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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione che infligge un' ammenda ° Presupposti per la concessione ° Costituzione di una cauzione ° Ammissibilità ° Circostanze eccezionali ° Concessione di un termine per la costituzione della cauzione subordinata a condizioni volte a tutelare gli interessi della Comunità in caso di deterioramento, nel frattempo, della situazione finanziaria della richiedente
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Il giudice del procedimento sommario può disporre la sospensione dell' obbligo imposto all' impresa richiedente di costituire una cauzione bancaria a garanzia del pagamento dell' ammenda inflittale soltanto in presenza di circostanze eccezionali che possono derivare, segnatamente, dal fatto che l' impresa si trova nell' impossibilità di costituire la garanzia necessaria.
Le difficoltà che, a causa della propria situazione finanziaria, la richiedente incontra nell' ottenere da una banca la garanzia richiesta dalla Commissione non possono essere ritenute insormontabili per il solo motivo che l' intervento della banca è subordinato all' impegno di altre società del gruppo dal quale la richiedente dipende.
Una sospensione dell' obbligo di costituire la cauzione può giustificarsi tenuto conto del tempo necessario all' effettuazione delle pratiche imposte da tale impegno. La concessione di un termine per la costituzione della cauzione, corrispondente a tale vincolo, deve tuttavia essere subordinata a condizioni volte a tutelare gli interessi della Comunità in caso di deterioramento, nel frattempo, della situazione finanziaria della richiedente.