltura 14 novembre 1991, n. 7051, alla quale il giudice nazionale fa riferimento nella presente causa.

32 Siccome la costituzione di associazioni in partecipazione destinate ad occultare cessioni di quote di latte è in contrasto con il principio del vincolo delle quote all'azienda, è necessario porsi la questione se tale forma di società trova spazio in talune delle eccezioni al detto principio, che sono state progressivamente accettate dalla normativa comunitaria. Tali eccezioni hanno il loro fondamento nella necessità di far fronte a situazioni economiche e sociali difficili e nelle esigenze di adattamento strutturale della produzione lattiera. L'art. 1 del regolamento n. 856/84 fa riferimento, quali obiettivi generali del regime di prelievo supplementare, al controllo della crescita della produzione lattiero-casearia e alla necessità della sua evoluzione e adattamento strutturale. Le deroghe basate su questo secondo obiettivo sono state fissate, essenzialmente, nella versione modificata dell'art. 7 del regolamento n. 857/84, integrato dall'art. 7 del regolamento n. 1546/88, nonché nell'art. 7 del regolamento n. 3950/92.

33 A mio avviso, le associazioni in partecipazione, costituite allo scopo che un socio sfrutta i quantitativi di riferimento di uno o più altri soci, costituiscono un caso di cessione occulta di quote, che non trova giustificazione in nessuna delle eccezioni consentite dalla normativa comunitaria che consentono il trasferimento di quantitativi di riferimento senza trasferimento dell'azienda.

34 L'art. 7 del regolamento n. 857/84 e le disposizioni complementari consentono quattro eccezioni, e cioè: le cessioni temporanee di quote, il caso degli affittuari uscenti che continuano la loro produzione di latte, dei produttori che cessano la loro attività in caso di trasferimento di terre alla pubblica autorità e/o per motivi di pubblica utilità, e il trasferimento di quote nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca. La costituzione di un'associazione in partecipazione, che implica cessione di quote, può trovare addentellati solo nell'ipotesi della cessione temporanea di quantitativi di riferimento. Ebbene, la regolamentazione comunitaria offriva agli Stati membri la possibilità di accettare o no tali operazioni di «leasing» di quote di latte, e la Francia non le ha ammesse nella sua normativa interna. Del resto, le norme comunitarie consentivano le cessioni di quote a condizioni molto restrittive: carattere parziale della cessione, limitazione della cessione a un periodo di dodici mesi e capacità del cedente di assumere la produzione della totalità delle sue quote nell'anno successivo.

35 L'art. 8 del regolamento n. 3950/92 tiene ferme le precedenti eccezioni al principio del vincolo delle quote all'azienda e consente agli Stati membri di ammetterne le seguenti tre altre: produttori che cessano la loro produzione le cui terre vengono trasferite per il miglioramento dell'ambiente, determinazione di regioni e zone nelle quali il principio non trova applicazione a determinate categorie di produttori e deroghe al principio, su autorizzazione amministrativa richiesta dal produttore. In linea di principio, un'associazione in partecipazione, destinata a occultare una cessione di quantitativi di riferimento, non trova neanche giustificazione in talune di dette eccezioni.

36 Voglio infine segnalare che l'incompatibilità delle associazioni in partecipazione, intese a occultare cessioni di quote, con la normativa comunitaria relativa al trasferimento di quantitativi di riferimento, è in perfetta sintonia con la giurisprudenza della Corte in materia, che vincola lo sfruttamento del quantitativo di riferimento alla produzione diretta e effettiva di latte e impedisce la commercializzazione delle quote.

Nelle sentenze Von Deetzen II e Bostock (21), la Corte ha chiaramente affermato che «il diritto di proprietà così garantito nell'ordinamento giuridico comunitario non comporta il diritto allo sfruttamento commerciale di un vantaggio, quali i quantitativi di riferimento attribuiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, non proveniente né da beni propri né dall'attività lavorativa dell'interessato». Per questo, la Corte ha affermato, nella sentenza Von Deetzen II, che l'attribuzione alla riserva comunitaria in caso di trasferimento dei quantitativi di riferimento specifici attribuiti ai produttori SLOM con regolamento n. 764/89 era giustificata dalla necessità di impedire che tali produttori chiedessero l'attribuzione di tali quote specifiche al fine non già di ristrutturare la commercializzazione del latte in modo duraturo, bensì di ottenere dalla detta assegnazione un vantaggio meramente economico, approfittando del valore commerciale nel frattempo acquisito dai quantitativi di riferimento.

37 Le considerazioni che precedono mi inducono a considerare che la soluzione a questa prima questione pregiudiziale debba essere la seguente: la costituzione di associazioni in partecipazione non suppone un adattamento strutturale necessario ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 856/84 e la creazione di tale tipo di società in quanto occulta una cessione di quantitativi di riferimento è incompatibile con la versione modificata dell'art. 7 del regolamento n. 857/84 e con l'art. 7 del regolamento n. 1546/88 che la integra, come pure con l'art. 7 del regolamento n. 3950/92.

La seconda questione pregiudiziale

38 Con questa questione il giudice nazionale chiede che la Corte accerti se l'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 e l'art. 3 del regolamento n. 764/89 richiedano una ripresa effettiva e personale della produzione.

39 Dare una soluzione a tale questione è necessario solo se i produttori interessati, il signor Kergus e la EARL di Kerlast sono produttori SLOM. Infatti, il regolamento n. 764/89 è stato adottato dal Consiglio a seguito della sentenza Von Deetzen I e Mulder (22) per concedere quantitativi di riferimento specifici ai produttori SLOM e, per questo, si tratta di una norma che concerne solo questo tipo di produttori. Sulla base dei dati forniti dal governo francese, il signor Kergus, cedente dei quantitativi di riferimento controversi, non è un produttore SLOM né pare esserlo la EARL di Kerlast. Pertanto, in linea di principio, la soluzione di questa seconda questione pregiudiziale non è necessaria per dirimere la controversia di cui alla causa principale pendente dinanzi al giudice nazionale.

La terza questione pregiudiziale

40 Con tale ultima questione, il giudice nazionale si interroga sulla compatibilità con l'art. 40, n. 3, del Trattato CE della disparità di trattamento tra le associazioni in partecipazione e i «groupements agricoles d'exploitation en commun» (in prosieguo: i «GAEC») parziali lattieri, attuata da uno Stato membro, quanto all'utilizzo di queste due forme di società nel contesto del trasferimento delle quote di latte. Tale disparità di trattamento emerge da due circolari del ministero dell'Agricoltura, destinate a dare applicazione alla normativa comunitaria sul trasferimento di quantitativi di riferimento nel territorio francese.

41 Il giudice nazionale fa riferimento a due circolari, una del 1989 e l'altra del 1991. In concreto, la circolare del 1989 si occupa esclusivamente della situazione dei produttori SLOM e non influisce ai fini della soluzione della presente questione pregiudiziale. Per contro, la circolare del ministero dell'Agricoltura 14 novembre 1991, n. 7051, DEPSE/SDSA C 91 (in prosieguo: la «circolare del 1991») è senz'altro rilevante a tali fini, come lo è pure la circolare 25 marzo 1993, n. 7008, DEPSE/SDSA C 93 (in prosieguo: la «circolare del 1993»), che il giudice nazionale non menziona nell'ordinanza di rinvio.

42 La circolare del 1991 mette in guardia le autorità nazionali competenti sullo sviluppo di negozi giuridici, definiti «montaggi», che andavano sviluppandosi al fine di eludere la norma comunitaria che vincola il trasferimento di quote alla trasmissione delle terre corrispondenti. Tra tale tipo di pratiche fraudolente, la circolare menziona la costituzione di società civili, specie di fatto o in partecipazione, alle quali i soci apportano le quote senza trasferire le terre, la stipulazione tra due produttori di contratti simultanei di soccida e di prestazioni di servizi per la mungitura e l'affitto di quantitativi di riferimento, non consentiti in Francia. La circolare considera che il trasferimento di quote tra produttori tramite una società costituita senza apporti di terra è illegale, perché osta al principio del vincolo delle quote alla terra. La costituzione di tale tipo di società è inficiata da nullità, perché il loro oggetto è illecito. Infine, la circolare del 1991 indica gli strumenti giuridici da utilizzare per la lotta contro queste pratiche fraudolente. Per quanto riguarda le associazioni in partecipazione, le autorità dipartimentali incaricate di autorizzare il trasferimento delle quote, vengono invitate a negare la detta autorizzazione anche nel caso che i soci apportino terre, perché questo tipo di società non ha esistenza giuridica, non è opponibile a terzi e i soci mantengono la titolarità delle loro rispettive quote di latte. Da parte loro, le latterie acquirenti devono esigere dai produttori l'autorizzazione amministrativa al trasferimento di quote e, in mancanza, respingere la riunione dei quantitativi di riferimento imputando i quantitativi di latte acquistati da ciascun produttore alle quote individuali di quest'ultimo.

43 Per di più, la circolare del 1993 propone ai produttori una forma di società, il GAEC parziale lattiero, che può essere utilizzata dai produttori desiderosi di raggruppare in maniera duratura la loro attività nel settore lattiero-caseario, al fine di migliorare la loro produzione e le loro condizioni di lavoro. Il GAEC parziale lattiero consente ai soci di unire le loro quote senza necessità di apporto delle terre corrispondenti e costituisce, pertanto, un'eccezione al principio del vincolo delle quote alla terra, che la circolare del 1993 ammette anche se impone, però, l'adempimento di una serie di condizioni, intese ad evitare che tale modalità si trasformi in uno strumento di locazione occulta o di cessione di quantitativi di riferimento.

44 Il GAEC è un'associazione costituita da agricoltori che lavorano in comune, in condizioni analoghe a quelle che si riscontrano in un'azienda di tipo familiare. I GAEC sono società soggette a un considerevole controllo da parte dei pubblici poteri (necessità di autorizzazione amministrativa ai fini della loro costituzione), si configurano come associazioni professionali presso le quali il lavoro dei soci è essenziale e costituiscono delle forme associative alle quali l'amministrazione conferisce taluni privilegi (23). I GAEC possono essere totali, se gli associati mettono in comune la totalità delle loro aziende e del loro lavoro, o parziali, se i soci conferiscono solo una parte delle loro attività e realizzano assieme talune delle loro attività agricole.

45 Il GAEC parziale lattiero si configura nella circolare del 1993 come una forma associativa, mediante la quale i produttori mettono in comune mucche, materiali, edifici e alimenti zootecnici, conservando però le loro terre e le quote di latte che vi ineriscono. Ebbene, il GAEC riunisce i quantitativi di riferimento dei suoi soci e può produrre latte per un volume pari alla somma delle quote individuali di tutti loro. Possono formare parte di un GAEC parziale lattiero solo i produttori di latte in attività che dispongono di quote e svolgono personalmente un altro tipo di attività agricola. Gli associati partecipano personalmente ed effettivamente al lavoro di produzione lattiera del GAEC. Da ultimo, la circolare del 1993 specifica chiaramente lo status dei quantitativi di riferimento nel contesto del GAEC parziale.

46 Dopo aver illustrato i differenti trattamenti riservati dalle circolari ministeriali del 1991 e del 1993 alle associazioni in partecipazione e ai GAEC parziali lattieri, ci si deve porre la questione se l'art. 40, n. 3, del Trattato sia applicabile a tale situazione.

47 A questo proposito va ricordato che, ai sensi del'art. 40, n. 3, secondo comma, dall'organizzazione comune dei mercati agricoli, che dev'essere realizzata nell'ambito della politica agricola comune, si «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità». La Corte, secondo la sua costante giurisprudenza, ha dichiarato che «il divieto di discriminazione enunciato da detta disposizione è solo una specificazione del principio generale di uguaglianza, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario (...) e che impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (...)» (24).

48 Tale divieto di discriminazione si applica alle norme comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come pure alle norme adottate dagli Stati membri nell'ambito di tale organizzazione comune dei mercati. Tale soluzione trova la sua base nella giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale «le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario (...) vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie di cui trattasi, [e detti Stati membri] sono comunque tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle esigenze ricordate» (25).

Una specifica applicazione di questo criterio generale, espressamente consentito, si ha in relazione all'applicazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del Trattato giacché «risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 40, n. 3, del Trattato CEE riguarda tutti i provvedimentti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, indipendentemente dall'autorità dalla quale vengano adottati. Di conseguenza, esso vincola anche gli Stati membri allorché danno attuazione a detta organizzazione (...)» (26). Così la sentenza Graff ha applicato questa disposizione alle norme relative alla modalità di calcolo dei quantitativi di riferimento adottati dalla Germania in attuazione della normativa comunitaria in materia di regime di prelievo supplementare.

49 Nella causa qui in considerazione, la possibile violazione del principio di non discriminazione indicata dal giudice nazionale sta nella disparità di trattamento che le circolari francesi del 1991 e del 1993 avevano posto tra i produttori riuniti in GAEC parziali lattieri e quelli riuniti in associazioni in partecipazione. Infatti, mentre è consentito il trasferimento di quote ai GAEC parziali lattieri, senza apporto delle terre corrispondenti, le associazioni in partecipazione sono considerate strumenti giuridici inapplicabili ai fini della riunione delle aziende lattiero-casearie, per il motivo che esse costituiscono una possibile fonte di frodi al principio del vincolo delle quote alla terra.

50 A mio avviso, le circolari francesi non ledono l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE, perché il trattamento differenziato dei GAEC parziali lattieri e delle associazioni in partecipazione procede da situazioni non comparabili. Come segnalato dalla Commissione, il fatto che una formula sia ammessa e l'altra vietata obbedisce alla differenza tra lo statuto giuridico di ambedue le formule, che risulta chiaramente nel diritto nazionale. Senza dubbio la forma societaria del GAEC parziale costituisce uno strumento giuridico di gestione delle aziende lattiero-casearie e dei quantitativi di riferimento ad esse attribuiti più adatto che le associazioni in partecipazione, sulla base, tra l'altro, delle seguenti ragioni:

- I GAEC hanno personalità giuridica, mentre le associazioni in partecipazione ne difettano.

- La costituzione dei GAEC parziali implica un'autorizzazione amministrativa e la sua attuazione successiva è soggetta a controlli amministrativi frequenti, mentre le associazioni in partecipazione hanno di norma carattere occulto che impedisce che l'amministrazione e i terzi ne abbiano conoscenza.

- Il GAEC parziale esige che tutti i produttori continuino a gestire l'attività lattiero-casearia che mettono in comune e svolgano il loro lavoro in seno al GAEC. Al contrario, le associazioni in partecipazione presuppongono, in generale, lo svolgimento dell'attività lattiero-casearia da parte del socio gestore senza la partecipazione degli altri associati.

51 Per di più, l'art. 8 del regolamento n. 3950/92 ha introdotto nuove eccezioni al principio del vincolo delle quote all'azienda. Una di tali eccezioni consente agli Stati membri di autorizzare, su domanda del produttore alla competente autorità nazionale, il trasferimento di quantitativi di riferimento senza il corrispondente trasferimento di terre o viceversa, per migliorare la struttura della produzione lattiero-casearia o rendere la produzione estensiva. L'autorizzazione dei GAEC parziali lattieri, contenuta nella circolare del 1993, trova a mio avviso la sua giustificazione in tale eccezione.

52 In conclusione, il divieto di discriminazione contenuto nell'at. 40, n. 3, del Trattato non impedisce che uno Stato membro autorizzi la gestione di aziende lattiero-casearie da parte di GAEC parziali e vieti la costituzione di associazioni in partecipazione con il medesimo obiettivo.

Conclusioni

53 Tenuto conto di quanto precede, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal de grande instance di Morlaix come segue:

«1) La costituzione di associazioni in partecipazione non presuppone un adattamento strutturale necessario ai fini dell'art. 1 del regolamento n. 856/84 e la creazione di questo tipo di società, nella misura in cui cela una cessione di quantitativi di riferimento, è incompatibile con l'art. 7 del regolamento n. 857/84, nella versione modificata, e con l'art. 7 del regolamento n. 1546/88, che lo integra, come pure con l'art. 7 del regolamento n. 3950/92.

2) L'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE non osta a che uno Stato membro vieti la costituzione di associazioni in partecipazione e autorizzi la creazione di GAEC parziali per la gestione di aziende lattiero-casearie».

(1) - GU L 90, pag. 13.

(2) - Abbreviazione di Staking van de Levering van melk en zuivelprodukten en Omschakeling van het Melkveebestand (cessazione della produzione di latte e di latticini e riconversione della mandria).

(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).

(4) - Regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 84, pag. 2).

(5) - Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).

(6) - Regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).

(7) - Regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 68, pag. 1).

(8) - Regolamento (CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 2998, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 285, pag. 1).

(9) - Regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).

(10) - Regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3879, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 378, pag. 1), e regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1630, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150, pag. 19).

(11) - Regolamento (CEE) del Consiglio 4 dicembre 1990, n. 3577, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca (GU L 353, pag. 23).

(12) - Regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

(13) - Nell'art. 9 del regolamento n. 3950/92 l'espressione «sul territorio geografico della Comunità» sostituisce l'espressione «nel territorio geografico di uno Stato membro» in virtù del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 154, pag. 30).

(14) - GURF 21 luglio 1984, pag. 2373.

(15) - GURF 13 febbraio 1991, pag. 2199.

(16) - GURF 8 agosto 1987, pag. 8727.

(17) - V. J. Derruppé, Société en participation, in Juris-classeurs, Traité des sociétés, vol. 3, fascicoli 44-10, 44-20, 44 C e 44 D, e J. Hamel, G. Lagarde e A. Jauffre, Traité de droit commercial, tomo I, vol. 2, Dalloz, Parigi, 1980, pagg. 196-205.

(18) - Sentenza 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink (Racc. pag. I-223, punto 13).

(19) - Sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 15), 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn (Racc. pag. I-35), e 19 maggio 1993, causa C-81/91, Twijnstra (Racc. pag. I-2455, punto 25).

(20) - V., al riguardo, A. Boon-Falleur, Le point sur les quotas laitiers, in Revue de droit rural, n. 1984, giugno/luglio 1990, pag. 297, E. Lemonier, Dix ans de quotas laitiers, in Revue de droit rural, n. 226, ottobre 1984, pag. 393, e Y. Petit, Organisations communes de marché, in Répertoire Dalloz droit communautaire, 1995, pagg. 14 e 15.

(21) - Sentenze 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen (Racc. pag. I-5119, punto 27), e 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock (Racc. pag. I-955, punto 19).

(22) - Sentenze 28 aprile 1988, causa 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355), e causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321).

(23) - V., a questo proposito, C. Dupeyron, G.A.E.C. (Groupement agricole d'exploitation en commun), in Juris-classeurs, Traité des sociétés, vol. 8, fascicoli 197-7-A e 179-7-B.

(24) - Sentenza 14 luglio 1994, causa C-351/92, Graff (Racc. pag. I-3361, punto 15); v. anche sentenza 21 febbraio 1990, cause riunite C-267/88 - C-285/88, Wuidart e a. (Racc. pag. I-435) e le citate sentenze Kühn e Herbrink.

(25) - Sentenze Wachauf e Bostock, citate, rispettivamente, ai punti 19 e 16.

(26) - Sentenza Graff, citata, punto 18; v. anche sentenza 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch (Racc. pag. 3477, punto 8).